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0.732.021.11

Regolamento di procedura del Tribunale europeo dell’energia nucleare dell’11 dicembre 1962

RU 1968 497 960

Traduzione1

Entrato in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1962

Il Tribunale:

visto la Parte III della Convenzione sull’istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell’energia nucleare, del 20 dicembre 1957 2 , (dappresso, semplicemente, «Convenzione») e, segnatamente, il suo articolo 12, d,

visto il Protocollo 3 allegato alla detta Convenzione (qui di seguito, semplicemente, «Protocollo»),

visto l’approvazione data, l’11 dicembre 1962, dal Consiglio dell’Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici, giusta l’articolo 21, d della Convenzione,

stabilisce il presente Regolamento di procedura:

Titolo primo Organizzazione del Tribunale

Capo primo Dei Giudici

Art. 1

a. I giudici prendono rango per anzianità di designazione. Quelli designati in pari data, per anzianità d’età. Per i giudici ridesignati va tenuto conto dell’anteriore durata in funzione. b. I giudici suppletivi prendono rango dopo gli altri giudici e per anzianità d’età.

Art. 2

a. Ciascun Governo, intenzionato ad esercitare il diritto di designare un giudice suppletivo, deve notificare al Cancelliere, nel termine stabilito per la presentazione della memoria, rispettivamente della contromemoria, il nome del prescelto. b. Tale designazione va notificata dal Cancelliere alle altre Parti, cui è dato di contestarla entro un mese. c. In caso di contestazione sull’applicazione dei due alinea precedenti, il Tribunale decide pregiudizialmente, in tal caso, la designazione del giudice suppletivo proposto prende effetto solo dopo la pronuncia della decisione.

Art. 3

b. I giudici suppletivi devono fare la stessa dichiarazione in occasione della prima udienza pubblica dedicata alla controversia per la quale sono stati nominati.

a. I giudici, nel corso della prima udienza pubblica, cui assistono dopo la nomina, devono fare la seguente dichiarazione:

  1. «Solennemente dichiaro che espleterò i miei doveri e le mie attribuzioni di giudice con onore, indipendenza e dedizione, in piena e perfetta imparzialità e secondo coscienza e che terrò il segreto sulle deliberazioni».

Capo secondo Della presidenza

Art. 4

a. I giudici eleggono, tra sé, per due anni e mezzo, il Presidente del tribunale, con voto a scrutinio segreto, il giudice che ottiene la maggioranza assoluta è eletto. b. Il Presidente è rieleggibile. c. Ove il mandato del Presidente cessasse, il Tribunale procede ad eleggerne il successore per il resto del presidentato in corso. d. Ove il Presidente fosse impedito o risultasse della stessa nazionalità d’una delle parti, il giudice anziano assume la presidenza. e. Il Presidente ha facoltà di delegare le proprie funzioni ad altro giudice, per quanto le circostanze lo richiedono, specie relativamente alle decisioni di cui all’articolo 11, e della Convenzione e alle questioni d’amministrazione del Tribunale.

Art. 5

a. Il Presidente assicura la disciplina delle udienze, dirige i lavori e i dibattimenti, emana le ordinanze e prende i provvedimenti necessari al buon funzionamento del Tribunale. b. Il Presidente convoca i giudici per una data quanto possibile vicina a quella del deposito, presso il Cancelliere, d’una domanda giudiziale o, rispettivamente, d’un compromesso.

Capo terzo Della Cancelleria

Art. 6

a. Il Tribunale nomina il cancelliere scegliendolo fra i candidati proposti dai giudici, all’uopo tempestivamente informati. Egli è nominato per un quinquennio con mandato rinnovabile. La nomina avviene a scrutinio segreto e maggioranza assoluta. b. Le proposte di candidatura devono recare le necessarie informazioni sull’età, la cittadinanza, i titoli accademici, le nozioni linguistiche, gli impieghi attuali e precedenti dei candidati. c. Occorrendo, il Tribunale può nominare un Cancelliere aggiunto.

