La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti dì uno o di entrambi gli Stati contraenti.
0.672.971.21
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conchiusa l’11 gennaio 1983 Approvata dall’Assemblea federale il 26 settembre 1983 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 settembre 1984 Entrata in vigore il 14 settembre 1984
RU 1984 1067; FF 1983 I 1048
Traduzione1
(Stato 14 settembre 1984)
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Persone
Art. 2 Imposte
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sui guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- nella Repubblica dello Sri Lanka:i)l’imposta sul reddito, compresa l’imposta sul reddito di imprese riscossa sulla cifra d’affari, ammesse dalla «Greater Colombo Economic Commission»; eii)l’imposta sul patrimonio;
- (dappresso: «imposta dello Sri Lanka»);
- in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale ed altri redditi); eii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, beni mobili ed immobili, patrimonio industriale e commerciale, capitali e riserve e altri elementi del patrimonio);
- (dappresso: «imposta svizzera»).
La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3 Definizioni generali
Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- il termine «Sri Lanka» designa la Repubblica democratica socialista come anche il territorio adiacente alle acque territoriali dello Sri Lanka che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato, dalla legislazione dello Sri Lanka concernente lo zoccolo continentale, come un territorio sul quale lo Sri Lanka può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali:
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, lo Sri Lanka o la Svizzera, e, per lo Sri Lanka, il territorio, inteso in senso geografico, sul quale vige la legislazione dello Sri Lanka;
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- il termine «nazionale» designa:i)le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;ii)le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- l’espressione «autorità competente» designa:i)nello Sri Lanka: il «Commissioner-General of Inland Revenue»;ii)in Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato.
Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residente
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali, e
- un’impresa agricola o una piantagione.
Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i sei mesi.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia stabile organizzazione se:
- si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Una persona che agisce, in uno Stato contraente, per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di tino statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se
- dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di conchiudere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso che l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa; o
- dispone ed esercita abitualmente in detto Stato di poteri che le consentono di eseguire ordinazioni per l’impresa grazie ad un deposito di merci che essa mantiene in questo Stato e che appartiene all’impresa.
Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario o di ogni altro agente che goda di statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Se tuttavia un tale agente esercita la sua attività esclusivamente o prevalentemente per quest’impresa non è considerato agente che gode di uno statuto indipendente ai sensi di questo paragrafo.
Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi di beni immobili
I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
L’espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato relative alla proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7 Utili delle imprese
Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.
Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
Gli utili provenienti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Nonostante il paragrafo 1 gli utili conseguiti con l’esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui le navi sono esercitate; l’imposta così prelevata non può eccedere il 50 per cento dell’imposta che si sarebbe altrimenti prelevata secondo il diritto interno di questo Stato.
I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di ogni natura, da parte di imprese che esercitano navi o aeromobili in traffico internazionale.
Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave.
Art. 9 Imprese associate
Quando
- un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
- le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno o nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.
Art. 10 Dividendi
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
- il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. li presente paragrafo non modifica l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall’altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione situata in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.
Art. 11 Interessi
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Diritti di licenza
I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Tuttavia, tali diritti possono essere imposti anche nello Stato contraente da cui provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riscuote i diritti è il beneficiario effettivo, l’imposta così prelevata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei diritti di licenza.
L’espressione «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l’uso o la concessione dell’uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni su nastro per trasmissioni televisive o radiofoniche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui è connesso l’obbligo di pagare i diritti di licenza e tali diritto sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Compensi per servizi
I compensi per servizi, compresi i compensi per servizi di consultazione, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato.
Questi compensi possono tuttavia essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, e secondo la legislazione di questo Stato, se i servizi sono forniti in questo Stato da parte di un’impresa, per mezzo dei suoi impiegati o di qualsiasi altro personale da essa assunto a questo scopo, e se queste attività si protraggono in questo Stato per un periodo o dei periodi oltrepassanti i sei mesi nel corso d’un periodo di 12 mesi; l’imposta così prelevata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei compensi.
L’espressione «compensi per servizi», di cui al presente articolo, designa i compensi per servizi di ogni natura, compresi i servizi di consultazione, forniti da un’impresa per mezzo dei suoi impiegati o del personale assunto a tale scopo; eccettuati tuttavia i compensi derivanti dall’esercizio di una libera professione o di un’altra attività indipendente, di carattere analogo a quelle menzionate all’articolo 15.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente l’attività generatrice dei compensi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
I compensi per servizi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei compensi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente, una stabile organizzazione per la quale sono stati forniti i servizi, e i compensi sono a carico della stabile organizzazione, i compensi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di esse e terze persone, l’ammontare dei compensi per servizi, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei compensi è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 14 Guadagni da capitali
I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
I guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa), sono imponibili in questo altro Stato.
