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0.672.964.91

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Polonia
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio

RU 1992 2011; FF 1991 IV 837

Traduzione1

Conclusa il 2 settembre 1991

Approvata dall’Assemblea federale il 2 giugno 19922

Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 settembre 1992

Entrata in vigore il 25 settembre 1992

(Stato 28 dicembre 2016)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. 3 per quanto concerne la Polonia:(i)l’imposta sulle società,(ii)l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
  2. (qui di seguito indicate quali «imposta polacca»);
  3. per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni dì capitale e altri redditi); e(ii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio);[tab](qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione non si applica all’imposta preventiva svizzera prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

Ai finì della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. il termine «Polonia» designa la Repubblica di Polonia, comprese le zone al di fuori delle acque territoriali nelle quali la Repubblica di Polonia, in accordo con il diritto internazionale e conformemente alla propria legislazione, può esercitare i suoi diritti di sovranità;
  2. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  3. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  4. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  5. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  6. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  7. il termine «nazionali» designa:(i)le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;(ii)le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  8. l’espressione «autorità competente» designa:(i)per quanto concerne la Polonia: il ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;(ii)per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residente

1. 4 Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che essi ricavano da fonti ivi situate o per i patrimoni situati in questo Stato.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
  4. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova il luogo di direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione,
  2. una succursale,
  3. un ufficio,
  4. un’officina,
  5. un laboratorio e
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  6. una catena di montaggio è esercitata da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente in relazione alla fornitura di macchine o d’impianti da parte di questa impresa;
  7. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a‑f, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima, interna ed aerea

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, dì navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Se il luogo di direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima o interna è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Allorché:

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’ímpresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. 5 Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questi paragrafi non modificano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 6

  1. 7 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo:(i)è una società (diversa da una società di persone) che, in occasione del versamento dei dividendi detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi e che detiene questa partecipazione durante un periodo ininterrotto di 24 mesi, in cui avviene il pagamento dei dividendi; o(ii)è un’istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, a condizione che l’istituzione di previdenza o l’altra istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza.
  2. 8 Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni enunciate ai paragrafi 2 e 2a.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. 9 Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

  1. 10 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) associata alla società che paga gli intersessi.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura garantiti o no da ipoteca e implicanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 5. 11 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. 12 Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. 3. 13 Il termine «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di qualsiasi diritti d’autore compresi i diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

  1. 14 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) associata alla società che paga i canoni.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 5. 15 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, di battelli che servono alla navigazione interna o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo della direzione effettiva dell’impresa. 4. 16 Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, e 3 a sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

  1. 17 Utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di partecipazioni, il cui valore si basa per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente su patrimonio immobiliare, situato nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. 18 il beneficiario soggiorna nell’altro Stato complessivamente per un periodo che non oltrepassa 183 giorni sull’arco di dodici mesi e inizia o finisce nel corso dell’anno fiscale considerato; e
  2. le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, o a bordo di un battello che serve alla navigazione interna, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situato il luogo della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo, né lo sportivo, né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili di questa persona.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per i redditi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi professionali che sono finanziate in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente. in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente che:(i)abbia la nazionalità di detto Stato, o(ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o dì formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

Con riferimento alle borse di studio e alle remunerazioni di un’attività dipendente, cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all’articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale, da battelli che servono alla navigazione interna e da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova il luogo della direzione effettiva dell’impresa.

Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

Per quanto concerne la Polonia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. Se un residente di Polonia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Polonia esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esepzione.
  2. 19 Se un residente di Polonia ritrae redditi che, giusta gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono imponibili in Svizzera, la Polonia concede, sull’imposta che preleva sui redditi di questa persona, una deduzione pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera. Questa deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi imponibili in Svizzera.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. 20 Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Polonia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica ai guadagni di capitale considerati nel paragrafo 3a dell’articolo 13, soltanto se questi guadagni di capitale sono stati assoggettati a imposta in Polonia.
  2. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Polonia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Polonia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile in Polonia, o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, oppure(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, ma almeno deduzione dell’imposta prelevata in Polonia sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.
  3. 21 Qualora una società residente di Svizzera ritragga dividendi da una società residente della Polonia, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.

Art. 24 Non discriminazione

I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole

Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente del l’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura. Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 25 a della Convenzione.

5.22 Se una persona ha:

  1. sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
  2. le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

Art. 25a23 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione o per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna in relazione alle imposte di ogni natura e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, da una di queste suddivisioni politiche o dei suoi enti locali nella misura in cui l’imposizione relativa a questa legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per tali altri scopi e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa i suoi metodi d’inchiesta interni al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non possono tuttavia essere interpretate nel senso che permettano a uno Stato contraente di rifiutare di rilasciare informazioni soltanto perché non vi è interessato.

In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno a partecipazioni a una persona giuridica. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata come un residente dello Stato accreditante, a condizione che:

  1. conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di questo Stato, e
  2. abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi, in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio complessivi, dei residenti di questo Stato.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Varsavia non appena possibile.

La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  1. con riferimento all’imposta trattenuta alla fonte, alle somme pagate a non residenti o loro accreditate, il, o dopo il, primo gennaio dell’anno successivo a quello della firma della presente Convenzione;
  2. con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, primo gennaio dell’anno successivo a quello della firma della presente Convenzione.

