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0.730.01

Protocollo
della Carta dell’energia sull’efficienza energetica
e sugli aspetti ambientali correlati

RU 19982816

Testo originale

Concluso a Lisbona il 17 dicembre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 19 settembre 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 aprile 1998

(Stato 24 luglio 2025)

Preambolo

Le Parti contraenti del presente protocollo,

vista la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata a L’Aia il 17 dicembre 1991; in particolare le dichiarazioni in essa contenute secondo cui la cooperazione è necessaria nel settore dell’efficienza energetica e della relativa tutela dell’ambiente;

visto anche il trattato sulla Carta dell’energia 2 , aperto alla firma dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995;

edotte sui lavori svolti dalle organizzazioni e dai consessi internazionali nel settore dell’efficienza energetica e degli aspetti ambientali del ciclo dell’energia;

consapevoli dei miglioramenti a livello di sicurezza dell’approvvigionamento e dei considerevoli utili economici e ambientali derivanti all’applicazione di misure di efficienza energetica secondo un favorevole rapporto costo/efficacia; consapevoli altresì dell’importanza di queste misure per la ristrutturazione delle economie e il miglioramento del tenore di vita;

riconoscendo che i progressi sull’efficienza energetica riducono gli effetti negativi del ciclo dell’energia sull’ambiente, compreso il surriscaldamento del pianeta e l’acidificazione;

convinte che i prezzi dell’energia debbano riflettere per quanto possibile un mercato concorrenziale, assicurando una formazione dei prezzi orientata al mercato, compresa una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali e riconoscendo che questa formazione dei prezzi è essenziale per migliorare l’efficienza energetica e, di riflesso, la tutela ambientale;

apprezzando il ruolo essenziale del settore privato, comprese le piccole e medie imprese, nel promuovere e attuare misure di efficienza energetica e desiderosi di garantire un quadro istituzionale favorevole ad investimenti economicamente vitali nel campo dell’efficienza energetica;

riconoscendo che le forme commerciali di cooperazione possono dover essere completate da una cooperazione intergovernativa, in particolare per quanto riguarda la formulazione e l’analisi della politica energetica come pure in altri campi essenziali per migliorare l’efficienza energetica ma che non si prestano ad un finanziamento privato;

desiderose di intraprendere un’azione di cooperazione e coordinata nel settore dell’efficienza energetica e della relativa tutela ambientale e di adottare un protocollo che fornisce un quadro per utilizzare l’energia nel modo più economico ed efficiente possibile,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Introduzione

Art. 1 Ambito di applicazione e obiettivi del protocollo

Il presente protocollo definisce i principi politici per la promozione dell’efficienza energetica, considerata un’importante fonte di energia, e a ridurre in conseguenza gli impatti negativi per l’ambiente dei sistemi energetici. Esso fornisce inoltre orientamenti sullo sviluppo di programmi di efficienza energetica, indica i campi di cooperazione e fornisce un quadro per lo sviluppo di un’azione in cooperazione e coordinata. Detta azione può comprendere la prospezione, l’esplorazione, la produzione, la conversione, l’immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e il consumo di energia e può riferirsi a qualsiasi settore economico.

Gli obiettivi del presente protocollo sono:

  1. la promozione di politiche di efficienza energetica compatibili con lo sviluppo sostenibile;
  2. la creazione di condizioni quadro che inducano i produttori ed i consumatori ad utilizzare l’energia per quanto possibile in maniera economica, efficiente e rispettosa dell’ambiente, in particolare mediante l’organizzazione di mercati dell’energia efficienti e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali; e
  3. l’incoraggiamento della cooperazione nel settore dell’efficienza energetica.

Art. 2 Definizioni

Si applicano, nel presente protocollo, le seguenti definizioni:

  1. «Carta»: la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata all’Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta.
  2. «Parte contraente»: uno Stato o un’Organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente protocollo e per cui il protocollo è in vigore.
  3. «Organizzazione regionale di integrazione economica»: un’organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali disciplinate dal presente protocollo, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a tali materie;
  4. «Ciclo dell’energia»: l’intera catena energetica, comprendente le attività connesse alla prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l’eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l’impatto negativo per l’ambiente.
  5. «Rapporto costo-efficacia»: il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.
  6. «Miglioramento dell’efficienza energetica»: azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurne la qualità o le prestazioni e riducendo la qualità di energia di alimentazione necessaria.
  7. «Impatto ambientale»: qualsiasi effetto sull’ambiente, provocato da una determinata attività, compresi la salute e la sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l’interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.

