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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza Conchiusa l’11 agosto 1971 Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 1972 Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 dicembre 1972 Entrata in vigore il 29 dicembre 1972

RU 1972 2910; FF 1971 II 1076

Traduzione

(Stato 27 novembre 2025)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

desiderose di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale;

nell’intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue: 1

Art. 1

La presente convenzione si applica alle persone residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (anche sotto forma di imposte addizionali) per conto di uno dei due Stati contraenti, dei «Under», dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli, dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, qualunque sia il sistema di riscossione.

Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza tutte le imposte riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte su i guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili o immobili come anche le imposte sugli incrementi patrimoniali. 2 La convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Le imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare:

  1. per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:a)l’imposta sul reddito, compresa la relativa imposta complementare,b)l’imposta sulle società, compresa la relativa imposta complementare,c)l’imposta sulla sostanza,d)l’imposta fondiaria,e)l’imposta sulle imprese(in seguito: «imposta germanica»);
  2. per quanto riguarda la Svizzera: le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Distretti, dai Circoli, dai Comuni e dai Consorzi di Comuni a)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale, ecc.) eb)sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza industriale e commerciale, capitale e riserve, ecc.)(in seguito: «imposta svizzera»).

La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica o analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche significative apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 3

Le disposizioni della convenzione relative all’imposizione degli utili delle imprese si applicano analogicamente all’imposta sulle imprese riscossa su basi diverse dall’utile o dalla sostanza.

Art. 3

Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una interpretazione diversa:

  1. 4 l’espressione «Repubblica federale di Germania», intesa in senso geografico, comprende il territorio della Repubblica federale di Germania nonché la zona dei fondali marini, del loro sottosuolo e delle acque soprastanti adiacenti alle acque territoriali, in cui la Repubblica federale di Germania esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, al fine di esplorare, sfruttare, conservare e gestire le risorse naturali viventi e inerti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  2. 5 il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;
  3. le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro «Stato contraente» designano la Germania o la Svizzera, come il contesto richiede;
  4. il termine «persona» comprende le persone fisiche e le società;
  5. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti che, ai fini fiscali, sono assimilati alle persone giuridiche;
  6. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. il termine «imposta» designa rispettivamente l’imposta germanica o l’imposta svizzera;
  8. il termine «cittadino» designa:aa)per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell’articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania;bb)per quanto riguarda la Svizzera:tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera;
  9. l’espressione «autorità competente» designa; aa)per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:il Ministero federale delle finanze o l’autorità cui esso ha delegato le proprie facoltà6;bb)per quanto riguarda la Svizzera:il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato7;
  10. 8 il termine «impresa» si applica all’esercizio di qualsiasi attività commerciale o industriale;
  11. 9 il termine «attività commerciale o industriale» comprende anche l’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa e le autorità competenti non si siano accordate su un altro significato secondo l’articolo 26, ogni altra espressione non altrimenti definita nella Convenzione ha il significato che a essa è attribuito nel periodo di applicazione della Convenzione conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a tale espressione dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale su un significato attribuito all’espressione da un’altra legislazione di detto Stato. 10

Art. 4

Ai fini della presente convenzione l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, vi è assoggettata illimitatamente alle imposte.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
  4. se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

Se una persona fisica che ha una abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, o vi soggiorna abitualmente almeno per sei mesi dell’anno civile, è considerata residente della Svizzera secondo le disposizioni del paragrafo 2, la Repubblica federale di Germania può imporre questa persona, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, giusta le prescrizioni relative all’obbligazione fiscale illimitata. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania applica le disposizioni dell’articolo 24 paragrafo 1 numeri 1 e 2 11 , ai redditi provenienti dalla Svizzera e agli elementi di sostanza situati in Svizzera menzionati in queste disposizioni; su gli altri redditi provenienti dalla Svizzera o elementi di sostanza situati in Svizzera, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l’imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza sull’imposta germanica (ad eccezione dell’imposta sulle imprese) che colpisce questi redditi o elementi di sostanza; per quanto riguarda i rimanenti redditi o elementi di sostanza, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l’imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza conformemente alla presente convenzione sulla parte dell’imposta germanica (ad eccezione dell’imposta sulle imprese) che, in base a questa disposizione, viene riscossa su questi redditi o elementi di sostanza in più dell’imposta germanica che li colpirebbe giusta le disposizioni degli articoli da 6 a 22.

Trattandosi di una persona fisica residente della Svizzera, ma che non ha la cittadinanza svizzera e che nella Repubblica federale di Germania è stata assoggettata illimitatamente almeno per cinque anni, complessivamente, la Repubblica federale di Germania può tassarla nell’anno in cui ha preso fine per l’ultima volta l’obbligazione fiscale illimitata, e nei cinque anni successivi, per i redditi provenienti dalla Repubblica federale di Germania e per gli elementi di sostanza situati nella Repubblica federale di Germania, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione. Non viene pregiudicata l’imposizione in Svizzera, conformemente alla presente convenzione, di questi redditi o elementi di sostanza. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l’imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza in conformità della presente convenzione sulla parte dell’imposta germanica (ad eccezione dell’imposta sulle imprese) che, in base a questa disposizione, viene riscossa su questi proventi o elementi di sostanza in più dell’imposta germanica che li colpirebbe giusta le disposizioni degli articoli da 6 a 22. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano quando la persona fisica è divenuta residente della Svizzera per svolgervi un’attività veramente dipendente per conto di un datore di lavoro al quale, oltre il rapporto di servizio, non è legata da un interesse economico essenziale, né direttamente né indirettamente, mediante partecipazione o in altro modo.

Se, ai termini di questo articolo, una persona fisica è considerata residente di uno Stato contraente soltanto per una parte dell’anno e per l’altra parte dello stesso anno residente dell’altro Stato contraente (cambiamento di domicilio), in ciascuno Stato le imposte possono essere riscosse in base all’obbligazione fiscale illimitata soltanto in funzione del tempo durante il quale tale persona è considerata residente di questo Stato.

Non è considerata «residente di uno Stato contraente» una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti
dall’altro Stato contraente. 12

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alla persona sotto tutela.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova il centro della sua direzione effettiva. Il semplice fatto che una persona partecipi ad una società o che essa, in una società che fa parte di un gruppo («Konzern»), prende delle decisioni concernenti tutto il gruppo, non costituisce per questa società alcun centro di direzione effettiva nel luogo in cui queste decisioni vengono prese o dove questa persona è residente.

Se una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti secondo la disposizione del paragrafo 1 e residente della Svizzera secondo le disposizioni del paragrafo 8, la Repubblica federale di Germania può imporre questa società, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, giusta le prescrizioni relative all’obbligazione fiscale illimitata. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania applica le disposizioni dell’articolo 24 paragrafo 1 numeri 1 e 2 13 , ai redditi provenienti dalla Svizzera o agli elementi di sostanza situati in Svizzera menzionati in queste disposizioni; su gli altri redditi provenienti dalla Svizzera o elementi di sostanza situati in Svizzera, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l’imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza sull’imposta germanica (ad eccezione dell’imposta sulle imprese) che colpisce questi redditi o elementi di sostanza; per quanto riguarda i rimanenti redditi o elementi di sostanza, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l’imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza conformemente alla presente convenzione sulla parte dell’imposta germanica (ad eccezione dell’imposta sulle imprese) che, in base a questa disposizione, viene riscossa su questi redditi o elementi di sostanza in più dell’imposta germanica che li colpirebbe giusta le disposizioni degli articoli da 6 a 22.

