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0.730.1

Accordo istitutivo di un programma internazionale dell’energia Conchiuso a Parigi il 18 novembre 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 12 marzo 1975 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera l’8 dicembre 1975 Entrato in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 1976

Traduzione

(Stato 18 giugno 2024)

I Governi della Repubblica d’Austria, del Regno del Belgio, del Canada,
del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del Giappone,
del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, dell’Irlanda,
della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei
Paesi Bassi, della Spagna, degli Stati Uniti d’America, del Regno di Svezia,
della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca,

Desiderando assicurare rifornimenti petroliferi a condizioni ragionevoli ed eque;

Decisi ad adottare comuni ed efficaci misure per far fronte alle crisi nei rifornimenti petroliferi, instaurando l’autonomia dei rifornimenti in caso di emergenza, comprimendo la domanda e ripartendo le disponibilità di petrolio tra i loro Paesi su una base di equità;

Desiderando promuovere rapporti di cooperazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, segnatamente quelli in via di sviluppo, sia attraverso un fattivo dialogo, sia attraverso altre forme di cooperazione, per favorire l’opportunità di una migliore intesa tra consumatori e produttori;

Preoccupandosi degli interessi degli altri Paesi consumatori di petrolio, segnatamente di quelli in via di sviluppo;

Desiderando svolgere un ruolo più attivo in rapporto all’industria petrolifera mediante la creazione di un vasto sistema internazionale di informazioni e di una struttura permanente di consultazione con le compagnie petrolifere;

Decisi a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere attraverso sforzi comuni a lungo termine per la conservazione dell’energia, la messa in opera accelerata di fonti energetiche alternative, la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico e in quello dell’arricchimento dell’uranio;

Convinti che questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto con sforzi comuni e continui nell’ambito di organismi efficienti;

Manifestando l’intenzione che tali organismi siano creati nel quadro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici;

Riconoscendo che altri Paesi Membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici possono manifestare l’intenzione di collaborare a tali sforzi;

Considerando la particolare responsabilità dei Governi per i rifornimenti energetici;

Concludono che è necessario stabilire un Programma Internazionale per l’Energia, da realizzarsi attraverso un’Agenzia Internazionale dell’Energia, ed a questo fine,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I Partecipanti realizzano il Programma Internazionale per l’Energia, qual è definito nel presente Accordo, attraverso l’Agenzia Internazionale dell’Energia, qui di seguito «Agenzia», descritta nel capitolo IX.

Il termine «Partecipanti» designa gli Stati ai quali il presente Accordo si applica, in via provvisoria, nonché quelli per i quali l’Accordo è entrato e rimane in vigore.

Il termine «gruppo» si riferisce ai Partecipanti considerati nel loro insieme.

Capitolo I Autonomia energetica di emergenza

Art. 2

I Partecipanti istituiscono un’autonomia comune dei rifornimenti petroliferi in caso di emergenza. A tale scopo, ogni Partecipante manterrà riserve di emergenza sufficienti a soddisfare, senza importazioni petrolifere nette, i propri consumi per almeno 60 giorni. I consumi e le importazioni petrolifere nette vanno calcolati ai livelli medi giornalieri del precedente anno solare.

Il Consiglio direttivo, decide, a maggioranza speciale ed entro il 1° luglio 1975, a partire da quale data verrà convenuto che l’impegno per le riserve di emergenza, di ciascun Partecipante, determinante per il calcolo del diritto di cui in articolo 7, sia prolungato a 90 giorni. Ogni Partecipante aumenterà a 90 giorni il suo effettivo livello di riserve di emergenza, adoperandosi di farlo per la data così decisa.

L’espressione «impegno per le riserve di emergenza» designa le riserve di emergenza equivalenti a 60 giorni d’importazioni petrolifere nette, giusta il capoverso 1, oppure a 90 giorni, a contare dalla data decisa secondo il capoverso 2.

Art. 3

conformemente alle disposizioni dell’Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

L’impegno per le riserve di emergenza, di cui all’articolo 2, può essere soddisfatto da:

  1. scorte petrolifere,
  2. capacità di sostituzione di combustibile,
  3. capacità produttiva petrolifera di riserva,

Il Consiglio direttivo deciderà a maggioranza, entro il 1° luglio 1975, in quale misura l’impegno per le riserve di emergenza può essere soddisfatto dagli elementi menzionati al capoverso 1.

Art. 4

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riscontra continuativamente l’efficacia delle misure adottate da ogni Partecipante nel soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riferisce al Comitato di Gestione, il quale avanzerà, se lo reputa opportuno, sue proposte al Consiglio direttivo. Questo, decidendo a maggioranza, può adottare raccomandazioni dirette ai Partecipanti.

Capitolo II Compressione della domanda

Art. 5

Ogni Partecipante terrà conto in permanenza un programma di misure contingenti per la compressione della domanda petrolifera, atto a ridurre la sua quota di consumo finale giusta il Capitolo IV.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riscontra e valuta continuativamente:

  1. il programma di misure di compressione della domanda, impostato da ciascun Partecipante,
  2. l’efficacia delle misure concretamente adottate da ciascun Partecipante.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riferisce al Comitato di Gestione, il quale avanzerà, se lo reputa opportuno, sue proposte al Consiglio direttivo. Questo, decidendo a maggioranza, può adottare raccomandazioni dirette ai Partecipanti.

Capitolo III Ripartizione

Art. 6

Ciascun Partecipante adotta le misure necessarie affinché la ripartizione delle disponibilità petrolifere venga realizzata secondo il presente Capitolo e il Capitolo IV.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riscontra e valuta continuativamente:

  1. le misure predisposte da ogni Partecipante per ripartire il petrolio conformemente al presente Capitolo e al Capitolo IV,
  2. l’efficacia delle misure effettivamente adottate da ciascun Partecipante.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riferisce al Comitato di Gestione, il quale avanzerà, se lo reputa opportuno, sue proposte al Consiglio direttivo. Questo, decidendo a maggioranza, può adottare raccomandazioni dirette ai Partecipanti.

Il Consiglio direttivo, decidendo a maggioranza, stabilirà tempestivamente le procedure pratiche di ripartizione del petrolio, come pure le procedure e modalità per la partecipazione delle compagnie petrolifere, nel quadro del presente Accordo.

Art. 7

Allorché la ripartizione è attuata a norma degli Articoli 13, 14 o 15, ciascun Partecipante ha diritto a un rifornimento equivalente al proprio consumo autorizzato, diminuito del proprio obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza.

Un Partecipante, il cui diritto di rifornimento eccede la somma della sua normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante un periodo di emergenza, ha un diritto di assegnazione rappresentante il quantitativo delle importazioni nette addizionali, pari a tale eccedenza.

Un Partecipante, in cui la somma della normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante un periodo di emergenza, eccede il suo diritto di rifornimento, ha un obbligo di assegnazione che gli impone di fornire, direttamente o indirettamente, agli altri Partecipanti, il quantitativo petrolifero pari a tale eccedenza. Questo obbligo non impedisce a un Partecipante di mantenere le sue esportazioni petrolifere verso Paesi impartecipi.

L’espressione «consumo autorizzato», designa la quota media giornaliera del consumo finale consentito, quando adeguate compressioni della domanda, in caso eli emergenza, sono poste in vigore; ulteriori possibili compressioni della domanda, adottate spontaneamente da un Partecipante, non influenzano il suo diritto od obbligo di assegnazione.

L’espressione «obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza» designa l’impegno di ciascun Partecipante, relativo alle sue riserve di emergenza, diviso per l’impegno globale del gruppo, relativo alle riserve di emergenza, e moltiplicato per il disavanzo nei rifornimenti del gruppo.