Parte II Principi politici

Art. 3 Principi di base

Le Parti contraenti si ispirano ai principi seguenti:

Le Parti contraenti cooperano e, ove opportuno, si assistono reciprocamente nell’elaborare e nell’attuare politiche, leggi e regolamenti di efficienza energetica.

Le Parti contraenti stabiliscono politiche di efficienza energetica e opportuni quadri giuridici e regolamentari atti a promuovere, tra l’altro:

  1. l’efficiente funzionamento dei meccanismi di mercato, compresa una formazione dei prezzi sulla base delle leggi del mercato e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali;
  2. la riduzione degli ostacoli all’efficienza energetica, stimolando così gli investimenti;
  3. i meccanismi per il finanziamento di iniziative a favore dell’efficienza energetica;
  4. l’educazione e la sensibilizzazione;
  5. la diffusione e il trasferimento di tecnologie;
  6. la trasparenza dei quadri giuridici e regolamentari.

Le Parti contraenti si adoperano per realizzare in pieno i benefici dell’efficienza energetica nell’intero ciclo dell’energia. A tal fine esse formulano e attuano nell’ambito delle loro migliori competenze, politiche di efficienza energetica e azioni di cooperazione o coordinate, basate sul rapporto costo/efficacia e sull’efficienza economica, tenendo debitamente conto degli aspetti ambientali.

Le politiche di efficienza energetica comprendono misure a breve termine per adattare le prassi precedenti e misure a lungo termine per migliorare l’efficienza energetica in tutto il ciclo dell’energia.

Nel cooperare per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo, le Parti contraenti tengono conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti nocivi e costi di riduzione.

Le Parti contraenti riconoscono il ruolo essenziale del settore privato. Esse incoraggiano interventi da parte dei servizi pubblici, delle autorità responsabili e delle agenzie specializzate nonché una stretta cooperazione tra le industrie e le amministrazioni.

L’azione di cooperazione o coordinata tiene conto dei principi pertinenti adottati negli accordi internazionali intesi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente, sottoscritti dalle Parti contraenti.

Le Parti contraenti si avvalgono pienamente dei lavori e dell’esperienza degli organismi internazionali o di altro genere competenti e si adoperano per evitare duplicazioni.

Art. 4 Ripartizione di responsabilità e coordinamento

Ciascuna Parte contraente si adopera a garantire che le politiche di efficienza energetica siano coordinate tra tutte le autorità responsabili.

Art. 5 Strategie e obiettivi politici

Le Parti contraenti formulano strategie ed obiettivi politici per migliorare l’efficienza energetica e ridurre così l’impatto sull’ambiente del ciclo dell’energia nel modo opportuno rispetto alle loro condizioni energetiche specifiche. Queste strategie e questi obiettivi politici devono essere trasparenti per tutte le Parti interessate.

Art. 6 Finanziamento e incentivi finanziari

Le Parti contraenti incoraggiano l’attuazione di nuovi approcci e metodi di finanziamento di investimenti relativi all’efficienza energetica e alla tutela ambientale correlata all’energia, quali accordi di «joint ventures» tra gli utilizzatori dell’energia e gli investitori esterni (qui di seguito denominato «finanziamento di terzi»).

Le Parti contraenti si adoperano per sfruttare e promuovere l’accesso ai mercati di capitale privato e alle istituzioni finanziarie internazionali esistenti per favorire gli investimenti intesi a migliorare l’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente connessa con l’efficienza energetica.

Le Parti contraenti, fatte salve le disposizioni del Trattato sulla Carta europea dell’energia e gli altri loro obblighi giuridici internazionali, possono fornire incentivi fiscali o finanziari agli utilizzatori dell’energia per facilitare la penetrazione sul mercato di tecnologie, prodotti e servizi di efficienza energetica. Esse si adoperano in modo da garantire la trasparenza e ridurre al minimo la distorsione sui mercati internazionali.