Le disposizioni del paragrafo 8 non pregiudicano le prescrizioni di uno Stato contraente relative all’imposizione dei redditi di cui agli articoli da 10 a 12 e 16, se tale imposizione si ricollega al fatto che la società da dove essi provengono ha la sua direzione o sede in questo Stato; tuttavia, le disposizioni degli articoli da 10 a 12, 24 e 28 si applicano ai detti redditi qualora il loro beneficiario sia un residente dell’altro Stato contraente.

Una persona non è considerata residente di uno Stato contraente per quanto riguarda i redditi e gli elementi di sostanza non ad essa attribuibili, ma ad altra persona.

Art. 5

Ai fini della presente convenzione l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l’impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio;
  6. una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  7. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi.

Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso d’installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. un’istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. un’istallazione fissa di affari serve, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell’impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. 14

Non si considera, che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro attività normale.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell’altro Stato contraente, o ne sia invece da essa controllata, ovvero vi svolga la sua attività commerciale o industriale 15 (per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6

I redditi provenienti da beni immobili (compresi i redditi agricoli e forestali) 16 sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

L’espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi provenienti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto ovvero da qualsiasi altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da immobili di un’impresa ... 17 .

Art. 718

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l’impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell’altro Stato.

Ai fini del presente articolo e dell’articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell’ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell’impresa, se si fosse trattata di un’impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell’impresa.

Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell’impresa che sono stati tassati nell’altro Stato contraente, quest’ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole.

Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l’attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione.

Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Gli utili provenienti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Gli utili provenienti dall’esercizio di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima o interna è a bordo di una nave o di un battello, si considera che questa sede si trova nello Stato contraente in cui è ubicato il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, non dandosi un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente la persona che esercita la nave o il battello.

Le disposizioni che precedono sono ugualmente applicabili:

  1. quando l’esercizio della navigazione marittima, interna o aerea è svolto con mezzi di trasporto noleggiati o presi in affitto;
  2. alle agenzie, per quanto la loro attività sia in relazione diretta con l’esercizio della navigazione marittima, interna o aerea oppure con il servizio di trasporto; e
  3. alle partecipazioni di imprese della navigazione marittima, interna o aerea ad un «pool», ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Quando un’impresa intesa ai termini del presente articolo, che viene condotta sotto forma di società di persone, ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato contraente, mentre uno dei soci è residente dell’altro Stato contraente, quest’altro Stato contraente può imporre un tale socio per i redditi che ritrae dalla sua partecipazione alla società di persone ma, per l’imposta riscossa nel primo Stato, gli concede uno sgravio della sua imposta nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 24.

Art. 9

Quando:

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o che
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e che, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. 19

Art. 1020

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato contraente,21 l’aliquota d’imposta così applicata non può eccedere:

  1. il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un’officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno);
  2. il 30 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un’attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all’atto della determinazione degli utili del debitore;
  3. il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b).22

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell’altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). 23 In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d’investimento tedesco o da una società anonima d’investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l’imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 24

Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti – ad eccezione dei crediti – portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un’attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d’investimento.

Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell’altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d’imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 10.

Art. 11

Gli interessi che un residente di uno Stato contraente percepisce quale beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo Stato. 25

Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa, riservate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 26 , i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni di prestito, compresi i prestiti convertibili, garantiti o no da ipoteca, di crediti di qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da dove provengono i redditi. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 27

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente 28 , ha nell’altro Stato contraente, da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o 29 tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo 30 in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 12

I diritti di licenza che un residente di uno Stato contraente percepisce quale beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo Stato. 31

Ai fini del presente articolo, il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di diritti di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente 32 , ha nell’altro Stato contraente, da dove provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o 33 tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo 34 in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun Stato contraente, conto tenuto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 13

I guadagni derivanti dall’alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

I guadagni derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente ... 35 compresi i guadagni analoghi derivanti dall’alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) ... 36 , sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i guadagni derivanti dall’alienazione dei beni mobili considerati al paragrafo 3 dell’articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

I guadagni derivanti dall’alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale l’alienante è residente.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, i guadagni provenienti dall’alienazione totale o parziale di una partecipazione essenziale ad una società sono imponibili nello Stato contraente di cui la società è residente, se l’alienante è una persona fisica residente dell’altro Stato contraente, Si dà partecipazione essenziale quando l’alienante ha disposto, direttamente o indirettamente, di più di un quarto del capitale della società.

  1. che nel corso dei cinque anni precedenti l’alienazione è stata residente del primo Stato contraente ai termini dell’articolo 4, e
  2. che non è assoggettata nell’altro Stato ad alcuna imposta sui guadagni in capitale.

Se, alla partenza di una persona fisica sua residente, uno Stato contraente impone l’incremento patrimoniale proveniente da una partecipazione essenziale ad una società residente di questo Stato, l’altro Stato, quando impone il guadagno proveniente dall’alienazione successiva della partecipazione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, accerterà il guadagno in capitale conseguito con l’alienazione prendendo per base, a titolo di spese di acquisto, l’ammontare che il primo Stato ha ammesso come ricavato al momento della partenza.

Art. 1437

Art. 15

Salve le disposizioni degli articoli da 15 a a 19 38 , i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell’anno civile considerato.
  2. le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato e
  3. l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione ...39 che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. Se dette rimunerazioni non sono imposte in questo Stato, esse possono essere imposte nell’altro Stato contraente. … 40

Salve le disposizioni dell’articolo 15 a 41 una persona fisica che è residente di uno Stato contraente ma che svolge un’attività come membro del comitato direttivo, direttore, gerente o procuratore di una società di capitali residente dell’altro Stato contraente, può essere imposta in questo altro Stato per le rimunerazioni che riceve per questa attività, a meno che detta attività non sia circoscritta in modo da comprendere soltanto compiti che producono effetti al di fuori di questo altro Stato. Se detto altro Stato contraente non impone questi redditi, essi possono essere imposti nello Stato di cui la persona fisica è residente. 42

Art. 15a43

Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente. A titolo di compensazione, lo Stato contraente nel quale è svolta l’attività può trattenere un’imposta su dette rimunerazioni. Tale imposta non può superare il 4,5 per cento dell’ammontare lordo delle rimunerazioni se la residenza è provata da un’attestazione ufficiale della competente autorità fiscale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente. Sono salve le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 4.

È considerato frontaliero ai sensi del paragrafo 1 ogni persona residente di uno Stato contraente il cui luogo di lavoro è situato nell’altro Stato contraente, dal quale rientra regolarmente al proprio domicilio. Se, dopo il lavoro, detta persona non rientra regolarmente al suo domicilio, essa perde la qualità di frontaliero unicamente se, in caso di occupazione durante l’intero anno civile, a causa della sua attività non rientra al proprio domicilio per oltre 60 giorni lavorativi.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 24, lo Stato contraente di cui il frontaliero è residente tiene conto dell’imposta trattenuta giusta il terzo periodo del paragrafo 1 nel modo seguente:

  1. nella Repubblica federale di Germania l’imposta è computata nell’imposta tedesca sul reddito conformemente alle disposizioni del § 36 della legge concernente l’imposta sul reddito («Einkommensteuergesetz»), malgrado le disposizioni del § 34c della stessa legge. L’imposta è parimenti presa in considerazione per la determinazione degli acconti dell’imposta sul reddito;
  2. in Svizzera, per determinare le basi di calcolo, l’importo lordo delle rimunerazioni è ridotto di un quinto.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo gli ulteriori dettagli come pure le modalità della procedura per l’applicazione dei paragrafi precedenti.

