0.672.964.95
Scambio di note
del 13 giugno 1961 tra la Svizzera
e la Polonia concernente l’imposizione delle imprese
di navigazione marittima o aerea
RU 1961586
Entrato in vigore il 13 giugno 1961
(Stato 13 giugno 1961)
Il 13 giugno 1961, l’ambasciatore di Svizzera a Varsavia e il viceministro degli esteri della Repubblica popolare di Polonia hanno scambiato note concernenti l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea. I testi delle due note sono i seguenti:
Traduzione 1
Nota svizzera
Signor Viceministro,
Secondo le istruzioni del mio Governo, ho l’onore di comunicarLe quanto segue:
1. Il Consiglio federale svizzero in virtù della facoltà conferitagli dal decreto federale del 1° ottobre 1952 2 che lo autorizza a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull’imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea, dichiara, con riserva di reciprocità, che le imprese polacche di navigazione marittima o aerea sono esentate, in Svizzera, da ogni imposta (federale, cantonale e comunale) su gli utili o i redditi provenienti dall’esercizio della navigazione marittima o aerea; quest’esenzione si estende alle imposte (federali, cantonali e comunali) sui beni mobili, compresi le navi e gli aeromobili gestiti da queste imprese.
2. L’esenzione prevista nel numero 1 è parimente applicabile alle imprese polacche di navigazione aerea le quali partecipino a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d’esercizio.
3. La locuzione «esercizio della navigazione marittima o aerea» designa il trasporto professionale di persone o di cose, eseguito dai proprietari, locatari o noleggiatori di navi o aeromobili.
4. La locuzione «imprese polacche» designa ogni impresa di navigazione marittima o aerea la cui direzione si trovi in Polonia e che sia gestita o da persone fisiche di nazionalità polacca, residenti in Polonia e non domiciliate in Svizzera, o da società di persone o di capitali (comprese quelle a compartecipazione statale) costituite conformemente alle leggi polacche, oppure dallo Stato polacco stesso.
5. Lesenzione prevista nei numeri 1 e 2 si estenderà alle imposte svizzere riscosse per tutti gli anni civili successivi al 31 dicembre 1957.
6. Il Consiglio federale svizzero si riserva di revocare la presente dichiarazione, mediante un preavviso scritto di sei mesi, per la fine di un anno civile; in tale caso, l’esenzione sarà applicata, l’ultima volta, alle imposte svizzere riscosse per detto anno civile.
Voglia gradire, Signor Viceministro, l’espressione della mia alta considerazione.
Varsavia, 13 giugno 1961 | L’Ambasciatore di Svizzera: |
Gygax |
Traduzione3
Nota polacca
Signor Ambasciatore,
Secondo le istruzioni del mio Governo, ho l’onore di comunicarLe quanto segue:
1. Il Governo della Repubblica popolare di Polonia, in virtù della facoltà conferitagli dall’articolo 3 del decreto del 26 ottobre 1950 (Dziennik Ustaw del 1950, n. 49, pos. 152), dichiara, con riserva di reciprocità, che le imprese svizzere di navigazione marittima o aerea sono esentate, in Polonia, da ogni imposta su gli utili o i redditi provenienti dall’esercizio della navigazione marittima o aerea; quest’esenzione si estende alle imposte sui beni mobili, compresi le navi e gli aeromobili gestiti da queste imprese.
2. L’esenzione prevista nel numero 1 è parimente applicabile alle imprese svizzere di navigazione aerea le quali partecipino a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d’esercizio.
3. La locuzione «esercizio della navigazione marittima o aerea» designa il trasporto professionale di persone o di cose, eseguito dai proprietari, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili.
4. La locuzione «imprese svizzere» designa ogni impresa di navigazione marittima o aerea la cui direzione si trovi in Svizzera e che sia gestita o da persone fisiche di nazionalità svizzera, residenti in Svizzera e non domiciliate in Polonia, o da società di persone o di capitali (comprese quelle a compartecipazione federale o cantonale) costituite conformemente alle leggi svizzere, oppure dalla Confederazione Svizzera stessa o da uno dei suoi Cantoni.
5. L’esenzione prevista nei numeri 1 e 2 si estenderà alle imposte polacche riscosse per tutti gli anni civili successivi al 31 dicembre 1957.
6. Il Governo polacco si riserva di revocare la presente dichiarazione, mediante un preavviso scritto di sei mesi, per la fine di un anno civile; in tale caso, l’esenzione sarà applicata, l’ultima volta, alle imposte polacche riscosse per detto anno civile.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Varsavia, 13 giugno 1961 | Naszkowski |