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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein Conchiuso il 9 giugno 1978 Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1979 Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 giugno 1980 Entrato in vigore il 10 giugno 1980

RU 1980 985; FF 1979 II 309

Traduzione1

(Stato 18 febbraio 2014)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

desiderose di disciplinare le questioni inerenti al raccordo autostradale tra Basilea e Weil am Rhein,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell’accordo

L’autostrada germanica in provenienza da Friburgo in Brisgovia e la strada nazionale svizzera 2 sono raccordate nelle vicinanze di Weil am Rhein (Friedlingen) e Basilea (Kleinhüningen), ad ovest degli impianti ferroviari delle ferrovie federali germaniche.

Al riguardo sono costruiti:

  1. sui territori svizzero e germanico: un ponte autostradale (ponte confinario) attraversante il confine tra i due Stati contraenti;
  2. sul territorio germanico: gli edifici, i piazzali e gli impianti che servono all’adempimento delle formalità doganali (uffici di controllo);
  3. sul territorio germanico: gli impianti che servono all’approvvigionamento delle persone e dei veicoli che si recano in Svizzera (dipendenze);
  4. sul territorio germanico: una strada (strada di servizio) collegante la Svizzera alle dipendenze e agli uffici di controllo svizzeri d’importazione, compresa la mensa doganale.

Al presente accordo è allegato un piano d’insieme degli impianti previsti 2 .

Art. 2 Esecuzione dei lavori e costi

La Svizzera costruisce il ponte confinario compresi i muri di sostegno e il passaggio sotterraneo. Il Cantone di Basilea Città, d’intesa con il «Land» di Baden-Wurttemberg, provvede alla pianificazione, all’appalto, all’aggiudicazione, all’esecuzione dei lavori e alla loro sorveglianza. Alla costruzione si applicano le norme tecniche svizzere.

La Repubblica federale di Germania costruisce le dipendenze e la strada di servizio. I piani e la costruzione delle dipendenze come anche la strada di servizio sono eseguiti d’intesa con il Cantone di Basilea Città.

I costi d’acquisto del terreno e dei diritti, come anche i costi di costruzione, sono assunti:

  1. dalla Svizzera e dalla Repubblica federale di Germania, per la parte del ponte confinario situata sul loro territorio;
  2. dalla Svizzera, per la strada di servizio, il passaggio sotterraneo e i muri di sostegno, in quanto questi ultimi risultino necessari per la strada di servizio;
  3. dal Cantone di Basilea Città, per le dipendenze.

Le amministrazioni competenti degli Stati contraenti disciplinano tutti i particolari.

Art. 3 Manutenzione e modificazioni, costi

La manutenzione del ponte confinario, compresa la pulizia e il servizio invernale, il rinnovo e le modificazioni, ad eccezione del passaggio sotterraneo, sono a carico di ciascuno Stato contraente, per la parte situata sul suo territorio. Le modificazioni saranno pianificate ed eseguite d’intesa con le amministrazioni competenti degli Stati contraenti.

La manutenzione delle dipendenze, della strada di servizio e del passaggio sotterraneo, compresi la pulizia e il servizio invernale, come anche il rinnovo e le modificazioni, sono assicurati dalla Repubblica federale di Germania, d’intesa con il Cantone di Basilea Città. La Svizzera ne assume i costi. Nelle dipendenze, i lavori di pulizia, come anche le riparazioni e le modificazioni di minore importanza alla sistemazione interna, possono essere eseguite dal Cantone di Basilea Città, d’intesa con la Repubblica federale di Germania. Le Amministrazioni competenti degli Stati contraenti disciplinano i particolari.

Art. 4 Altri accordi sulla manutenzione e sulle modificazioni

Le amministrazioni competenti degli Stati contraenti possono concludere altri accordi concernenti la manutenzione, il rinnovo e la modificazione di edifici e di impianti fissi. I tratti autostradali tra il confine e il punto di raccordo germanico dell’autostrada di Weil am Rhein o il punto di raccordo svizzero della Wiese, nonché i punti di raccordo medesimi possono essere compresi negli accordi concernenti la pulizia e il servizio invernale.