L’espressione «disavanzo nei rifornimenti del gruppo» designa il deficit del gruppo, quale risulta dalla differenza tra il consumo globale autorizzato, per il gruppo, e la quota giornaliera dei rifornimenti petroliferi di cui dispone durante un periodo di emergenza.

L’espressione «rifornimenti petroliferi di cui il gruppo dispone» designa:

  1. tutto il petrolio greggio disponibile per il gruppo,
  2. tutti i prodotti petroliferi importati dall’esterno del gruppo, e
  3. tutti i prodotti finiti e gli approvigionamenti delle raffinerie ottenuti attraverso l’uso di gas naturale e di petrolio greggio, disponibili per il gruppo.

Il termine «consumo finale» designa il consumo interno totale di tutti i prodotti petroliferi finiti.

Art. 8

Allorché l’assegnazione petrolifera ad un Partecipante viene effettuata a norma dell’Articolo 17, il Partecipante:

  1. ascrive la riduzione dei propri rifornimenti petroliferi al proprio consumo finale fino al 7 per cento del detto consumo durante il periodo di riferimento,
  2. beneficia di un diritto di assegnazione pari alla riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, comportante la riduzione del proprio consumo finale oltre tale livello.

L’obbligo di assegnare tali quantitativi petroliferi è ripartito tra gli altri Partecipanti sulla base dei rispettivi consumi finali durante il periodo di riferimento.

I Partecipanti possono assolvere ai propri obblighi di assegnazione mediante qualunque misura di loro scelta, incluse misure di compressione della domanda o il ricorso alle riserve di emergenza.

Art. 9

Per attuare i diritti e gli obblighi di assegnazione, saranno considerati i seguenti elementi:

  1. tutto il petrolio greggio,
  2. tutti i prodotti petroliferi,
  3. tutti gli approvvigionamenti delle raffinerie, e
  4. tutti i prodotti finiti ottenuti attraverso l’uso di gas naturale e di greggio.

Per calcolare il diritto di assegnazione di un Partecipante, i prodotti petroliferi normalmente importati dal medesimo (in provenienza da altri Partecipanti o da Paesi impartecipi) vanno espressi in petrolio greggio equivalente e considerati come importazioni di greggio del Partecipante in parola.

Per quanto possibile, saranno mantenuti i normali canali di rifornimento, come pure le normali proporzioni tra petrolio greggio e prodotti, e tra le diverse categorie di greggio e di prodotti.

Per la realizzazione della ripartizione, il programma mira precipuamente a far sì che il petrolio greggio e i prodotti disponibili, nel limite del possibile siano ben suddivisi tra i settori della raffinazione e della distribuzione, nonché tra le rispettive compagnie, in accordo con le tradizionali strutture dei rifornimenti.

Art. 10

Le finalità del Programma consistono, segnatamente, nell’assicurazione di un equo trattamento a tutti i Partecipanti e nell’impostazione del prezzo del petrolio ripartito sulle condizioni correnti per transazioni commerciali analoghe.

Le questioni attinenti al prezzo dei quantitativi assegnati in caso di emergenza vanno esaminate dal Gruppo Permanente per i problemi di emergenza.

Art. 11

Non è obiettivo del Programma cercare di aumentare, in caso di emergenza, la quota mondiale dei rifornimenti petroliferi che il gruppo aveva in normali condizioni di mercato. Le strutture tradizionali del commercio petrolifero dovrebbero essere ragionevolmente mantenute, come anche dovrebbe essere tenuto conto della posizione dei Paesi non Partecipanti.

Allo scopo di tener fermi i principi stabiliti al capoverso 1, il Comitato di Gestione avanzerà, se lo reputa opportuno, sue proposte al Consiglio direttivo, il quale deciderà a maggioranza sulle medesime.

Capitolo IV Attuazione e cessazione dei provvedimenti

Attuazione

Art. 12

Ove il gruppo o qualche Partecipante subisca, o stia presumibilmente per subire, una riduzione dei rifornimenti petroliferi, le misure d’emergenza (compressione obbligatoria della domanda, Cap. II, e ripartizione delle disponibilità, Cap. III) vanno messe in vigore giusta il presente Capitolo.

Art. 13

Ove il gruppo subisca, o stia presumibilmente per subire, una riduzione della quota giornaliera dei rifornimenti, equivalente almeno al 7 per cento della quota media giornaliera del suo consumo finale durante il periodo di riferimento, ogni Partecipante, renderà esecutive misure di compressione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantità pari al 7 per cento di quelli del periodo di riferimento, e la ripartizione delle disponibilità tra i Partecipanti verrà effettuata a norma degli Articoli 7, 9, 10 ed 11.

Art. 14

Ove il gruppo subisca, o stia presumibilmente per subire, una riduzione della quota giornaliera dei rifornimenti, equivalente almeno al 12 per cento della quota media giornaliera del suo consumo finale durante il periodo di riferimento, ogni Partecipante renderà esecutive misure di compressione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantità pari al 10 per cento di quelli del periodo di riferimento, e la ripartizione delle disponibilità tra i Partecipanti verrà effettuata a norma degli Articoli 7, 9, 10 ed 11.

Art. 15

Quando la somma degli obblighi quotidiani di prelievo dalle riserve di emergenza, definiti nell’Articolo 7, raggiunge il 50 per cento degli impegni per le riserve di emergenza ed è presa una decisione a norma dell’Articolo 20, ogni Partecipante deve adottare le misure così decise; la ripartizione delle disponibilità tra i Partecipanti verrà effettuata in conformità con gli Articoli 7, 9, 10 ed 11.

Art. 16

Quando la compressione della domanda è messa in atto in conformità col presente Capitolo, ogni Partecipante può sostituirla col ricorrere alle riserve di emergenza ch’esso conservasse in eccesso al proprio relativo impegno, quale disposto nel Pro~ gramma.

Art. 17

Ove un Partecipante subisca, o stia presumibilmente per subire, una riduzione della quota giornaliera dei rifornimenti comportante una riduzione della quota giornaliera del proprio consumo finale superiore al 7 per cento della quota giornaliera media del proprio consumo finale durante il pericolo di riferimento, l’assegnazione della disponibilità petrolifera verso il detto Partecipante verrà effettuata a norma degli Articoli da 8 a 11.

L’assegnazione delle disponibilità verrà effettuata anche quando le condizioni, di cui al capoverso 1, si verificassero in una regione importante di un Partecipante caratterizzato da un mercato petrolifero irricompiutamente integrato. In tal caso, l’obbligo di assegnazione degli altri Partecipanti sarà ridotto dell’obbligo teorico di assegnazione imputabile ad una o a diverse altre regioni importanti dei Partecipante in parola.

Art. 18

Il termine «periodo di riferimento» designa i quattro più recenti trimestri con l’intervallo di un trimestre necessario per raccogliere i necessari dati. Fintanto che le misure di emergenza rimangono vigenti, sia nel gruppo sia in un Partecipante, il periodo di riferimento permane immutato.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza esamina il periodo di riferimento, definito al capoverso 1, tenendo segnatamente conto eli elementi quali tasso di crescita, variazioni stagionali dei consumi e cambiamenti ciclici, e ne riferisce, entro il 1° aprile 1975, al Comitato di Gestione. Questo avanzerà, se lo reputa opportuno, sue proposte al Consiglio direttivo, il quale deciderà a maggioranza sulle medesime entro il 1° luglio 1975.

Art. 19

Ove intervenga, o stia presumibilmente per intervenire, una riduzione dei rifornimenti, come menzionato agli Articoli 13, 14 o 17, la Segreteria procede al relativo accertamento e valuta l’ammontare della riduzione, effettiva o presumibile, per ogni Partecipante e per il gruppo. La segreteria tiene informato il Comitato di Gestione delle proprie deliberazioni, presenta immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato e ne informa i Partecipanti. L’accertamento includerà informazioni sulla natura della riduzione.

