La presente convenzione si applica alle successioni di persone che all’atto del decesso erano domiciliate in uno Stato contraente o in entrambi gli Stati contraenti.
0.672.971.42
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni Conchiusa il 7 febbraio 1979 Approvata dall’Assemblea federale il 17 settembre 1985 Istrumenti di ratificazione scambiati l’11 novembre 1985 Entrata in vigore l’11 novembre 1985
RU 1985 1787; FF 1979 II 282
Traduzione1
(Stato 11 novembre 1985)
La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Svezia,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo d’applicazione
Art. 1 Successioni
Art. 2 Imposte
La presente convenzione si applica alle imposte sulle successioni riscosse (anche sotto forma di imposte addizionali) per il conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sulle successioni quelle riscosse in seguito a decesso sotto forma d’imposte sulla massa ereditaria, d’imposte sulle quote ereditarie, diritti di mutazione o imposte su donazioni per causa di decesso.
Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente:
- in Svezia: l’imposta sulle successioni;
- in Svizzera: le imposte sulla massa ereditaria e sulle quote ereditarie riscosse dai Cantoni, Distretti, Circoli e Comuni.
La convenzione si applica anche alle imposte sulle successioni che verranno istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3 Definizioni generali
Ai fini della presente convenzione:
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano la Svezia o la Svizzera, come il contesto richiede;
- l’espressione «autorità competente» designa:1)in Svezia:il ministro del bilancio o il suo rappresentante autorizzato;2)in Svizzera:il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
Per l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Domicilio fiscale
Per l’applicazione della presente convenzione, il fatto che se un defunto all’atto del decesso era domiciliato in uno Stato contraente è accertato conformemente alla legislazione di tale Stato.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, un defunto era domiciliato in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:
- è considerato domicilio del defunto quello dello Stato in cui egli disponeva di un’abitazione permanente. Se il defunto aveva un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerato domiciliato nello Stato con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato in cui il defunto soggiornava abitualmente;
- se il defunto soggiornava abitualmente in entrambi gli Stati o se non soggiornava abitualmente in alcuno di essi, è considerato Stato di domicilio quello della cittadinanza del defunto;
- se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non era cittadino di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Capitolo III Norme d’imposizione
Art. 5 Beni immobili
I beni immobili appartenenti ad un defunto, che all’atto del decesso era domiciliato in uno Stato contraente, e situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
L’espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai beni immobili di un’impresa nonché ai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.
Art.
6
Patrimonio dì una stabile organizzazione e patrimonio di una base
fissa che serve all’esercizio di una libera professione
I beni (ad eccezione dei beni di cui agli art. 5 e 7) che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione di un’impresa che un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all’atto del decesso, possedeva nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
L’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare
- una sede di direzione,
- una succursale,
- un ufficio,
- un’officina,
- un laboratorio,
- una miniera, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali,
- un cantiere di costruzione o di montaggio se la sua durata eccede dodici mesi.
Non si considera che vi sia stabile organizzazione se:
- si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della pubblicità, per fornire informazioni, per la ricerca scientifica o altre attività analoghe che hanno carattere preparatorio o ausiliario.
Se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente e dispone nel primo Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione anche se le attività di questa persona si limitano all’acquisto di merci per l’impresa.
Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
I beni (ad eccezione dei beni di cui all’art. 5) costitutivi di una base fissa di cui un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all’atto del decesso, disponeva nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo sono imponibili in questo altro Stato.
Art. 7 Navi e aeromobili
Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale esercitati da un’impresa che apparteneva a un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all’atto del decesso, nonché i beni mobili destinati all’esercizio di queste navi o aeromobili sono imponibili nell’altro Stato contraente, qualora la sede della direzione effettiva dell’impresa sia situata in questo altro Stato.
Art. 8 Beni non menzionati
I beni diversi da quelli di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono imponibili, indipendentemente dal luogo in cui sono situati, soltanto nello Stato contraente in cui il defunto era domiciliato all’atto del decesso.
Art. 9 Deduzione dei debiti
I debiti che sono garantiti in modo particolare dai beni menzionati all’articolo 5 sono dedotti dal valore di tali beni. I debiti che non sono garantiti in modo particolare dai beni menzionati all’articolo 5, ma che sono sorti in rapporto all’acquisto, a modificazioni o a lavori di riattazione o di manutenzione di tali beni sono dedotti dal valore degli stessi.
