La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
0.672.936.712
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conchiusa l’8 dicembre 1977 Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 1978 Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 settembre 1978
RU 1978 1465; FF 1978 I 189
Traduzione
Entrata in vigore il 7 ottobre 1978
(Stato 19 luglio 2019)
Il Consiglio federale Svizzero
e
il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito;
desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; 1
nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dal presente accordo a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze), 2
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Persone
Art. 2 Imposte
Le imposte cui s’applica la Convenzione sono:
- per quanto concerne il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord: l’imposta sul reddito, l’imposta sulle società, l’imposta sui guadagni da capitali, l’imposta fondiaria di sistemazione («development land tax») e l’imposta sui proventi del petrolio (qui di seguito indicate quali «imposta del Regno Unito»);
- per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni da capitali e altri redditi) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o collettività locale dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
La Convenzione non è applicabile all’imposta federale preventiva riscossa in Svizzera alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Art. 3 Definizioni generali
Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali;
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito;
- il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l’imposta svizzera o l’imposta del Regno Unito;
- il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica;
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- il termine «nazionale» designa:(i)per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell’uno o nell’altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito;(ii)per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera;
- per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- l’espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; - per quanto concerne il Regno Unito, l’espressione «suddivisione politica» comprende l’Irlanda del Nord;
- 3 ...
Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residenza
Ai fini della Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. Per quanto riguarda la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente:
- detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quand’essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali e economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
- se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti si impegnano a definire, in via di amichevole composizione, il luogo in cui è esercitata la direzione effettiva tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. Qualora non si giunga a un accordo, la persona non ha diritto a far valere vantaggi ai sensi della presente convenzione, ad eccezione dei vantaggi di cui all’articolo 22 paragrafo 1 (Eliminazione della doppia imposizione), all’articolo 23 (Parità di trattamento) e all’articolo 24 (Procedura amichevole). 4
Art. 5 Stabile organizzazione
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione,
- una succursale,
- un ufficio,
- una officina,
- un laboratorio, e
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una «stabile organizzazione» soltanto se la sua durata eccede dodici mesi.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) a e), alla condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno degli Stati contraenti di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in detto Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a nome suo, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di questo paragrafo.
Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente oppure svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per fare considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi di beni immobili
I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
L’espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7 Utili delle imprese
Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a detta stabile organizzazione.
Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che sì prefigge detta stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata detta stabile organizzazione, sia altrove.
Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di questi articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima, interna e aerea
Gli utili conseguiti con l’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Gli utili conseguiti con l’esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave o il battello.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune («pool»), ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
Quando e, nell’uno o nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i redditi, le deduzioni, le entrate e le uscite che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati attribuiti ad una delle imprese ma che non hanno potuto esserlo a causa di dette condizioni, possono essere inclusi negli utili o nelle perdite di detta impresa e tassati in conseguenza.
- un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
- le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato – e tassa di conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. 5
Art. 10 Dividendi
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 6
Questi dividendi Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l’imposizione della società per quanto attiene agli utili con i quali sono pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. 7
- sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi:(i)sia una società residente dell’altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure(ii)sia un istituto di previdenza;
- ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l’imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente.
Il termine «dividendi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di residenza della società distributrice, e comprende, per quanto riguarda il Regno Unito, ogni reddito che secondo la legislazione del Regno Unito, è considerato distribuzione di una società. 8
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 … 9 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 10
Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 11
... 12
Art. 11 Interessi
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il residente ne è il beneficiario effettivo. 13
Il termine «interessi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente, i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, inclusi i premi relativi a detti titoli.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, svolge nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che il credito generatore degli interessi vi sia effettivamente connesso. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il beneficiario effettivo o che ambedue hanno cori delle terze persone, l’ammontare degli interessi pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore ed il beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile conformemente all’articolo 10 se viene considerata come un dividendo o una distribuzione di una società.
Gli interessi esentati da imposta giusta le disposizioni del presente articolo non devono essere considerati come una distribuzione della società che li paga, nonostante le disposizioni della legislazione di uno Stato contraente riguardanti soltanto gli interessi pagati a dei non residenti o gli interessi pagati tra società collegate, sebbene queste disposizioni contengano o no delle altre condizioni.
Le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo non si applicano agli interessi pagati ad una società che è residente di uno Stato contraente quando:
- le medesime persone partecipano direttamente o Indirettamente alla direzione o al controllo della società che paga gli interessi e della società che li riceve; e
- più del 50 per cento dei voti della società che riceve gli interessi è controllato direttamente o indirettamente da una persona o da più persone residenti nell’altro Stato contraente.
... 14
Art. 12 Canoni
I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il residente ne è il beneficiario effettivo. 15
Il termine «canoni» di cui al presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura pagati per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica (inclusi le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oppure di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 16
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, svolge nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei canoni vi sia effettivamente connesso. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il beneficiario effettivo o che ambedue hanno con terze persone, l’ammontare dei canoni pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione. 17
... 18
Art. 13 Guadagni da capitali
I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione dei beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
I guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi guadagni similari provenienti dall’alienazione di questa stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di questa base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
I guadagni provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili del traffico internazionale, di battelli destinati alla navigazione interna o di beni mobili destinati all’esercizio di dette navi e di detti aeromobili e battelli è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
I guadagni provenienti dall’alienazione di azioni di una società i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.
I guadagni provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Il paragrafo 5 non pregiudica il diritto del Regno Unito di riscuotere, conformemente al proprio diritto, un’imposta sui guadagni da capitali realizzati da un residente del Regno Unito o da una persona che in un momento qualsiasi nel corso degli ultimi sei anni fiscali era residente del Regno Unito o che in un momento qualsiasi nel corso dell’anno fiscale durante il quale i capitali sono stati alienati era residente del Regno Unito. 19
Art. 14 Libere professioni
I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività nell’altro Stato contraente. Se dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e ragionieri.
Art. 15 Professioni dipendenti
Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- 20 il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato di detto Stato; e
- le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
- l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Nonostante le disposizioni precedenti, le rimunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitati in traffico internazionale, o a bordo di un battello destinato alla navigazione interna, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società che è residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da un’attività personale svolta nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente nel quale le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle rimunerazioni o utili, ai salari, agli stipendi e ad altri redditi analoghi provenienti da attività svolte da un artista in uno Stato contraente se la visita in detto Stato contraente è sorretta in modo importante da sussidi provenienti da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o collettività locale.
Art. 1821 Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a una persona fisica residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni in capitale versate da un istituto di previdenza di uno Stato contraente a un beneficiario effettivo residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
I contributi versati da o a favore di una persona fisica che esercita un’attività a titolo indipendente o dipendente in uno Stato contraente («Stato ospite») o versati a favore di questa persona a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente dall’altro Stato contraente («Stato d’origine») sono trattati in questo Stato, ai fini allo stesso modo e secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente nello Stato ospite, purché questi contributi non soggiacciano a siffatto trattamento nello Stato d’origine.
- della determinazione dell’imposta dovuta dalla persona fisica nello Stato ospite; e
- della determinazione dell’utile imponibile del datore di lavoro nello Stato ospite,
Il paragrafo 3 si applica soltanto alle seguenti condizioni:
- la persona fisica è assoggettata alla legislazione dello Stato ospite secondo l’Accordo del 21 giugno 199922 tra la Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, sulla libera circolazione; e
- la persona fisica non era residente dello Stato ospite ed era affiliata a un istituto di previdenza (o un istituto di previdenza equivalente, che è stato sostituito dal primo istituto di previdenza) immediatamente prima di iniziare l’attività indipendente o indipendente nello Stato ospite; e
- l’istituto di previdenza è equiparato dall’autorità competente dello Stato ospite a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente nello Stato ospite.
Per l’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4:
- l’espressione «istituto di previdenza» designa un istituto presso cui una persona fisica è affiliata al fine di beneficiare delle prestazioni di previdenza in relazione all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente ai sensi del paragrafo 3;
- un istituto di previdenza è riconosciuto fiscalmente in uno Stato contraente, se i contributi di previdenza sono deducibili fiscalmente in questo Stato e i contributi del datore di lavoro in questo Stato non sono sommati al reddito imponibile della persona.
Art. 19 Funzioni pubbliche
- a. Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o collettività locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione o collettività, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- Tuttavia, dette rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi resi in detto Stato e se la persona fisica è un residente di detto Stato che:(i)possiede la nazionalità di detto Stato, o(ii)non è divenuto un residente di detto Stato soltanto ai fini di rendere i servizi.
- a. Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o collettività locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o detta suddivisione o collettività, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- Tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di detto Stato e ne possiede la nazionalità.
Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale svolta da uno Stato contraente, o una sua suddivisione politica o collettività locale.
Art. 20 Studenti
Le somme che uno studente o un praticante, che è o era, immediatamente prima di venire in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto ai fini di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione sono imponibili soltanto in detto Stato, a condizione che provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 21 Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione e diversi da quelli pagati dai trust, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi dai redditi provenienti da beni immobili, quali sono trattati al paragrafo 2 dall’articolo 6, quando il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei redditi vi siano effettivamente connessi. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al paragrafo 1 e un’altra persona o tra di esse e una terza persona, i redditi menzionati in questo paragrafo eccedono quelli che sarebbero stati (eventualmente) conseguiti senza queste relazioni, il presente articolo si applica soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, l’importo eccedente è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni applicabili della presente Convenzione. 23
... 24
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
Conformemente alle disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti il computo nell’imposta del Regno Unito delle imposte riscosse nei territori situati al di fuori del Regno Unito (e che non possono pregiudicare i principi generali seguenti):
- l’imposta svizzera che, sia direttamente sia mediante ritenuta, è dovuta in virtù della legislazione svizzera e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sugli utili, redditi o guadagni da capitali provenienti da fonte svizzera (ad eccezione, quando trattasi di dividendi, dell’imposta dovuta sugli utili che servono al pagamento del dividendo) è computata in ogni imposta del Regno Unito che è calcolata sugli utili, reddito o guadagni da capitali sui quali è calcolata l’imposta svizzera;
- 25 quando un dividendo è pagato da una società residente della Svizzera a una Società residente del Regno Unito che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto della società svizzera, nel computo si terrà conto (oltre a ogni imposta svizzera computabile giusta la lettera a) dell’imposta svizzera che la società deve pagare sugli utili che servono al pagamento di tale dividendo.
Se un residente della Svizzera riceve dei redditi che, in virtù della legislazione del Regno Unito e conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono imponibili nel Regno Unito, la Svizzera esenta, salvo le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 6, detti redditi dall’imposta svizzera; tuttavia, questa esenzione non si applica ai guadagni trattati al paragrafo 4 dell’articolo 13 che previa giustificazione dell’imposizione di questi guadagni nel Regno Unito.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura conformemente alle disposizioni svizzere sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. 26
Se un residente della Svizzera riceve dividendi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2, sono imponibili nel Regno Unito, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente. Questo sgravio consiste:
- nel computo dell’imposta pagata nel Regno Unito conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2, nell’imposta svizzera sul reddito dovuta da tale residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili nel Regno Unito; o
- in una riduzione globale dell’imposta; o
- in un’esenzione parziale di detti dividendi dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata nel Regno Unito dall’ammontare lordo di tali dividendi.
Una società che è residente della Svizzera e che riceve dei dividendi da una società che è residente del Regno Unito fruisce, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui fruirebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili, i redditi e i guadagni da capitali che riscuote un residente di uno Stato contraente e che sono imponibili nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono considerati provenienti da detto altro Stato.
Qualora dei redditi sono esenti da imposta giusta una qualsiasi disposizione della Convenzione, essi possono tuttavia essere presi in considerazione per il calcolo dell’imposta sugli altri redditi o per fissare l’aliquota di detta imposta.
Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai redditi di un residente della Svizzera se il Regno Unito applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10. 27
Art. 23 Parità di trattamento
I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potrebbero essere assoggettati i nazionali di questo altro Stato che si trovano nella medesima situazione.
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che svolgono la medesima attività.
Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone fisiche che non sono residenti di detto altro Stato le deduzioni personali e gli sgravi accordati alle persone fisiche ivi residenti.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 9 paragrafo 1, dell’articolo 11 paragrafo 4 o 7, dell’articolo 12 paragrafo 4 o 5 o dell’articolo 21 paragrafo 3 o 4, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni di quelli pagati a un residente del primo Stato. 28
Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potrebbero essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 2429 Procedura amichevole
Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. 30 Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
Se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l’autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro per giungere ad una composizione, quale indicata ai paragrafi precedenti.
le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questo paragrafo . 31
Se:
- ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
- le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,
Art. 2532 Scambio di informazioni
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno in materia d’imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione del diritto interno di detto Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte, o della vigilanza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelare le informazioni nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
- di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale o di quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.
Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui godono gli agenti diplomatici ed i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente che è situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, può essere considerata ai fini della Convenzione, come un residente dello Stato accreditante, a condizione:
- che, conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata all’imposta nello Stato accreditario sui redditi provenienti da fonti al di fuori di questo Stato e
- che sia sottoposta nello Stato accreditante ai medesimi obblighi, in materia d’imposte sul suo reddito globale, che i residenti di questo Stato.
La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi e al loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quand’esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come dei residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente in materia d’imposte sul reddito.
Art. 27 Disposizioni diverse
Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell’imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all’imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l’ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito.
Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall’imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera.
Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall’imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall’imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all’imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione.
Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito.
Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito.
Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell’applicazione delle imposte in detto altro Stato.
Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell’imposta alla fonte possa essere fatta all’aliquota intera. Qualora l’imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi.
Nello stabilire quali sgravi … 33 possono essere concessi in virtù dell’articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri.
… 34
Art. 27a35 Diritto ai benefici
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito o guadagni da capitali se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica scambiati a Berna appena possibile.
La Convenzione entrerà in vigore immediatamente alla scadenza di un termine di trenta giorni dopo la data di scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile:
- nel Regno Unito:(i)all’imposta sul reddito e sui guadagni da capitali, per gli anni di tassazione che s’iniziano il 6 aprile 1978 o dopo questa data;(ii)all’imposta sulle società, per gli anni fiscali che s’iniziano il 1° aprile 1978 o dopo questa data;(iii)all’imposta fondiaria di sistemazione per i plusvalori realizzati il 1° aprile 1978 o dopo questa data; e(iv)all’imposta sui proventi del petrolio, per gli esercizi formanti un periodo che s’inizia il 1° gennaio 1978 o dopo questa data;
- in Svizzera: per gli anni fiscali che s’iniziano il 1° gennaio 1978 o dopo questa data.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione sarà applicabile ai dividendi pagati il 6 aprile 1975 o dopo questa data ed ai quali si applica il paragrafo 3 dell’articolo 10.
Salvo le disposizioni del paragrafo 5, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito, firmata a Londra il 30 settembre 1954 36 , modificata dal Protocollo firmato a Londra il 14 giugno 1966 e dal Protocollo addizionale firmato a Londra il 2 agosto 1974 (qui di seguito indicata quale «Convenzione del 1954»), è abrogata alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione e cesserà dì produrre i suoi effetti per le imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
Le disposizioni della Convenzione del 1954 che procurerebbero uno sgravio d’imposta più importante continuano ad essere applicabili:
- nel Regno Unito, per gli anni di tassazione o gli anni fiscali; e
- in Svizzera, per gli anni fiscali che s’iniziano, in ogni caso, prima del 1° gennaio 1979.
La presente Convenzione non produce alcun effetto sugli accordi in vigore che estendono la Convenzione del 1954 conformemente al suo articolo XXI.
La Convenzione del 17 ottobre 1931 37 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Regno Unito allo scopo di esentare reciprocamente da imposizione i redditi o i benefici realizzati da agenzie è abrogata alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 29 Denunzia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino a quando non sarà stata denunciata da uno Stato contraente. Ogni Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile posteriore all’anno 1983. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:
- nel Regno Unito:(i)all’imposta sul reddito e sui guadagni da capitali, per gli anni di tassazione che s’iniziano il 6 aprile dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data;(ii)all’imposta sulle società e all’imposta fondiaria di sistemazione per gli anni fiscali che s’iniziano il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data;[tab](iii) all’imposta sui proventi del petrolio, per gli esercizi formanti un periodo fiscale che s’inizia il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data;
- in Svizzera: per gli anni fiscali che s’iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data.
La denunzia della presente Convenzione non potrà avere per effetto di ripristinare i trattati o accordi abrogati dalla presente Convenzione o da trattati conclusi precedentemente dagli Stati contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Londra, l’8 dicembre 1977, in due esemplari in lingua francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
Per il Thalmann | Per il Governo Judd |
Protocollo addizionale38
All’atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l’8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione:
1. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza)
Resta inteso e confermato che l’espressione «residente di uno Stato contraente» include:
- gli istituti di previdenza di questo Stato; e
- le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi religiosi, d’interesse pubblico, scientifico, culturale o educativo (o diversi di questi scopi) e che hanno, conformemente al diritto applicabile, la loro sede fiscale in questo Stato, anche se i loro redditi o utili sono in tutto o in parte esonerati secondo il diritto interno di questo Stato.