Il Comitato di Gestione si riunisce, entro 48 ore dalla succitata presentazione dell’accertamento, per riscontrare l’esattezza dei dati e delle informazioni. Entro le 48 ore successive il Comitato trasmetterà, al Consiglio direttivo, un rapporto recante le opinioni espresse dai suoi membri, segnatamente quelle riguardanti il modo di affrontare l’emergenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce, entro 48 ore dalla ricezione del succitato rapporto, per esaminare l’accertamento della Segreteria alla luce del rapporto stesso. Le misure di emergenza sono così senz’altro considerate confermate, e i Partecipanti devono renderle esecutive entro 15 giorni, a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza speciale ed entro un nuovo termine di 48 ore, di non metterle in atto, di metterle in atto solo parzialmente o di stabilire un altro termine d’applicazione.

Se l’accertamento della Segreteria rileva il verificarsi delle condizioni previste in più di uno degli Articoli 13, 14 e 17, la decisione di non mettere in atto le misure di emergenza andrà presa separatamente per ogni Articolo e secondo l’ordine sopra esposto. Se le condizioni di cui all’Articolo 17 si verificano per più di un Partecipante, la decisione di non mettere in atto le assegnazioni andrà presa separatamente nei confronti di ogni Partecipante.

Le decisioni giusta i capoversi 3 e 4 possono in ogni momento essere cassate a maggioranza dal Consiglio direttivo.

Nell’effettuare il proprio accertamento, a norma del presente Articolo, la Segreteria si consulterà con le compagnie petrolifere per conoscere la loro opinione in merito alla situazione ed all’adeguatezza delle misure.

Un comitato consultivo internazionale dell’industria petrolifera verrà convocato, almeno all’atto della messa in vigore delle misure di emergenza, per assistere l’Agenzia ad assicurarne la concreta operatività.

Art. 20

La Segreteria procede ad un accertamento non appena la somma degli obblighi quotidiani di prelievo dalle riserve di emergenza raggiunga, o stia presumibilmente per raggiungere, il 50% degli impegni per le riserve di emergenza. La Segreteria presenta immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato di Gestione e ne informa i Partecipanti. L’accertamento includerà informazioni sulla situazione petrolifera.

Il Comitato di Gestione si riunisce, entro 72 ore dalla succitata presentazione dell’accertamento, per valutare i dati e le informazioni. Sulla base delle notizie disponibili, il Comitato di Gestione, entro le successive 48 ore, trasmetterà un rapporto al Consiglio direttivo, proponendo le misure atte a fronteggiare la situazione, incluso l’aumento del livello di compressione obbligatoria della domanda ritenuto necessario. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato di Gestione.

Il Consiglio direttivo si riunisce entro 48 ore dalla ricezione del succitato rapporto. Esso esamina l’accertamento della Segreteria ed il rapporto del Comitato di Gestione e decide, entro le successive 48 ore a maggioranza speciale, sulle misure richieste per fronteggiare la situazione, incluso l’aumento del livello di compressione obbligatoria della domanda ritenuto necessario.

Art. 21

Ogni Partecipante può chiedere alla Segreteria di effettuare l’accertamento, di cui all’Articolo 19 o 20.

Se, entro 72 ore da tale richiesta, la Segreteria non effettua l’accertamento, il Partecipante può chiedere al Comitato di Gestione di riunirsi per considerare la situazione, giusta le disposizioni del presente Accordo.

Il Comitato di Gestione si riunirà entro 48 ore da tale richiesta per esaminare la situazione. Su istanza di qualsiasi Partecipante, esso fa rapporto al Consiglio direttivo entro le successive 48 ore. li rapporto riferira le opinioni espresse dai membri del Comitato di Gestione e dalla Segreteria, inclusa ogni opinione concernente il modo di affrontare la situazione.

Il Consiglio direttivo si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del succitato rapporto. Qualora esso convenga, a maggioranza, che sussistono le condizioni di cui agli Articoli 13, 14, 15 o 17, verranno messe in atto le conseguenti misure di emergenza.

Art. 22

Il Consiglio direttivo può decidere, in ogni momento e all’unanimità, di mettere in atto qualsiasi appropriata misura di emergenza, non prevista nel presente Accordo, ove la situazione lo richieda.

Cessazione

Art. 23

La Segreteria procede ad un accertamento non appena la riduzione dei rifornimenti, indicata agli Articoli 13, 14 o 17, sia caduta, o stia presumibilmente per cadere, sotto al livello menzionato nel pertinente Articolo. La Segreteria tiene informato il Comitato di Gestione delle proprie deliberazioni, presenta immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato e ne informa i Partecipanti.

Il Comitato di Gestione si riunisce, entro 72 ore dalla succitata presentazione dell’accertamento, per riscontrare l’esattezza dei dati e delle informazioni. Entro le successive 48 ore, il Comitato farà rapporto al Consiglio direttivo. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato di Gestione, inclusa ogni opinione riguardante il modo di affrontare l’emergenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce, entro 48 ore dalla ricezione del succitato rapporto, per esaminare l’accertamento della Segreteria alla luce del rapporto stesso. La cessazione delle misure di emergenza o la riduzione applicabile del livello di compressione della domanda sono così senz’altro considerate confermate, a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza speciale ed entro le successive 48 ore, di mantenere le misure di emergenza o di abrogarle solo parzialmente.

Nell’effettuare l’accertamento, a norma del presente Articolo, la Segreteria si consulterà con il comitato consultivo internazionale, citato all’Articolo 19 paragrafo 7, per conoscerne l’opinione in merito alla situazione ed alla adeguatezza delle misure.

Ogni Partecipante può chiedere alla Segreteria di effettuare un accertamento a norma del presente Articolo.

Art. 24

Quando le misure di emergenza sono in vigore e la Segreteria non ha effettuato l’accertamento, di cui in Articolo 23, il Consiglio direttivo può decidere, in ogni momento e a maggioranza speciale, di abrogare completamente o parzialmente le dette misure.

Capitolo V Sistema di informazioni sul mercato petrolifero internazionale

Art. 25

I Partecipanti stabiliscono un sistema di informazioni articolato in due sezioni:

  1. una sezione generale sulla situazione del mercato petrolifero internazionale e sulle attività delle compagnie petrolifere,
  2. una sezione speciale sull’efficiente funzionamento delle misure descritte nei capitoli dal I a IV.

Il sistema deve funzionare continuativamente, sia in periodo normale sia in periodo di emergenza, e in modo che sia assicurata la riservatezza delle informazioni.

La Segreteria risponde del buon funzionamento del sistema informativo e mette a disposizione dei Partecipanti le informazioni ottenute.

Art. 26

Il termine «compagnie petrolifere» designa le compagnie internazionali, le compagnie nazionali, le compagnie non integrate e altri enti che hanno un ruolo significativo nell’industria petrolifera internazionale.

Sezione generale

Art. 27

Nel quadro della sezione generale del sistema informativo, i Partecipanti mettono regolarmente a disposizione della Segreteria informazioni con dati precisi, giusta l’Articolo 29, sulle seguenti materie, che si riferiscono alle compagnie petrolifere operanti nell’ambito delle loro rispettive giurisdizioni:

  1. Struttura societaria;
  2. Struttura finanziaria, inclusi i bilanci, conto profitti e perdite e imposte pagate;
  3. Investimenti realizzati;
  4. Termini degli accordi per l’accesso alle principali fonti di petrolio grezzo;
  5. Livelli correnti di produzione ed evoluzione prospettata;
  6. Distribuzione del greggio disponibile alle filiali e ad altri clienti (criteri e realizzazioni);
  7. Scorte;
  8. Costi del greggio e dei prodotti petroliferi;
  9. Prezzi, inclusi i prezzi di cessione interna alle filiali;
  10. Altri argomenti unanimamente scelti dal Consiglio direttivo.

Ciascun Partecipante prende appropriate misure per assicurare che tutte le compagnie petrolifere, operanti nella propria giurisdizione, mettano a sua disposizione le informazioni necessarie a consentirgli di soddisfare l’impegno previsto dal capoverso 1, tenendo conto delle pertinenti informazioni già note al pubblico o ai Governi.

Ciascun Partecipante fornisce informazioni, non protette da diritto di proprietà, ordinate per compagnie o Paesi, come meglio convenga, e in maniera e in grado tali da non compromettere la concorrenza né da venire in contrasto con le prescrizioni legali d’un Partecipante in materia di concorrenza.

Nessun Partecipante ha diritto di ottenere, attraverso la sezione generale, informazioni, sulle attività di una compagnia operante nella propria giurisdizione, che esso non potrebbe ottenere da quella compagnia in applicazione delle proprie leggi od attraverso le proprie istituzioni e consuetudini, se tale compagnia operasse unicamente nell’ambito della sua giurisdizione.

Art. 28

Sono informazioni «non protette da diritto di proprietà» quelle che non costituiscono o non concernono brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, procedimenti o applicazioni scientifici o industriali, vendite individuali, denunce dei redditi, liste di clienti, dati geologici e geofisici, incluse le mappe.

Art. 29

Entro 60 giorni dal primo giorno dell’entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente secondo l’opportunità, il Gruppo Permanente di mercatistica sottoporrà al Comitato di Gestione un rapporto precisante i dati attenenti alla lista di argomenti dell’Articolo 27 paragrafo 1, e indispensabili per un efficiente funzionamento della sezione generale, specificando anche le procedure per ottenere regolarmente tali dati.

Il Comitato di Gestione esamina il rapporto ed avanza sue proposte al Consiglio direttivo che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato di Gestione, prenderà, a maggioranza, le decisioni necessarie per istituire e far funzionare efficientemente la sezione generale.

Art. 30

Nel preparare i rapporti a norma dell’Articolo 29, il Gruppo Permanente di mercatistica

  1. consulta le compagnie petrolifere per garantire che il sistema sia compatibile con l’attività dell’industria:
  2. identifica i problemi e gli argomenti specifici che preoccupano i Partecipanti;
  3. identifica i dati specifici che sono utili e necessari per risolvere tali problemi ed argomenti;
  4. elabora norme precise per l’armonizzazione delle informazioni ai fini della comparabilità dei dati;
  5. elabora procedure per assicurare la riservatezza delle informazioni.

Art. 31

Il Gruppo Permanente di mercatistica riscontra continuativamente il funzionamento della sezione generale.

Dandosi mutamenti nelle condizioni del mercato petrolifero internazionale, il Gruppo Permanente di mercatistica ne riferisce al Comitato di Gestione. Questo avanzerà sue proposte per opportune modifiche al Consiglio direttivo, che, a maggioranza, deciderà sulle medesime.

Sezione speciale

Art. 32

Nel quadro della sezione speciale del sistema informativo, i Partecipanti mettono regolarmente a disposizione della Segreteria le informazioni necessarie ad assicurare un efficiente funzionamento delle misure di emergenza.

Ciascun Partecipante prende appropriate misure per assicurare che tutte le compagnie petrolifere, operanti nella propria giurisdizione, mettano a sua disposizione tali informazioni, in modo da consentirgli di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 ed all’Articolo 33.

La Segreteria, sulla base di queste informazioni e di altre informazioni disponibili, sorveglia continuativamente l’andamento dei rifornimenti e dei consumi petroliferi nell’ambito del gruppo e in ciascuno dei Partecipanti.

Art. 33

Nel quadro della sezione speciale i Partecipanti mettono regolarmente a disposizione della Segreteria informazioni concernenti i dati precisi, definiti a norma dell’Articolo 34 e concernenti i seguenti argomenti:

  1. consumi e rifornimenti petroliferi;
  2. misure di compressione della domanda;
  3. livelli delle riserve di emergenza;
  4. disponibilità ed utilizzazione dei mezzi di trasporto;
  5. livelli attuali e previsti dell’offerta e della domanda internazionale;
  6. altri elementi stabiliti all’unanimità dal Consiglio direttivo.

Art. 34

Entro 30 giorni dal primo giorno dell’entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente secondo l’opportunità, il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza sottoporrà al Comitato di Gestione un rapporto precisante i dati attenenti alla lista di argomenti dell’Articolo 33 e indispensabili, nel quadro della sezione speciale, per assicurare il funzionamento efficiente delle misure di emergenza, specificando anche le procedure per ottenere regolarmente tali dati, incluse quelle accelerate delle situazioni di emergenza.

Il Comitato di Gestione, esamina il rapporto e avanza sue proposte al Consiglio direttivo che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato di Gestione, prenderà, a maggioranza, le decisioni necessarie per istituire e far funzionare efficientemente la sezione speciale.

Art. 35

Nel preparare i rapporti a norma dell’Articolo 34, il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza

  1. consulta le compagnie petrolifere per garantire che il sistema sia compatibile con l’attività dell’industria;
  2. elabora norme precise per l’armonizzazione delle informazioni al fini della comparabilità dei dati;
  3. elabora procedure per assicurare la riservatezza delle informazioni.

Art. 36

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza riscontra continuativamente il funzionamento della sezione speciale e riferisce, ove lo ritenga opportuno, al Comitato di Gestione. Questo avanzerà sue proposte per opportune modifiche al Consiglio direttivo, che, a maggioranza, deciderà sulle medesime.

Capitolo VI Sistema per la consultazione con le compagnie petrolifere

Art. 37

I Partecipanti istituiscono, nell’ambito dell’Agenzia, un sistema consultivo permanente, grazie al quale uno o più Partecipanti possano, nella maniera più adeguata, consultare le singole compagnie petrolifere e chiedere loro informazioni, su tutti gli aspetti importanti dell’industria petrolifera, e grazie al quale i Partecipanti possano mettere in comune i risultati di tali consultazioni.

Il sistema consultivo è posto sotto gli auspici del Gruppo Permanente di mercatistica.

Entro 60 giorni dal primo giorno dell’entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente secondo l’opportunità, il Gruppo Permanente di mercatistica, sentite le compagnie petrolifere, sottoporrà al Comitato di Gestione un rapporto sulle procedure di consultazione. Il Comitato di Gestione esamina il rapporto ed avanza sue proposte al Consiglio direttivo che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato di Gestione, deciderà, a maggioranza, su tali procedure.

Art. 38

Il Gruppo Permanente di mercatistica presenta un rapporto al Comitato di Gestione sulle consultazioni avute con ciascuna compagnia petrolifera, entro 30 giorni dalle consultazioni stesse.

Il Comitato di Gestione esamina il rapporto e può avanzare, al Consiglio direttivo, sue proposte per opportune azioni di cooperazione; il Consiglio deciderà in merito.

Art. 39

Il Gruppo Permanente di mercatistica valuta continuativamente i risultati delle consultazioni, nonché le informazioni raccolte dalle compagnie.

Sulla base di queste valutazioni, il Gruppo Permanente può esaminare e valutare la situazione petrolifera internazionale e la posizione dell’industria petrolifera; ne farà poscia rapporto al Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione esamina tali rapporti e avanza al Consiglio direttivo sue proposte per opportune azioni di cooperazione; il Consiglio deciderà in merito.

Art. 40

Il Gruppo Permanente di mercatistica sottopone al Comitato di gestione un rapporto annuo generale sul funzionamento del sistema di consultazione con le compagnie.

Capitolo VII Cooperazione a lungo termine sull’energia

Art. 41

I Partecipanti sono risoluti a ridurre, a lunga scadenza, la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere per far fronte ai loro fabbisogni totali di energia.

A tal fine, nell’ambito dell’Articolo 42, i Partecipanti intraprenderanno programmi nazionali, promuoveranno l’adozione di piani di cooperazione, comprendenti se occorre la ripartizione dei mezzi e degli sforzi, e metteranno in consonanza le rispettive politiche nazionali.

Art. 42

Il Gruppo Permanente per la cooperazione a lungo termine prospetta l’azione di cooperazione e ne fa rapporto al Comitato di gestione. Vanno, in particolare, presi in esame i seguenti campi:

  1. Conservazione di energia, con inclusi programmi di cooperazione su:–scambio di esperienze nazionali e di informazioni sulla conservazione di energia;–modi e mezzi per contenere la crescita del consumo mediante misure di conservazione di energia.
  2. Sviluppo di fondi energetiche sostitutive, come petrolio nazionale, carbone, gas naturale, energia nucleare, energia idroelettrica, inclusi segnatamente i programmi di collaborazione su:–scambi di informazioni su argomenti quali risorse, disponibilità e domanda, prezzi e tasse;–modi e mezzi per contenere la crescita del consumo di petrolio importato mediante lo sviluppo di fonti energetiche sostitutive;–progetti concreti, inclusi progetti finanziati in comune;–criteri, obiettivi qualitativi e norme per la protezione dell’ambiente.
  3. Ricerca e sviluppo nel campo energetico, inclusi, prioritariamente, i programmi in collaborazione in materia di:–tecnologia del carbone;–energia solare;–trattamento dei residui radioattivi;–fusione termonucleare controllata;–produzione di idrogeno dall’acqua;–sicurezza nucleare;–utilizzazione del calore disperso;–conservazione di energia;–utilizzazione dei rifiuti cittadini e industriali per conservazione di energia;–analisi del sistema energetico globale e studi generali.
  4. Arricchimento dell’uranio e, segnatamente, programmi in collaborazione per –seguire gli sviluppi nella disponibilità di uranio naturale e arricchito;–facilitare lo sviluppo di risorse di uranio naturale e dei servizi di arricchimento;–incoraggiare le consultazioni necessarie per affrontare i problemi internazionali emergenti in connessione con l’espansione delle disponibilità di uranio arricchito;–predisporre la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati relativi alla pianificazione dei servizi di arricchimento.

Nell’esaminare i campi di azione in collaborazione, il Gruppo Permanente terrà nel dovuto conto le attività in corso altrove.

I programmi sviluppati in base al capoverso 1 possono essere finanziati congiuntamente. Tale finanziamento congiunto è retto dall’Articolo 64 paragrafo 2.

Art. 43

Il Comitato di Gestione esamina i rapporti del Gruppo Permanente e avanza sue proposte al Consiglio direttivo, il quale deciderà in merito entro il 1° luglio 1975.

Il Consiglio direttivo terrà conto delle possibilità di cooperazione in un quadro più vasto.

Capitolo VIII Relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi consumatori

Art. 44

I Partecipanti faranno ogni sforzo per promuovere la collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, segnatamente con quelli in via di sviluppo. Essi esamineranno gli sviluppi nel campo dell’energia allo scopo di identificare le occasioni per promuovere un dialogo costruttivo, nonché altre forme di cooperazione con i Paesi produttori e con gli altri Paesi consumatori.

Art. 45

Per raggiungere gli obiettivi indicati nell’Articolo 44, i Partecipanti daranno piena considerazione ai bisogni e agli interessi di altri Paesi consumatori, particolarmente di quelli in via di sviluppo.

Art. 46

Nel quadro del Programma, i Partecipanti procederanno a scambi di vedute sulle loro relazioni con i Paesi produttori di petrolio. A tal fine, i Partecipanti si scambieranno informazioni circa azioni di cooperazione intraprese per proprio conto con i Paesi produttori e che abbiano rilevanza rispetto agli obiettivi del Programma.

Art. 47

Nel quadro del Programma i Partecipanti

  1. cercheranno, alla luce del loro continuo esame degli sviluppi della situazione energetica internazionale e delle sue conseguenze sull’economia mondiale, le opportunità e i mezzi per incoraggiare uno stabile mercato internazionale del petrolio e per promuovere sicuri rifornimenti di petrolio a condizioni ragionevoli ed eque per ogni Partecipante;
  2. considereranno, alla luce del lavoro in corso presso altre organizzazioni internazionali, ulteriori possibili aree di cooperazione, incluse le prospettive di cooperazione nel campo dell’industrializzazione accelerata e dello sviluppo socioeconomico delle principali regioni produttrici, con le relative implicazioni per il commercio e gli investimenti internazionali;
  3. esamineranno continuativamente le prospettive di collaborazione, con i Paesi produttori di petrolio, sulle questioni energetiche di reciproco interesse, come la conservazione dell’energia, lo sviluppo di fonti sostitutive, la ricerca e lo sviluppo.

Art. 48

Il Gruppo Permanente per le relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi consumatori esaminerà gli argomenti trattati nel presente capitolo e ne farà rapporto al Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione può avanzare proposte sulle adeguate azioni di cooperazione, relative a tali argomenti, al Consiglio direttivo, il quale deciderà in merito.

Capitolo IX Disposizioni istituzionali e generali

Art. 49

L’Agenzia ha i seguenti organi:

  1. un Consiglio direttivo
  2. un Comitato di Gestione
  3. Gruppi Permanenti per:–problemi di emergenza–mercatistica–cooperazione a lungo termine–relazioni con i Paesi produttori e altri Paesi consumatori.

Il Consiglio direttivo o il Comitato di Gestione può decidere, a maggioranza, di istituire qualsiasi altro organo necessario per l’esecuzione del Programma.

L’Agenzia dispone di una Segreteria che assiste gli organi di cui ai capoversi 1 e 2.

Consiglio direttivo

Art. 50

Il Consiglio direttivo è composto di uno o più Ministri, o dai loro delegati, per ogni Partecipante.

Il Consiglio direttivo adotta, a maggioranza, il proprio regolamento di procedura. A meno che non sia altrimenti deciso nel regolamento, questo si applica anche al Comitato di Gestione ed ai Gruppi Permanenti.

Il Consiglio direttivo elegge, a maggioranza, i propri presidente e vicepresidenti.

Art. 51

Il Consiglio direttivo adotta le decisioni e formula le raccomandazioni necessarie per l’adeguato funzionamento del Programma.

Il Consiglio direttivo esamina periodicamente l’evoluzione della situazione energetica internazionale, segnatamente i problemi delle disponibilità petrolifere dei Partecipanti con relative implicazioni economiche e monetarie; esso, conseguentemente, prende le misure adeguate. Nella sua attività relativa alle implicazioni economiche e monetarie degli sviluppi della situazione energetica internazionale, il Consiglio direttivo terrà conto delle competenze ed attività delle istituzioni internazionali responsabili per le questioni economiche e monetarie generali.

Il Consiglio direttivo può, decidendo a maggioranza, delegare qualunque sua funzione agli altri organi dell’Agenzia.

Art. 52

A norma dell’Articolo 61 capoverso 2 e dell’Articolo 65, le decisioni adottate in base al presente Accordo dal Consiglio direttivo o da qualunque altro organo da questo delegato, sono vincolanti per i Partecipanti.

Le raccomandazioni non sono vincolanti.

Comitato di gestione

Art. 53

Il Comitato di Gestione è composto di uno o più alti rappresentanti dei governi di ciascun Partecipante.

Il Comitato di Gestione assolve le funzioni assegnategli dal presente Accordo e qualunque altra funzione delegatagli dal Consiglio direttivo.

Il Comitato di Gestione può esaminare qualunque materia, rientrante nel campo d’applicazione del presente Accordo, e avanzare opportune proposte al Consiglio direttivo.

Il Comitato di Gestione si aduna a richiesta di qualunque Partecipante.

Il Comitato di Gestione elegge, a maggioranza, i propri presidente e vicepresidenti.

Gruppi permanenti

Art. 54

Ogni Gruppo Permanente è composto di uno o più rappresentanti del governo di ciascun Partecipante.

Il Comitato di Gestione elegge, a maggioranza, i presidenti ed i vicepresidenti dei Gruppi Permanenti.

Art. 55

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza assolve le funzioni assegnategli nei Capitoli I a V e nell’Allegato nonché ogni altra funzione delegatagli dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo Permanente può esaminare qualsiasi argomento rientrante nel campo d’applicazione dei Capitoli I a V dell’Allegato e farne rapporto al Comitato di Gestione.

Il Gruppo Permanente può consultare le compagnie petrolifere su ogni materia di propria competenza.

Art. 56

Il Gruppo Permanente di mercatistica assolverà le funzioni assegnategli nei Capitoli V e VI, nonché ogni altra funzione delegatagli dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo Permanente può esaminare qualsiasi argomento rientrante nel campo d’applicazione dei Capitoli V e VI e farne rapporto al Comitato di Gestione.

Il Gruppo Permanente può consultare le compagnie petrolifere su ogni materia di propria competenza.

Art. 57

Il Gruppo Permanente per la cooperazione a lungo termine assolve le funzioni assegnategli nel Capitolo VII, nonché ogni altra funzione delegatagli dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo Permanente può esaminare qualsiasi argomento rientrante nel campo d’applicazione del Capitolo VII e farne rapporto al Comitato di Gestione.

Art. 58

Il Gruppo Permanente per le relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi consumatori assolve le funzioni assegnategli nel Capitolo VIII, nonché ogni altra funzione delegatagli dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo Permanente può esaminare qualsiasi argomento rientrante nel campo d’applicazione del Capitolo VIII e farne rapporto al Comitato di Gestione.

Il Gruppo Permanente può consultare le compagnie petrolifere su ogni materia di propria competenza.

Segreteria

Art. 59

La Segreteria è composta di un Direttore esecutivo e del personale necessario.

Il Direttore esecutivo è nominato dal Consiglio direttivo.

Nell’assolvere i propri compiti in relazione al presente Accordo, il Direttore esecutivo e il personale sono responsabili di fronte agli organi dell’Agenzia, cui fanno i propri rapporti.

Il Consiglio direttivo adotta, a maggioranza, le decisioni necessarie per l’istituzione ed il funzionamento delle Segreterie.

Art. 60

La Segreteria assolve le funzioni assegnatele dal presente Accordo, nonché ogni altra funzione attribuitale dal Consiglio direttivo.

Votazioni

Art. 61

Il Consiglio direttivo adotta nel modi sotto elencati quelle decisioni e raccomandazioni per le quali, nel presente Accordo, non sia esplicitamente previsto un particolare sistema di voto:

  1. a maggioranza:–decisioni sulla gestione del Programma, segnatamente decisioni che attuano le disposizioni del presente Accordo comportanti già specifici impegni a carico dei Partecipanti;–decisioni su questioni procedurali;–raccomandazioni;
  2. all’unanimità:–tutte le altre decisioni, incluse, in particolare, quelle comportanti nuovi obblighi, non previsti dal presente Accordo, a carico dei Partecipanti.

Le decisioni citate nel capoverso 1 lettera (b) possono stabilire che:

  1. esse non saranno vincolanti per uno o più Partecipanti;
  2. esse saranno vincolanti solo a certe condizioni.

Art. 621

L’unanimità richiede tutti i voti dei Partecipanti presenti e votanti; agli astenuti sono considerati come non votanti.

Quando è richiesta la maggioranza o la maggioranza speciale, i voti dei Partecipanti vengono ponderati come segue:

Voti generali

Voti connessi con i consumi petroliferi

Voti com-binati

Germania

3

8

11

Austria

3

1

4

Belgio

3

2

5

Canada

3

5

8

Danimarca

3

1

4

Spagna

3

2

5

Stati Uniti

3

48

51

Irlanda

3

0

3

Italia

3

6

9

Giappone

3

15

18

Lussemburgo

3

0

3

Paesi Bassi

3

2

5

Regno Unito

3

6

9

Svezia

3

2

5

Svizzera

3

1

4

Turchia

3

1

4

Totale

48

100

148

La maggioranza richiede il 60 per cento del totale dei voti combinati e il 50 per cento dei voti generali espressi.

La maggioranza speciale richiede:

  1. il 60 per cento del totale dei voti combinati e 39 voti generali per:–la decisione di cui all’Articolo 2 capoverso 2 relativa all’aumento dell’impegno per le riserve d’emergenza;–le decisioni di cui all’Articolo 19 capoverso 3 per non mettere in atto le misure di emergenza indicate negli Articoli 13 e 14;–le decisioni di cui all’Articolo 20 capoverso 3 relative alle misure richieste per far fronte alla situazione;–le decisioni di cui all’Articolo 23 capoverso 3 per mantenere le misure di emergenza, indicate negli Articoli 13 e 14;–le decisioni di cui all’Articolo 24, per l’abrogazione delle misure di emergenza, indicate negli Articoli 13 e 14.
  2. 42 voti generali per:–le decisioni di cui all’Articolo 19 capoverso 3 per non mettere in atto le misure di emergenza indicate all’Articolo 17;–le decisioni di cui all’Articolo 23 capoverso 3 per mantenere le misure di emergenza indicate all’Articolo 17;–le decisioni di cui all’Articolo 24 per l’abrogazione delle misure di emergenza indicate all’Articolo 17.

Il Consiglio direttivo decide all’unanimità sull’aumento, la diminuzione e la ridistribuzione dei voti, indicati nel capoverso 2, come pure sugli emendamenti delle condizioni di voto, definite nei capoversi 3 e 4, resi necessari dal fatto che

  1. un Paese aderisce al presente Accordo a norma dell’Articolo 71, oppure
  2. un Paese recede dal presente Accordo, a norma dell’Articolo 68 capoverso 2, o dell’Articolo 69 capoverso 2.

Il Consiglio direttivo esamina annualmente il numero e la distribuzione dei voti, specificati al capoverso 2, e, sulla base di tale esame, decide all’unanimità se tali voti debbano essere aumentati o diminuiti o ridistribuiti, a cagione di un mutamento nella quota del consumo totale petrolifero dì un Partecipante o per qualunque altra ragione.

Ogni mutamento ai capoversi 2, 3 o 4 va fondato sui concetti posti in evidenza in questi capoversi e nel capoverso 6.

Relazioni con altri enti

Art. 63

Per poter conseguire gli obiettivi del Programma, l’Agenzia può stabilire idonee relazioni con Paesi non partecipanti, organizzazioni internazionali, governative e non governative, altri enti e persone fisiche.

Misure finanziarie

Art. 64

Le spese della Segreteria e le altre spese comuni vanno divise tra tutti i Partecipanti secondo una scala di contributi elaborata in base ai principi ed alle norme definite nell’«Allegato alla risoluzione del Consiglio dell’OCSE del 10 dicembre 1963, relativa alla determinazione della scala dei contributi dei Paesi Membri per il bilancio dell’Organizzazione». Dopo il primo anno di applicazione del presente Accordo, il Consiglio direttivo riesaminerà tale scala di contributi e deciderà all’unanimità in merito ad ogni idonea modifica a norma dell’Articolo 73.

Le spese speciali sostenute in relazione ad attività speciali perseguite a norma dell’Articolo 65, vanno ripartite tra i Partecipanti che prendono parte a dette attività speciali nella proporzione che sarà stabilita per accordo unanime tra loro.

In base al regolamento finanziario adottato dal Consiglio direttivo e non oltre il 1° ottobre di ciascun anno, il Direttore esecutivo sottoporrà al Consiglio un bilancio preventivo che includerà il fabbisogno di personale. Il Consiglio direttivo approverà il bilancio a maggioranza.

Il Consiglio direttivo prenderà, a maggioranza, ogni altra necessaria decisione concernente l’amministrazione finanziaria dell’Agenzia.

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun anno finanziario, gli introiti e le spese vanno sottoposti a revisione contabile.

Attività speciali

Art. 65

Due o più Partecipanti possono decidere di intraprendere attività speciali nell’ambito del presente Accordo, al di fuori delle attività che tutti i Partecipanti debbono svolgere secondo quanto previsto dai Capitoli I a V. I Partecipanti che non desiderano collaborare a dette attività speciali si asterranno dal prendere parte alle relative decisioni, onde non saranno da queste vincolati. I Partecipanti che intraprendono dette attività ne terranno informato il Consiglio direttivo.

Per la realizzazione delle attività speciali, i Partecipanti interessati possono concordare procedure di voto diverse da quelle definite negli Articoli 61 e 62.

Esecuzione dell’Accordo

Art. 66

Ogni Partecipante prende i provvedimenti necessari, inclusi quelli legislativi, per rendere operante il presente Accordo e le decisioni prese dal Consiglio direttivo.

Capitolo X Disposizioni finali

Art. 67

Ogni Stato Firmatario notificherà, entro il 1° maggio 1975, al Governo del Belgio che, avendo ultimato le proprie procedure costituzionali, consente ad essere vincolato dal presente Accordo.

Il decimo giorno seguente il deposito della predetta notificazione, o di uno strumento d’adesione, da parte di 6 o più Stati raggruppanti almeno il 60 % dei voti combinati di cui all’Articolo 62, il presente Accordo entrerà per essi in vigore.

Per ogni Stato Firmatario che depositi il proprio strumento di notificazione in data successiva, il presente Accordo entrerà in vigore il decimo giorno dopo quello del deposito.

Dietro richiesta di qualunque Stato Firmatario, il Consiglio direttivo deciderà a maggioranza di prorogare il termine di notificazione oltre il 1° maggio 1975, relativamente a detto Stato.

Art. 68

Nonostante le disposizioni dell’Articolo 67, il presente Accordo sarà provvisoriamente applicato da tutti gli Stati Firmatari, nella misura compatibile con la loro legislazione, a partire dal 18 novembre 1974, a seguito della prima riunione del Consiglio direttivo.

L’esecuzione provvisoria dell’Accordo continuerà fino:

  1. al momento in cui l’Accordo entrerà in vigore per uno Stato sussunto sotto l’Articolo 67, o
  2. a 60 giorni dopo che il Governo del Belgio avrà ricevuto notifica che quello Stato non consente ad essere vincolato dall’Accordo, o
  3. allo scadere del termine per la notificazione del consenso da parte di quello Stato, a norma dell’Articolo 67.

Art. 69

Il presente Accordo rimarrà vigente per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, dopo di che continuerà ad essere valido fintanto che il Consiglio direttivo non avrà sancito, a maggioranza, la sua cessazione.

Ogni Partecipante può porre termine, per quanto lo concerne, all’applicazione del presente Accordo dietro preavviso scritto di dodici mesi al Governo del Belgio, detto preavviso non potendo tuttavia essere dato prima di tre anni dopo il primo giorno d’applicazione provvisoria.

Art. 70

Al momento della firma, della notifica del consenso d’obbligatorietà a norma dell’Articolo 67, dell’adesione, o in qualsiasi momento successivo, ogni Stato può dichiarare, per mezzo di notificazione indirizzata al Governo del Belgio, che il presente Accordo si applicherà all’insieme o a uno qualunque dei territori di cui assume le relazioni internazionali, oppure dei territori, entro le sue frontiere, di cui cura, per legge, i rifornimenti petroliferi.

Ogni dichiarazione, effettuata in base al capoverso 1, nei riguardi di ogni territorio in essa menzionato, può essere ritirata in base alle disposizioni dell’Articolo 69 capoverso 2.

Art. 71

Il presente Accordo è aperto all’adesione di qualsiasi Membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici che sia in grado e desideroso di soddisfare le esigenze del Programma. Il Consiglio direttivo deciderà, a maggioranza, come trattare la richiesta di adesione.

Il presente Accordo entrerà in vigore, per ogni Paese la cui richiesta di adesione sia stata accolta, nel decimo giorno seguente il deposito del suo strumento di adesione presso il Governo del Belgio, oppure nella data dell’entrata in vigore dell’Accordo a norma dell’Articolo 67 capoverso 2, qualora quest’ultima data risulti posteriore.

Fino al 1° maggio 1975, le adesioni possono aver luogo su base provvisoria alle condizioni previste nell’Articolo 68.

Art. 72

Il presente Accordo sarà aperto all’adesione delle Comunità Europee.

Il presente Accordo non impedirà in alcun modo il proseguimento dell’esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità Europee.

Art. 73

Il presente Accordo può in ogni momento venire emendato dal Consiglio direttivo, con decisione unanime. L’emendamento entrerà in vigore nel modo indicato dal Consiglio, con decisione unanime, e con la disposizione che i Partecipanti adempiano le rispettive procedure costituzionali.

Art. 74

Il presente Accordo sarà soggetto a revisione generale dopo il 1° maggio 1980.

Art. 75

Il Governo del Belgio notificherà a tutti i Partecipanti l’avvenuto deposito d’ogni strumento di notificazione del consenso all’obbligatorietà, a norma dell’Articolo 67, di ogni strumento di adesione, dell’entrata in vigore del presente Accordo, di ogni emendamento apportato, di ogni denuncia di esso e di ogni altra dichiarazione o notificazione ricevuta.

Art. 76

L’originale del presente Accordo, i cui testi inglese, francese e tedesco fanno parimente fede, sarà depositato presso il Governo del Belgio, che ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli altri Partecipanti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi il 18 novembre 1974

(Seguono le firme)

Allegato

Riserve di emergenza

Art. 1

Le scorte petrolifere totali vanno calcolate giusta le definizioni dell’OCSE e della CEE, modificate come segue:

  1. Scorte incluse: Petrolio greggio, prodotti principali e oli non raffinati tenuti –nei serbatoi delle raffinerie–nei terminali di carico–nei serbatoi d’alimentazione degli oleodotti–nelle chiatte–nelle cisterne da cabotaggio–nelle petroliere in porto–nei bunkeraggi delle navi della navigazione interna–nei fondi dei serbatoi–nelle scorte operative–dai grandi consumatori per obbligo sancito da leggi o direttive.
  2. Scorte escluse:a)petrolio greggio non ancora prodottob)petrolio greggio, prodotti principali e oli non raffinati tenuti–negli oleodotti–nei carri ferroviari cisterna–nelle autobotti–nei bunkeraggi delle navi d’alto mare–nelle stazioni di servizio e distributrici al dettaglio–da altri consumatori–nelle petroliere in navigazione–come scorte militari.

La parte di scorte petrolifere che può essere accreditata a fronte dell’impegno per le riserve di emergenza relativo ad ogni Partecipante è pari all’insieme delle sue scorte petrolifere, secondo le definizioni precedenti, meno quelle scorte che tecnicamente possono essere considerate come assolutamente indisponibili anche nell’emergenza più grave. Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza esaminerà questo concetto e riferirà sui criteri per misurare le scorte assolutamente indisponibili.

Fino al momento in cui non sia stata presa una decisione in proposito, ogni Partecipante sottrarrà il 10% delle proprie scorte totali nella misurazione delle proprie riserve di emergenza.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato di Gestione circa:

  1. le modalità per includere la nafta, per usi diversi da benzina per autotrazione ed aviazione, nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte,
  2. la possibilità di creare regole comuni per il trattamento dei bunkeraggi marini in caso dì emergenza e dì includere i bunkeraggi marini nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte,
  3. la possibilità di creare regole comuni concernenti la compressione della domanda di bunkeraggi per aviazione,
  4. la possibilità di accreditare a fronte degli impegni per le riserve di emergenza, parte dei quantitativi petroliferi in mare al momento della messa in atto delle misure di emergenza,
  5. la possibilità di aumentare le disponibilità in caso di emergenza mediante risparmi nel sistema di distribuzione.