Art. 16

Le rimunerazioni e retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve da una società residente dell’altro Stato contraente come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza della società sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 19 44 , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali attori di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti, come anche gli sportivi e gli artisti ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte. La stessa norma trova applicazione per i redditi che ritrae un’altra persona per l’attività o la messa a disposizione del professionista dello spettacolo, dell’artista o dello sportivo.

Le disposizioni del paragrafo 1 non trovano applicazione per i redditi provenienti dalle attività svolte da artisti professionisti che, direttamente o indirettamente, sono per una parte notevole promosse con denaro pubblico dello Stato di cui l’artista è residente. 45

Art. 18

Salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19

Le rimunerazioni, comprese le pensioni, versate da uno Stato contraente, «Land», Cantone, Distretto, Circolo, Comune o Consorzio di Comuni o da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, ad una persona fisica a titolo di servizi resi sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, le rimunerazioni, escluse le pensioni, sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in tale Stato e la persona fisica vi è residente e non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 46

Le disposizioni degli articoli 15 e 16 trovano applicazione per le rimunerazioni versate a titolo di servizi resi nell’ambito di un’attività commerciale o industriale svolta da uno Stato contraente, «Land», Cantone, Distretto, Circolo, Comune o Consorzio di Comuni o da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 trovano pure applicazione per le rimunerazioni versate dalla «Deutsche Bundesbank», dalla «Deutsche Bundesbahn» e dalla «Deutsche Bundespost», nonché dalla Banca nazionale svizzera, dalle Ferrovie federali svizzere, dall’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e dall’Ufficio nazionale svizzero del turismo.

Le disposizioni dell’articolo 15 a 47 si applicano per analogia alle rimunerazioni, comprese le pensioni, 48 di cui ai paragrafi 1 e 3. 49

La prima frase del paragrafo 1 si applica pure per analogia alle somme assegnate a carico del pubblico erario per l’adempimento presente o anteriore d’un servizio militare obbligatorio, comprese le indennità di mantenimento accordate ai familiari di persone chiamate in servizio militare. 50

Le pensioni, le rendite vitalizie e altre assegnazioni, anche non periodiche, pagate dall’uno dei due Stati contraenti o da un’altra persona giuridica di diritto pubblico di uno dei due Stati contraenti a titolo di indennità per danni cagionati da fatti bellici o da persecuzioni politiche possono essere imposte soltanto in questo Stato. 51

Art. 20

Le somme che uno studente, un praticante, un volontario o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengono da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Art. 21

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non menzionati espressamente negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 22

La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.

La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 52

Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Le partecipazioni ad un’attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, le obbligazioni con partecipazione agli utili e i prestiti parziari possono essere imposti nello Stato contraente di cui il debitore è residente. Se detto Stato non li impone, detti elementi di sostanza possono essere imposti nell’altro Stato.

Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto d’imporre secondo la propria legislazione la sostanza costituita da beni mobili gravata da usufrutto. Qualora dovesse risultare una doppia imposizione, le autorità competenti dei due Stati disciplineranno di comune accordo, caso per caso, le modalità per eliminare la doppia imposizione.

Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

Art. 2353

La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d’imposta.

Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione.

Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. 54

Art. 24

Per quanto riguarda una persona residente della Repubblica federale di Germania, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

  1. I redditi seguenti provenienti dalla Svizzera, i quali secondo gli articoli precedenti sono imponibili in Svizzera, sono esclusi dalle basi di calcolo dell’imposta germanica:a)Gli utili, ai termini dell’articolo 7, provenienti dall’attività propria di una stabile organizzazione, se è provato che essi sono stati conseguiti mediante la fabbricazione, la trasformazione o il montaggio di oggetti, la ricerca e l’estrazione di ricchezze naturali, la conclusione di affari bancari o assicurativi, il commercio o la prestazione di servizi, in relazione con gli scambi economici generali; la stessa norma trova applicazione per i redditi provenienti da beni immobili di una siffatta stabile organizzazione (art. 6, par. 4), nonché per i guadagni derivanti dall’alienazione di beni immobili (art. 13, par. 1) e di beni mobili facenti parte dell’attivo della stabile organizzazione (art. 13, par. 2). Questa regola non è applicabile ai redditi provenienti da una partecipazione tacita atipica a un’impresa residente della Svizzera, sempreché la Svizzera non imponga questi redditi giusta l’articolo 7;55b)56i dividendi a favore di una società residente della Repubblica federale di Germania (ma non a una società di persone) pagati da una società residente della Svizzera il cui capitale appartiene direttamente per almeno il 10 per cento alla società residente della Repubblica federale di Germania. Tale esclusione dalla base di calcolo non si applica né ai dividendi di una società esentata da imposta, né ai dividendi che possono essere dedotti dalla società distributrice ai fini fiscali in Svizzera, né ai dividendi che, secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania, possono essere attribuiti a una persona che non costituisce alcuna società residente della Repubblica federale di Germania. Ai fini delle imposte sulla sostanza, sono esclusi dalla base di calcolo gli elementi di sostanza imponibili in Svizzera secondo l’articolo 22 paragrafi 1 e 2, nonché le partecipazioni i cui dividendi, qualora ne vengano pagati, dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo in base ai periodi precedenti;c)57i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe, ai termini dell’articolo 15, a condizione che non si tratti di quelli di cui all’articolo 17 e che l’attività dipendente sia svolta in Svizzera.
  2. ...58
  3. 59 La Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di considerare, per stabilire la propria aliquota d’imposta, i redditi e gli elementi di sostanza esclusi dall’imposta germanica in base alle disposizioni della presente convenzione. Ciò trova applicazione analogica per gli elementi di sostanza situati in Svizzera, allorché i redditi che ne derivano devono o dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo dell’imposta germanica, secondo le disposizioni del numero 1 lettere a) e b).
  4. 60 Per quanto riguarda i redditi provenienti dalla Svizzera e gli elementi di sostanza situati in Svizzera per i quali non trovano applicazione le disposizioni del numero 1, l’imposta svizzera riscossa conformemente alla presente disposizione, e non rimborsabile, è computata, in conformità delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, sulla parte dell’imposta germanica (ad eccezione dell’imposta sulle imprese) che corrisponde a questi redditi o elementi di sostanza.
  5. 61 Quando trattasi di una società in nome collettivo («offene Handelsgesellschaft») o di una società in accomandita costituita secondo la legislazione germanica alla quale, oltre a persone residenti della Repubblica federale di Germania, sono associate anche delle persone non residenti della Repubblica federale di Germania, e la cui sede si trova nella Repubblica federale di Germania, le prescrizioni della legislazione germanica concernenti il computo delle imposte straniere trovano ugualmente applicazione, per quanto riguarda i redditi provenienti dalla Svizzera, per la parte di detti redditi che è soggetta all’imposta germanica e che va a carico di persone non residenti della Repubblica federale di Germania.
  6. 5.62 ...

