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0.672.964.51

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito

RU 2003 2629; FF 1999 867

Traduzione1

Conclusa il 24 giugno 1998

Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 19992

Ratificata con strumenti scambiati il 30 aprile 2001

Entrata in vigore il 30 aprile 2001

(Stato 19 agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica delle Filippine

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. per quanto concerne le Filippine:
  2. l’imposta sul reddito riscossa conformemente al titolo II e l’imposta sulla cifra d’affari borsistica («Stock transaction tax») secondo la sezione 124-A del «National Internal Revenue Code» della Repubblica delle Filippine
    (qui di seguito indicate quali «imposta filippina»);
  3. per quanto concerne la Svizzera:
  4. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche fondamentali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. a) (i) il termine «Filippine» designa la Repubblica delle Filippine e, usato in senso geografico, il territorio dell’arcipelago della Repubblica delle Filippine come esso è definito nella sua costituzione e legislazione, comprese le zone adiacenti e le altre zone dello spazio marittimo e aereo sulle quali le Filippine, in accordo con il diritto internazionale, possono esercitare i loro diritti territoriali, il loro potere giurisdizionale o diritti analoghi; (ii)il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  2. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, le Filippine o la Svizzera;
  3. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le successioni indivise, i patrimoni amministrati fiduciariamente, le società e ogni altra associazione di persone;
  4. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  5. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  6. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui direzione effettiva sia situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  7. il termine «cittadini» designa:(i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato contraente;(ii)le persone giuridiche, le società di persone o le altre associazioni costituite o registrate conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  8. l’espressione «autorità competente» designa:(i)per quanto concerne le Filippine, il Secretary of Finance o il suo rappresentante autorizzato;(ii)per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non si accordino su una definizione comune conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 (Procedura amichevole).

Art. 4 Residenza

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
  4. se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio;
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  7. un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, o le attività di supervisione ad essi collegate, quando la durata di tale cantiere, di detta catena o di dette attività oltrepassa i sei mesi;
  8. la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza, da parte di un’impresa che agisce per mezzo di impiegati o di altro personale assunto dall’impresa a questo scopo, nella misura in cui le attività di tale natura si protraggono in questo Paese (per lo stesso progetto o per progetti collegati) per un periodo o per periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un lasso di tempo di dodici mesi;

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o fornitura di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o fornitura;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate nelle lettere a)–e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 – che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente è considerata come una stabile organizzazione nel primo Stato se:

  1. la persona dispone di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa e che esercita abitualmente nel primo Stato, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 del presente articolo; oppure
  2. la persona non possiede tali poteri ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci dal quale esegue regolarmente forniture per conto dell’impresa.

Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, egli non sarà considerato come un intermediario indipendente ai sensi del presente paragrafo.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili a detta stabile organizzazione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione. Qualora però uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del presente paragrafo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aere

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili in uno Stato contraente da parte di un’impresa dell’altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato, ma l’imposta così stabilita non può eccedere l’ammontare più basso che risulta:

  1. dall’11/2 per cento dell’ammontare lordo degli utili provenienti da fonti all’interno di questo Stato, e
  2. dall’aliquota d’imposta più bassa che può essere prelevata su utili di uguale natura realizzati in circostanze analoghe da un residente di uno Stato terzo.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Allorché e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente
    o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente

Quando utili sui quali un’impresa di uno Stato contraente è stata tassata in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di tre anni nel caso delle Filippine e non dopo lo spirare di cinque anni nel caso della Svizzera, a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale aggiustamento sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:

  1. il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
  2. il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti), a seconda dei casi.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Nessuna disposizione del presente articolo può impedire a uno degli Stati contraenti di prelevare, in aggiunta all’imposta sugli utili delle società, un’imposta sugli utili versati da una succursale alla sua sede principale, purché l’imposta così stabilita non ecceda il 10 per cento dell’ammontare versato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli, nonché tutti i proventi assimilabili, in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni su nastro per trasmissioni televisive e radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).

I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari) e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società i cui beni sono principalmente costituiti direttamente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente se egli:

  1. dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività, ma unicamente nella misura in cui i redditi sono imputabili a detta base fissa; oppure
  2. soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nell’arco di dodici mesi; tuttavia, è imponibile unicamente quella parte di redditi proveniente dall’attività esercitata in detto altro Stato contraente.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni e rimunerazioni analoghe), 19 (Funzioni pubbliche) e 20 (Studenti e apprendisti), i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell’arco di dodici mesi, e
  2. le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate controllano, direttamente o indirettamente, l’impresa che fornisce queste attività.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alle rimunerazioni o agli utili, ai salari, agli stipendi e a altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo e da sportivi qualora il loro soggiorno in questo Stato sia sussidiato in larga misura da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 7, 14 o 15, a seconda dei casi.

Art. 18 Pensioni e rimunerazioni analoghe

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i)abbia la cittadinanza di detto Stato o(ii)non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

Le disposizioni degli articoli 15 (Lavoro subordinato) e 16 (Compensi e gettoni di presenza) e 18 (Pensioni e rimunerazioni analoghe) si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Con riferimento alle borse di studio nonché alle rimunerazioni per un lavoro subordinato non considerate nel paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 può inoltre, per la durata della sua formazione o del suo stage, beneficiare delle stesse esenzioni, degli stessi sgravi e delle stesse riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Art. 21 Eliminazione della doppia imposizione

Conformemente alle disposizioni di legge e fatte salve le limitazioni previste dalla legislazione delle Filippine, che può venire periodicamente adeguata, senza tuttavia modificarne i principi generali, per quanto concerne le Filippine, la doppia imposizione sarà evitata come segue: Nel caso di una società filippina che detiene direttamente o indirettamente più del 50 per cento dei diritti di voto in una società svizzera dalla quale riceve dividendi annui, le Filippine computano l’ammontare d’imposta equivalente alle imposte pagate o dovute in Svizzera sugli utili per i quali la società svizzera ha pagato detti dividendi. L’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito filippina, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.