Le prescrizioni dello Stato di soggiorno su la responsabilità amministrativa e la responsabilità in caso d’infrazione all’obbligo di provvedere alla sicurezza della circolazione non sono modificate. I terzi possono far valere le loro pretese soltanto verso l’amministrazione competente dello Stato di soggiorno. Le prestazioni pagate da quest’ultima a terzi le verranno restituite dall’amministrazione demandata.

Art. 5 Uffici di controllo

Per le formalità doganali sono istituiti gli uffici a controlli nazionali abbinati, conformemente alla Convenzione del 1° giugno 1961 3 tra gli Stati contraenti relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Questa convenzione, come anche gli accordi corrispettivi conclusi tra le autorità competenti degli Stati contraenti non sono pregiudicati dal presente accordo.

Gli articoli 9 e 11 sono applicabili per analogia alle forniture destinate alla mensa sistemata ed esercitata all’interno degli impianti doganali svizzeri come anche all’imposizione della cifra d’affari ivi realizzata; le merci possono essere consegnate soltanto ad agenti degli uffici di controllo degli Stati contraenti.

Art. 6 Dipendenze

Il Cantone di Basilea Città è autorizzato ad esercitare le dipendenze. Esso può affittarle.

Le dipendenze comprendono i ristoranti stradali con chiosco, gli uffici d’informazione e di cambio, i distributori di benzina come anche le strade, i sentieri, i parcheggi e gli impianti annessi.

  1. Nei ristoranti con chiosco possono essere venduti pasti e bevande, come anche articoli di viaggio, segnatamente dolciumi, tabacchi, giornali e cartoline postali.
  2. Nei distributori di benzina possono essere venduti i carburanti e i lubrificanti usuali, come anche gli articoli occorrenti per i veicoli a motore. Vi possono inoltre essere esercitati gli impianti necessari al servizio di riparazione.
  3. Negli uffici di cambio possono essere effettuate le operazioni usuali in rapporto con il traffico confinario.
  4. Gli uffici d’informazione possono parimente prenotare camere d’albergo e offrire i servizi usuali nel traffico turistico.

Le persone domiciliate in Svizzera che gestiscono commerci nelle dipendenze come anche il loro personale possono attraversare liberamente il confine con le somme necessarie alla gestione di questi commerci o con gli importi incassati.

Art. 7 Poste e telecomunicazioni

Le dipendenze possono essere collegate alla rete pubblica svizzera del telefono e delle telescriventi.

Nelle dipendenze e negli uffici di controllo svizzeri possono essere collocate cabine telefoniche pubbliche, collegate alla rete ufficiale svizzera dei telefoni.

Nelle dipendenze possono essere venduti francobolli svizzeri e possono essere installate bucalettere svizzere.

Le amministrazioni competenti dei due Stati contraenti autorizzano di comune intesa il passaggio del confine agli impianti di telecomunicazione che servono i cantieri, compresi i raccordi alla rete del telefono ufficiale dell’altro Stato contraente.

Tra i punti autostradali di sostegno serviti dei due Stati contraenti, in prossimità degli uffici di controllo, è autorizzata la sistemazione di impianti autostradali di telecomunicazione transconfinari. La commutazione di questi collegamenti transconfinari sulla rete di telecomunicazione ufficiale o sul rimanente della rete di telecomunicazione autostradale dell’altro Stato contraente è però impedita, sempre che non venga emanato un ordinamento derogatorio.

I servizi doganali, quelli di polizia, di soccorso e di manutenzione dell’autostrada sono autorizzati a disporre degli impianti di telecomunicazione transconfinari. Il secondo periodo del capoverso 5 è applicabile per analogia.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano i particolari.