Per quanto riguarda una persona residente della Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

  1. Se un residente della Svizzera percepisce dei redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione (eccezione fatta dell’art. 4, par. 3, 4 e 9, e dell’art. 23), sono imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera esenta da imposta detti redditi (salvo i dividendi) o detta sostanza; ma la Svizzera può, per determinare la sua imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza, senza tener conto dell’esenzione.
  2. Se un residente della Svizzera percepisce dei dividendi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, sono imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera concede a questo residente, a sua domanda, uno sgravio fiscale. Esso consiste:a)nel computo dell’imposta pagata nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai dividendi; ob)in una riduzione globale dell’imposta svizzera; oc)in una esenzione parziale o totale dei dividendi dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall’ammontare lordo dei dividendi.
  3. Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell’imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni dell’articolo 23, fruire della limitazione dell’imposta germanica sui dividendi previsti all’articolo 10.
  4. Quando un residente della Svizzera percepisce degli interessi, dei diritti di licenza o consegue dei guadagni in capitale che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 possono essere imposti nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera concede una deduzione dell’imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall’ammontare lordo degli interessi, dei diritti di licenza o dei guadagni in capitale.
  5. 63 La Svizzera determina la natura dello sgravio previsto conformemente alle disposizioni del numero 2 ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.64

Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 e del paragrafo 2 numero 1 non si applicano ai redditi o alla sostanza di un residente di uno Stato contraente se l’altro Stato contraente applica le disposizioni della presente convenzione per esentare tali redditi o tale sostanza dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all’articolo 10 paragrafo 2. 65

Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 lettera a) e del paragrafo 2 numero 1 non ostano all’applicazione delle disposizioni in vigore in uno Stato contraente per l’attuazione delle prescrizioni modello internazionali relative all’imposizione minima («Global Anti-Base Erosion Model Rules») che, per un residente di tale Stato contraente, prevedono la riscossione di un’imposta integrativa corrispondente a tali prescrizioni modello in relazione a una stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente. 66

Art. 25

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti. 67

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 4 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 68

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato. 69

Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione. 70

Art. 26

Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno a da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente del quale è residente, o, se il suo caso rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 paragrafo 1, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione. 71

Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per facilitare detto accordo appaia consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Qualora nel quadro di una procedura amichevole ai sensi del paragrafo 172 le autorità competenti non siano riuscite a trovare un accordo globale su un caso, le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte a una procedura arbitrale, se la persona che ha presentato il caso all’autorità competente di uno Stato contraente conformemente al paragrafo 1 ne fa richiesta per scritto73 eseguita secondo le esigenze del paragrafo 6 nonché le prescrizioni o procedure convenute dagli Stati contraenti, se:

  1. in almeno uno Stato contraente è stata presentata una dichiarazione d’imposta concernente gli anni fiscali per il caso controverso o è stata operata una deduzione fiscale;
  2. 74 le autorità competenti non convengono, entro tre anni dall’inizio del caso, che quest’ultimo non sia idoneo a una procedura arbitrale; e
  3. tutte le persone interessate hanno approvato le disposizioni del paragrafo 6 lettera d).75

Ai fini del paragrafo 5 e del presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni e definizioni:

  1. l’espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto all’autorità competente il caso ai fini della valutazione secondo il presente articolo come pure, se del caso, qualsiasi altra persona il cui obbligo fiscale in uno dei due Stati contraenti è direttamente toccato dall’accordo amichevole che risulta da tale valutazione;
  2. per «inizio» di un caso s’intende la data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le prime informazioni necessarie alla valutazione materiale di una procedura amichevole;
  3. 76 fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 lettera b), è possibile presentare una richiesta per lo svolgimento di una procedura arbitrale secondo il paragrafo 5 almeno tre anni dopo l’inizio del caso, nella misura in cui le autorità competenti non si siano accordate prima su un altro termine. La richiesta deve essere presentata all’autorità competente a cui è stata presentata una richiesta di cui al paragrafo 1 e deve contenere il consenso richiesto dalla lettera d). Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo un termine per la presentazione delle richieste. Qualora la richiesta non pervenga entro tale termine, si esclude la procedura arbitrale;
  4. le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire prima dell’inizio della procedura arbitrale a non rivelare a terzi informazioni ottenute da uno degli Stati contraenti nel corso della procedura arbitrale o dall’istanza arbitrale ad eccezione del lodo arbitrale;
  5. 77 la decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante accordo amichevole ai sensi del presente articolo; la decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti per quanto concerne tali questioni del caso, salvo nel caso in cui una persona interessata non riconosca l’accordo amichevole da attuare. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole definitivo entro 60 giorni dalla data in cui l’accordo le è stato trasmesso, questo è da ritenersi rifiutato;
  6. ai fini della procedura arbitrale conformemente al paragrafo 5 e al presente paragrafo, i membri dell’istanza arbitrale e i suoi collaboratori sono considerati «persone o autorità» coinvolte le cui informazioni devono essere rese accessibili secondo l’articolo 27 della Convenzione.78

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano le altre modalità di applicazione ed esecuzione della procedura arbitrale per mezzo di un accordo amichevole. 79

Art. 2780

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni o Consorzi di Comuni, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:

  1. di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente;
  2. di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordre public).

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 28

Allorché le imposte sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta (alla fonte), il diritto di procedere a detta ritenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione.

L’imposta riscossa mediante ritenuta (alla fonte) deve, tuttavia, essere rimborsata a richiesta, qualora la riscossione sia limitata dalla convenzione. In luogo del rimborso è possibile, a richiesta, rinunziare alla detrazione dell’imposta che colpisce i diritti di licenza.

Il termine per presentare l’istanza di rimborso è di tre anni dalla fine dell’anno civile in cui sono maturati i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza.

Le istanze devono essere sempre corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che si verificano le condizioni per l’assoggettamento fiscale illimitato.

Le autorità competenti disciplineranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, le altre modalità della procedura.

Art. 29

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi diplomatici e consolari concessi in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

Il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante nella misura in cui, a cagione di privilegi diplomatici e consolari di cui fruisce una persona, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il quale detta persona è accreditata.

Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l’altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e le persone loro vicine, che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, che i residenti di detto Stato.

La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo, o a persone loro vicine, che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell’uno o nell’altro Stato contraente quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 30

La convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich germanico per evitare la doppia imposizione per quanto concerne le imposte dirette e quelle sulle successioni, del 15 luglio 1931, nella sua versione secondo il Protocollo addizionale del 20 marzo 1959 81 , cessa i suoi effetti all’entrata in vigore della presente convenzione, nella misura in cui essa si riferisce alle imposte dirette secondo il capo primo. Le sue relative disposizioni non trovano più applicazione per le imposte alle quali la presente convenzione è applicabile conformemente all’articolo 32.

Il Protocollo addizionale del 6 luglio 1956 82 alla convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich germanico per evitare la doppia imposizione per quanto concerne le imposte dirette e quelle sulle successioni, del 15 luglio 1931, rimane in vigore assieme alla presente convenzione.

Art. 31

La presente convenzione si applica pure al «Land Berlino» a condizione che il Governo della Repubblica federale di Germania non consegni al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della convenzione.

Art. 32

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.

La presente convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e sarà applicabile:

  1. alle imposte riscosse mediante ritenuta (alla fonte) sui redditi maturati dopo il 31 dicembre 1971;
  2. alle altre imposte riscosse per l’anno 1972 e gli anni successivi.

Ciascuno dei due Stati contraenti emana le prescrizioni necessarie all’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

Art. 33

La presente convenzione rimane in vigore sino a quando non sarà denunziata da uno degli Stati contraenti. Ciascun Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso di sei mesi, prima della fine di un anno civile. Fatto a Bonn l’11 agosto 1971 in due originali in lingua tedesca.

In tal caso la convenzione sarà applicabile per l’ultima volta:

  1. alle imposte riscosse mediante ritenuta (alla fonte) su i redditi maturati prima che termini l’anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata;
  2. alle altre imposte riscosse per l’anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata.

Per la
Confederazione Svizzera:

Hans Lacher

Per la
Repubblica federale di Germania

Paul Frank
Detlev Rohwedder

Scambio di lettere dell’11 agosto 1971

L’ambasciatore svizzero Bonn, 11 agosto 1971
nella Repubblica federale di Germania

Sua eccellenza
Signor Paul Frank
Segretario di Stato
presso l’Ufficio degli affari esteri
della Repubblica federale di Germania

Signor segretario di Stato,

in occasione della firma odierna della Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, Lei mi ha comunicato quanto segue in nome della Repubblica federale di Germania:

  1. «In occasione della firma odierna della Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, ho l’onore di comunicarle quanto segue in nome del governo della Repubblica federale di Germania:1.Resta inteso che, non appena uno degli Stati contraenti o i due Stati contraenti di comune accordo, si varranno della facoltà di disdetta prevista nel paragrafo 5 dell’articolo 10 della Convenzione, ambedue gli Stati avvieranno senza indugio delle trattative per determinare come debba essere limitata l’imposizione alla fonte dei dividendi, ove occorra come dev’essere istituita la concessione di un avere fiscale ai non residenti e come devono essere approntati i provvedimenti intesi ad evitare la doppia imposizione nello Stato di domicilio del beneficiario dei dividendi. In siffatto caso, le parti si adopreranno per convenire un ordinamento che possa sostituire senza continuità il disciplinamento vigente venuto a scadenza.2.Resta inteso che la soluzione prevista nel paragrafo 5 dell’articolo 13 della Convenzione procede dal principio secondo cui l’imposizione degli aumenti di valore è limitata alle partecipazioni sostanziali di società domiciliate nello Stato che impone gli aumenti di valore corrispondenti al periodo durante il quale la persona fisica era domiciliata in detto Stato.
  2. Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente lettera e la Sua risposta saranno considerate parte integrante della Convenzione.»

Ho l’onore di informarLa che la presente proposta è approvata dal Governo della Confederazione Svizzera. La Sua lettera odierna e la mia risposta costituiscono pertanto parte integrante della Convenzione.

Gradisca, signor segretario di Stato, l’espressione della mia alta considerazione.

Hans Lacher

Scambio di note del 17 ottobre 198983

Bonn, 17 ottobre 1989

Il rappresentante
dell’Ambasciata di Svizzera A sua Eccellenza
il Segretario di Stato
agli Affari Esteri
sig. Hans Werner Lautenschlager
Bonn

Signor Segretario di Stato,

Ho l’onore di confermare la Sua nota odierna del tenore seguente:

  1. «In occasione della firma odierna del Protocollo tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera che modifica la Convenzione firmata a Bonn l’11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 30 novembre 197884, ho l’onore di comunicarLe quanto segue in nome del Governo della Repubblica federale di Germania:
  2. Per quanto riguarda l’articolo 1 del Protocollo, resta inteso che se la Repubblica federale di Germania, in una Convenzione con un altro Stato membro dell’Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economici, limita l’imposizione alla fonte dei dividendi a tassi inferiori a quelli previsti nel precitato articolo o concede a beneficiari esteri un accredito dell’imposta sulle società, i due Governi rivedranno senza indugio le disposizioni del precitato articolo al fine di prevedere un eguale trattamento, a parità di condizioni in relazione all’imposizione dei dividendi.
  3. Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente nota e la Sua risposta saranno considerate parte integrante della Convenzione.»

Ho l’onore di informarla che la presente proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua nota odierna e la mia risposta costituiscono pertanto parte integrante della Convenzione.

Gradisca, Signor Segretario di Stato, l’espressione della mia alta considerazione.

Jürg Leutert

Protocollo
di negoziazione del 18 dicembre 199185

Al fine di garantire l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 15 a introdotto con il protocollo di revisione, parafato in data odierna, nella Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sulla sostanza, le autorità competenti hanno convenuto quanto segue:

I. ad articolo 15 a paragrafo 1, terzo periodo

Le autorità competenti stanno ancora elaborando un modello di attestazione di residenza.

II. ad articolo 15 a paragrafo 2:

1. L’ammissione di un rientro regolare al domicilio ai sensi dell’articolo 15 a paragrafo 2 primo periodo non è esclusa per il fatto che l’esercizio dell’attività si estenda sull’arco di parecchi giorni a causa di peculiarità dell’azienda, com’è il caso dei lavoratori a squadre o per il personale ospedaliero tenuto a prestare servizi di picchetto o permanenti.

2. Ai sensi di questa regolamentazione, per giorni lavorativi s’intendono quelli concordati nel contratto di lavoro.

3. Se un dipendente non svolge la sua attività nell’altro Stato contraente durante l’intero anno civile, i giorni in cui egli non è rientrato al proprio domicilio, e che non pregiudicano la sua condizione di frontaliero, sono calcolati come segue: per ogni mese completo di attività sono conteggiati 5 giorni e per ogni settimana completa di occupazione un giorno. Determinante per la qualità di frontaliero è la somma dei giorni calcolati in questo modo.

4. Per le persone assunte a tempo parziale, retribuite all’ora, ma che si recano al proprio posto di lavoro nell’altro Stato contraente ogni giorno lavorativo ordinario, la loro qualità di frontaliero sarà pure fondata sui 60 giorni di non‑rientro al domicilio che non pregiudicano il loro statuto. Se una persona assunta a tempo parziale è occupata soltanto alcuni giorni nell’altro Stato, il totale dei 60 giorni di non‑rientro al domìcilio che non pregiudicano la sua qualità di frontaliero sarà ridotto in proporzione ai giorni dì lavoro.

5. L’attestazione del datore di lavoro concernente i giorni di non‑ritorno dev’essere vistata dalle pertinenti autorità fiscali del luogo di lavoro. Questa disposizione non esclude tuttavia eventuali accertamenti da parte delle competenti autorità fiscali del luogo di domicilio. Le autorità competenti elaboreranno ancora un modello di attestazione.

III. ad articolo 15 a paragrafo 3:

Il datore di lavoro deve attestare, per i bisogni dello Stato di residenza, l’ammontare lordo delle rimunerazioni versate e l’imposta ritenuta alla fonte nello Stato di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare questa attestazione su richiesta del lavoratore.

Per la delegazione svizzera:

Daniel Lüthi

Per la delegazione tedesca:

Klaus Manke

Protocollo
alla Convenzione dell’11 agosto 1971
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 199286

All’atto della firma del Protocollo di revisione 87 alla Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno concordato le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione:

1. Ad art. 10 par. 3

  1. Ogni Stato contraente istituirà una procedura che permetta, nel caso di dividendi che non soggiacciono all’imposta ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3, di effettuare il pagamento senza la trattenuta d’imposta.
  2. A scanso di equivoci è stabilito che la detenzione di quote di una società attraverso una società di persone non impedisce l’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 3.
  3. La condizione riguardante la durata minima della partecipazione ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 primo periodo è adempiuta anche allorquando il periodo di partecipazione minimo è raggiunto solo dopo il pagamento dei dividendi. In tal caso la lettera a) non è applicabile.