Art. 7

a. Il Cancelliere può essere revocato solo qualora cessi dal soddisfare le condizioni richieste o gli obblighi inerenti alla carica; il Tribunale ne decide in camera di consiglio, assente il Cancelliere, dopo aver dato a quest’ultimo la possibilità di avanzare le sue osservazioni. b. Il Tribunale, ove il Cancelliere esca di carica innanzi lo spirare del mandato, elegge, per il restante del medesimo, un nuovo Cancelliere.

Art. 8

Il funzionamento della Cancelleria è regolato secondo le istruzioni generali, preparate dal Cancelliere e sancite dal Presidente.

Art. 9

a. Il Tribunale fissa lo statuto del Cancelliere e ne assicura la sostituzione in caso d’assenza o impedimento. c. Il Cancelliere esercita permanentemente le sue funzioni nella sede del Tribunale.

b. Il Cancelliere, nanti il Tribunale e nell’imminenza della prima udienza pubblica cui assiste, fa la seguente dichiarazione:

  1. «Prendo l’impegno solenne d’espletare, con lealtà, discrezione e coscienziosità, le funzioni affidatemi come Cancelliere del Tribunale, e di tenere il segreto sulle deliberazioni».

Art. 10

a. In Cancelleria è tenuto un registro, ogni pagina del quale va siglata dal Presidente e dal Cancelliere, e nel quale vanno via via iscritti, alla data di ricezione, gli atti di procedura e gli altri documenti depositati. Il deposito dei medesimi avviene contro ricevuta firmata dal Cancelliere. b. Tutti i partecipi della Convenzione possono consultare il registro in Cancelleria ed ottenere degli estratti, alla tariffa stabilita dal Tribunale; uguale facoltà appartiene ad ogni azienda sottoposta al controllo in virtù dell’articolo 2 della Convenzione. c. Ogni parte in causa ha il diritto d’ottenere dalla Cancelleria, a prezzo di tariffa, copie certificate degli atti di procedura e degli altri documenti relativi alla lite.

Art. 11

a. Sotto l’autorità del Presidente, il Cancelliere è incaricato di ricevere, trasmettere e conservare i documenti, le notifiche e le altre comunicazioni richieste dall’applicazione del presente Regolamento. b. Il Cancelliere, ove accerti che una domanda od altro documento diverge dalle forme stabilite nel presente Regolamento, può iscriverli con riserva sia di rettifica entro un termine da lui stabilito, sia d’ulteriore giustificazione. Ove la parte depositante s’opponga, il Presidente decide. c. Il Cancelliere comunica a ciascun giudice ogni atto di procedura. d. Il Cancelliere assiste il Tribunale, il Presidente e i giudici in tutti gli atti del loro ministero. Egli presenzia a tutte le sedute del Tribunale e assicura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali. e. Il Cancelliere ha la guardia dei sigilli. Egli risponde degli archivi e vigila sul rispetto delle regole concernenti il carattere confidenziale o segreto di taluni documenti. Cura le pubblicazioni del Tribunale.

Capo quarto Del funzionamento del Tribunale

Art. 12

a. Le date e le ore d’udienza sono stabilite dal Presidente. b. Le udienze sono pubbliche, tranne diversa decisione del Tribunale d’ufficio o a domanda delle parti.

Art. 13

a. Le deliberazioni del Tribunale sono valide se sono presenti cinque giudici, designati giusta l’articolo 12, a della Convenzione. b. Tutte le decisioni del Tribunale sono prese a maggioranza dei giudici presenti. c. In caso di parità, il voto del Presidente, o del giudice che lo sostituisce, è preponderante.

