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0.672.928.91

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica della Costa d’Avorio2 intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito

RU 1991 342; FF 1988 I 1157

Traduzione1

Conclusa il 23 novembre 1987
Approvata dall’Assemblea federale il 19 settembre 19883
Ratificata con strumenti scambiati il 30 novembre 1990
Entrata in vigore il 30 dicembre 1990

(Stato 30 dicembre 1990)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sulle plusvalenze.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili d’esercizio, guadagni da capitale ed altri redditi); (qui di seguito designate «imposta svizzera»)
  2. nella Costa d’Avorio:(i)l’imposta sugli utili industriali, commerciali e agrari;(ii)l’imposta sugli utili non commerciali;(iii)l’imposta sugli stipendi e sui salari;(iv)l’imposta sul reddito da beni mobili;(v)l’imposta generale sul reddito;
  3. (qui di seguito designate «imposta ivoriana»).

La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione non si applica alle imposte ritenute alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  2. il termine «Costa d’Avorio» designa il territorio nazionale come anche il territorio di giurisdizione nazionale nel mare della Repubblica della Costa d’Avorio, comprese tutte le regioni fuori del mare territoriale della Costa d’Avorio che, conformemente al diritto internazionale, sono state o potranno essere in seguito designate, in virtù delle leggi della Costa d’Avorio concernenti lo zoccolo continentale, come regioni all’interno delle quali la Costa d’Avorio può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondale e il sottosuolo marini, come anche le loro risorse naturali;
  3. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Svizzera o la Costa d’Avorio;
  4. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  5. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  6. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra punti situati nell’altro Stato contraente;
  8. l’espressione «autorità competente» designa:(i)in Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato;(ii)nella Costa d’Avorio, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Domicilio fiscale

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato. In Svizzera questa espressione comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente:

  1. essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui dimora abitualmente;
  3. se questa persona dimora abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non dimora abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
  4. se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un magazzino di vendita;
  6. un laboratorio;
  7. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  8. una sede fissa di affari utilizzata ai fini di raccogliere informazioni sempreché codesta attività costituisca il vero e proprio scopo dell’impresa.

Un cantiere in costruzione, una catena di montaggio temporanea o delle attività di sorveglianza sono considerate una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio comulativo delle attività menzionate alle lettere a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato contraente:

  1. se essa dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa;
  2. se essa dispone nel primo Stato contraente di un deposito di merci appartenenti all’impresa dal quale esegue abitualmente ordinazioni e effettua consegne per conto dell’impresa.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, si considera che una Compagnia d’assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di questo altro Stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7.

Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscono nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, esso non sarà considerato come un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dall’altro Stato contraente ovvero eserciti la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

Gli utili provenienti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione di questa nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio. Questa disposizione si applica unicamente alla quota di utile attribuitile al partner ivoriano della società multinazionale Air-Afrique.

Art. 9 Imprese associate

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in modo corrispondente.

Quando:

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Art. 10 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni. Il presente paragrafo non modifica l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividenti, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall’altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione in questo altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo altro Stato se essi sono pagati:

  1. in connessione con il credito accordato dal fornitore per la vendita di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico, o
  2. in connessione con il credito accordato dal fornitore per la vendita di merce.

Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali canoni possono essere pure tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i canoni ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.

L’espressione «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l’uso o la concessione dell’uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature agricole, industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere agricolo, industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei canoni. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto implicante il pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Guadagni da capitali

I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.

I guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, inclusi gli utili provenienti dall’alienazione della stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) sono imponibili in questo medesimo Stato.

I guadagni provenienti dall’alienazione di navi o aeromobili in esercizio nel traffico internazionale, come pure di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

I guadagni provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti e dipendenti

Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente come pure i redditi che trae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’attività o i servizi non vengano esercitati o prestati nell’altro Stato contraente. Se l’attività o i servizi sono quivi esercitati o prestati, le rimunerazioni o i redditi tratti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da un’attività dipendente o da servizi o attività esercitati o prestati nell’altro Stato contraente son imponibili nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi, e
  2. le rimunerazioni o i redditi sono pagati da una persona o per conto di una persona che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle rimunerazioni o dei redditi non è a carico di una stabile organizzazione che detta persona ha nell’altro Stato.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 15 Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio d’amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Art. 16 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni dell’articolo 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo Stato.

Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, attribuiti ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell’artista o dello sportivo sono esercitate.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per i redditi provenienti dalle attività svolte da artisti dello spettacolo che, direttamente o indirettamente, sono per una parte notevole promosse con denaro pubblico.

Art. 17 Pensioni e rendite

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 18, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, versate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore nonché le rendite versate a detto residente sono imponibili soltanto in tale Stato.

