0.721.194.546.1
Scambio di lettere del 15 giugno 1970
tra la Svizzera e l’Italia,
concernente i lavori di sistemazione del torrente Breggia
nel tratto di confine italo‑svizzero
RU 1970 1373
Entrato in vigore il 15 giugno 1970
Testo originale
Ministero degli Affari Esteri | Roma, 15 giugno 1970 |
A S. E. il Signor Jean de Rham | |
Ambasciatore di Svizzera | |
Roma |
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di accusare ricevuta della lettera del seguente tenore che Vostra Eccellenza mi ha indirizzato in data odierna in merito ai lavori di sistemazione del torrente Breggia nel tratto di confine italo‑svizzero:
- «Ho l’onore di riferirmi alle intese tecniche concordate in Como il 12 dicembre 1967 e l’8 marzo 1968 tra il Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Como e il Capo dell’Ufficio strade nazionali del Canton Ticino di Bellinzona – i cui verbali sono qui acclusi in copia – per la sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia che costituisce confine italo‑elvetico nella zona di Brogeda‑Pizzamiglio‑Maslianico nei Comuni di Como e Maslianico (Italia) e di Chiasso e Vacallo (Svizzera) e, al riguardo, di proporre quanto segue:
- Considerato che le opere relative alla sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia sono di natura urgente e indifferibile, a causa della minaccia di inondazioni e danni nel territorio circostante, i Governi italiano e svizzero daranno immediata esecuzione ai lavori più urgenti previsti dalle sopraccitate intese tecniche, fermo restando che la realizzazione dell’insieme del progetto sarà ulteriormente argomento di una Convenzione1 da concludersi nella dovuta forma prima, o contemporaneamente, alla Convenzione2 concernente la rettifica della frontiera che si renderà necessario stipulare in seguito alla correzione del corso del torrente Breggia. È lasciata facoltà agli Organi locali competenti di prendere le misure necessarie per l’esecuzione dei lavori indifferibili.
- Ho inoltre l’onore di proporre che i lavori si svolgano con l’osservanza delle seguenti modalità.
- Le persone addette potranno circolare liberamente sulle rive svizzera e italiana durante l’esecuzione delle opere di sistemazione, restando peraltro soggette alle necessarie norme di polizia e doganali. Inoltre sarà concessa l’esenzione dai diritti d’entrata, dalle tasse e licenze d’importazione e di esportazione per i materiali provenienti dal libero traffico interno di uno dei due Paesi, usati o incorporati in lavori nell’altro Paese per la correzione del cavo del torrente; tali materiali dovranno tuttavia essere di volta in volta dichiarati alla dogana competente. Le esenzioni saranno accordate su presentazione di un certificato attestante che i materiali sono destinati esclusivamente ai lavori sopra indicati. Tale certificato sarà rilasciato, se destinato alle dogane svizzere, dal Ministero dei Lavori Pubblici italiano, se destinato alle dogane italiane, dal Dipartimento dei lavori pubblici del Canton Ticino.
- Qualora il Governo italiano concordi su quanto precede, ho l’onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta di uguale tenore che la S. V si compiacerà di inviarmi costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della lettera di risposta».
Al riguardo ho l’onore di comunicare l’accordo del Governo italiano su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia più alta considerazione.
Roberto Ducci |