Art. 8 Tasse d’entrata sulle merci destinate alla costruzione,
alla manutenzione, alle modificazioni e all’esercizio

Le merci (ad es. materiali edili, materiale d’esercizio, macchine, apparecchi, utensili, veicoli) sono esenti da dazi e da qualsiasi altro emolumento o tassa riscossa all’importazione in Svizzera, a condizione che servano alle costruzioni del ponte confinario a partire dalla frontiera sino al chilometro 1,150 dell’autostrada, oppure alla sicurezza del traffico sulla medesima. Questo ordinamento è applicabile alle merci che ivi stazionano o sono utilizzate, soltanto se esse provengono dal mercato interno libero della Repubblica federale di Germania.

Le merci (ad es. materiali edili, materiale d’esercizio, macchine, apparecchi, utensili, veicoli, materiale per la posa di transenne doganali o di sicurezza, come anche per la vegetazione ai bordi della strada) sono esenti da dazi, come anche da qualsiasi altro emolumento e tassa riscossi all’importazione nella Repubblica federale di Germania. Le esenzioni sono subordinate alla condizione che dette merci servano alla costruzione del ponte confinario, alla costruzione dell’autostrada tra la frontiera e il chilometro 813,225 e dal chilometro 813,225 al chilometro 811,680, a quella della strada di servizio o alla sicurezza del traffico su queste strade. Siffatto ordinamento è applicabile alle merci che ivi stazionano o sono utilizzate soltanto se esse provengono dalla Svizzera. L’esenzione dalle tasse è accordata alle stesse condizioni per le merci utilizzate alla costruzione degli uffici a controlli nazionali abbinati degli Stati contraenti e a quella delle dipendenze.

L’esenzione dalle tasse secondo i capoversi 1 e 2 è applicabile alle importazioni-eseguite a contare dal 14 dicembre 1973 (entrata in vigore dello scambio di note tra gli Stati contraenti sul termine di pagamento delle tasse d’entrata).

Le merci destinate alla manutenzione, al rinnovo, alle modificazioni o all’esercizio degli impianti designati nei capoversi 1 e 2 sono esenti da dazi e da altri emolumenti e tasse riscossi al momento dell’importazione di merci, alle condizioni indicate in questi capoversi.

L’importazione, da parte delle amministrazioni ufficiali della costruzione, di merci indicate nei capoversi 1, 2 e 4 non è esonerata dall’imposta sulla cifra d’affari.

Non sono richieste garanzie. Restano però riservati i provvedimenti di controllo e di sicurezza necessari.

Le merci esonerate da tasse secondo i capoversi 1, 2 e 4 sono liberate dalle restrizioni e dai divieti d’importazione e d’esportazione.

Art. 9 Ordinamento doganale e fiscale speciale concernente le dipendenze

Le merci provenienti dal mercato libero svizzero e introdotte attraverso la strada di servizio nelle dipendenze sono trattate, dal profilo doganale, dell’imposta sulla cifra d’affari, dell’imposta sul consumo e del diritto di monopolio da un lato e, dall’altro, per quanto concerne il sistema dell’importazione, dell’esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se non fossero state trasportate attraverso il confine.

Le merci in provenienza dalla Repubblica federale di Germania e introdotte direttamente nelle dipendenze sono trattate, dal profilo doganale, dell’imposta sul consumo e del diritto di monopolio, da un lato e, dall’altro, per quanto concerne il sistema dell’importazione, dell’esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se fossero state trasportate attraverso il confine comune. La Svizzera riscuote su queste merci le tasse d’importazione secondo il diritto svizzero. 4

La cifra d’affari delle dipendenze è sottoposta soltanto all’imposta svizzera sulla cifra d’affari. Lo stesso vale per le forniture e per altre prestazioni fornite ai gestori nelle dipendenze. Ne sono esclusi la costruzione, la manutenzione, il rinnovo o la modificazione degli impianti e degli equipaggiamenti.

I gestori delle dipendenze e il loro personale hanno, rispetto alle autorità svizzere e per quanto concerne l’imposta svizzera sulla cifra d’affari, gli stessi diritti e doveri che avrebbero ove le dipendenze si trovassero sul territorio doganale svizzero. Per contro, i gestori possono, conformemente al diritto fiscale germanico, dedurre come imposta preventiva, presso l’ufficio germanico competente (Finanzamt), gli importi d’imposta sulla cifra d’affari che sono stati loro addebitati separatamente. Le autorità fiscali germaniche sono autorizzate a verificare presso le dipendenze la correttezza della deduzione.