Art. 7 Promozione di tecnologie di efficienza energetica

In conformità con il disposto del Trattato sulla Carta dell’energia 3 , le Parti contraenti incoraggiano gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell’ambiente, di servizi connessi con l’energia e di prassi di gestione.

Le Parti contraenti promuovono l’uso di queste tecnologie, servizi e prassi di gestione in tutto il ciclo dell’energia.

Art. 8 Programmi nazionali

Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell’articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica più adatti alla propria situazione.

Questi programmi possono comprendere attività quali:

  1. elaborazione di scenari a lungo termine della domanda e dell’offerta di energia per orientare il processo decisionale;
  2. valutazione dell’impatto delle azioni intraprese sull’energia, l’ambiente e l’economia;
  3. definizione di standards intesi a migliorare l’efficienza delle apparecchiature che utilizzano energia e interventi per ammortizzarle a livello internazionale al fine di evitare distorsioni commerciali;
  4. sviluppo e incoraggiamento dell’iniziativa privata e della cooperazione industriale, comprese joint ventures;
  5. promozione dell’utilizzo delle tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico, economicamente vitali e compatibili con l’ambiente;
  6. incoraggiamento di approcci innovativi per gli investimenti intesi a migliorare l’efficienza energetica, quali il finanziamento di terzi e il cofinanziamento;
  7. sviluppo di opportuni equilibri e basi di dati energetici, comprendenti ad esempio dati sufficientemente particolareggiati sulla domanda di energia e sulle tecnologie atte a migliorare l’efficienza energetica;
  8. incoraggiamento alla creazione di servizi di assistenza e consulenza gestiti dall’industria pubblica o privata o da fornitori di servizi pubblici per fornire informazioni sui programmi e sulle tecnologie di efficienza energetica e assistere i consumatori e le imprese;
  9. sostegno e promozione della cogenerazione e di misure volte ad aumentare l’efficienza della produzione di teleriscaldamento e di sistemi di distribuzione agli edifici e all’industria;
  10. istituzione a livelli appropriati di organismi specializzati nell’efficienza energetica, dotati di mezzi e personale sufficienti per elaborare e attuare le politiche.

Nell’attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.

Parte III Cooperazione internazionale

Art. 9 Settori di cooperazione

La cooperazione tra le Parti contraenti può assumere qualsiasi forma opportuna. I settori che si prestano alla cooperazione sono elencati in allegato.

Parte IV Disposizioni amministrative e giuridiche

Art. 10 Funzioni della Conferenza della Carta

Tutte le decisioni adottate dalla Confederazione della Carta conformemente al presente protocollo sono adottate unicamente dalle Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell’energia 4 che sono Parti contraenti del presente protocollo.

La Conferenza della Carta si adopera per adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo, procedure per controllare e facilitare l’attuazione delle sue disposizioni, compresi obblighi di relazione e per individuare settori di cooperazione, conformemente all’articolo 9.

Art. 11 Segretariato e finanziamento

Il Segretariato istituito dall’articolo 35 del trattato sulla Carta dell’energia fornisce alla Conferenza della Carta tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del presente protocollo e fornisce altri servizi a sostegno del protocollo che possono di volta in volta essere richiesti, previa approvazione dalla Conferenza della Carta.

Le spese del Segretariato e della Conferenza della Carta derivanti dal presente protocollo sono a carico delle Parti contraenti di esso, in relazione alla loro capacità contributiva, determinata in base alla formula di cui all’allegato B al trattato sulla Carta dell’energia.

Art. 12 Votazione

Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente protocollo prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, le decisioni riguardanti questioni non di bilancio sono prese a maggioranza di ¾ delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta nella quale sono decise tali questioni. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 rappresentano complessivamente almeno ¾ dei contributi totali valutati.

L’unanimità delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni, è necessaria per le decisioni riguardanti:

  1. l’adozione di modifiche al presente protocollo; e
  2. l’approvazione di adesioni al presente protocollo in base all’articolo 16.

Ai fini del presente articolo, per «Parti contraenti Presenti e Votanti» si intendono le Parti contraenti del presente protocollo, presenti e che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza.

Salvo quanto previsto al paragrafo 1 per le questioni di bilancio, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti.

