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Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord che abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale nella versione modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012

RU 2016 5103

Traduzione1

Concluso il 14 novembre 2016

Entrato in vigore il 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2017)

La Confederazione Svizzera («la Svizzera»)
e
il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord
(«il Regno Unito»),

riconoscendo l’importante contributo che la Convenzione del 6 ottobre 2011 2 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale nella versione modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012 (qui di seguito «Convenzione sull’imposizione alla fonte») ha fornito al consolidamento delle relazioni in materia di politica finanziaria tra i due Stati;

riconoscendo che la Convenzione sull’imposizione alla fonte ha consentito la regolarizzazione dei valori patrimoniali depositati in Svizzera dalle persone interessate e l’imposizione dei redditi che ne risultano;

considerata l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari tra i due Stati sulla base del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito «Accordo Svizzera‒UE») 3 concluso il 27 maggio 2015 4 ;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Con il presente Accordo di abrogazione si intende garantire una transizione ordinata dalla Convenzione sull’imposizione alla fonte allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari tra gli Stati contraenti sulla base dell’Accordo Svizzera‒UE.

Art. 2 Definizioni

Sempre che il presente Accordo di abrogazione non disponga altrimenti:

  1. le definizioni di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’imposizione alla fonte si applicano ai termini utilizzati nel presente Accordo;
  2. i riferimenti qui di seguito a imposte riscosse fino all’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte comprendono i pagamenti liberatori secondo la Dichiarazione congiunta all’allegato I del Protocollo del 20 marzo 2012.

Art. 3 Abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte

Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Convenzione sull’imposizione alla fonte viene abrogata con l’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera–UE.

Le disposizioni della Convenzione sull’imposizione alla fonte rimangono applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la sua validità.

Gli Stati contraenti non pubblicano le informazioni raccolte e comunicate in virtù dell’articolo 18 della Convenzione sull’imposizione alla fonte anche dopo la sua abrogazione.

Tutte le informazioni ottenute da uno Stato contraente nel quadro dell’applicazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte sottostanno alle limitazioni d’impiego secondo l’articolo 37 della Convenzione sull’imposizione alla fonte anche dopo l’abrogazione di quest’ultima.

Art. 4 Versamenti e trasmissioni

Gli agenti pagatori svizzeri versano all’autorità competente svizzera al più tardi entro tre mesi dall’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte l’imposta riscossa secondo gli articoli 19–34 della stessa Convenzione. La dichiarazione viene effettuata tramite una distinta separata degli importi d’imposta di cui all’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione sull’imposizione alla fonte. Entro lo stesso termine gli agenti pagatori svizzeri allestiscono, a destinazione delle persone interessate, le certificazioni secondo l’articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione sull’imposizione alla fonte.

In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione sull’imposizione alla fonte, gli agenti pagatori svizzeri trasmettono all’autorità competente svizzera le informazioni raccolte di cui all’articolo 22 paragrafo 3 della Convenzione sull’imposizione alla fonte al più tardi entro tre mesi dalla sua abrogazione.

Al più tardi entro sei mesi dall’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte l’autorità competente svizzera, trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento, effettua i versamenti di cui al paragrafo 1 a favore dell’autorità competente britannica e le trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2.

Il Regno Unito accetta le certificazioni degli agenti pagatori svizzeri di cui al paragrafo 1 quali certificazioni a scopi fiscali.

Gli importi d’imposta di cui al paragrafo 1 sono calcolati, dedotti e versati in lire sterline all’autorità competente svizzera dall’agente pagatore svizzero. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per il giorno di riferimento determinante per il calcolo. Il trasferimento dell’autorità competente svizzera all’autorità competente britannica è pure effettuato in lire sterline.

Art. 5 Versamenti e trasmissioni successivi

Gli agenti pagatori svizzeri devono, con scadenza trimestrale, versare gli importi d’imposta o trasmettere le comunicazioni di cui nella Parte 3 della Convenzione sull’imposizione alla fonte pervenuti dopo l’abrogazione della Convenzione. A sua volta l’autorità competente svizzera versa questi importi d’imposta o trasmette queste comunicazioni, con scadenza trimestrale, all’autorità competente britannica. L’articolo 4 dell’Accordo di abrogazione si applica per analogia in relazione alla dichiarazione, alla valuta, alla certificazione e alla provvigione di riscossione.

Art. 6 Certificazione di una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito

Ai fini dell’articolo 4 della Convenzione sull’imposizione alla fonte, le certificazioni allestite secondo l’articolo 4 di tale Convenzione per l’anno fiscale del Regno Unito conclusosi il 5 aprile dell’ultimo anno di applicazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte sono valide e applicabili anche per il periodo dell’anno fiscale che va dal 6 aprile fino al 31 dicembre dell’ultimo anno di applicazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte, nonostante le disposizioni dell’articolo 4 della Convenzione sull’imposizione alla fonte.

Art. 7 Controlli

L’autorità competente svizzera esegue controlli presso gli agenti pagatori svizzeri secondo l’articolo 39 paragrafi 3 e 4 della Convenzione sull’imposizione alla fonte nell’anno civile successivo all’abrogazione di quest’ultima.

Art. 8 Applicazione dell’Accordo di abrogazione

Gli Stati contraenti adottano tutte le misure necessarie ai fini dell’attuazione.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Accordo di abrogazione entra in vigore contemporaneamente all’Accordo Svizzera‒UE. Fatto a Londra, il 14 novembre 2016, in due esemplari originali in lingua inglese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Dominik Furgler

Per il
Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord:

Edward Troup

Verbale concordato in occasione della firma

In occasione della firma del presente Accordo di abrogazione, i plenipotenziari del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e della Confederazione Svizzera si esprimono di comune intesa per il ritiro dei seguenti allegati al Protocollo della Convenzione sull’imposizione alla fonte al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di abrogazione:

  1. la dichiarazione del Governo del Regno Unito relativa all’acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere;
  2. la lettera d’accompagnamento dell’autorità competente britannica concernente le inchieste penali.

La lettera d’accompagnamento dell’autorità competente britannica concernente le inchieste penali continuerà ad essere considerata in relazione a tutti i fatti sorti durante la validità della Convenzione sull’imposizione alla fonte.

Il verbale nonché la dichiarazione e la lettera d’accompagnamento summenzionate non costituiscono documenti giuridicamente vincolanti e non determinano alcun obbligo di diritto internazionale.

Londra, 14 novembre 2016

Per la
Confederazione Svizzera:

Dominik Furgler

Per il
Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord:

Edward Troup

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord che abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale nella versione modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012 | Lexipedia | Lexipedia