Il Ministero federale delle finanze e l’Amministrazione federale delle contribuzioni stabiliscono di comune intesa le modalità di calcolo della parte del provento dell’imposta che spetta annualmente alla Repubblica federale di Germania.

La Svizzera trasferisce annualmente alla Repubblica federale di Germania, previa deduzione del 5 per cento come spese amministrative, la metà del ricavo dell’imposta svizzera sulla cifra d’affari proveniente:

  1. dall’imposizione delle cifre d’affari menzionate nel capoverso 3, 1° e 2° periodo, come anche nell’articolo 5 capoverso 2, e
  2. in quanto le cifre d’affari designate sotto a) non sono imposte: dall’imposizione delle merci acquistate o introdotte per realizzare queste cifre d’affari, come anche dai servizi forniti. Per il calcolo del provento dall’imposta secondo la lettera b), i gestori devono fornire i dati necessari all’Amministrazione federale delle contribuzioni,

Le merci introdotte nelle dipendenze, conformemente ai capoversi 1 e 2, possono essere consegnate soltanto a persone che si recano in Svizzera, in quanto siano destinate al loro uso personale o al loro proprio consumo, alla loro economia domestica o alla consegna come regali e, per quanto concerne i carburanti e i lubrificanti per veicoli a motore, unicamente nella quantità prevista per il loro proprio veicolo.

La zona delle dipendenze è pure sottoposta alla sorveglianza doganale e fiscale svizzera. Al riguardo sono applicabili per analogia le disposizioni delle parti seconda e terza della Convenzione del 1° giugno 1961 5 tra gli Stati contraenti relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, eccettuati gli articoli 6, 8, 9, 14 e 15.

La direzione del circondario doganale di Basilea e la «Oberfinanzdirektion Freiburg» disporranno di comune intesa i provvedimenti di sorveglianza e di sicurezza necessari al fine di prevenire le infrazioni alle prescrizioni degli Stati contraenti in materia di dogana, di imposta sul consumo e di diritto di monopolio, come anche in materia d’importazione, d’esportazione e di transito.

Art. 10 Imposte dirette

oppure i disciplinamenti che le sostituiscono.

Non sono toccate dal presente accordo:

  1. la Convenzione dell’11 agosto 19716 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, come anche
  2. la Convenzione del 15 luglio 19317 tra la Confederazione Svizzera e il Reich germanico per evitare la doppia imposizione per quanto concerne le imposte dirette e quelle sulle successioni, nel tenore del protocollo addizionale del 20 marzo 19598

Art. 11 Merci nelle dipendenze

Le merci ammesse secondo l’articolo 6 possono essere introdotte nelle dipendenze in quanto soddisfano le prescrizioni svizzere. Esse possono esservi messe in circolazione alle condizioni del capoverso 2 primo periodo.

Le prescrizioni germaniche non si applicano alle merci menzionate nel capoverso 1, qualora non soddisfano le esigenze del diritto svizzero per quanto concerne la natura, l’imballaggio, il marchio o la designazione e le indicazioni di prezzo. Gli uffici di controllo germanici, se dubitano circa l’ammissibilità di queste merci, ricorrono, per chiarire questa circostanza, agli uffici svizzeri competenti; gli uffici di controllo germanici possono prendere i necessari provvedimenti provvisori urgenti.

Soltanto le autorità svizzere sono competenti per perseguire e giudicare l’introduzione di merci non conformi alle prescrizioni svizzere, dalla Svizzera nelle dipendenze.