Ad un’Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente protocollo a condizione che detta organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa.

Qualora si verfichino persistenti ritardi nell’adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente protocollo, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di voto di detta Parte contraente.

Art. 13 Rapporto con il trattato della Carta dell’energia

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente protocollo e le disposizioni del Trattato sulla Carta dell’energia 5 , prevalgono le disposizioni del Trattato sulla Carta dell’energia, nella misura del contrasto.

L’articolo 10, paragrafo 1 e l’articolo 12, paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle votazioni nell’ambito della Conferenza della Carta su emendamenti al presente protocollo che assegnano compiti e funzioni alla Conferenza della Carta o al Segretariato la cui fissazione è prevista nel Trattato sulla Carta dell’energia.

Parte V Disposizioni finali

Art. 14 Firma

Il presente protocollo è aperto a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995 alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica i cui rappresentanti hanno firmato la Carta e il Trattato sulla Carta dell’energia 6 .

Art. 15 Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Art. 16 Adesione

Il presente protocollo è aperto, a decorrere dalla data in cui il protocollo è stato chiuso alla firma, all’adesione degli Stati e delle Organizzazione regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta e che sono Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell’energia, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 17 Emendamenti

Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente protocollo.

Il testo di qualsiasi proposta di emendamento al presente protocollo è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l’adozione da parte della Conferenza della Carta.

Gli emendamenti al presente protocollo i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta, sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente protocollo sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il 30° giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno ¾ delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il 30° giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso, da parte di uno Stato o di un’Organizzazione regionale di integrazione economica firmatari della Carta e Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell’energia 7 ovvero alla data in cui entra in vigore il Trattato sulla Carta dell’energia, se successiva.

Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica per il quale il Trattato sulla Carta dell’energia sia entrato in vigore e che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o che vi aderisca dopo che il protocollo è entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un’Organizzazione regionale di integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Art. 19 Riserve

Non si possono formulare riserve al presente protocollo.

Art. 20 Recesso

In qualsiasi momento, dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per una Parte contraente, quest’ultima può recedere dallo stesso mediante notifica scritta al depositario del suo recesso.

Qualsiasi Parte contraente che recede dal Trattato sulla Carta dell’energia 8 è considerata anche come recedente dal presente protocollo.

Il recesso di cui al paragrafo 1 ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario. Il recesso di cui al paragrafo 2 ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia il recesso dal trattato sulla Carta dell’energia.

Art. 21 Depositario

Il Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente protocollo.

Art. 22 Autenticità dei testi

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il governo della repubblica del Portogallo. Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno millenovecento-novantaquattro. (Seguono le firme)

Allegato

Elenco illustrativo e non esaustivo di possibili settori di cooperazione, ai sensi dell’articolo 9

Sviluppo di programmi di efficienza energetica, compresa l’individuazione degli ostacoli e dei potenziali in materia di efficienza energetica ed elaborazione di norme di etichettatura e di efficienza.

Valutazione dell’impatto del ciclo dell’energia sull’ambiente.

Elaborazione di misure economiche, legislative e regolamentari.

Trasferimento tecnologico, assistenza tecnica e joint ventures industriali disciplinati dai regimi internazionali sui diritti di proprietà e altri accordi internazionali applicabili.

Ricerca e sviluppo.

Istruzione, formazione, informazione e statistiche.

Individuazione e valutazione di misure quali strumenti fiscali o altri strumenti basati sul mercato, comprese autorizzazioni commerciabili per tener conto dei costi e dei vantaggi esterni, soprattutto ambientali.

Analisi energetica e formulazione di politiche su:

  1. valutazione dei potenziali di efficienza energetica;
  2. analisi e statistiche sulla domanda di energia;
  3. elaborazione di misure legislative e regolamentari;
  4. pianificazione integrata delle risorse e gestione dal lato della domanda;
  5. valutazione dell’impatto ambientale, compreso quello di grandi progetti energetici.

Valutazione di strumenti economici intesi a migliorare l’efficienza energetica e di obiettivi ambientali.

Analisi dell’efficienza energetica nei seguenti settori: raffinazione, conversione, trasporto e distribuzione di idrocarburi.