I guadagni provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale, o di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. Per l’applicazione di questo paragrafo valgono le disposizioni dell’articolo 8 paragrafo 4.
I guadagni provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 15 Servizi professionali
Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, come anche i redditi conseguiti nell’esercito di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impiego, i servizi o le attività vengano esercitate o compiute nell’altro Stato contraente. Se l’impiego, i servizi o le attività sono ivi esercitate o compiute, le rimunerazioni o i redditi percepiti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, di servizi o attività esercitate o compiute nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato durante un periodo o periodi che non eccedono in totale 183 giorni nel corso d’un periodo di 12 mesi, e
- le rimunerazioni o i redditi sono pagati da o a nome di una persona che non è residente dell’altro Stato, e
- l’onere delle rimunerazioni o dei redditi non è sopportato da una stabile organizzazione che detta persona ha nell’altro Stato.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo le rimunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale o a bordo di un battello destinato alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)
La partecipazione agli utili, gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.
Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti a un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell’artista e dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15.
Art. 18 Pensioni e rendite
Le pensioni (fatte salve le pensioni menzionate all’articolo 19), o le rendite, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato.
Il termine «pensioni» designa compensi periodici effettuati in corrispettivo di un impiego anteriore o a titolo di compensazione per danni corporali sopravvenuti durante la prestazione di servizi.
Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un adeguato e completo compenso pecuniario o valutabile in denaro.
Art. 19 Funzioni pubbliche
- a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato che:i)ha la cittadinanza di tale Stato, oii)non è divenuto residente di tale Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.
- a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne ha la cittadinanza.
Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente e soggiorna nell’altro Stato contraente a scopo di proseguire gli studi, le ricerche o la formazione oppure per acquisire un’esperienza tecnica, professionale o commerciale, è esonerata in detto altro Stato dall’imposta per le rimunerazioni a titolo di un impiego salariato per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, purché detto impiego sia direttamente connesso con lo studio, la ricerca, la formazione o l’apprendistato e le rimunerazioni provenienti da detto impiego non siano superiori a 18’000 franchi svizzeri o ad una somma equivalente in valuta dello Sri Lanka al tasso ufficiale di cambio.
Art. 21 Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
Art. 22 Patrimonio
Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato.
Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato.
Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili esercitati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. Per l’applicazione di questo paragrafo valgono le disposizioni dell’articolo 8 paragrafo 4.
Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in tale Stato.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione
Conformemente alle disposizioni della legislazione dello Sri Lanka concernenti il computo nell’imposta cingalese dell’imposta pagabile in un territorio qualsiasi che non sia Sri Lanka (e che non possono pregiudicare i principi generali seguenti) l’imposta svizzera pagabile giusta la legislazione svizzera e conformemente alla presente convenzione, direttamente o mediante trattenuta, sui redditi e utili di fonte svizzera o sul patrimonio situato in Svizzera (ad eccezione, quando trattasi di dividendi, dell’imposta dovuta sugli utili che servono al pagamento del dividendo) è computata nell’imposta dello Sri Lanka che è calcolata sugli stessi elementi di reddito o parti di patrimonio sui quali è calcolata l’imposta svizzera. Questo computo non può eccedere l’imposta dello Sri Lanka (calcolata prima del computo) sui redditi provenienti da fonti svizzere o sul patrimonio ivi situato. La Svizzera stabilisce il genere dello sgravio e disciplina la procedura secondo le prescrizioni svizzere concernenti l’esenzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni.
- a) Qualora un residente della Svizzera riceva redditi o possegga un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili in Sri Lanka, la Svizzera esenta dall’imposta svizzera detti redditi o detto patrimonio salvo la disposizione della lettera b, ancorché possa, per determinare l’ammontare dell’imposta concernente il reddito o il patrimonio rimanenti di detto residente, applicare l’aliquota che sarebbe applicabile se il reddito o il patrimonio in questione non fosse stato esonerato. Tuttavia, qualora un residente della Svizzera riceva utili da fonti cingalesi, che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 8, sono imponibili in Sri Lanka, l’imposta svizzera riscossa su detti utili sarà ridotta della metà.
- Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi, diritti di licenza o compensi per servizi, i quali conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 sono imponibili in Sri Lanka, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente; questo sgravio consiste:i)nel computo dell’imposta pagata in Sri Lanka conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 nell’imposta svizzera riscossa sui redditi di detto residente; la somma così computata non può nondimeno eccedere la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili nello Sri Lanka; oii)in una riduzione globale dell’imposta svizzera; oiii)in un’esenzione parziale per dividendi, interessi, diritti di licenza o compensi per servizi in questione dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Sri Lanka dall’ammontare lordo dei dividendi, interessi, diritti di licenza o compensi per servizi.
Art. 24 Parità di trattamento
I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisi nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attìvità. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9 o del paragrafo 6 degli articoli 11, 12 o 13, gli interessi, i diritti di licenza, i compensi per servizi e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni che se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti dì un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 25 Procedura amichevole
Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione, con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.
Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d’un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente che è situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo è considerata, ai fini della Convenzione, come un residente dello Stato accreditante, a condizione:
- che, conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata a imposta nello Stato accreditario per tutti i redditi provenienti da fonti al di fuori di questo Stato o per il patrimonio situato al di fuori di questo Stato, e
- che sia assoggettata nello Stato accreditante ai medesimi obblighi, in materia d’imposte sul reddito o sul patrimonio complessivi, cui sono assoggettati i residenti di questo Stato.
La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.
La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili;
- nello Sri Lanka, al reddito e al patrimonio imponibili, per gli anni di tassazione che si iniziano il 1° aprile 1981 o dopo questa data;
- in Svizzera, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 1982 o dopo questa data.
Art. 28 Denuncia
La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla mediante notificazione scritta inviata all’altro Stato contraente per via diplomatica, entro il 30 giugno di ciascun anno civile. In tal caso, la presente convenzione cessa di essere applicabile:
- nello Sri Lanka, al reddito o al patrimonio imponibile per gli anni di tassazione che si iniziano il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello della denuncia, o dopo questa data;
- in Svizzera, per gli anni fiscali che si iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denuncia, o dopo questa data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Colombo, l’11 gennaio 1983, in due esemplari in lingua tedesca, cingalese e inglese, ogni testo facendo ugualmente fede; in caso di differente interpretazione dei testi tedesco e cingalese, farà stato il testo inglese.
Per il | Per il Governo |
C. Ochsenbein | J. A. R. Felix |
Protocollo
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka,
hanno convenuto, al momento della firma a Colombo, l’11 gennaio 1983, della Convenzione conchiusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, le seguenti disposizioni facenti parte integrante della Convenzione:
1. Per quanto concerne l’articolo 7
Avuto riguardo ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, quando un’impresa di uno Stato contraente vende merci o esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’ammontare totale ricevuto dall’impresa ma sulla sola base della parte di importi totali che è attribuibile all’attività reale della stabile organizzazione per queste vendite o per questa attività.
Nei casi di contratti di sorveglianza, di fornitura, d’installazione o di costruzione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o di lavori pubblici quando l’impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’ammontare totale del contratto ma solamente sulla base della parte di contratto che è effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
Gli utili provenienti dalla parte di contratto eseguito per mezzo della sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato del quale l’impresa è residente.
2. Per quanto concerne l’articolo 13
Se, in una convenzione di doppia imposizione conclusa successivamente tra la Svizzera ed uno Stato terzo, la Svizzera accetta nello Stato fonte dei compensi per servizi un’aliquota d’imposizione superiore a quella prevista al paragrafo 2 dell’articolo 13, il Consiglio federale svizzero informerà senza indugio il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka e aprirà trattative così da accordare alla Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka il medesimo trattamento di quello accordato allo Stato terzo.
3. Per quanto concerne gli articoli 11 e 23
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 11, l’imposta riscossa su interessi provenienti da uno dei due Stati e pagati ad una banca o ad un altro istituto finanziario, che sono il beneficiario effettivo e sono residenti dell’altro Stato contraente, non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
4. Per quanto concerne l’articolo 23
Di comune accordo lo sgravio di cui alla lettera b paragrafo 2 concesso ad una persona residente della Svizzera per imposte riscosse alla fonte in Sri Lanka su dividendi, interessi, diritti di licenza e compensi per servizi consiste, secondo il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967 2 , in una riduzione forfettaria sull’imposta svizzera dell’imposta riscossa in Sri Lanka ai sensi della Convenzione; questa riduzione non può eccedere la parte dell’imposta svizzera calcolata prima di questa riduzione, proveniente dai redditi summenzionati.
Fatto a Colombo l’11 febbraio 1983 in due esemplari, in lingua tedesca, cingalese e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di differente interpretazione dei testi tedesco e cingalese, farà stato il testo inglese.
Per il | Per il Governo |
C. Ochsenbein | J. A. R. Felix |