Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Francese,
visto una domanda di concessione, ricevuta simultaneamente ed intesa allo sfruttamento mediante un unico impianto idroelettrico, delle acque di numerose vallate site, in Francia, nel dipartimento dell’Alta Savoia e, in Svizzera, nel Cantone Vallese;
hanno riconosciuto che la sistemazione proposta assicura, su un piano generale, l’impiego razionale della forza idraulica dei torrenti francesi e svizzeri considerati dal progetto, e presenta il più grande interesse per i due Stati, ma che l’impianto e l’utilizzazione di tale forza devono essere disciplinati da una convenzione internazionale, la quale tenga conto delle divergenze di legislazione nei due Stati.
Essi hanno, di conseguenza, ritenuto opportuno, per la Francia e per la Svizzera, di fare eseguire da un unico concessionario le opere necessarie alla sistemazione delle forze idrauliche e di procedere alla ripartizione dell’energia disponibile, accordando in seguito a ciascuno la libertà di utilizzare a suo piacimento e secondo i principi della propria legislazione, l’energia che gli spetta.
A questo scopo hanno deciso di conchiudere una convenzione ed hanno designato quali loro plenipotenziari,
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi notificati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:
Fatto a Sion, il 23 agosto 1963, in due esemplari originali, in lingua francese.
Scambio di lettere del 23 agosto 1963
Signor Presidente,
Ho l’onore di comunicarVi che ho ricevuto la Vostra lettera, la quale precisa nel modo seguente il senso e la portata del numero 2 dell’articolo 1, della Convenzione franco‑svizzera, firmata oggi:
- «1. L’officina idroelettrica esistente di Barberine, della quale lo sbarramento e il bacino d’accumulazione saranno sommersi dalle acque accumulate a Emosson, come anche le officine di Trient e di Vernayaz restano intatte e continuano ad essere esercitate dalle Ferrovie federali svizzere (FFS). Resta riservato a quest’ultime il diritto di sistemare delle pompe nelle officine di Barberine e di Nant de Drance per accumulare, nella ritenuta di Emosson o nel bacino di Vieux Emosson, le portate d’acqua di cui esse dispongono a Châtelard o nella ritenuta di Emosson. L’ordinamento dei diritti di utilizzazione delle FFS rimane, in ogni momento di competenza esclusivamente svizzera.
- 2. Alle FFS sono riservati nella ritenuta di Emosson:a.una portata annuale rappresentante:
- un volume d’accumulazione, rappresentante:
- 3. La concessione svizzera deve prevedere le disposizioni necessarie al ripristino delle opere di presa e di condotta delle acque dell’officina di Barberine e quelle attenenti la sicurezza dell’esercizio nelle officine delle FFS.
- 4. Le disposizioni precedenti sono parimente applicabili in favore dei successori legali delle FFS.»
Vi confermo il mio accordo su quanto precede e Vi prego di gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.
Signor Presidente,
Ho l’onore di confermarVi la ricezione della Vostra lettera, la quale precisa, nel modo seguente, il senso e la portata degli articoli 6 e 17 della Convenzione francosvizzera concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson, firmata oggi a Sion:
È inteso che le disposizioni dell’articolo 6 della Convenzione non si applicano alle imposte sul reddito e sul patrimonio, riscosse nei due Stati contraenti, e che le disposizioni dell’articolo 17 della Convenzione non ostano alla riscossione, in Svizzera, delle tasse federali di bollo, comprese le tasse di bollo sulle cedole e l’imposta preventiva.
Vi confermo il mio accordo su quanto precede e Vi prego di gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.