Miglioramento dell’efficienza energetica nella produzione e nella trasmissione di elettricità:

  1. cogenerazione;
  2. componenti di centrali (caldaie, turbine, generatori, ecc.);
  3. integrazione di rete.

Miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia:

  1. norme di isolamento termico, energia solare attiva e ventilazione;
  2. riscaldamento di locali e sistemi di aria condizionata;
  3. bruciatori ad alto rendimento e a basse emissioni di NOx;
  4. tecnologie per contatori e misurazioni individuali;
  5. elettrodomestici ed illuminazione.

Servizi municipali e di comunità locali:

  1. sistemi di teleriscaldamento;
  2. sistemi efficienti di distribuzione del gas;
  3. tecnologie di pianificazione energetica;
  4. gemellaggio di città o di altri enti territoriali pertinenti;
  5. gestione dell’energia nelle città e negli edifici pubblici;
  6. gestione dei rifiuti e recupero di energia dai rifiuti.

Miglioramento dell’efficienza energetica nel settore industriale:

  1. joint ventures;
  2. cascata energetica, cogenerazione e recupero di calore dai rifiuti;
  3. audit energetici.

Miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dei trasporti:

  1. standards prestazionali per autoveicoli;
  2. sviluppo di infrastrutture di trasporto efficienti.

Informazione:

  1. sensibilizzazione;
  2. basi di dati: accesso, specifiche tecniche, sistemi di informazione;
  3. diffusione, raccolta e collazione di informazioni tecniche;
  4. studi comportamentali.

Formazione e insegnamento:

  1. scambio di manager energetici, funzionari, tecnici e studenti;
  2. organizzazione di corsi di formazione internazionali.

Finanziamento:

  1. elaborazione di un quadro giuridico;
  2. finanziamento tramite terzi;
  3. joint ventures;
  4. cofinanziamento.

0.730.01

Campo d’applicazione il 24 luglio 20259

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

22 marzo

2013 A

20 giugno

2013

Albania

12 febbraio

1998

13 maggio

1998

Armenia

19 gennaio

1998

19 aprile

1998

Austria

16 dicembre

1997

16 aprile

1998

Azerbaigian

23 dicembre

1997

16 aprile

1998

Belgio

8 maggio

1998

7 giugno

1998

Bosnia e Erzegovina

17 maggio

2001

16 agosto

2001

Bulgaria

15 novembre

1996

16 aprile

1998

Cipro

15 aprile

1998

15 maggio

1998

Croazia

15 settembre

1998

15 ottobre

1998

Estonia

4 maggio

1998

3 giugno

1998

Finlandia

16 dicembre

1997

16 aprile

1998

Georgia

27 aprile

2004

27 maggio

2004

Giappone

25 ottobre

2002

24 novembre

2002

Giordania

12 settembre

2018 A

11 dicembre

2018

Grecia

4 settembre

1997

16 aprile

1998

Irlanda

15 aprile

1999

14 luglio

1999

Kazakstan

6 agosto

1996

16 aprile

1998

Kirghizistan

7 luglio

1997

16 aprile

1998

Lettonia

5 gennaio

1999

4 febbraio

1999

Liechtenstein

12 dicembre

1997

16 aprile

1998

Lituania

14 settembre

1998

13 dicembre

1998

Macedonia del Nord

1° settembre

1998 A

1° ottobre

1998

Malta

30 maggio

2001

28 agosto

2001

Moldova

22 giugno

1996

16 aprile

1998

Mongolia

19 novembre

1999 A

19 marzo

2000

Montenegro

10 novembre

2015 A

10 dicembre

2015

Repubblica Ceca

28 maggio

1996

16 aprile

1998

Romania

12 agosto

1997

16 aprile

1998

Slovacchia

16 ottobre

1995

16 aprile

1998

Svezia

16 dicembre

1997

16 aprile

1998

Svizzera

19 settembre

1996

16 aprile

1998

Tagikistan

25 giugno

1997

16 aprile

1998

Turchia

5 aprile

2001

4 luglio

2001

Turkmenistan

17 luglio

1997

16 aprile

1998

Ucraina

29 ottobre

1998

27 gennaio

1999

Ungheria

8 aprile

1998

7 luglio

1998

Uzbekistan

12 marzo

1996

16 aprile

1998