0.672.931.411
Scambio di lettere
del 20 marzo 1978
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo danese concernente
l’estensione alle Isole Feroë della Convenzione del 23 novembre 1973
tra la Svizzera e la Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione
in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza
RU 1978 457
Entrato in vigore il 20 marzo 1978
(Stato 20 marzo 1978)
Traduzione 1
Il Capo | 3003 Berna, 20 marzo 1978 |
del Dipartimento politico federale | |
Sua Eccellenza | |
Sig. Torben Busck‑Nielsen | |
Ambasciatore della Danimarca | |
Berna |
Signor ambasciatore,
In data 20 marzo 1978 mi ha inviato una lettera che ha il tenore seguente:
- «Con riferimento alla convenzione, firmata a Berna il 23 novembre 19732, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, ho l’onore di proporre, in nome del Governo danese, che le modificazioni seguenti siano apportate a tale convenzione:1.La convenzione summenzionata è estesa nel modo seguente alle Isole Feroë:a.la convenzione si applica come se le Parti contraenti fossero le Isole Feroë e la Confederazione Svizzera;b.ogni riferimento al Regno di Danimarca o alla Danimarca va inteso, a meno che dal contesto non risulti altrimenti, come riferimento alle Isole Feroë;c.le imposte previste dalla convenzione in particolare sono le seguenti imposte riscosse nelle Isole Feroë.(i)le imposte sul reddito per la cassa del territorio delle isole Feroë;(ii)le imposte comunali sul reddito.2.L’estensione entra in vigore con lo scambio di lettere. Essa è applicabile per la prima volta:a.alle imposte riscosse per trattenuta alla fonte sui dividendi e gli interessi scaduti dopo il 31 dicembre 1973;b.alle altre imposte sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse nelle Isole Feroë per il periodo successivo al 31 dicembre 1974;c.alle altre imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse per il periodo successivo al 31 dicembre 1974.3.La presente estensione rimane in vigore per una durata illimitata, ma può essere denunciata dal Governo danese o dal Consiglio federale svizzero per la fine di un anno civile, con un preavviso di sei mesi almeno. In tal caso l’estensione è applicabile per l’ultima volta:a.alle imposte riscosse per trattenuta alla fonte sui dividendi e sugli interessi scaduti nell’anno civile per cui la denuncia è stata notificata;b.alle altre imposte sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse nelle Isole Feroë per l’anno fiscale che termina nell’anno civile per cui la denuncia è stata notificata;c.alle altre imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse per l’anno civile per cui la denuncia è stata notificata.Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse accettare detta estensione ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 della convenzione.»
Ho l’onore di farLe sapere che la Sua proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua lettera e la mia risposta costituiscono pertanto un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 della convenzione.
Gradisca, signor ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.
Pierre Aubert |