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Accordo tra la Svizzera e l’Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975

RU 1975 164

Traduzione1

(Stato 3 febbraio 1975)

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane
(Amministrazione federale delle contribuzioni)
e
il Ministro federale delle finanze della Repubblica d’Austria,

visto l’articolo 28 della convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza del 30 gennaio 1974 2 (detta qui di seguito «convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Parte I Disposizioni generali

Art. 1

Per imposte riscosse mediante trattenuta (alla fonte), che giusta l’articolo 28 capoverso 1 della convenzione possono essere riscosse in base all’aliquota intera, si intendono attualmente:

  1. In Austria: l’imposta sui redditi di capitali e l’imposta sui redditi derivanti da diritti di licenza riscossa mediante trattenuta alla fonte (imposta sulle società);
  2. In Svizzera: l’imposta preventiva.

Lo sgravio delle imposte menzionate al capoverso 1 avviene nei due Stati in via di rimborso e per i diritti di licenza anche mediante sgravio alla fonte.

Lo sgravio delle imposte sugli interessi che in ambedue gli Stati non sono riscosse mediante trattenura (alla fonte) è concesso nella procedura di tassazione.

Le somme d’imposta rimborsabili non fruttano interessi.

Art. 2

Il beneficiario di dividendi, interessi e diritti di licenza, assoggettato in uno dei due Stati alle imposte menzionate all’articolo 2 della convenzione, ha diritto a uno sgravio di dette imposte se, al momento della scadenza dei redditi, è residente dell’altro Stato giusta l’articolo 4 della convenzione, se in quel momento gli spetta il diritto di godimento sui capitali o diritti fruttanti i redditi gravati d’imposta e se non è escluso dallo sgravio conformemente all’articolo 28 capoversi 6 e 7 della convenzione.

Art. 3

Se l’attestazione per cui un contribuente è considerato residente di uno di entrambi gli Stati (art. 4 della convenzione) non deve essere data sui moduli menzionati agli articoli 4 capoverso 1 e 9 capoverso 1, lo sgravio spettante in base alla convenzione può essere subordinato alla presentazione di una attestazione ufficiale pertinente (certificato di domicilio).

Le domande per la concessione di un certificato di domicilio devono essere presentate in Austria all’Ufficio delle finanze competente per la tassazione dei redditi (e delle società) e in Svizzera all’Amministrazione fiscale cantonale competente.

Gli articoli 5 capoverso 1 e 10 frase 1 sono applicabili per analogia.

Parte II Rimborso dell’imposta austriaca sul reddito di capitali mobili

Art. 4

Il creditore del reddito residente della Svizzera deve chiedere per scritto il rimborso dell’imposta austriaca sui redditi di capitali mobili utilizzando il modulo

R‑CH

R‑A 1

La domanda deve essere presentata all’autorità fiscale cantonale competente in tre esemplari entro i tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui i dividendi o gli interessi sono scaduti (art. 28 cpv. 3 della convenzione).

Se più diritti al rimborso sorgano nel corso di un anno civile, essi devono essere fatti valere, se possibile, con una sola domanda. 1 diritti concernenti 3 anni possono essere riuniti in una sola domanda. Tuttavia si devono presentare domande separate se i debitori del reddito domiciliati in Austria non sono tassati dallo stesso Ufficio delle finanze ai fini dell’imposta sulle società.

Ogni domanda deve essere corredata dei giustificativi relativi all’acquisizione dei redditi. Se la domanda è firmata da un rappresentante, si deve unire una procura dell’avente diritto (art. 2).

Art. 5

L’Amministrazione fiscale cantonale competente esamina se le condizioni poste all’articolo 2 sono adempiute e, in caso di necessità, procede a indagini completive. Se dette condizioni si verificano, essa l’attesta sul primo e sul terzo esemplare che trasmette all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Quest’ultima può ordinare ulteriori inchieste o procedere essa stessa. Essa, in base all’attestazione dell’Amministrazione fiscale cantonale, certifica il diritto al rimborso sul primo esemplare e lo invia al Ministero federale delle finanze.

Art. 6

Il Ministero federale delle finanze trasmette la domanda all’Ufficio delle finanze cui compete la decisione, ossia all’Ufficio delle finanze che, ai fini dell’imposta sulle società, si occupa della tassazione del debitore dei redditi di capitali mobili.

L’Ufficio delle finanze menzionato al capoverso 1 verifica la fondatezza e l’esattezza della domanda. Esso si rivolge direttamente al richiedente per ottenere le informazioni e le prove completive che gli occorrono. Esso decide dell’esecuzione del rimborso.

L’Ufficio delle finanze menzionato al capoverso 1 notifica la propria decisione per scritto al richiedente e versa l’ammontare rimborsabile all’indirizzo indicato nella domanda osservando all’occorrenza le prescrizioni concernenti il servizio disciplinato dei pagamenti.

Se la domanda è respinta completamente o parzialmente la decisione è notificata con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

La decisione dell’Ufficio delle finanze può essere impugnata entro un mese dalla notificazione.

Art. 7

Le autorità austriache e il Tribunale amministrativo austriaco non sono obbligati a accettare domande, istanze di ricorso e altra corrispondenza redatte in una lingua diversa dal tedesco.

Parte III Sgravio della trattenuta fiscale austriaca sui diritti di licenza

Art. 8

Il beneficiario di diritti di licenza residente della Svizzera deve richiedere per scritto la riduzione della trattenuta fiscale austriaca al 5 per cento presentando un certificato di domicilio (art. 3) all’Ufficio delle finanze cui il debitore austriaco dei diritti di licenza deve l’imposta.

La domanda di pagamento futuro previa deduzione della trattenuta fiscale limitata al 5 per cento può anche essere presentata dal debitore dei diritti di licenza.

Se la trattenuta fiscale austriaca è stata dedotta in aliquota superiore al 5 per cento, si può chiedere il rimborso dell’imposta eccedente nei 3 anni successivi alla fine dell’anno civile in cui i diritti di licenza sono maturati (art. 28 cpv. 3 della convenzione).

Gli articoli 4, capoverso 4, 6, capoversi da 2 a 5, e 7 si applicano per analogia.

Parte IV Rimborso dell’imposta preventiva svizzera

Art. 9

Il beneficiario di redditi residente dell’Austria deve domandare per scritto il

rimborso dell’imposta svizzera trattenuta alla fonte utilizzando il modulo

R‑Sch 2
R 84

La domanda deve essere fatta in 3 esemplari all’Ufficio delle finanze austriaco competente nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui i dividendi o gli interessi sono scaduti (art. 28 cpv. 3 della convenzione).

Se, durante un anno civile, sorgono parecchi diritti al rimborso, questi devono essere esercitati, se possibile, in un’unica domanda. 1 diritti concernenti 3 anni possono essere riuniti in una sola domanda.

Ogni domanda deve essere corredata dei giustificativi relativi all’acquisizione dei redditi. Se la domanda è firmata da un rappresentante, si deve unire una procura dell’avente diritto (art. 2).

Art. 10

L’Ufficio delle finanze austriaco competente esamina se sono adempiute le condizioni poste all’articolo 2 e, in caso di necessità, procede a indagini completive. Se dette condizioni si verificano, l’Ufficio delle finanze austriaco competente l’attesta sul primo e sul terzo esemplare che trasmette al Ministero federale delle finanze. Il Ministero federale delle finanze, in base all’attestazione dell’Ufficio delle finanze competente, certifica il diritto al rimborso sul terzo esemplare e lo invia all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 11

L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l’esattezza della domanda. Essa si rivolge direttamente al richiedente o, all’occorrenza, al Ministero federale delle finanze per ottenere le informazioni e le prove completive che le occorrono. Essa decide dell’esecuzione del rimborso.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica la propria decisione per scritto al richiedente e trasmette, all’indirizzo indicato nella domanda la somma rimborsabile osservando all’occorrenza le prescrizioni concernenti il servizio disciplinato dei pagamenti.

Se la domanda è respinta completamente o in parte, la decisione è notificata mediante lettera raccomandata, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata, entro i 30 giorni successivi alla notificazione, mediante reclamo rivolto a tale autorità. La decisione su reclamo presa dall’Amminsitrazione federale delle contribuzioni può essere a sua volta impugnata, nei 30 giorni successivi alla sua notificazione, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero a Losanna.

Art. 12

L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta corrispondenza e reclami di richiedenti residenti dell’Austria redatti in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) e anche in lingua inglese.

I ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero a Losanna devono essere redatti in una delle lingue nazionali svizzere o corredati di traduzione in una di tali lingue.

Art. 13

La procedura giusta gli articoli 9 a 12 non è applicabile al rimborso dell’imposta svizzera alla fonte cui le persone residenti dell’Austria già vi hanno diritto in virtù della legislazione federale svizzera.

Parte V Disposizioni finali

Art. 14

Il presente accordo entra in vigore 60 giorni dopo la sua firma e le sue disposizioni si applicano a tutti i casi d’imposizione assoggettati alla convenzione del 30 gennaio 1974 3 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. L’accordo dell’8 aprile 1954 4 tra la Svizzera e l’Austria circa le modalità di rimborso delle imposte trattenute alla fonte riscosse sui redditi di capitali mobili, nel tenore dello scambio di lettere dei 14/29 dicembre 1966, non è più applicabile a questi casi d’imposizione.

L’accordo può essere disdetto da entrambe le parti osservando un termine di almeno sei mesi prima della fine di un anno civile; in tal caso esso cessa i suoi effetti allo scadere dell’anno civile. Le domande di sgravio d’imposta alla fonte presentate prima di quest’ultimo termine devono essere tuttavia esaminate secondo la procedura prevista nel presente accordo. Ove l’accordo fosse disdetto, devono essere immediatamente avviati i negoziati intesi a concluderne uno nuovo. Fatto in due originali:

Berna, 5 dicembre 1974

Vienna, 6 dicembre 1974

Per l’Amministrazione federale
delle contribuzioni:

Per il Ministro federale delle finanze
della Repubblica d’Austria:

K. Locher

Alfred Twaroch