1bis. Ad articolo 15 paragrafo 3

Per i periodi di tassazione che iniziano il giorno dell’entrata in vigore del Protocollo del 27 ottobre 2010 o dopo tale data, fino all’anno di tassazione 2016 compreso, la Germania rinuncia a far valere il suo diritto in virtù dell’articolo 15 paragrafo 3 primo periodo della Convenzione in relazione ai membri del personale di bordo impiegato su aeromobili in traffico internazionale residente in Svizzera e i cui rapporti di lavoro sussistevano già prima del 1° gennaio 2007 e continuano da allora senza interruzione. Al riguardo si applica l’articolo 15 paragrafo 3 secondo periodo della Convenzione.

Tale regolamentazione non si applica ai redditi o alle parti di reddito che, in caso di una sua applicazione, beneficerebbero di una doppia non imposizione.

2. Ad art. 15 par. 1

Per i lavoratori il cui salario è ripartito in base all’articolo 15 paragrafo 1, occorre fare riferimento ai giorni lavorativi effettivi svolti nel periodo interessato. Il datore di lavoro è tenuto ad attestare i giorni lavorativi e i luoghi dell’attività.

3. Ad art. 15 e 15a

Qualora un lavoratore sia sollevato dall’esercizio della propria attività in maniera revocabile o irrevocabile e continui, fino al termine del rapporto di lavoro, a percepire il proprio salario, stipendio o altra rimunerazione analoga, questi ultimi sono imponibili nello Stato contraente in cui sarebbe stato svolto il lavoro se il lavoratore non fosse stato sollevato dall’esercizio della propria attività. Se lo Stato contraente in cui sarebbe stato svolto il lavoro non tassa tali redditi, questi sono imponibili nello Stato in cui è residente il lavoratore. Se nel momento in cui è sollevato dall’esercizio della propria attività il lavoratore presenta la qualità di frontaliero, le disposizioni dell’articolo 15 a continuano ad applicarsi fino al termine del rapporto di lavoro. Se il lavoratore è sollevato dall’esercizio della propria attività nel corso dell’anno civile, i giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano la sua qualità di frontaliero sono calcolati fino al momento in cui è stato sollevato dall’esercizio della propria attività secondo il numero 5 lettera g).

4. Ad art. 15, 15a e 18

  1. Se un’indennità riveste carattere previdenziale, il diritto d’imposizione è riservato allo Stato di residenza conformemente all’articolo 18. Per contro, il (precedente) Stato di lavoro assume il diritto d’imposizione nel caso in cui l’indennità sia costituita da pagamenti arretrati di stipendi o salari oppure tantièmes derivanti dal rapporto di lavoro precedente, o l’indennità sia generalmente accordata per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
  2. Il diritto di assoggettare a imposta un’indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro è retto dal diritto d’imposizione applicabile nel periodo di maturazione. Tuttavia in tal caso vanno inclusi al massimo l’anno di pagamento dell’indennità e i cinque anni precedenti di attività lavorativa.
  3. Se le indennità che una persona residente di uno Stato contraente riceve dal suo precedente datore di lavoro non sono imponibili a causa dell’applicazione del diritto interno dell’altro Stato contraente, l’indennità può essere tassata nello Stato di residenza di detta persona.

5. Ad art. 15a par. 2

  1. Ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 primo periodo, per luogo di lavoro si intende in genere il luogo in cui il lavoratore è integrato nell’impresa del datore di lavoro. Se il lavoratore non esercita l’attività unicamente in tale luogo (ad es. nel caso di conducenti di veicoli a motore o collaboratori del servizio esterno), nell’ambito della determinazione dei giorni di non-rientro al domicilio, i giorni di attività esterna all’impresa vanno considerati viaggi d’affari. Se sulla base del contratto di lavoro il lavoratore è integrato in più di un’impresa del datore di lavoro o in nessuna impresa del datore di lavoro, si considera luogo di lavoro il luogo in cui egli deve svolgere prevalentemente il lavoro.
  2. Un rientro regolare al domicilio sussiste quando, in virtù del contratto o dei contratti di lavoro, il lavoratore si reca al luogo di lavoro e rientra al proprio domicilio per almeno il 20 per cento dei giorni lavorativi concordati nell’arco dell’anno civile.
  3. L’ammissione di un rientro regolare al domicilio ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 primo periodo non è esclusa per il fatto che l’esercizio dell’attività si estenda sull’arco di diversi giorni a causa di circostanze operative, com’è il caso del lavoro a turni o del lavoro in ambito sanitario con servizio di picchetto. Interruzioni a breve termine dell’orario di lavoro inferiori alle quattro ore non sono da intendersi come la fine del lavoro ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 secondo periodo.
  4. Per giorni lavorativi ai sensi dell’articolo 15a paragrafo 2 secondo periodo si intendono quelli concordati nel contratto di lavoro. In assenza di tale accordo, si intendono come tali, ai sensi della presente disposizione, i giorni lavorativi effettivi. Se un viaggio d’affari di più giorni comprende anche fine settimana e giorni festivi e il datore di lavoro si fa carico delle spese di viaggio per questi giorni, essi sono considerati giorni lavorativi. Si considerano giorni lavorativi anche i giorni fondamentalmente non dedicati al lavoro, segnatamente i fine settimana e i giorni festivi in cui il frontaliero lavora su espressa disposizione del datore di lavoro. Le assenze per ferie o malattia non si considerano giorni lavorativi.
  5. Un non-rientro al domicilio per esercizio dell’attività lavorativa sussiste in particolare quando, per motivi professionali, non è possibile o non è ragionevole rientrare al domicilio. Se si utilizza un veicolo a motore, non è ragionevole che il lavoratore rientri al domicilio dopo il lavoro in particolare se il percorso più breve di solo andata è superiore ai 100 chilometri. Se si utilizza un mezzo di trasporto pubblico, non è ragionevole che il lavoratore rientri al domicilio dopo il lavoro in particolare se, ai consueti orari di percorrenza dei pendolari, la durata di viaggio più breve per la sola andata è superiore a 1,5 ore. È determinante il mezzo di trasporto prevalentemente utilizzato. In situazioni di questo tipo, in cui il rientro non si ritiene ragionevole, si può presupporre un giorno di non-rientro al domicilio solo nel caso in cui il lavoratore non sia effettivamente rientrato al domicilio.
  6. I viaggi d’affari di un giorno nello Stato contraente del luogo di lavoro e nello Stato di residenza non contano come giorni di non-rientro al domicilio. I viaggi d’affari di un giorno in Stati terzi si considerano invece sempre giorni di non-rientro al domicilio.
  7. Se un lavoratore non svolge la sua attività nell’altro Stato contraente durante l’intero anno civile, i giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano la sua qualità di frontaliero sono calcolati come segue: per ogni mese completo di attività sono conteggiati cinque giorni e per ogni settimana completa di occupazione un giorno. Determinante per verificare la qualità di frontaliero è la somma dei giorni calcolati in questo modo.
  8. Se nel corso di un anno civile avviene un cambiamento di datore di lavoro nello Stato di lavoro, o se un lavoratore lavora contemporaneamente per più datori di lavoro nello Stato di lavoro, la qualità di frontaliero va valutata in modo uniforme e complessivo per tutti i rapporti di lavoro del lavoratore in corso in tale anno civile nello Stato di lavoro. Per verificare se è stato superato il limite di giorni di non-rientro al domicilio di volta in volta determinante nell’anno civile da valutare, è necessario sommare i giorni di non-rientro al domicilio di ogni singolo rapporto di lavoro. Ciò non pregiudica il calcolo dei giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano la qualità di frontaliero conformemente alla lettera g).
  9. Per le persone assunte a tempo parziale, retribuite all’ora, ma che si recano al proprio posto di lavoro nell’altro Stato contraente ogni giorno lavorativo ordinario, la loro qualità di frontaliero sarà pure fondata sui 60 giorni di non-rientro al domicilio che non pregiudicano il loro statuto. Per le persone assunte a tempo parziale, occupate soltanto alcuni giorni nell’altro Stato, tale numero di giorni sarà ridotto in proporzione ai giorni di lavoro.
  10. A tal proposito, i valori di riferimento sono i giorni lavorativi concordati nel singolo contratto di lavoro rispetto ai giorni lavorativi ordinari in caso di impiego a tempo pieno. Qualora non sia possibile evincere dal contratto di lavoro i giorni lavorativi ordinari, si deve partire dal presupposto che per una settimana lavorativa di cinque giorni si considerano 240 giorni lavorativi ordinari, mentre per una settimana lavorativa di sei giorni se ne considerano 280. Per semplificare, i giorni di ferie non vanno sottratti da tali parametri.
  11. L’attestazione del datore di lavoro concernente i giorni di non-rientro deve essere vistata dalle pertinenti autorità fiscali del luogo di lavoro. Nel caso previsto dalla lettera h), al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve attestare al lavoratore i giorni di non-rientro al domicilio intercorsi fino al termine del rapporto di lavoro, mediante un modulo redatto sulla base di un modello che le autorità competenti hanno concordato tra loro. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro dei fatti pertinenti per l’esecuzione di una corretta imposizione. Ciò non esclude che l’autorità fiscale competente presso il luogo di residenza possa svolgere delle indagini.

