Lexipedia

0.672.931.411

Scambio di lettere
del 20 marzo 1978
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo danese concernente
l’estensione alle Isole Feroë della Convenzione del 23 novembre 1973
tra la Svizzera e la Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione
in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza

RU 1978 457

Entrato in vigore il 20 marzo 1978

(Stato 20 marzo 1978)

Traduzione 1

Il Capo

3003 Berna, 20 marzo 1978

del Dipartimento politico federale

Sua Eccellenza

Sig. Torben Busck‑Nielsen

Ambasciatore della Danimarca
in Svizzera

Berna

Signor ambasciatore,

In data 20 marzo 1978 mi ha inviato una lettera che ha il tenore seguente:

  1. «Con riferimento alla convenzione, firmata a Berna il 23 novembre 19732, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, ho l’onore di proporre, in nome del Governo danese, che le modificazioni seguenti siano apportate a tale convenzione:1.La convenzione summenzionata è estesa nel modo seguente alle Isole Feroë:a.la convenzione si applica come se le Parti contraenti fossero le Isole Feroë e la Confederazione Svizzera;b.ogni riferimento al Regno di Danimarca o alla Danimarca va inteso, a meno che dal contesto non risulti altrimenti, come riferimento alle Isole Feroë;c.le imposte previste dalla convenzione in particolare sono le seguenti imposte riscosse nelle Isole Feroë.(i)le imposte sul reddito per la cassa del territorio delle isole Feroë;(ii)le imposte comunali sul reddito.2.L’estensione entra in vigore con lo scambio di lettere. Essa è applicabile per la prima volta:a.alle imposte riscosse per trattenuta alla fonte sui dividendi e gli interessi scaduti dopo il 31 dicembre 1973;b.alle altre imposte sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse nelle Isole Feroë per il periodo successivo al 31 dicembre 1974;c.alle altre imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse per il periodo successivo al 31 dicembre 1974.3.La presente estensione rimane in vigore per una durata illimitata, ma può essere denunciata dal Governo danese o dal Consiglio federale svizzero per la fine di un anno civile, con un preavviso di sei mesi almeno. In tal caso l’estensione è applicabile per l’ultima volta:a.alle imposte riscosse per trattenuta alla fonte sui dividendi e sugli interessi scaduti nell’anno civile per cui la denuncia è stata notificata;b.alle altre imposte sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse nelle Isole Feroë per l’anno fiscale che termina nell’anno civile per cui la denuncia è stata notificata;c.alle altre imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse per l’anno civile per cui la denuncia è stata notificata.Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse accettare detta estensione ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 della convenzione.»

Ho l’onore di farLe sapere che la Sua proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua lettera e la mia risposta costituiscono pertanto un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 della convenzione.

Gradisca, signor ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Pierre Aubert