Il termine «rendite» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o indeterminato, in virtù di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un pieno e sufficiente corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Art. 18 Funzioni pubbliche

  1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
  2. Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato e:i)ha la cittadinanza di tale Stato oii)non è divenuta residente di tale Stato unicamente al fine di render i servizi di cui si tratta.
  3. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelievo su fondi da essi costituiti, a una persona fisica per servizi resi a questo Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne possiede la cittadinanza.

Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 19 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, che è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di continuare gli studi o la formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Una persona fisica che è, o era, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente ai fini di proseguire i suoi studi, le sue ricerche o la sua formazione o con lo scopo di acquistare esperienze tecniche, professionali o commerciali, è esente, per un periodo o periodi che non eccedono in totale dodici mesi, da imposizione in detto altro Stato contraente per le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un’attività dipendente svolta in detto altro Stato, sempreché questo impiego sia in diretta relazione con i suoi studi, le sue ricerche, la sua formazione o il suo tirocinio e le rimunerazioni provenienti da detto impiego non eccedano i 18 000 franchi svizzeri o l’equivalente in moneta ivoriana, al cambio ufficiale.

Art. 20 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all’articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Art. 21 Eliminazione delle doppie imposizioni

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è eliminata nel modo seguente:

  1. Fatte salve le disposizioni delle lettere b) e c), qualora una residente di Svizzera percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Costa d’Avorio, la Svizzera esenta da imposta questi redditi, ma può, nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul resto del reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente al reddito complessivo, senza tener conto dell’avvenuta esenzione.
  2. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10 e 12, sono imponibili nella Costa d’Avorio, la Svizzera accorda, su domanda del residente uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata nella Costa d’Avorio, giusta le disposizioni degli articoli 10 e 12, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile nella Costa d’Avorio; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; oppure(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi o dei canoni di cui si tratta, ma almeno deduzione dell’imposta pagata nella Costa d’Avorio dall’ammontare lordo dei dividendi o dei canoni.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Qualora un residente di Svizzera riceva interessi che, giusta le disposizioni dell’articolo 11, sono imponibili nella Costa d’Avorio, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)deduzione del 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi di cui si tratta, e(ii)computo, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente, calcolata giusta lo sgravio di cui alla lettera c (i), del 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi; questo computo è determinato giusta i principi generali di sgravio menzionati alla lettera b).

Per quanto concerne la Costa d’Avorio, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: Le autorità fiscali della Costa d’Avorio non possono includere nella base imponibile i redditi che, in virtù della presente Convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente. La Costa d’Avorio può nondimeno tenere conto, ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta, dei redditi così esclusi.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli utili, i redditi o gli utili di capitale di un residente di uno Stato contraente assoggettati ad imposta nell’altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fondi situate in detto altro Stato contraente.

Art. 22 Parità di trattamento

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

Il termine «cittadini» designa:

  1. ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
  2. ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, dell’articolo 11 paragrafo 7 o dell’articolo 12 paragrafo 6, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero pagati a un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 23 Procedura amichevole

Una persona, se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’articolo 22 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, s’adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti s’adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 24 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica membro di una missione diplomatica, d’un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione:

  1. che, conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato, e
  2. che abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia d’imposta sul reddito complessivo dei residenti di questo Stato.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non siano trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:

  1. in Svizzera:(i)alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica;(ii)alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno seguente quello nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica.
  2. nella Costa d’Avorio:(i)alle imposte sugli utili industriali, commerciali o agrari prelevate per ogni periodo d’imposta che inizia il 1° ottobre dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica;(ii)alle altre imposte sui redditi prelevate per ogni periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica;(iii)alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica.

Art. 26 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:

  1. in Svizzera:(i)alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui redditi messi in pagamento dopo il 31 dicembre dell’anno della denuncia;(ii)alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali che terminano entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della denuncia.
  2. nella Costa d’Avorio:(i)alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui redditi messi in pagamento dopo il 31 dicembre dell’anno della denuncia;(ii)alle imposte sugli utili industriali, commerciali o agrari applicate ai redditi relativi ai periodi d’imposta che terminano entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della denuncia;(iii)alle imposte sui redditi applicate ai redditi relativi ai periodi d’imposta che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Abidjan il 23 novembre 1987 in duplice esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica della Costa d’Avorio:

C. Caratsch

S. Aké

Protocollo

All’atto della firma della Convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Costa d’Avorio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni:

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 10 – sempreché una società, residente della Costa d’Avorio, sia esentata dall’imposta ivoriana sull’utile o paghi detta imposta ad un’aliquota inferiore a quella del diritto comune – i dividendi pagati da questa società possono essere tassati nella Costa d’Avorio ad un’aliquota che non superi il 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

In questo caso, nonostante le disposizioni dell’articolo 21 della Convenzione, lo sgravio accordato dalla Svizzera consiste in una deduzione del 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente protocollo che avrà la stessa forza di legge e validità della Convenzione.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica della Costa d’Avorio:

C. Caratsch

S. Aké

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