0.672.947.25
Scambio di note
del 26 febbraio/30 ottobre 1973
tra la Svizzera e il Kenya
concernente l’imposizione delle imprese di navigazione aerea
RU 1974 1044
Entrato in vigore il 30 ottobre 1973
(Stato 30 ottobre 1973)
Traduzione 1
Ambasciata di Svizzera | Nairobi, 26 febbraio 1973 |
nel Kenya | |
Al Ministero delle finanze | |
e dei piani | |
Nairobi |
Signor Ministro,
Secondo le istruzioni del mio governo, ho l’onore di comunicarle quanto segue:
1. Il Consiglio federale svizzero, in virtù della facoltà conferitagli dal decreto federale del 1° ottobre 1952 2 che autorizza il Consiglio federale allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull’imposizione delle imprese di navigazione aerea, dichiara, con riserva di reciprocità, che le imprese di navigazione aerea del Kenya sono esentate, in Svizzera, da ogni imposta (federale, cantonale, comunale) su gli utili e i redditi provenienti dall’esercizio della navigazione aerea tra la Svizzera e altri Paesi.
2. L’esenzione prevista al numero 1 è parimenti applicabile alle imprese del Kenya che partecipano a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d’esercizio.
3. L’espressione «esercizio della navigazione aerea» designa il trasporto professionale, per aria, di persone, animali, beni e posta, eseguito dal proprietario, locatario o noleggiatore d’aeromobili.
4. L’espressione «impresa del Kenya» designa il Governo kenyano, le persone fisiche residenti nel Kenya e non in Svizzera, come anche le società di capitali e di persone, costituite secondo il diritto kenyano le cui attività sono dirette e controllate nel Kenya, comprese quelle cui partecipa il Governo kenyano.
5. L’esenzione suddetta si applica alle imposte svizzere sul reddito e sugli utili, riscosse per tutti gli anni fiscali, incomincianti il 1° gennaio 1973 o successivamente.
6. Il Consiglio federale svizzero si riserva di revocare la presente dichiarazione, mediante un preavviso scritto d’almeno sei mesi, alla fine di un anno civile.
Se il Kenya revoca la sua esenzione cambiando la propria legislazione, la presente dichiarazione diverrebbe automaticamente caduca il giorno in cui le imprese di navigazione aerea svizzere cessassero di beneficiare, nel Kenya, dell’esenzione dalle imposte sul reddito.
Voglia gradire, signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.
R. Pestalozzi | |
Ambasciatore di Svizzera |