Fatto salvo il paragrafo 1, i debiti legati alla stabile organizzazione di un’impresa o a una base fissa che serve all’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo e i debiti legati all’esercizio di una nave o di un aeromobile sono dedotti dal valore dei beni menzionati all’articolo 6 rispettivamente all’articolo 7.
Gli altri debiti vanno dedotti dal valore dei beni ai quali è applicabile l’articolo 8.
Se un debito supera il valore dei beni da cui è deducibile in uno Stato contraente conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il saldo è dedotto dal valore degli altri beni imponibili in questo Stato.
Se, dopo aver effettuato le deduzioni giusta i paragrafi precedenti, rimane un saldo scoperto, tale saldo è dedotto dal valore dei beni imponibili nell’altro Stato contraente.
Capitolo IV Metodi per eliminare le doppie imposizioni
Art. 10
Se il defunto all’atto del decesso era domiciliato in Svezia, la Svezia, riservato il paragrafo 2, computa nell’imposta calcolata secondo il proprio diritto l’ammontare corrispondente alle imposte pagate in Svizzera sui beni che, giusta la convenzione, sono imponibili in Svizzera. Tuttavia l’ammontare computato non può superare la parte dell’imposta, calcolata prima del computo, gravante i beni imponibili in Svizzera.
Se il defunto all’atto del decesso era domiciliato in Svezia e aveva la cittadinanza svizzera ma non quella svedese, la Svezia esenta i beni immobili ai sensi dell’articolo 5, imponibili in Svizzera giusta la convenzione.
Se un defunto, domiciliato in Svizzera all’atto del decesso secondo l’articolo 4, aveva la cittadinanza svedese ma non quella svizzera e nei cinque anni precedenti il decesso ha avuto un domicilio in Svezia, la Svezia può imporre i beni della successione giusta il diritto svedese senza tener conto delle altre disposizioni della convenzione. Non viene pregiudicata l’imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. La Svezia computa nella parte dell’imposta calcolata secondo il proprio diritto, prelevata sui beni imponibili giusta l’articolo 8, l’ammontare corrispondente alle imposte pagate in Svizzera sugli stessi beni.
Se il defunto all’atto del decesso era domiciliato in Svizzera, la Svizzera esenta dall’imposta i beni che, giusta la convenzione, sono imponibili in Svezia.
Tuttavia, si può tener conto dei beni esentati in virtù della convenzione per determinare l’ammontare dell’imposta sui beni rimanenti o per calcolare l’aliquota di tale imposta.
Capitolo V Disposizioni speciali
Art. 11 Parità di trattamento
I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisi nella medesima situazione.
Il termine «cittadino» designa:
- ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
- ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di quest’altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 12 Procedura amichevole
Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno degli Stati contraenti.
Questa autorità competente, se il reclamo le appare fondato o se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.
Se in Svezia o in Svizzera le donazioni o gli anticipi ereditari saranno sottoposti a un’imposta sulle donazioni o a un’imposta sulle successioni, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio al fine di evitare per via di amichevole composizione la doppia imposizione secondo i principi previsti nella convenzione. Questa disposizione, indipendentemente dagli articoli 1 e 2, si applica anche alle persone che non hanno domicilio fiscale in alcuno degli Stati contraenti e alle donazioni tra vivi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 13 Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Nella misura in cui, in ragione di privilegi diplomatici e consolari attribuiti a una persona in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi internazionali particolari, i beni non sono imponibili nello Stato accreditatario, il diritto d’imposizione rimane riservato allo Stato accreditante.
Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 14 Entrata in vigore
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. La convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili alle successioni di persone decedute a tale data o successivamente.
La convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni del 16 ottobre 1948 2 cessa d’avere effetto con l’entrata in vigore della presente convenzione. Le sue disposizioni non sono più applicabili alle imposte alle quali la presente convenzione è applicabile in conformità del paragrafo 1.
Art. 15 Denuncia
La presente convenzione rimarrà in vigore sino a quando non sarà denunciata da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciarla per via diplomatica per la fine di ogni anno civile, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, la convenzione non si applicherà più alle successioni di persone decedute dopo la fine dell’anno civile in cui la convenzione è stata denunciata.
In fede di che i plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Stoccolma, il 7 febbraio 1979, in doppio esemplare in lingua tedesca e svedese, i due testi facendo ugualmente fede.
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Jacques‑Bernard Rüedi | Hans Blix |