La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
0.672.928.11
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conchiusa il 12 febbraio 1980 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1980 Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 marzo 1981
RU 1981 316; FF 1980 II 1245
Traduzione
Entrata in vigore il 22 aprile 1981
(Stato 28 ottobre 2020)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea,
desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,
nell’intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),
hanno convenuto quanto segue: 1
Art. 1 Persone
Art. 2 Imposte
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sui guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull’ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- 2 in Corea:
- l’imposta sul reddito, l’imposta sulle società, l’imposta locale sul reddito e l’imposta speciale per lo sviluppo rurale (qui di seguito indicate quali «imposta coreana»);
- in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
La presente Convenzione non si applica all’imposta federale preventiva prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Art. 3 Definizioni generali
Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- il termine «Corea» designa il territorio della Repubblica di Corea nonché ogni territorio adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Corea che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione della Repubblica di Corea come un territorio sul quale la Repubblica di Corea può esercitare diritti sovrani relativi al fondo e al sottosuolo marini e alle loro risorse naturali;
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Corea o la Svizzera;
- il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta coreana o l’imposta svizzera;
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- l’espressione «autorità competente» designa:i)in Corea: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;ii)in Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- il termine «cittadini» designa:i)ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;ii)ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residente
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Se uno Stato contraente accorda in base alla presente Convenzione uno sgravio o un’esenzione dell’imposta per i redditi di un residente in un altro Stato contraente e, secondo la legislazione di questo altro Stato, questo reddito è imponibile solo per la parte trasferita o riscossa in questo altro Stato contraente e non per il suo importo complessivo, l’esenzione o la riduzione della aliquota da concedere si applica solo alla parte del reddito che è trasferita o riscossa nell’altro Stato. 3
Art. 5 Stabile organizzazione
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio e
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i sei mesi.
Si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente se vi esercita per un periodo superiore a sei mesi attività di sovrintendenza su un cantiere di costruzione o di montaggio in questo altro Stato.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte da un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 5 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi di beni immobili
I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
L’espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato relative alla proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione liberale o di altre attività di carattere indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese
Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.
Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizioni del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articolo della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente trae dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto in tale Stato.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
Quando e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili da questa impresa e imposti in conseguenza.
- un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
- le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa in conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e le autorità competenti degli Stati contraenti si accordano che gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili, se condivide che l’aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente sia giustificato quanto a principio e ammontare. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario le autorità competenti dei due Stati contraenti si consultano a vicenda. 4
Art. 10 Dividendi
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Il presente paragrafo non modifica l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
- 5 il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Il termine «dividendo», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall’altro Stato contraente, quest’altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione situata in quest’altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da quest’altro Stato.
Art. 11 Interessi
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’altro Stato.
Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
- il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi, se gli interessi vengono pagati a una banca;
- il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.6
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:
- gli interessi provenienti da uno Stato contraente e versati in relazione a un prestito o un credito dovuto all’altro Stato contraente, oppure fatto, concesso o assicurato da questo o da una sua suddivisione politica, un suo ente o una sua un’agenzia di export financing, sono esenti dall’imposta nel primo Stato;
- gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati alla banca centrale dell’altro Stato, sono esenti dall’imposta nel primo Stato.7
- gli interessi in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico o in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un’altra, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui risiede la persona che riceve gli interessi, se questa è il beneficiario effettivo degli interessi.
Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili e di crediti di ogni natura, come pure qualsiasi altro reddito assimilato ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione dello Stato dal quale i redditi provengono.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto dalle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Diritti di licenza
I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’altro Stato.
Tuttavia, tali diritti di licenza sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se la persona che riceve i diritti di licenza ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo dei diritti di licenza. 8
Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 9
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricollega l’obbligo di pagare i diritti di licenza e tali diritti di licenza sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Guadagni da capitali
I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’altro Stato.
I guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa), sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i guadagni provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’impresa è residente.
Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di quote di una società, i cui beni sono costituiti direttamente o indirettamente per oltre il 50 per cento da beni immobili, situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in quest’ultimo Stato. Tuttavia questo paragrafo non è applicabile a utili provenienti dalla vendita di azioni:
- quotate in una borsa istituita in uno Stato contraente e riconosciuta da quest’ultimo o in una qualsiasi altra borsa convenuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti; oppure
- se gli utili sono conseguiti nel quadro di una ristrutturazione del gruppo, una fusione, una scissione o una procedura simile.10
I guadagni provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2 e 3 11 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. 12
Art. 1413 Professioni indipendenti
I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae da una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono impo nib i li soltanto in tale Stato, a meno che essa non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se essa dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa. Ai fini della presente Conven zione, una persona fisica residente di uno Stato contraente che nel corso dell’anno fiscale in questione soggiorna complessivamente più di 183 giorni nell’altro Stato contraente è considerata disporre abitua l mente in questo altro Stato di una base fissa e gli utili realizzati con l’attività svolta in questo altro Stato vengono attr i buiti a questa base fissa.
L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 1514 Lavoro subordinato
Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni durante l’anno fiscale considerato; e
- le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
- l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell’altro Stato.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.
Art. 1615 Partecipazione agli utili (tantièmes)
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili di quest’altro Stato.
Art. 1716 Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni dell’articolo 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.
Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità sono attribuiti a un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle rimunerazioni o utili, ai salari, agli stipendi e ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o sportivi se la visita in tale Stato è sorretta in modo importante da sussidi provenienti da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o ente locale.
Art. 1817 Pensioni
Salvo le disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore sono imponibili soltanto in tale Stato.
Art. 1918 Funzioni pubbliche
Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale oppure da una persona giuridica costituita e organizzata da una legge speciale di tale Stato, a un cittadino di tale Stato per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 2019 Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
Art. 21 Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all’articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al paragrafo 1 e un’altra persona o tra di esse e una terza persona, i redditi menzionati in questo paragrafo eccedono quelli che sarebbero stati (eventualmente) conseguiti senza queste relazioni, il presente articolo si applica soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, l’importo eccedente è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni applicabili della presente Convenzione. 20
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
Conformemente alle disposizioni della legislazione fiscale della Corea concernenti il computo nell’imposta coreana dell’imposta pagabile in un territorio qualsiasi che non sia la Corea (e che non possono pregiudicare i principi generali della presente disposizione):
- l’imposta svizzera pagabile in virtù della legislazione svizzera e conformemente alla presente Convenzione, direttamente o mediante ritenuta, sui redditi di fonte svizzera è computata nell’imposta coreana pagabile per tali redditi. La somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta coreana che corrisponde al rapporto dei redditi provenienti dalla Svizzera con il reddito che soggiace all’imposta coreana complessiva;
- (oltre a un’imposta svizzera, per cui – in applicazione delle disposizioni della lettera (a) di questo paragrafo – può essere concesso un computo) in caso di dividendi, che vengono versati da una società residente in Svizzera a una società residente in Corea, che dispone di almeno il 10 per cento delle quote della società che paga i dividendi, viene computata l’imposta svizzera, dovuta dalla società che paga i dividendi in relazione agli utili con cui questi dividendi vengono pagati.21
Qualora un residente di Svizzera percepisce redditi che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Corea, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 3, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui all’articolo 13 paragrafo 3 unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione in Corea. 22
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
Se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o diritti di licenza, i quali, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Corea, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a tale residente. Questo sgravio consiste:
- nel computo dell’imposta pagata in Corea, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 nell’imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo, corrispondente a tali elementi di reddito imponibili in Corea, o
- in una riduzione globale dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite che tenga conto di principi generali di sgravio di cui alla lettera a) qui sopra, o
- in una esenzione parziale dei dividendi, interessi o diritti di licenza di cui si tratta dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Corea dall’ammontare lordo dei dividendi, interessi o diritti di licenza.
Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente della Corea beneficia, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera. 23
Art. 23 Parità di trattamento
I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo Stato trovantisi nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in quest’altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, dell’articolo 11, paragrafo 7 o dell’articolo 12 paragrafo 6, gli interessi, i diritti di licenza e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero pagati a un residente del primo Stato.
Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 24 Procedura amichevole
Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. 24 Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.
Art. 2525 Scambio di informazioni
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
- eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, al fine di soddisfare gli obblighi da esso previsti.