Conformemente ai principi della presente Convenzione, le imposte pagate o dovute secondo la legislazione svizzera, direttamente o mediante ritenuta, su redditi provenienti da fonti svizzere vengono computate sull’imposta filippina, tenendo conto delle seguenti limitazioni:

  1. l’ammontare del computo concernente le imposte pagate o dovute in Svizzera in relazione alle imposte considerate nella Convenzione, sulle quali il computo viene effettuato, non deve eccedere la proporzione tra i redditi imponibili di un contribuente provenienti da fonte svizzera e la totalità dei suoi redditi imponibili dello stesso anno fiscale, e
  2. l’ammontare totale del computo in relazione alle imposte considerate nella Convenzione, sulle quali il computo viene effettuato, non deve eccedere la proporzione tra i redditi imponibili di un contribuente provenienti da fonti esterne alle Filippine e la totalità dei suoi redditi imponibili dello stesso anno fiscale.

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nelle Filippine, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni delle lettere b) e c), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione; tuttavia, questa esenzione non si applica ai redditi che un’impresa residente di Svizzera ritrae da fonti filippine che sono imponibili nelle Filippine conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 8. Per gli utili considerati nel paragrafo 4 dell’articolo 13 questa esenzione si applica unicamente se ne è provata l’imposizione nelle Filippine.
  2. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi o interessi che secondo le disposizioni dell’articolo 10 o 11 sono imponibili nelle Filippine, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata nelle Filippine, giusta le disposizioni degli articoli 10 e 11, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile nelle Filippine; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata nelle Filippine sull’ammontare lordo dei dividendi o degli interessi.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Qualora un residente di Svizzera riceva canoni che, giusta le disposizioni dell’articolo 12, sono imponibili nelle Filippine, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)deduzione del 5 per cento sull’ammontare lordo dei canoni in questione, e(ii)computo del 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni sull’imposta svizzera sul reddito di questo residente calcolata tenendo conto dello sgravio di cui alla lettera (i); il computo è determinato conformemente ai principi generali di cui alla lettera b).
  5. Una società residente di Svizzera che riceva dividendi da una società residente delle Filippine fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

Art. 22 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 6 dell’articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 6 dell’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte considerate nella presente Convenzione.

Art. 23 Procedura amichevole

Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 22 (Non discriminazione), a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.

Uno Stato contraente non aumenta la base del calcolo dell’imposta di un residente di uno dei due Stati contraenti, includendo in essa redditi che siano stati già imposti nell’altro Stato contraente, dopo tre anni, nel caso delle Filippine, e dopo cinque anni, nel caso della Svizzera, a partire dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi di cui si tratta sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 24 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:

  1. conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato, e
  2. abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato, quanto all’imposta sul reddito complessivo.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 25 Disposizioni diverse

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca alle Filippine di imporre, conformemente alla legislazione filippina, i redditi da attività dipendente o indipendente esercitata fuori delle Filippine dai loro propri cittadini residenti di Svizzera; tuttavia, la Svizzera non è tenuta per questo motivo ad accordare uno sgravio supplementare per una tale imposizione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, in via di amichevole accordo, rifiutare di accordare i vantaggi della presente Convenzione a qualunque persona o transazione qualora, secondo le circostanze, ritenessero che i vantaggi accordati costituiscano un uso abusivo della Convenzione.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno alle imposte in essa considerate, comprese le imposte trattenute alla fonte su redditi pagati a non residenti, per periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

Art. 27 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile alle imposte in essa considerate, comprese le imposte trattenute alla fonte su redditi pagati a non residenti, per periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Manila, il 24 giugno 1998, nelle lingue tedesca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo tedesco e inglese prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica delle Filippine:

Kurt Höchner

Salvador M. Enriquez, jr.

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica delle Filippine,

all’atto della firma della Convenzione conclusa a Manila, il 24 giugno 1988, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 7

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’impresa di uno Stato contraente, tramite una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, venda merci o eserciti un’altra attività in questo altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non vengono determinati sulla base dell’importo complessivo conseguito bensì unicamente sulla base della parte di redditi complessivi che può essere imputata all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività.

Nei casi di contratti di supervisione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.

2. Ad articolo 12

Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che i pagamenti effettuati per servizi tecnici, scientifici o geologici, quali i pagamenti per analisi o speciali perizie di natura scientifica, geologica o tecnica, per particolari servizi tecnici o per prestazioni di consulenza non sono considerate rimunerazioni pagate per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 7 o 14, a seconda dei casi.

3. Ad articoli 7 e 12

Resta inteso che le rimunerazioni corrisposte per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici costituiscono utili dell’impresa ai sensi dell’articolo 7.

4. Ad compensi a professori e insegnanti nonché ad altri redditi

Resta inteso che le rimunerazioni pagate a professori o insegnanti nonché tutti i redditi non espressamente menzionati nella Convenzione non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione. L’imposizione di tali redditi è perciò regolata esclusivamente dal diritto interno dei due Stati contraenti.

Fatto in duplice esemplare a Manila, il 24 giugno 1998, nelle lingue tedesca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo tedesco e inglese prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica delle Filippine:

Kurt Höchner

Salvador M. Enriquez, jr.