Le decisioni di autorità o di tribunali germanici, se sono prese contro persone che abitano in Svizzera e che hanno violato, nelle dipendenze, le prescrizioni applicabili secondo il capoverso 2 all’introduzione delle merci ivi indicate, sono perseguite in Svizzera, a domanda delle autorità germaniche, qualora:

  1. la decisione sia inoppugnabile;
  2. all’atto sia comminata una sanzione, se commesso in Svizzera; per determinare se l’atto è punibile e se il suo autore può essere perseguito secondo il diritto svizzero, sono vincolanti gli accertamenti effettivi su cui si fonda la decisione;
  3. in applicazione del diritto svizzero, il termine di prescrizione assoluto del perseguimento non sia scaduto al momento della decisione;
  4. la sanzione non debba essere considerata prescritta se fosse stata presa allo stesso momento da un’autorità svizzera.

Le domande d’esecuzione di una sentenza devono essere presentate alla corte penale del Cantone di Basilea Città. Se sono adempiute le condizioni dell’esecuzione, la corte dichiara la decisione esecutoria, senza spese, e prende le disposizioni necessarie per l’esecuzione. Il Cantone di Basilea Città regola la forma di questa decisione e concede un mezzo giuridico di ricorso.

Gli importi riscossi secondo il capoverso 5 sono versati, previa deduzione dei costi effettivi, all’ufficio germanico richiedente.

Art. 12 Disciplinamento concernente gli stranieri

Le persone incaricate della costruzione, della manutenzione, del rinnovo e delle modificazioni dell’autostrada, degli uffici di controllo, della strada di servizio e delle dipendenze, purché si rechino dal territorio di uno degli Stati contraenti nel territorio dell’altro per assumere il loro lavoro, sono esonerate da qualsiasi autorizzazione necessaria secondo il diritto di questi Stati.

La Repubblica federale di Germania autorizza i cittadini svizzeri occupati nelle dipendenze e nella mensa doganale a entrare e soggiornare nelle zone delle dipendenze e degli uffici di controllo svizzeri; lo stesso vale per gli stranieri di Paesi terzi, che sono in possesso di un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera, la quale consente loro d’esercitare una professione. Non è richiesto un permesso di soggiorno germanico per soggiornare nelle dipendenze e negli uffici di controllo svizzeri.

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che devono esercitare la loro attività in subappalto.

Sono riservati i divieti personali d’entrata.

I cittadini degli Stati contraenti devono recare seco una carta d’identità ufficiale munita di fotografia; i cittadini di Stati terzi devono inoltre recare seco il permesso di soggiorno o un documento appropriato.

Gli Stati contraenti riaccetteranno, in ogni momento, senza alcuna altra formalità e secondo accordi previamente conclusi, le persone che, in violazione del presente accordo, sono penetrate nel territorio dell’altro Stato.

Art. 13 Attraversamento della frontiera per cambiare direzione

Gli agenti doganali e di polizia come anche gli impiegati dell’amministrazione delle strade degli Stati contraenti, nonché il personale di soccorso sono autorizzati, durante l’esercizio delle loro funzioni sull’autostrada, ad attraversare il confine con i loro veicoli di servizio, compresi gli equipaggiamenti, per ritornare nello Stato di provenienza, sulla corsia di contromano. Nella misura in cui il presente accordo non dispone altrimenti, gli articoli 11 a 13 della Convenzione del 1° giugno 1961 9 tra gli Stati contraenti relativo agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio s’applicano per analogia.

Gli agenti di polizia, se sul tratto del territorio dell’altro Stato contraente, sono testimoni di un infortunio o di una situazione che mette in pericolo il traffico, sono autorizzati a procedere all’accertamento dei fatti e a prendere sul posto qualsiasi altro provvedimento d’urgenza. La polizia dello Stato di soggiorno deve esserne informata senza indugio; fino al suo arrivo, le persone possono essere trattenute provvisoriamente.

Art. 14 Utilizzazione della strada di servizio

La strada di servizio può essere unicamente destinata all’uso che le è attribuito. Essa può essere utilizzata soltanto dalle persone che, per motivi professionali, si recano nelle dipendenze o negli uffici di controllo.

Il trasporto professionale di persone e di merci può avvenire tra il confine e le dipendenze o gli uffici di controllo svizzeri anche qualora sia autorizzato soltanto dalle prescrizioni pertinenti applicabili in Svizzera. Ciò vale parimente per i trasporti industriali privati.

