Lexipedia

0.672.926.81

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione delle
Comunità europee per evitare la doppia imposizione dei funzionari
in pensione delle istituzioni e agenzie delle Comunità europee residenti in Svizzera

RU 2005 2187; FF 2004 5273

Testo originale

Concluso il 26 ottobre 2004

Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20041
Entrato in vigore mediante scambio di note il 31 maggio 2005

(Stato 31 maggio 2005)

Il Consiglio federale svizzero
e
la Commissione delle Comunità europee,

considerando l’impegno assunto dalla Confederazione Svizzera, da un lato, e dalle Comunità europee e dai loro Stati membri, dall’altro, nella dichiarazione comune allegata all’atto finale dei sette accordi 2 firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999 per cercare una soluzione consona al problema della doppia imposizione delle pensioni dei pensionati delle istituzioni delle Comunità europee residenti in Svizzera,

desiderosi di evitare tale doppia imposizione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente accordo si applica alle pensioni versate dalla Commissione, direttamente o mediante prelevamento su fondi da essa costituiti, alle persone fisiche che, ai sensi del diritto fiscale svizzero, sono domiciliate o soggiornano in Svizzera, a titolo dei servizi resi a un’istituzione o agenzia delle Comunità europee.

Art. 2

A condizione che la Commissione prelevi un’imposta effettiva alla fonte su dette pensioni, la Svizzera esenta tali pensioni dalle imposte federali, cantonali e comunali, secondo i principi del suo diritto interno.

Art. 3

Il termine «pensione» comprende le pensioni d’invalidità, di anzianità e di reversibilità, gli assegni d’invalidità, le indennità di cessazione del servizio e gli assegni familiari pagati dalla Commissione. Esso include sia i pagamenti periodici che le prestazioni in capitale pagate a tale titolo.

Art. 4

Il presente accordo si applica altresì alle pensioni versate dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca centrale europea e dal Fondo europeo per gli investimenti.

Art. 5

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla seconda notifica del compimento delle rispettive procedure d’approvazione delle parti. Le sue disposizioni si applicano alle pensioni versate dalla Commissione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data dell’entrata in vigore.

Art. 6

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di sei mesi. In tal caso, l’accordo cessa di applicarsi alle pensioni versate a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della denuncia.

Art. 7

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, inglese, francese e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per la
Commissione delle Comunità europee:

Micheline Calmy-Rey
Joseph Deiss

António Vitorino