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Accordo
fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno
d’Arabia Saudita per l’esonero reciproco dalle imposte
sulle attività collegate al trasporto aereo internazionale

RU 2001 2193

Traduzione1

Concluso il 20 febbraio 1999
Strumenti di ratifica scambiati il 27 settembre 2000
Entrato in vigore il 27 settembre 2000

(Stato 11 settembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo del Regno d’Arabia Saudita,

animati dal desiderio di conchiudere un Accordo sull’esonero reciproco dalle imposte sul reddito e la sostanza delle imprese di trasporto aereo internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. l’espressione «Stato contraente» designa, a dipendenza del contesto, la Confederazione Svizzera o il Regno d’Arabia Saudita;
  2. l’espressione «impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente» indica un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente designato dall’Accordo per il trasporto aereo concluso fra la Svizzera e il Regno d’Arabia Saudita2;
  3. l’espressione «esercizio del trasporto aereo» designa le attività operative nel trasporto aereo di passeggeri, animali, merci e invii postali svolte da un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente, compresa la vendita di biglietti o di titoli analoghi di trasporto;
  4. l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto aereo effettuato mediante un aeromobile posseduto, locato o noleggiato, ed esercitato da un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente, fatti salvi i trasporti effettuati fra punti situati all’interno dell’altro Stato contraente;
  5. l’espressione «autorità competente» designa:i)trattandosi della Confederazione Svizzera, il Direttore dell’Ammini-strazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato,ii)trattandosi del Regno d’Arabia Saudita, il Ministero delle Finanze e dell’Economia nazionale;
  6. il termine «persona» designa le persone fisiche, le società oppure tutti gli altri gruppi di persone;
  7. l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di quello Stato, è assoggettata all’imposta di quest’ultimo, in base al domicilio, alla residenza, alla sede di direzione o a qualsiasi altro criterio analogo.

Per quanto concerne l’applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dal diritto di quello Stato relativo alle imposte oggetto del presente Accordo.

Art. 2 Imposte

Il presente Accordo si applica a tutte le imposte sul reddito e sulla sostanza prelevate per conto di uno Stato contraente, indipendentemente dal modo con cui sono percepite.

Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte prelevate sul reddito totale, sulla sostanza totale oppure su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sui guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili.

Le imposte attuali a cui si applica il presente Accordo sono segnatamente:

  1. trattandosi della Confederazione Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, (dappresso designata «imposta svizzera»);
  2. trattandosi del Regno d’Arabia Saudita, l’imposta sul reddito, (dappresso designata «imposta saudita»).

Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che sarebbero introdotte a posteriori a complemento delle imposte attuali, oppure in loro sostituzione.

Art. 3 Trasporto aereo

I redditi e gli utili provenienti dal trasporto aereo in traffico internazionale e realizzati da un’impresa di uno Stato contraente sono esentati dall’imposta nell’altro Stato contraente; questa esenzione vale anche per le imposte prelevate su qualsiasi bene mobile (aeromobili compresi).

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi e agli utili realizzati da un’impresa di uno Stato contraente nel caso di partecipazione a un fondo comune («pool») o a un’impresa comune.

Ai sensi del presente articolo, i redditi e gli utili realizzati da un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente in caso di trasporto aereo in traffico internazionale comprendono anche:

  1. gli interessi provenienti da somme generate direttamente dall’esercizio di aeromobili in traffico internazionale a condizione che questi interessi siano accessori a questo esercizio;
  2. i redditi e gli utili provenienti dalla locazione, dal noleggio o dalla manutenzione di un aeromobile da parte di questa persona a condizione che tale locazione, noleggio o manutenzione siano accessori all’esercizio di un aeromobile in traffico internazionale da parte di questa persona;
  3. i redditi e gli utili provenienti da programmi di formazione dispensati dall’impresa di trasporto aereo di uno degli Stati contraenti all’impresa di trasporto aereo dell’altro Stato contraente.

Art. 4 Retribuzione del personale

Per quanto concerne l’imposizione delle retribuzioni collegate a un impiego svolto da un collaboratore di un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente si rimanda all’Accordo firmato il 23 giugno e il 28 agosto 1977 fra Saudia e Swissair.

Art. 5 Procedura di conciliazione

Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzano di risolvere, in via di amichevole composizione, le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. Ognuno degli Stati contraenti può chiedere, in qualsiasi momento, una consultazione in vista di modificare il presente Accordo o per discuterne l’applicazione o l’interpretazione. Una tale consultazione ha inizio al più tardi 60 giorni dopo la data di ricezione della domanda; le decisioni sono prese con il consenso reciproco.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica e si procederà, a tempo debito, a uno scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno in ciascuno Stato contraente ai periodi fiscali iniziati il 1° gennaio 1975 o successivamente. Per quanto riguarda le imposte alla fonte, tuttavia, nei due Stati contraenti le disposizioni del presente Accordo si applicheranno sulle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell’anno successivo l’entrata in vigore o successivamente.

Art. 7 Denuncia

Il presente Accordo, comprensivo di sette articoli, rimane in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciarlo facendo pervenire all’altro Stato contraente un preavviso scritto almeno sei mesi prima della fine di un anno civile, nel qual caso il presente Accordo cesserà di essere applicabile a partire dalla fine dell’anno civile nel corso del quale è stato dato il preavviso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto in triplo esemplare a Ryad il 20 febbraio 1999 in lingua araba, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione tra i testi francese e arabo, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno d’Arabia Saudita:

Pascal Couchepin

Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf