Con il presente Accordo si intende garantire una transizione ordinata dalla Convenzione sull’imposizione alla fonte allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari tra gli Stati contraenti sulla base dell’Accordo Svizzera-UE.
0.672.916.331
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria
che abroga la Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione
in ambito di fiscalità e di mercati finanziari
RU 2016 5097
Traduzione1
Concluso l’11 novembre 2016
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 20172
(Stato 29 gennaio 2017)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,
riconoscendo l’importante contributo che la Convenzione del 13 aprile 2012 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui di seguito «Convenzione sull’imposizione alla fonte») ha fornito nel consolidamento delle relazioni in materia di politica finanziaria tra i due Stati;
riconoscendo che la Convenzione sull’imposizione alla fonte ha consentito la regolarizzazione dei valori patrimoniali depositati in Svizzera dalle persone interessate e l’imposizione dei redditi che ne risultano;
considerata l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari tra i due Stati sulla base del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito «Accordo Svizzera-UE») 4 concluso il 27 maggio 2015 5 ;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Definizioni
Salvo disposizioni contrarie, le definizioni adottate nel presente Accordo hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’imposizione alla fonte.
Art. 3 Abrogazione ed effetti della Convenzione sull’imposizione alla fonte
Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Convenzione sull’imposizione alla fonte viene abrogata con l’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-UE.
Le disposizioni della Convenzione sull’imposizione alla fonte rimangono applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la sua validità. La Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull’effetto della comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione sull’imposizione alla fonte allegata all’Atto finale e il numero 1 del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell’applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE rimangono applicabili anche dopo l’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte.
Il Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività transfrontaliere in ambito finanziario, compresi gli accordi di cui al numero 5 di questo Memorandum, contenuto nel Verbale concordato in occasione della firma della Convenzione sull’imposizione alla fonte, rimangono applicabili dopo l’abrogazione di quest’ultima.
Art. 4 Versamenti e trasmissioni
Gli agenti pagatori svizzeri versano all’autorità competente svizzera al più tardi entro due mesi dall’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte l’imposta riscossa secondo gli articoli 17–30 della stessa Convenzione. La dichiarazione viene effettuata tramite una distinta separata degli importi d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 17 della Convenzione sull’imposizione alla fonte. Entro lo stesso termine gli agenti pagatori svizzeri allestiscono, a destinazione delle persone interessate, le certificazioni secondo l’articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione sull’imposizione alla fonte.
In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione sull’imposizione alla fonte, gli agenti pagatori svizzeri trasmettono all’autorità competente svizzera le informazioni raccolte di cui all’articolo 20 paragrafo 2 della Convenzione sull’imposizione alla fonte al più tardi entro tre mesi dalla sua abrogazione.
Al più tardi entro sei mesi dall’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte l’autorità competente svizzera, trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento, effettua i versamenti di cui al paragrafo 1 a favore dell’autorità competente austriaca e le trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2.
La Repubblica d’Austria accetta le certificazioni dell’agente pagatore svizzero di cui al paragrafo 1 quali certificazioni a scopi fiscali.
L’agente pagatore svizzero calcola in euro e deduce gli importi d’imposta di cui al paragrafo 1 e li versa all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per il giorno di riferimento determinante per il calcolo. Il trasferimento dell’autorità competente svizzera all’autorità competente austriaca è pure effettuato in euro.
Art. 5 Versamenti e trasmissioni successivi
Gli agenti pagatori svizzeri devono versare o trasmettere trimestralmente alle autorità competenti svizzere gli importi d’imposta o le comunicazioni pervenuti dopo l’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte. Parimenti, l’autorità competente svizzera versa o trasmette trimestralmente questi importi d’imposta o comunicazioni all’autorità competente austriaca. L’articolo 4 si applica per analogia in relazione alla dichiarazione, alla valuta, al certificato e alla provvigione di riscossione.
Art. 6 Controlli
L’autorità competente svizzera esegue controlli presso gli agenti pagatori svizzeri secondo l’articolo 34 paragrafi 3 e 4 della Convenzione sull’imposizione alla fonte nell’anno civile successivo all’abrogazione di quest’ultima.
Art. 7 Impiego e pubblicazione di informazioni
Tutte le informazioni ottenute da uno Stato contraente nel quadro dell’applicazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte sottostanno alle limitazioni d’impiego secondo l’articolo 32 della Convenzione sull’imposizione alla fonte anche dopo l’abrogazione di quest’ultima.
Gli Stati contraenti non pubblicano le informazioni raccolte e comunicate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 15 della Convenzione sull’imposizione alla fonte anche dopo l’abrogazione di quest’ultima.
Art. 8 Entrata in vigore
I due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l’adempimento delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo Svizzera‑UE,se l’ultima delle due notificazioni di cui al paragrafo 1 perviene prima del 5 dicembre 2016. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notificazione ed è applicato anticipatamente a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-UE, se l’ultima delle due notificazioni perviene il 5 dicembre 2016 o dopo tale data. Fatto a Berna, l’11 novembre 2016, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.
Per la Jörg Gasser | Per la Ursula Plassnik |
Atto finale
I plenipotenziari hanno adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto finale:
Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull’ammissibilità delle domande raggruppate secondo l’Accordo Svizzera-UE
Fatto a Berna, l’11 novembre 2016, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.
Per la Jörg Gasser | Per la Ursula Plassnik |
Dichiarazione congiunta
degli Stati contraenti sull’ammissibilità delle domande raggruppate secondo l’Accordo Svizzera-UE
Gli Stati contraenti hanno convenuto che dal 1° gennaio 2017 possono essere presentate domande raggruppate sulla base dell’articolo 5 dell’Accordo del 27 maggio 2015 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (qui di seguito «Accordo Svizzera-UE»). È possibile presentare domande raggruppate anche durante il passaggio dalla Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui di seguito «Convenzione sull’imposizione alla fonte») all’Accordo Svizzera-UE. Le autorità competenti di entrambi gli Stati possono consultarsi in merito all’allestimento di queste domande raggruppate nel quadro degli accordi esistenti. Una domanda raggruppata può in particolare avere come oggetto un modello di comportamento basato su fatti rilevanti che mirano, alla luce di questo passaggio, a sfruttare le differenze nel campo di applicazione tra la Convenzione sull’imposizione alla fonte e l’Accordo Svizzera-UE e dunque a violare le prescrizioni di diritto fiscale nello Stato richiedente.