Art. 2

La «capacità di sostituzione di combustibile» designa il normale consumo petrolifero che può essere sostituito da altri combustibili in caso di emergenza, a condizione che tale capacità sia soggetta a controllo del Governo in una emergenza, possa essere resa operativa entro un mese e che rifornimenti sicuri del combustibile alternativo siano disponibili per l’impiego.

I rifornimenti di combustibile alternativo saranno espressi in termini dì petrolio greggio equivalente.

Le scorte di un combustibile alternativo riservate a scopi di sostituzione, possono essere accreditate a fronte dell’impegno per le riserve di emergenza nella misura in cui possono venir utilizzate durante il periodo di autonomia energetica.

La produzione di riserva di un combustibile alternativo, destinata a scopi di sostituzione, sarà accreditata a fronte dell’impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacità produttiva petrolifera di riserva, a norma delle disposizioni dell’Articolo 4.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato Direttivo circa

  1. l’adeguatezza del termine di un mese menzionato al paragrafo 1,
  2. le basi per calcolare la disponibilità di combustibile sostituibile, fondata su scorte di un combustibile alternativo, a norma delle disposizioni del paragrafo 3.

Art. 3

Un Partecipante può accreditare, a fronte del proprio impegno per le riserve di emergenza, le scorte petrolifere tenute in un altro Paese, a condizione che il Governo di tale Paese abbia un accordo con il Governo del Partecipante, in base al quale non porrà alcun impedimento al trasferimento di tali scorte verso il Partecipante in una situazione di emergenza.

Art. 4

La capacità produttiva petrolifera di riserva è definita come la potenziale produzione petrolifera di un Partecipante, in eccesso sulla normale produzione petrolifera nell’ambito della propria giurisdizione,

  1. che sia soggetta a controllo governativo, e
  2. che possa essere impiegata durante un’emergenza entro il periodo di autonomia energetica.

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato di Gestione circa:

  1. il concetto ed i metodi per misurare la capacità produttiva petrolifera di riserva di cui al paragrafo 1,
  2. l’adeguatezza del «periodo di autonomia energetica» come tempo limite,
  3. il problema se una determinata quantità di capacità produttiva petrolifera di riserva sia di maggior valore per gli scopi dell’autonomia energetica, in caso di emergenza, della stessa quantità di scorte petrolifere, l’ammontare del possibile credito per la capacità produttiva di riserva ed il metodo per il suo calcolo.

Art. 5

La capacità produttiva di riserva, disponibile per un Partecipante nell’ambito della giurisdizione di un altro Paese, può essere accreditata a fronte del proprio impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacità produttiva petrolifera di riserva, presente nell’ambito della propria giurisdizione e soggetta alle disposizioni dell’articolo 4, a condizione che il Governo dell’altro Paese abbia un accordo con il Governo del Partecipante in base al quale non porrà alcun impedimento al trasferimento verso il Partecipante, in caso d’emergenza, di petrolio greggio originato da tale capacità produttiva di riserva.

Art. 6

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato di Gestione circa la possibilità di accreditare a fronte dell’impegno per le riserve di emergenza di un Partecipante, di cui nell’Articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo, investimenti a lungo termine che abbiano l’effetto di ridurre la dipendenza del detto Partecipante dalle importazioni petrolifere.

Art. 7

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato di Gestione circa il periodo di riferimento definito all’Articolo 2 paragrafo 1 dell’Accordo, tenendo particolarmente in conto elementi quali il tasso di crescita, le variazioni stagionali dei consumi e i cambiamenti ciclici.

Le decisioni del Consiglio direttivo volte a modificare la definizione del periodo di riferimento, citato al paragrafo 1, vanno adottate all’unanimità.

Art. 8

Il Gruppo Permanente per i problemi di emergenza vaglierà gli elementi dei Capitoli dal I al IV dell’Accordo per eliminare possibili anomalie matematiche e statistiche, poi ne farà rapporto al Comitato di Gestione.

Art. 9

I rapporti del Gruppo Permanente per i problemi di emergenza, relativi agli argomenti menzionati nel presente Allegato, saranno sottoposti al Comitato di Gestione entro il 1° aprile 1975. Il Comitato avanzerà, ove occorra, sue proposte al Consiglio direttivo il quale, a maggioranza, deciderà su queste proposte entro il 1° luglio 1975, fatto salvo quanto previsto nell’Articolo 7 paragrafo 2 del presente Allegato.

0.730.1

Campo d’applicazione il 18 giugno 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Australia

17 maggio

1979 A

27 maggio

1979

Austria*

30 giugno

1976

10 luglio

1976

Belgio

29 luglio

1976

8 agosto

1976

Canada

17 dicembre

1975

19 gennaio

1976

Ceca, Repubblica

26 gennaio

2001 A

5 febbraio

2001

Corea (Sud)

18 marzo

2002 A

28 marzo

2002

Danimarca

19 giugno

1975

19 gennaio

1976

Estonia

29 aprile

2014 A

9 maggio

2014

Finlandia

22 dicembre

1991 A

1° gennaio

1992

Francia

28 luglio

1992 A

7 agosto

1992

Germania

20 ottobre

1975

19 gennaio

1976

Giappone

18 novembre

1974 F

19 gennaio

1976

Grecia

15 luglio

1977 A

25 luglio

1977

Irlanda

28 luglio

1975

19 gennaio

1976

Italia

3 febbraio

1978

13 febbraio

1978

Lituania

10 febbraio

2022 A

20 febbraio

2022

Lussemburgo

24 aprile

1975

19 gennaio

1976

Messico

7 febbraio

2018 A

17 febbraio

2018

Nuova Zelanda

29 dicembre

1976 A

8 gennaio

1977

Paesi Bassi a

30 marzo

1976

9 aprile

1976

Polonia

15 settembre

2008 A

25 settembre

2008

Portogallo

29 giugno

1981 A

9 luglio

1981

Regno Unito

30 ottobre

1975

19 gennaio

1976

Guernesey

15 febbraio

1980

15 febbraio

1980

Isola di Man

15 febbraio

1980

15 febbraio

1980

Slovacchia

20 novembre

2007 A

30 novembre

2007

Spagna

17 novembre

1975

19 gennaio

1976

Stati Uniti

9 gennaio

1976

19 gennaio

1976

Svezia*

18 dicembre

1975

19 gennaio

1976

Svizzera*

8 dicembre

1975

19 gennaio

1976

Turchia

24 aprile

1981

4 maggio

1981

Ungheria

23 maggio

1997 A

2 giugno

1997

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. L’Acc. s’applica unicamente al Regno in Europa.

0.730.1

Dichiarazioni

Svizzera

Firmando l’accordo, il rappresentante elvetico ha fatto la dichiarazione seguente:

L’attività della Svizzera in seno all’Agenzia internazionale dell’energia si inserisce nella linea tradizionale della sua politica. Il Governo svizzero dichiara che aderendo all’Accordo istitutivo di un programma internazionale dell’energia, la Svizzera non assume alcun obbligo incompatibile con la neutralità permanente e che la sua partecipazione non le impedirà d’agire in modo di conformarsi a tale neutralità.

Il Principato del Liechtenstein costituisce un’unione doganale con la Confederazione Svizzera, conformemente al trattato del 29 marzo 1923 3 . In base a detto trattato nonché ad accordi particolari tra la Svizzera ed il Liechtenstein, i disposti dei capitoli 1 a VI dell’Accordo istitutivo di un programma internazionale dell’energia sono validi per il Principato, fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale.