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Protocollo tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda che modifica la convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Dublino l’8 novembre 1966 Conchiuso il 24 ottobre 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1981 Ratificato con strumenti scambiati il 25 aprile 1984 Entrato in vigore il 25 aprile 1984

Traduzione1

(Stato 25 aprile 1984)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Irlanda

desiderosi di concludere un protocollo al fine di modificare la convenzione fra le Parti contraenti intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Dublino l’8 novembre 1966 2 (dappresso: «convenzione»), hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. I

La lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente lettera: … 3

Il paragrafo seguente sostituisce il paragrafo 3 dell’articolo 2 della convenzione: … 4

Art. II

Le lettere seguenti sostituiscono le lettere e) e f) del paragrafo 1 dell’articolo 3 della convenzione: … 5

Art. III

Subito dopo l’articolo 3 della convenzione è inserito l’articolo seguente:

Art. 3A

6

Art. IV

L’articolo seguente sostituisce l’articolo 9 della convenzione:

Art. 9

7

Art. V

L’articolo seguente sostituisce l’articolo 12 della convenzione:

Art. 12

8

Art. VI

L’articolo seguente sostituisce l’articolo 22 della convenzione:

Art. 22

9

Art. VII

Subito dopo il paragrafo 3 dell’articolo 24 è inserito il nuovo paragrafo seguente: … 10

Art. VIII

Il presente protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:

  1. In Irlanda:(i)all’imposta sul reddito, per ogni anno fiscale che inizia il 6 aprile 1976 o dopo tale data;(ii)all’imposta sulle società, per l’anno finanziario 1974 e gli anni finanziari successivi;(iii)all’imposta sui guadagni da capitali, per ogni anno fiscale che inizia il 6 aprile 1974 o dopo tale data;
  2. In Svizzera: per ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1977 o dopo tale data.

Le disposizioni della convenzione esistente accordanti uno sgravio d’imposta maggiore di quello risultante dalle disposizioni della convenzione nel testo modificato dal presente protocollo continuano ad essere applicate:

  1. in Irlanda per ogni anno fiscale o finanziario,
  2. in Svizzera per ogni anno fiscale che inizia prima del 1° gennaio dell’anno civile in cui il presente protocollo è stato firmato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Dublino, il 24 ottobre 1980, in due esemplari, in lingua francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo dell’Irlanda:

E. Serra

B. Lenihan