Il controllo doganale non è eseguito per persone e merci che, attraverso la strada di servizio, giungono nelle dipendenze o negli uffici di controllo svizzeri.

È tenuto debitamente conto degli interessi svizzeri qualora siano disposti provvedimenti di circolazione che si ripercuotono sul traffico regolato nel capoverso 1. Ove le ripercussioni siano importanti, le autorità germaniche si mettono tempestivamente in rapporto con il Dipartimento di polizia del Cantone di Basilea Città, salvo pericolo nel ritardo. In questo caso, il Dipartimento di polizia del Cantone di Basilea Città deve essere informato senza indugio.

Art. 15 Cooperazione tra gli agenti degli Stati contraenti

Gli agenti degli Stati contraenti si accordano ogni reciproca assistenza al fine di impedire che persone non autorizzate abbandonino l’autostrada o la strada di servizio o vi accedano, oppure siano violate, in queste zone o nella zona delle dipendenze, prescrizioni legali di uno Stato contraente, in particolare prescrizioni doganali, prescrizioni concernenti l’imposta sulla cifra d’affari, l’imposta sul consumo e il diritto di monopolio, come anche disposizioni concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito. Essi si prestano assistenza all’atto di ricerche sulla sparizione di merci e di mezzi di trasporto, come anche in occasione dell’accertamento di infrazioni alle norme legali menzionate, collaborano per conservare gli indizi e le prove e si scambiano le informazioni necessarie.

Art. 16 Commissione mista

Gli Stati contraenti istituiscono una commissione mista germano‑svizzera incaricata:

  1. di chiarire le questioni risultanti dall’applicazione del presente accordo e da regolamenti tecnici fondati sul medesimo;
  2. di formulare raccomandazioni all’attenzione dei due Governi, parimente per quanto concerne eventuali modificazioni del presente accordo e dei regolamenti;
  3. di raccomandare alle autorità competenti misure adeguate per rimediare alle difficoltà.

La Commissione è composta di cinque membri svizzeri e di cinque membri germanici, che possono farsi accompagnare da periti. Il Governo di ciascuno Stato contraente designa un membro della sua delegazione per presiederla. Ciascun presidente della delegazione può, a domanda del presidente dell’altra delegazione, convocare la Commissione a una seduta che, a sua domanda, dovrà aver luogo al più tardi entro il termine di un mese dopo la ricezione della richiesta.

Art. 17 Clausole d’arbitrato

Qualsiasi vertenza inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non può essere altrimenti composta, è sottoposta all’arbitrato, a domanda di uno Stato contraente.

Il tribunale arbitrale è istituito di caso in caso, tenuto conto che ogni Stato contraente nomina un membro e i due membri designano di comune accordo come presidente il cittadino di uno Stato terzo, che sarà nominato dai governi degli Stati contraenti. I membri sono eletti entro un termine di due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza al tribunale arbitrale.

Se i termini di cui al capoverso 2 sono disattesi, oppure in mancanza di un altro accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il Presidente è di cittadinanza svizzera o germanica oppure è impedito per un altro motivo, alla designazione deve provvedere il vicepresidente. Se anche quest’ultimo è di cittadinanza svizzera o germanica, ovvero è impedito, alla designazione provvede il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, il quale non sia di cittadinanza svizzera né germanica.

Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti, in base ai trattati esistenti tra gli Stati contraenti e al diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato e le spese della sua rappresentanza nella procedura innanzi al tribunale arbitrale. Le spese del terzo arbitro e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Del rimanente, il tribunale disciplina la sua procedura.

A richiesta del tribunale arbitrale, i tribunali degli Stati contraenti gli accordano assistenza giudiziaria per procedere alle citazioni e alle audizioni di testi e di periti, conformemente agli accordi vigenti tra i due Stati contraenti sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

Art. 18 Durata dell’accordo ed emendamenti

Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere disdetto o modificato soltanto mediante intesa reciproca fra gli Stati contraenti.

Ove sorgessero difficoltà importanti nell’applicazione del presente accordo o in caso di modificazione sensibile delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, gli Stati contraenti, a domanda dell’uno o dell’altro, negozieranno un nuovo regolamento.

Art. 19 Applicazione a Berlino

Il presente accordo è parimente valido per il «Land» Berlino, se il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmette al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore dell’accordo.

Art. 20 Ratificazione, entrata in vigore

Il presente accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati appena possibile a Bonn.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Fatto a Berna, il 9 giugno 1978, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Diez

Ulrich Lebsanft

Scambio di lettere del 9 giugno 1978

L’Ambasciatore

Berna, 9 giugno 1978

della Repubblica federale di Germania

Al Direttore della Direzione

del diritto internazionale pubblico

del Dipartimento politico federale

Ambasciatore Emanuel Diez

Berna

Signor Ambasciatore,

in occasione della firma odierna dell’Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein, Lei mi ha comunicato, in nome del Consiglio federale, quanto segue:

  1. «In occasione della firma odierna dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nelle regioni di Basilea e Weil am Rhein, mi onoro di comunicarle quanto segue:
  2. Il Cantone di Basilea Città provvede affinché le piante delle specie Acer L., Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Ptelea L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Symphoricarpos Duham., Syringa L., Tilia L., Ulmus L. et Vitis L., in provenienza dal territorio svizzero, siano efficacemente disinfestate dalla cocciniglia di San José, sotto la sorveglianza del servizio svizzero della protezione dei vegetali, se sono utilizzate negli impianti secondo l’articolo 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein.
  3. Il servizio svizzero della protezione dei vegetali allestisce un attestato concernente la disinfestazione cui è stato proceduto; quest’attestato è presentato, a domanda, alle autorità o ai servizi germanici competenti.
  4. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente lettera, che è stata approvata dal Consiglio federale svizzero e dal Governo del Cantone di Basilea Città, e la Sua risposta costituiranno parte integrante all’accordo.»

Ho l’onore di comunicarle, in nome del Governo della Repubblica federale di Germania, che esso è d’accordo con quanto precede.

La Sua lettera odierna e la presente risposta costituiscono parte integrante dell’accordo.

Gradisca, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Ulrich Lebsanft

L’Ambasciatore

Berna, 9 giugno 1978

della Repubblica federale di Germania

Al Direttore della Direzione

del diritto internazionale pubblico

del Dipartimento politico federale

Ambasciatore Emanuel Diez

Berna

Signor Ambasciatore

in occasione della firma odierna dell’Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein, Lei mi ha comunicato, in nome del Consiglio federale, quanto segue:

  1. «In occasione della firma odierna dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania inerente al raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein mi onoro di comunicarle quanto segue:
  2. I medesimi diritti, poteri e obblighi di quelli stabiliti nell’Accordo concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein devono essere previsti in avvenire, sul fondamento della reciprocità, per altri raccordi autostradali attraversanti la frontiera, in quanto necessario e tecnicamente possibile, tenuto conto delle circostanze locali particolari, indipendentemente dal fatto che gli uffici a controlli nazionali abbinati siano ubicati sul territorio svizzero o su quello germanico. Visto lo stato attuale della pianificazione, entrano in considerazione le autostrade progettate Singen–Costanza–Winterthur, Lörrach–Rheinfelden e Singen–(Sciaffusa)–Zurigo. I governi degli Stati contraenti prenderanno tempestivamente, in uno spirito di buon vicinato e per la pianificazione comune dei trasporti, i necessari provvedimenti per determinare questi diritti, poteri e obblighi.
  3. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede; in questo caso, la presente lettera, che è stata approvata dal Consiglio federale svizzero, e la Sua risposta costituiranno parte integrante dell’accordo.»

Ho l’onore di comunicarle, in nome del Governo della Repubblica federale di Germania, che esso è d’accordo con quanto precede.

La Sua lettera odierna e la presente risposta costituiscono parte integrante dell’accordo.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Ulrich Lebsanft