Art. 2626 Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari, il reddito non è imponibile nello Stato accreditario, il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante.
Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente accreditati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi in materia di imposte sul reddito, cui sono assoggettati i residenti di tale Stato.
La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, o di un posto consolare di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.
Art. 2727 Diritto ai benefici
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
Art. 2828 Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Seoul appena possibile.
La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
- per quel che concerne l’imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non residenti o loro accreditate il 1° gennaio 1979 o dopo questa data; e
- per quel che concerne le altre imposte, a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1979 o dopo questa data.
Art. 2929 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla, al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno civile dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mediante un avviso scritto inviato all’altro Stato contraente per via diplomatica. In tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile:
- per quel che concerne l’imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non residenti o loro accreditate, il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui l’avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data; e
- per quel che concerne le altre imposte, a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui l’avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, in due esemplari, il 12 febbraio 1980, in lingua tedesca, coreana e inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di diversa interpretazione dei testi tedesco e coreano, il testo inglese sarà determinante.
Per il Pierre Aubert | Per il Governo Chan Ho Song |
Protocollo30
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea,
all’atto della firma della Convenzione, conclusa a Berna il 12 febbraio 1980, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.
(1) Ad art. 24:
Se, dopo la firma del Protocollo, la Corea conviene una clausola arbitrale in una delle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni, essa informa per scritto la Svizzera e avvia negoziati con quest’ultima per includere una clausola arbitrale nella presente Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.
(2)Ad art.25:
- Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria;
- Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto:(i)il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale);(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)il nome e, per quanto noto, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
- Resta inteso che l’assistenza amministrativa prevista all’articolo 25 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
- Resta inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Gli Stati contraenti si attendono la fornitura reciproca delle informazioni necessarie all’esecuzione della presente Convenzione.
- Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
Fatto a Berna, in due esemplari, il 12 febbraio 1980, in lingua tedesca, coreana e inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di diversa interpretazione dei testi tedesco e coreano, il testo inglese sarà determinate.
Per il Pierre Aubert | Per il Governo Chan Ho Song |
Art. XV paragrafo 2 del Protocollo del 28 dicembre 201031
1. Il presente Protocollo deve essere ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati appena possibile.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il quindicesimo giorno dopo lo scambio dei rispettivi strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:
- con riferimento all’imposta trattenuta alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- con riferimento alle altre imposte, ad ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data; e
- con riferimento all’articolo XIII del presente Protocollo, alle richieste di informazioni poste alla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo o dopo tale data, che si riferiscono ad anni fiscali che iniziano al 1° gennaio dell’anno successivo alla firma del presente Protocollo o dopo tale data.
Art. IV paragrafo 2 del Protocollo del 17 maggio 201932
Il presente Protocollo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la data della ricezione dell’ultima notifica; le sue disposizioni si applicheranno:
- per quel che concerne l’imposta trattenuta alla fonte, alle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- per quel che concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- con riferimento all’articolo II del presente Protocollo, a un caso sottoposto all’autorità competente di uno Stato contraente il giorno dell’entrata vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, a prescindere dal periodo fiscale cui si riferisce il caso.
Traduzione 33
Accordo amichevole34
relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 2 del Protocollo concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito firmata il 12 febbraio 1980 a Berna,
modificato dal Protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul
Concluso il 3 luglio 2012
Entrato in vigore il 3 luglio 2012
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Corea hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 2 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materi a di imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 12 febbraio 1980 a Berna, modificato dal Protocollo firmato il 28 dicembre 2010 35 a Seul (di seguito «il Protocollo di modifica»).
Alla lettera b) del numero 2 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale) nonché (v) il nome e, per quanto noto, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) è stabilito che, sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del numero 2 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni:
- identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
- indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste;
a condizione che la domanda non sia una «fishing expedition».
Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è applicabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.
Fatto a Berna l’11 giugno 2012 | Fatto a Seul il 3 luglio 2012 |
Per l’autorità | Per l’autorità |
Jürg Giraudi Segreteria di Stato per le questioni | Young Rok Choi Direttore generale in materia di analisi fiscali e questioni fiscali internazionali |