La lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente lettera: … 3
Il paragrafo seguente sostituisce il paragrafo 3 dell’articolo 2 della convenzione: … 4
0.672.944.111
Traduzione1
(Stato 25 aprile 1984)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Irlanda
desiderosi di concludere un protocollo al fine di modificare la convenzione fra le Parti contraenti intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Dublino l’8 novembre 1966 2 (dappresso: «convenzione»), hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le lettere seguenti sostituiscono le lettere e) e f) del paragrafo 1 dell’articolo 3 della convenzione: … 5
Subito dopo l’articolo 3 della convenzione è inserito l’articolo seguente:
Art. 3A… 6
L’articolo seguente sostituisce l’articolo 9 della convenzione:
Art. 9… 7
L’articolo seguente sostituisce l’articolo 12 della convenzione:
Art. 12… 8
L’articolo seguente sostituisce l’articolo 22 della convenzione:
Art. 22… 9
Subito dopo il paragrafo 3 dell’articolo 24 è inserito il nuovo paragrafo seguente: … 10
Il presente protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.
Il presente protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
Le disposizioni della convenzione esistente accordanti uno sgravio d’imposta maggiore di quello risultante dalle disposizioni della convenzione nel testo modificato dal presente protocollo continuano ad essere applicate:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a Dublino, il 24 ottobre 1980, in due esemplari, in lingua francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
Per il | Per il |
E. Serra | B. Lenihan |