Art. 28 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, primo gennaio dell’anno civile successivo a quello della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 2 settembre 1991, nelle lingue tedesca, polacca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo tedesco e polacco, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Felber

Per il Governo
della Repubblica di Polonia:

Skubiszewski

Protocollo24

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,

all’atto della firma della Convenzione conclusa a Berna il 2 settembre 1991 tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:

1. Ad articolo 5

Con riferimento al paragrafo 4 resta inteso che l’espressione stabile organizzazione non comprende una sede fissa d’affari che sia utilizzata esclusivamente per attività che abbiano carattere ausiliario in relazione alla conclusione di contratti a nome di un’impresa.

2. Ad articolo 7

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, se un’impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, vende merci o esercita altre attività in questo altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non vengono determinati sulla base dell’importo complessivo conseguito dall’impresa, bensì unicamente sulla base della parte di entrate complessive che può essere imputata all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività.

Se nel caso di contratti relativi alla pianificazione, alla fornitura o al montaggio oppure alla costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici, oppure di installazioni pubbliche, un’impresa possiede una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’ammontare complessivo del contratto, bensì soltanto sulla base della parte del contratto che è effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata.

Gli utili relativi a quella parte del contratto la cui esecuzione è affidata alla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato del quale l’impresa è residente.

3. Ad articolo 11 e 12

Per quanto concerne il paragrafo 2a dell’articolo 11 e il paragrafo 2a dell’articolo 12 resta inteso che una società è «associata a un’altra società» se:

  1. la prima società detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale dell’altra società; o
  2. l’altra società detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima società; o
  3. una società terza, residente in uno Stato della Comunità europea o nello Spazio economico europeo, detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale sia della prima, sia dell’altra società.

4. Ad articolo 12

Per quanto concerne l’articolo 12 paragrafo 2, resta inteso che la Polonia, qualora concludesse una Convenzione di doppia imposizione o un’altra convenzione con uno Stato della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, che presenta un’aliquota inferiore a quella del 5 per cento prevista nell’articolo 12, con l’entrata in vigore della Convenzione tra la Polonia e questo Stato della Comunione europea o dello Spazio economico europeo quest’aliquota inferiore verrebbe automaticamente applicata anche alla presente Convenzione.

5. Ad articolo 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

6. Ad articolo 18 e 24

Per quanto concerne gli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi pagati da o per conto di una persona che presta servizi in uno Stato contraente a un’istituzione di previdenza o a un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza e riconosciuta ai fini fiscali nell’altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell’imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un’istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se:

  1. la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza; e
  2. l’autorità competente di questo Stato considera che l’istituzione di previdenza corrisponda in linea di principio a un’istituzione di previdenza del primo Stato menzionato riconosciuta ai fini fiscali.

7. Ad articolo 25 a

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria.
  2. Resta inteso che l’assistenza amministrativa prevista all’articolo 25a non comprende alcun provvedimento finalizzato alla ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»).
  3. Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25a della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto:(i)il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
  4. Sebbene il presente paragrafo contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
  5. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25a della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  6. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 2 settembre 1991, nelle lingue tedesca, polacca e inglese, i due testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo tedesco e polacco, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Felber

Per il Governo
della Repubblica di Polonia:

Skubiszewski

Art. XII del Protocollo del 20 aprile 201025

Il Protocollo entra in vigore con lo scambio di note che attesta l’adempimento dei presupposti costituzionali necessari in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore del presente Protocollo. Le sue disposizioni si applicano:

  1. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
  2. con riferimento alle altre imposte, ad ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
  3. con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo IV, ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo V e ai paragrafi 1–3 dell’articolo XI, a interessi e canoni versati dal 1° luglio 2013, o dopo tale data;
  4. per domande sullo scambio di informazioni per anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

Traduzione 26

Accordo amichevole27
relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 7
del Protocollo concernente la Convenzione del 2 settembre 1991
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nel tenore modificato dal numero 6 dell’articolo XI del Protocollo
del 20 aprile 2010

Concluso il 29 dicembre 2011

Entrato in vigore il 29 dicembre 2011

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Polonia hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione») modificato dal numero 6 dell’articolo XI del Protocollo del 20 aprile 2010 28 :

Alla lettera c) del numero 7 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 25a della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni,:

  1. il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché
  2. il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

Alla lettera c) è stabilito che, sebbene essa contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

Resta inteso che una domanda in cui manca il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta nonché il nome della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, non costituisce a priori una «fishing expedition». Le parti contraenti applicano queste premesse in modo da garantire uno scambio effettivo di informazioni. Lo Stato richiedente può dunque fornire l’identificazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo. Per quanto riguarda la persona per cui vi sia motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste la domanda deve indicarne il nome e l’indirizzo, sempre che siano noti allo Stato richiedente. Un’interpretazione rigida della presente disposizione impedirebbe lo scambio di informazioni secondo la lettera c) del numero 7 del Protocollo.

Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è applicabile dal 1° gennaio 2012.

Fatto a Berna il 29 dicembre 2011

Fatto a Varsavia il 29 dicembre 2011

Per l’autorità competente
della Confederazione Svizzera:

Jürg Giraudi

Delegato per le negoziazioni delle
convenzioni per evitare le doppie
imposizioni

Dipartimento federale delle finanze

Per l’autorità competente
della Repubblica di Polonia:

Cezary Krysiak

Direttore Divisione Politica fiscale

Ministero delle finanze