Le merci provenienti dal mercato libero svizzero e introdotte attraverso la strada di servizio nelle dipendenze sono trattate, dal profilo doganale, dell’imposta sulla cifra d’affari, dell’imposta sul consumo e del diritto di monopolio da un lato e, dall’altro, per quanto concerne il sistema dell’importazione, dell’esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se non fossero state trasportate attraverso il confine.
Le merci in provenienza dalla Repubblica federale di Germania e introdotte direttamente nelle dipendenze sono trattate, dal profilo doganale, dell’imposta sul consumo e del diritto di monopolio, da un lato e, dall’altro, per quanto concerne il sistema dell’importazione, dell’esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se fossero state trasportate attraverso il confine comune. La Svizzera riscuote su queste merci le tasse d’importazione secondo il diritto svizzero.
La cifra d’affari delle dipendenze è sottoposta soltanto all’imposta svizzera sulla cifra d’affari. Lo stesso vale per le forniture e per altre prestazioni fornite ai gestori nelle dipendenze. Ne sono esclusi la costruzione, la manutenzione, il rinnovo o la modificazione degli impianti e degli equipaggiamenti.
I gestori delle dipendenze e il loro personale hanno, rispetto alle autorità svizzere e per quanto concerne l’imposta svizzera sulla cifra d’affari, gli stessi diritti e doveri che avrebbero ove le dipendenze si trovassero sul territorio doganale svizzero. Per contro, i gestori possono, conformemente al diritto fiscale germanico, dedurre come imposta preventiva, presso l’ufficio germanico competente (Finanzamt), gli importi d’imposta sulla cifra d’affari che sono stati loro addebitati separatamente. Le autorità fiscali germaniche sono autorizzate a verificare presso le dipendenze la correttezza della deduzione.
Il Ministero federale delle finanze e l’Amministrazione federale delle contribuzioni stabiliscono di comune intesa le modalità di calcolo della parte del provento dell’imposta che spetta annualmente alla Repubblica federale di Germania.
La Svizzera trasferisce annualmente alla Repubblica federale di Germania, previa deduzione del 5 per cento come spese amministrative, la metà del ricavo dell’imposta svizzera sulla cifra d’affari proveniente:
- dall’imposizione delle cifre d’affari menzionate nel capoverso 3, 1° e 2° periodo, come anche nell’articolo 5 capoverso 2, e
- in quanto le cifre d’affari designate sotto a) non sono imposte: dall’imposizione delle merci acquistate o introdotte per realizzare queste cifre d’affari, come anche dai servizi forniti. Per il calcolo del provento dall’imposta secondo la lettera b), i gestori devono fornire i dati necessari all’Amministrazione federale delle contribuzioni,
Le merci introdotte nelle dipendenze, conformemente ai capoversi 1 e 2, possono essere consegnate soltanto a persone che si recano in Svizzera, in quanto siano destinate al loro uso personale o al loro proprio consumo, alla loro economia domestica o alla consegna come regali e, per quanto concerne i carburanti e i lubrificanti per veicoli a motore, unicamente nella quantità prevista per il loro proprio veicolo.
La zona delle dipendenze è pure sottoposta alla sorveglianza doganale e fiscale svizzera. Al riguardo sono applicabili per analogia le disposizioni delle parti seconda e terza della Convenzione del 1° giugno 1961 tra gli Stati contraenti relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, eccettuati gli articoli 6, 8, 9, 14 e 15.
La direzione del circondario doganale di Basilea e la «Oberfinanzdirektion Freiburg» disporranno di comune intesa i provvedimenti di sorveglianza e di sicurezza necessari al fine di prevenire le infrazioni alle prescrizioni degli Stati contraenti in materia di dogana, di imposta sul consumo e di diritto di monopolio, come anche in materia d’importazione, d’esportazione e di transito.