6. Ad art. 15a par. 3

Il datore di lavoro deve attestare, per i bisogni dello Stato di residenza, l’ammontare lordo delle rimunerazioni versate e l’imposta ritenuta alla fonte nello Stato di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare questa attestazione su richiesta del lavoratore.

7. Ad art. 15a

Resta inteso che il Protocollo di negoziazione del 18 dicembre 1991 non è più applicabile.

8. Ad art. 19

  1. Per persona giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 si intendono enti (a prescindere dalla loro forma giuridica) che:aa)adempiono un mandato sulla base di una norma o un atto di diritto pubblico,bb)sono prevalentemente finanziati da fondi pubblici, compresa la riscossione di emolumenti e contributi propri, possono ricorrere a una copertura del disavanzo d’esercizio tramite fondi pubblici o sono prevalentemente partecipati da uno Stato contraente, un «Land», un Cantone, un Distretto, un Circolo, un Comune, un Consorzio di Comuni o da una persona giuridica di diritto pubblico, oppure prevalentemente partecipati da più enti pubblici o persone giuridiche di diritto pubblico insieme tra quelli sopracitati, ecc)sono soggetti a vigilanza statale diretta o indiretta.
  2. Per attività commerciale o industriale ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 2 si intendono attività esercitate in un contesto di mercato concorrenziale, ossia in presenza di altri operatori del mercato, e a scopo di lucro, fatta eccezione per le attività di ospedali, case di riposo e di cura, scuole, scuole universitarie e università nonché istituzioni di custodia di bambini.

9. Ad art. 19 par. 1

  1. Le rimunerazioni, compresi pagamenti ricorrenti o una tantum, di istituti di previdenza della previdenza professionale svizzera (2° pilastro) ad agenti pubblici attivi correntemente o in passato nel servizio pubblico svizzero sono da considerarsi versate mediante prelevamento da un fondo speciale a titolo di servizi resi secondo l’articolo 19 paragrafo 1, nella misura in cui esse siano versate in virtù di un rapporto d’assicurazione esistente o passato della previdenza professionale svizzera con una persona la cui ultima o corrente attività dipendente, determinante per l’assicurazione nella previdenza professionale svizzera, precedente al pagamento o all’inizio dei pagamenti, era svolta nell’ambito del servizio pubblico. Si considerano versati in virtù di un rapporto d’assicurazione di questo tipo anche i pagamenti di conti e polizze di libero passaggio della previdenza professionale svizzera.
  2. In base all’articolo 19 paragrafo 4, lo Stato di residenza del beneficiario ha un diritto d’imposizione prioritario sulle suddette rimunerazioni, comprese le pensioni, se il beneficiario di tali rimunerazioni presenta o presentava la qualità di frontaliero secondo l’articolo 15a. L’altro Stato contraente deve limitare la trattenuta d’imposta in base alle disposizioni dell’articolo 15a paragrafo 1. A tale scopo, è necessario presentare all’istituto di previdenza del 2° pilastro l’apposita attestazione di residenza precedentemente alla prima erogazione di una prestazione ricorrente. In caso di prestazioni in capitale, è necessario attestare la qualità di frontaliero nell’apposito modulo ufficiale per la restituzione.
  3. Se nella fase di esercizio dell’attività, prima di percepire le prestazioni, la qualità di frontaliero era solo parziale, è necessario valutare se, nel corso degli ultimi cinque periodi di tassazione precedenti relativi alla prestazione del servizio in Svizzera, il beneficiario delle rimunerazioni era da considerarsi prevalentemente frontaliero (almeno per il 50 %). A tal proposito non vanno considerati i periodi in cui il lavoratore è stato sollevato dall’esercizio dell’attività ma senza cessare il versamento di rimunerazioni o prestazioni sostitutive del reddito. L’autorità fiscale competente emette l’attestazione di residenza richiesta nella misura in cui vi sia stata una prevalente qualità di frontaliero nel periodo in questione. L’Amministrazione delle contribuzioni svizzera può verificare l’attestazione di residenza e richiederne le prove del caso.

10. Ad art. 23

Resta inteso che i provvedimenti presi dalla Svizzera col decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 88 contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni sono parimenti applicabili alla presente Convenzione.

Resta inteso che la legislazione tedesca per impedire l’elusione d’imposta comprende le disposizioni del § 42 dell’ordinamento tributario e del § 50 d capoverso 3 della legge concernente l’imposta sul reddito.

11. Ad art. 27

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
  2. Resta inteso che in occasione di una richiesta di assistenza amministrativa secondo l’articolo 27 della Convenzione l’autorità competente di uno Stato contraente trasmette le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato richiesto:aa)i dati necessari all’identificazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta (segnatamente il nome e, per quanto noti, la data di nascita, l’indirizzo, il numero di conto o informazioni simili che permettono un’identificazione);bb)il periodo oggetto della domanda;cc)la descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni dallo Stato richiesto;dd)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; eee)il nome e, per quanto noto, l’indirizzo del presunto detentore delle informazioni richieste.
  3. Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i suoi sottoparagrafi non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
  4. Su espressa richiesta dell’autorità competente di uno Stato contraente l’autorità competente dell’altro Stato contraente rilascia le informazioni richieste secondo l’articolo 27 della Convenzione sotto forma di copia autenticata di documenti originali non modificati (compresi libri contabili, documenti, rapporti, registrazioni, chiusure di conti e atti).
  5. Sebbene l’articolo 27 della Convenzione non limiti i diversi possibili metodi per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici. Gli Stati contraenti si attendono uno dall’altro la fornitura reciproca delle informazioni necessarie all’esecuzione della presente Convenzione.
  6. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni secondo l’articolo 27 allo Stato richiedente, si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente (come ad esempio il diritto di essere avvisato o il diritto di ricorso). Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
  7. Qualora, in conformità del diritto nazionale, vengano trasmessi dati personali sulla base della presente Convenzione, le seguenti disposizioni valgono a titolo complementare tenuto conto delle norme valide per ogni Stato contraente:aa)l’utilizzazione dei dati da parte del destinatario è ammessa soltanto per lo scopo prescritto e unicamente alle condizioni fissate da chi li trasmette;bb)il destinatario informa il fornitore delle informazioni, a richiesta,
    sull’utilizzazione dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti mediante tali dati;cc)dati personali possono essere trasmessi unicamente ai servizi competenti. L’ulteriore trasmissione ad altri servizi può avvenire unicamente previa approvazione del fornitore delle informazioni;dd)il fornitore delle informazioni è tenuto ad accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità in relazione allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario ne deve essere avvertito immediatamente. Esso deve procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria;ee)la persona interessata, a richiesta, deve poter ricevere informazioni sui dati trasmessi che la concernono nonché sullo scopo dell’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una ponderazione risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all’interesse ad essere informata della persona in questione. Per il rimanente, il diritto della persona interessata di ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente è retto dal diritto nazionale della parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione;ff)se qualcuno viene leso illecitamente a seguito di comunicazioni nel quadro dello scambio d’informazioni ai sensi della presente Convenzione, responsabile è il destinatario in conformità del suo diritto nazionale. Nei confronti della parte lesa, il destinatario non può avvalersi, a proprio discarico, del fatto che il danno è stato provocato dallo Stato che ha trasmesso i dati;gg)nella misura in cui il diritto nazionale vigente per il fornitore delle informazioni preveda prescrizioni speciali in materia di cancellazione dei dati personali trasmessi, esso lo comunica al destinatario. Indipendentemente da tale legislazione, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati;hh)il fornitore delle informazioni e il destinatario sono obbligati ad attestare nei rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali;ii)il fornitore delle informazioni e il destinatario sono obbligati a proteggere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, contro le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi.»

Fatto a Berna il 12 marzo 2002 in due originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Urs Ursprung

Per la
Repubblica federale di Germania:

Reinhard Hilger

Accordo amichevole89
relativo all’interpretazione della lettera b del numero 3 del Protocollo che modifica la Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo di revisione del 27 ottobre 2010

Concluso il 15 dicembre 2011

Entrato in vigore il 21 dicembre 2011

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania hanno concluso il seguente Accordo relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 3 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») che modifica la Convenzione dell’11 agosto 1971 90 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (di seguito «la CDI») nella versione del Protocollo di revisione del 27 ottobre 2010 91 (di seguito «il Protocollo di revisione»).

Alla lettera b) del numero 3 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di assistenza amministrativa secondo l’articolo 27 della CDI. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, aa) i dati necessari all’identificazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta (segnatamente il nome e, per quanto noti, la data di nascita, l’indirizzo, il numero di conto o informazioni simili che ne permettano l’identificazione), nonché ee) il nome e, per quanto noto, e l’indirizzo del presunto detentore delle informazioni richieste. Alla lettera c) del numero 3 del Protocollo viene stabilito che, sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo le lettere bb)–dd) della lettera b) del numero 3 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
  2. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste,
  3. a condizione che non si tratti di una «fishing expedition».

L’Accordo è applicabile in entrambi gli Stati dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di revisione.

Berna, 15 dicembre 2011

Per l’autorità competente
della Confederazione Svizzera:

Jürg Giraudi

Segreteria di Stato per le questioni
finanziarie internazionali, SFI

Berlino, 15 dicembre 2011

Per l’autorità competente della
Repubblica federale di Germania:

Michael Wichmann

Ministero delle finanze

Articolo VIII capoversi 2 e 3 del Protocollo del 17 ottobre 198992

(2) Il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica e s’applicherà:

  1. alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui dividendi maturati dopo il 31 dicembre 1989;
  2. alle altre imposte riscosse per l’anno 1990 e per gli anni seguenti.

(3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo:

  1. per i dividendi ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera b della Convenzione nella versione del presente Protocollo, maturati sino al 31 dicembre 1991, l’imposta non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi;
  2. per i redditi provenienti da diritti di godimento, ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera e della Convenzione nella versione del presente Protocollo, maturati sino al 31 dicembre 1992, l’imposta non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei redditi, se i diritti di godimento sono stati costituiti prima del 19 maggio 1989.

Articolo VII capoverso 2 del Protocollo del 21 dicembre 199293

(2) Il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica e s’applicherà:

  1. alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, giusta l’articolo 15a, sulle rimunerazioni maturate dopo il 31 dicembre 1993;
  2. alle altre imposte riscosse per l’anno 1994 e per gli anni seguenti.

Articolo VII capoverso 2 del Protocollo del 12 marzo 200294

(2) Il presente Protocollo di revisione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e sarà applicabile:

  1. fatte salve le disposizioni della lettera b, alle imposte riscosse alla fonte su prestazioni esigibili a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo di revisione;
  2. alle imposte riscosse alla fonte sui dividendi ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione esigibili a contare dal 1° gennaio 2002. L’articolo III non si applica fino alla prima applicazione della lettera a di cui sopra;
  3. alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo di revisione o dopo questa data;
  4. alle domande d’informazione concernenti truffe e reati analoghi in materia fiscale commessi dopo il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo di revisione.

Articolo 6 capoverso 2 del Protocollo del 27 ottobre 201095

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e sarà applicabile in entrambi gli Stati contraenti:

  1. per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione, ai dividendi conseguiti il 1° gennaio dell’anno civile successivo al giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
  2. per quanto concerne l’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione, agli anni fiscali o ai periodi di tassazione che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
  3. per quanto concerne l’articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione:aa)alle procedure amichevoli già pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, ebb)alle procedure amichevoli avviate dopo tale data.
  4. Si considera come inizio del termine di tre anni per i casi di cui al sottoparagrafo aa) la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo;
  5. per quanto concerne le richieste secondo gli articoli 4 e 5 numeri 3 e 5 del presente Protocollo presentate il giorno dell’entrata in vigore, o dopo tale data:aa)alle informazioni ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 5 della Convenzione che si riferiscono a un periodo che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo alla firma del presente Protocollo, ebb)in tutti gli altri casi alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali o periodi di tassazione che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo alla firma del presente Protocollo, o dopo tale data.

Articolo 23 capoverso 2 del Protocollo del 21 agosto 202396

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui gli strumenti di ratificazione saranno scambiati e sarà applicabile ai periodi d’imposizione che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data. In deroga a quanto precede, le disposizioni del presente Protocollo sono applicabili:

  1. per quanto concerne la definizione di «autorità competente» di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera i) della Convenzione, dall’entrata in vigore del presente Protocollo;
  2. per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi di cui agli articoli 10, 11 e 12 esigibili il 1° gennaio dell’anno civile successivo al giorno di entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; c)per quanto concerne l’articolo 26 della Convenzione, dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo al giorno di entrata in vigore del presente Protocollo.
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza Conchiusa l’11 agosto 1971 Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 1972 Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 dicembre 1972 Entrata in vigore il 29 dicembre 1972 | Lexipedia | Lexipedia