2. Ad articolo 10 paragrafo 2 lettera a) ii) (Dividendi)
Resta inteso e confermato che l’espressione «istituto di previdenza» comprende i piani, i sistemi, i fondi, i trust e gli altri regimi di uno Stato contraente che:
- sono esonerati dall’imposta sul reddito in questo Stato; e
- servono essenzialmente ad amministrare e a pagare pensioni o a realizzare redditi per uno o più regimi di questo tipo.
3. Ad articolo 15 (Professioni dipendenti)
Resta inteso che l’articolo 15 si applica ai redditi da opzioni di acquisto fondate su un rapporto di lavoro e a prescindere dal momento in cui questi redditi sono tassati.
4. Ad articolo 25 (Scambio di informazioni)
- Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
- Resta inteso che l’espressione «verosimilmente pertinenti» mira a uno scambio di informazioni fiscali il più ampio possibile senza che sia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni probabilmente poco pertinenti per risolvere affari fiscali di un determinato contribuente.
- Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto:i)il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);ii)il periodo oggetto della domanda;iii)una descrizione delle informazioni ricercate, inclusa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;v)il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
- Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
- Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Londra, il 7 settembre 2009, in due esemplari in lingua inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.
Per il Alexis Lautenberg | Per il Governo Stephen Timms |
Art. IV n. 2 del Protocollo del 7 settembre 200939
2. Il presente Protocollo entra in vigore al momento in cui perverrà l’ultima delle relative notificazioni e si applica:
- per quanto riguarda il paragrafo 5 dell’articolo 24 della Convenzione, tre anni dopo questa data;
- per quanto concerne tutte le altre disposizioni, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.
Art. XI n. 2 e 3 del Protocollo del 30 novembre 201740
2. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data dell’ultima di queste notificazioni; le disposizioni del presente Protocollo si applicheranno:
- nel Regno Unito:(i)per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data,(ii)per quanto concerne l’imposta sul reddito e l’imposta sui guadagni da capitali, per gli anni di tassazione che iniziano il 6 aprile dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data,(iii)per quanto concerne l’imposta sulle società, agli anni fiscali che iniziano il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data; e
- in Svizzera:(i)per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data,(ii)per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le modifiche previste all’articolo IX del presente Protocollo di modifica saranno applicabili dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica senza tenere conto del periodo fiscale considerato.
Scambio di lettere41
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente la Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito firmata l’8 dicembre 1977 a Londra,
modificata dai Protocolli firmati rispettivamente il 5 marzo 1981
a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007
e il 7 settembre 2009 a Londra
Entrato in vigore con scambio di note il 19 dicembre 2012
Traduzione
Rt Hon David Lidington, MP | Londra, 6 maggio 2012 |
Minister of State for Europe | |
Foreign and Commonwealth Office | |
London | Sua eccellenza |
Signor Anton Thalmann | |
Ambasciatore svizzero nel | |
Regno Unito |
Eccellenza,
ho ricevuto la Sua nota del 3 maggio 2012 dal seguente tenore:
«Eccellenza,
ho l’onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito firmata l’8 dicembre 197742 a Londra, modificata dai Protocolli firmati rispettivamente il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 e il 7 settembre 2009 a Londra (di seguito «la Convenzione») di sottoporle in nome del Consiglio federale svizzero le seguenti ulteriori proposte:
- In riferimento all’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25 (Scambio di informazioni) della Convenzione viene applicata la seguente regola ed è necessario osservare che sebbene le indicazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
- Viene inoltre convenuto che è possibile rispondere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente:a.identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; eb.indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste;
- a condizione che no si tratti di una «fishing expedition»,
Nel caso in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accetti le proposte succitate, ho l’onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta siano considerate come un accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato il 7 settembre 2009 a Londra.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
Ho l’onore di confermare che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approva il contenuto della Sua lettera. Ho l’onore di confermare che la Sua lettera e la presente risposta sono dunque considerate un accordo tra i due Governi e sono parte integrante della Convenzione.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Rt Hon David Lidington, MP |