Art. 14

a. Il Tribunale delibera in Camera di Consiglio. Solo i giudici partecipano a queste deliberazioni, che sono e restano segrete. b. Il Cancelliere presenzia alle deliberazioni in Camera di consiglio, tranne ove fosse altrimenti deciso. c. Le conclusioni adottate, dopo discussione, dalla maggioranza dei giudici, determinano la decisione del Tribunale. I voti vanno emessi nell’ordine inverso di quello stabilito nell’articolo 1.

Capo quinto Dei diritti ed obblighi degli agenti, rappresentanti, consulenti
ed avvocati

Art. 15

Per poter rappresentare una parte, giusta i disposti dell’articolo 10 del Protocollo, e beneficiare dei privilegi, immunità ed agevolezze ivi previsti, devono previamente giustificare la loro qualità

  1. gli agenti, come anche i consulenti ed avvocati che li assistono, mediante un documento ufficiale rilasciato dal Governo o dall’Organizzazione che rappresentano;
  2. i rappresentanti, di cui all’articolo 10, b del Protocollo, come anche i loro consulenti ed avvocati, mediante un documento di legittimazione, vidimato dal Cancelliere e accertante le condizioni richieste in detto articolo.

Art. 16

Il consulente o l’avvocato il cui comportamento innanzi il collegio giudicante o verso un magistrato risulti incompatibile con la dignità del Tribunale, o il cui uso dei diritti o privilegi inerenti alla funzione diverga dalle finalità alle quali essi sono ordinati, può, in ogni momento, previo avvertimento, essere escluso dalla procedura mediante ordinanza del Tribunale. Tale ordinanza è immediatamente esecutiva. In questo caso la procedura è sospesa sino allo spirare d’un termine fissato dal Presidente affinché la parte interessata possa designare un altro consulente od avvocato.

Titolo Secondo Procedura

Capo primo Delle disposizioni generali

Art. 17

a. La procedura avanti il Tribunale comporta una fase scritta ed una fase orale, a meno che le parti rinuncino a quest’ultima. b. La fase scritta comprende la comunicazione alle parti delle domande, memorie, contromemorie, osservazioni e, eventualmente, repliche e dupliche, come anche di tutti i documenti probatori o della loro copia certificata conforme. c. La fase orale comprende l’audizione, da parte del Tribunale, degli agenti, rappresentanti, consulenti e avvocati, come anche, se è il caso, l’escussione dei testi e dei periti.

Art. 18

a. L’originale di ciascun atto di procedura, depositato da una parte, va firmato dall’agente, dal rappresentante o dall’avvocato della medesima. Esso è presentato corredato del numero di copie stabilito da Cancelliere. Le copie sono certificate conformi ad opera della parte che le deposita. b. Ogni atto di procedura è datato. Ai fini dei termini procedurali, conta solo la data del deposito in Cancelleria. c. Ogni atto di procedura va accompagnato d’una cartella contenente i documenti prodotti e recante un elenco dei medesimi. Il fascicolo può essere completato, a domanda della parte depositante, entro un termine stabilito dal Cancelliere. Questi potrà, ove occorra, prendere ogni utile provvedimento per permettere alle parti di prendere conoscenza del fascicolo. d. I termini nei quali gli atti di procedura devono essere presentati sono stabiliti dal Presidente, tenuto conto delle circostanze.

Art. 19

a. Il Tribunale emana delle ordinanze per la direzione del processo e prende le misure richieste per l’assunzione delle prove. Allorché il Tribunale non è adunato, quest’ultime possono essere assunte dal Presidente. b. Il Tribunale può chiedere, in ogni momento, alle parti di produrre documenti e di fornire informazioni scritte od orali. Esso prende atto d’ogni eventuale diniego. c. Il Tribunale può incaricare, in ogni momento, di una perizia, qualsiasi persona, gruppo, ufficio, commissione o organo di sua scelta. d. Il Tribunale può, in ogni momento, procedere a sopralluoghi, presenti le parti, oppure delegare all’uopo uno o alcuni suoi membri.

Art. 20

Nessuna decadenza per decorso di termine può essere opposta, allorché l’interessato stabilisce l’esistenza d’un caso fortuito o d’un caso di forza maggiore.

Art. 21

a. Sono lingue ufficiali del Tribunale il francese e l’inglese. Se le parti consentono che l’intera procedura avvenga in una di esse, la sentenza è pronunciata in tale lingua. b. Mancando un accordo sulla lingua, ogni parte può esprimersi nella lingua ufficiale che preferisce, la sentenza del Tribunale essendo pronunciata in francese e in inglese; in tal caso, il Tribunale può contemporaneamente indicare il testo fedefacente. c. Il Cancelliere, a domanda d’un Giudice o d’una parte, provvede a che si traduca, nella lingua ufficiale scelta, quanto vien detto e scritto nel corso della procedura nanti il Tribunale. d. Le pubblicazioni del Tribunale avvengono nelle due lingue ufficiali.

Art. 22

a. Ogni eccezione preliminare dev’essere proposta, al più tardi, prima dello spirare del termine per la prima comparsa da depositare, nella procedura scritta, dalla parte eccepente. b. L’atto che insinua l’eccezione contiene le ragioni di fatto e di diritto donde l’eccezione è dedotta, le conclusioni e l’elenco dei documenti probatori. c. Ricevuto che sia dal Cancelliere l’atto insinuante l’eccezione, la procedura di merito è sospesa e il Presidente stabilisce il termine entro il quale la parte, contro cui l’eccezione è mossa, può esporre per scritto le proprie osservazioni e conclusioni. d. Tranne contraria decisione del Tribunale, il seguito della procedura sull’eccezione è orale. e. Il Tribunale, udite le parti, si pronuncia sull’eccezione oppure l’include nel merito. Se l’eccezione è respinta o inclusa, il Tribunale stabilisce il termine per la riassunzione della procedura.

Art. 23

a. Le domande di ricusazione d’un Giudice, sulla base dell’articolo 3, b del Protocollo, vanno depositate il più presto possibile. b. Tranne contraria decisione del Tribunale, la procedura sulla ricusazione è orale e a porte chiuse.

Capo secondo Della procedura scritta

Art. 24

a. Il Tribunale è adito mediante domanda introduttiva d’instanza, indirizzata al Cancelliere, riservato l’articolo 30. La domanda deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio del richiedente e della qualità del firmatario, l’indicazione della parte convenuta, come anche quella dell’oggetto della lite. Essa va corredata, se del caso, della decisione impugnata. b. Con riserva dell’articolo 11, b, il Cancelliere notifica all’attore il termine in cui la domanda dev’essere integrata d’una memoria recante gli argomenti di fatto e di diritto invocati, le conclusioni e, eventualmente, l’offerta di prove. Questa memoria deve inoltre contenere l’elezione di domicilio dell’attore nel luogo ove siede il Tribunale, nonché indicare il nome della persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche di procedura. c. Il Cancelliere può permettere o negare una proroga del termine di presentazione della memoria; in caso d’opposizione, il Presidente decide.

Art. 25

a. Dopo la notifica della domanda (completata giusta l’articolo 24, b) al convenuto, questi presenta una memoria di difesa entro il termine notificatogli dal Cancelliere. Tale memoria reca i nomi e il domicilio del convenuto, le ragioni di fatto e di diritto invocate, le conclusioni e, eventualmente le offerte di prove. b. La memoria di difesa deve inoltre contenere l’elezione del domicilio del convenuto nel luogo in cui siede il Tribunale, nonché indicare il nome della persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche di procedura. c. Il Cancelliere può permettere o negare una proroga del termine di presentazione della memoria di difesa; in caso d’opposizione, il Presidente decide.

Art. 26

Allorché la parte convenuta, regolarmente citata, omette di depositare una comparsa scritta, la sentenza del Tribunale è resa per contumacia. La sentenza è opponibile entro un mese a contare dalla sua notifica. Salvo contraria decisione del Tribunale, l’opposizione non ha effetto sospensivo.

Art. 27

Presentata che sia la memoria di difesa, la procedura scritta è conclusa. Il Tribunale può, tuttavia, a richiesta delle parti, autorizzarle a completare la domanda e la memoria di difesa mediante una replica dell’attore ed una duplica del convenuto; in tal caso la procedura scritta si chiude con la presentazione della duplica.

Art. 28

Finita la procedura scritta, nessun nuovo documento può essere presentato senza il permesso del Tribunale e dopo l’assenso della controparte; questa, se non s’oppone, è reputata consenziente.

Art. 29

Finita la procedura scritta, il Presidente fissa, ove occorra, la data d’inizio della procedura orale.

Art. 30

a. Allorché il Tribunale è adito mediante un compromesso, il Cancelliere notifica immediatamente il deposito del medesimo alle altre parti e ne trasmette copia a tutti i partecipi della Convenzione. b. Il compromesso reca l’indicazione delle parti e l’oggetto litigioso, come anche la designazione dell’agente o degli agenti della parte o delle parti che lo depongono; se il compromesso è depositato da una sola delle parti, la controparte deve, accusando ricevuta della notifica di deposito, far conoscere al Cancelliere il nome del proprio agente.

Capo terzo Della procedura orale

Art. 31

La procedura orale comprende le arringhe delle parti e, ove occorra, l’audizione dei testi e dei periti. Il Tribunale, dopo aver sentito le parti in causa, stabilisce l’ordine cronologico delle arringhe, dell’audizione dei testi e dei periti come anche dell’assunzione di altri mezzi di prova.

Art. 32

a. Il Presidente apre e dirige i dibattimenti. b. Durante i dibattimenti, il Presidente e ogni giudice possono, a richiesta delle parti o d’ufficio, porre domande agli agenti, rappresentanti, consulenti o avvocati delle parti. c. Ciascuna parte ha facoltà di formulare domande e, con l’autorizzazione del Presidente, di sottoporle alla controparte; la decisione del Presidente non va motivata. d. Il Presidente pronuncia la chiusura della procedura orale.

Art. 33

a. Il Tribunale stabilisce l’ordine in cui gli agenti, i rappresentanti, i consulenti o gli avvocati sono invitati a prendere la parola. b. In qualsiasi momento della procedura, il Tribunale può, di moto proprio o a richiesta motivata di una parte, ordinarne lo svolgimento a porte chiuse. Tale decisione include parimente il divieto di pubblicare i dibattimenti.

Art. 34

a. Il Tribunale può chiedere, in qualsiasi momento, l’assunzione delle prove, mediante la presentazione di documenti o in altro modo; esso può parimente ordinare l’audizione di testi e periti e domandare alle parti chiarimenti più approfonditi su qualunque punto. b. Qualora una parte ometta di produrre le prove che essa è in grado di fornire e che, secondo il Tribunale, si rivelano pertinenti per la procedura in corso, quest’ultimo ne terrà conto nella decisione.

Art. 35

Innanzi l’apertura della procedura orale, ciascuna parte comunica tempestivamente al Cancelliere i mezzi di prova che intende produrre o dei quali essa intende chiedere al Tribunale d’ordinare l’impiego. La comunicazione al Cancelliere contiene l’elenco dei nomi, le qualità e il domicilio dei testi e dei periti, di cui la parte domanda l’audizione, come anche l’indicazione, in termini generali, del o dei punti cui deve riferirsi la deposizione.

Art. 36

a. Il Tribunale decide se i testi e i periti debbano essere intesi dal Tribunale stesso, da uno dei giudici designato a talo scopo, o dall’autorità giudiziaria del luogo di residenza, conformemente all’articolo 12 del Protocollo. Nei due ultimi casi, il Cancelliere comunica alle parti la data e il luogo dell’audizione. b. I testi e i periti possono esprimersi nella loro lingua nazionale. Ove tale lingua non sia una delle due lingue ufficiali del Tribunale, il Cancelliere provvede all’allestimento di una traduzione della deposizione, convalidata da giuramento.

Art. 37

a. Ai testimoni o ai periti intesi dal Tribunale, il Presidente come anche qualsiasi giudice può sottoporre domande, a richiesta delle parti o d’ufficio. b. Ciascuna parte ha la facoltà di formulare domande e, con l’autorizzazione del Presidente, di sottoporle ai testi e ai periti; la decisione del Presidente non va motivata. c. I testi e i periti sono intesi dopo aver prestato giuramento od assunto un impegno solenne nelle forme previste dalla loro legge nazionale. d. Qualora un testo o un perito rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di assumere un impegno solenne, conformemente all’alinea e suindicato, il Tribunale ne prende nota.

Art. 38

Dopo la deposizione dei testi o dei periti, il Cancelliere redige un processo verbale, firmato dal teste o dal perito e convalidato dalla firma del Presidente e del Cancelliere oppure, ove occorra, del giudice incaricato di ricevere la deposizione.

Art. 39

a. I testi hanno diritto ad un’indennità per perdita di guadagno e i periti ad onorari per il lavoro svolto. Essi hanno parimente diritto alla rifusione delle spese di viaggio e di soggiorno. Su tali spese, può essere loro concesso un acconto. b. Il Tribunale può subordinare la citazione dei testi, la cui audizione sia chiesta dalle parti, al deposito, in Cancelleria, di una cauzione assicurante la copertura delle spese presumibili e ne stabilisce l’ammontare.

Art. 40

a. Il Cancelliere compila, per ogni udienza, un processo verbale, che dev’essere firmato dal Presidente e dal Cancelliere. b. Le parti possono prendere conoscenza, presso la Cancelleria, di ogni processo verbale; esse possono parimente informarsi dei rapporti presentati dai periti e, con il consenso del Presidente, ottenerne una copia a loro spese.

Capo quarto Delle decisioni

Art. 41

La decisione contiene;

  1. la data della pronuncia;
  2. i nomi del Presidente e dei giudici partecipanti;
  3. il nome del Cancelliere;
  4. l’indicazione delle parti;
  5. i nomi degli agenti, dei consulenti e degli avvocati, come anche i nomi dei rappresentanti di cui all’articolo 10, b del Protocollo;
  6. le conclusioni finali delle parti;
  7. un’esposizione sommaria dei fatti;
  8. le ragioni di diritto;
  9. il dispositivo, compresa la decisione circa le spese.

Art. 42

a. La decisione è pronunciata davanti alle parti convocate in udienza pubblica, salvo nei casi in cui, per motivi speciali, il Tribunale risolve unanimemente di ordinare lo svolgimento a porte chiuse, giusta l’articolo 33, b. b. La minuta della decisione firmata dal Presidente e dal Cancelliere è munita dei sigilli ed è depositata presso la Cancelleria; a ciascuna parte è trasmessa una copia certificata conforme. c. Sulla minuta, il Cancelliere indica la data in cui la decisione è stata pronunciata. d. La decisione diventa obbligatoria il giorno in cui è stata pronunciata.

Art. 43

a. Se il senso e la portata di una decisione sono contestati, può essere presentata un’istanza d’interpretazione, a richiesta di una o di più parti; l’istanza menziona la decisione per la quale è chiesta l’interpretazione e contiene precise e giustificate indicazioni circa il o i punti contestati. b. Il Cancelliere trasmette l’istanza alle altre parti, le quali possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dal Presidente. c. Il Tribunale invita le parti a fornirgli informazioni completive per iscritto od oralmente. d. Il Tribunale risolve in Camera di consiglio.

Art. 44

a. Salve restando le disposizioni concernenti l’interpretazione delle decisioni, gli errori di lingua o di calcolo oppure le inesattezze palesi possono essere corretti dal Tribunale, sia d’ufficio, sia a richiesta di una parte, entro un termine di quindici giorni a contare dalla pronuncia della decisione. b. Le parti, debitamente informate dal Cancelliere, possono presentare osservazioni scritte entro un termine stabilito dal Presidente. c. Il Tribunale risolve in Camera di consiglio. d. La minuta dell’ordinanza disciplinante la rettificazione è allegata alla minuta della decisione corretta. In margine alla minuta della suddetta decisione è menzionata l’ordinanza.

Art. 45

Le decisioni del Tribunale sono pubblicate a cura del Cancelliere.

Capo quinto Delle spese

Art. 46

a. La parte soccombente è condannata a sopportare le spese se così sia stato convenuto. Ove siano date più parti soccombenti, il Tribunale risolve circa la ripartizione delle spese. b. Per motivi eccezionali o se le parti sono soccombenti rispettivamente in uno o più punti, il Tribunale può compensare le spese, parzialmente o totalmente. c. Il Tribunale può stabilire che gli onorari degli avvocati e dei periti siano inclusi, in tutto o in parte, nelle spese. d. Il Tribunale può condannare una parte, anche se è vincente, a rimborsare all’altra le spese che essa le ha fatto sopportare e che il Tribunale reputa superflue, inutili o vessatorie. e. Le spese cagionate dai provvedimenti ordinati d’ufficio dal Tribunale possono essere ascritte al suo bilancio. f. In caso di desistenza, la parte che desiste è condannata alle spese. Se tutte le parti desistono, le spese sono compensate. g. In caso di non luogo a procedere, ciascuna parte sopporta le proprie spese, a meno che il Tribunale risolva altrimenti.

Capo sesto Della desistenza

Art. 47

a. Qualora, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti convengano di comporre la vertenza ed informino il Tribunale di rinunciare ad ogni pretesa, il Tribunale o, se esso non è adunato, il Presidente ordina la cancellazione dell’oggetto. b. Se l’attore comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare all’istanza, il Tribunale, o se esso non è adunato, il Presidente ordina la cancellazione dell’oggetto.

Capo settimo Delle notifiche

Art. 48

a. Le notifiche previste nel presente Regolamento avvengono a cura del Cancelliere nel domicilio del destinatario. b. I termini indicati nel presente Regolamento decorrono a contare dal giorno della consegna dei documenti al destinatario o al suo domicilio.

Titolo terzo Procedure speciali

Capo primo Dei provvedimenti conservativi

Art. 49

Ogni istanza, sia di sospensione dell’esecuzione di una decisione, giusta l’articolo 15, b della Convenzione, o d’esecuzione immediata di una decisione, giusta l’articolo 15, c della Convenzione, definisce l’oggetto della vertenza, le circostanze determinanti l’urgenza come anche i rimedi di fatto e di diritto giustificanti prima facie la concessione del provvedimento cui si riferisce.

Art. 50

Le istanze intese a chiedere l’applicazione di uno dei provvedimenti previsti all’articolo 49 possono essere presentate in ogni momento della procedura concernente l’oggetto per cui sono state inoltrate; sarà loro concessa la priorità su qualsiasi altra istanza.

Art. 51

a. Le istanze secondo l’articolo 50 sono comunicate all’altra parte. Il Presidente stabilisce un breve termine per presentare le osservazioni scritte o orali. Il Tribunale o, ove occorra, il Presidente risolve sull’istanza in via d’ordinanza. b. Tale ordinanza, immediatamente notificata alle parti, può essere subordinata al versamento da parte del richiedente, di una cauzione, della quale l’ammontare e le modalità sono stabilite secondo le circostanze. c. L’ordinanza ha unicamente carattere temporaneo e non infirma affatto la decisione del Tribunale sull’oggetto principale.

Art. 52

a. Le istanze sottoposte al Presidente giusta l’articolo 11, e della Convenzione vanno indirizzate al Cancelliere e devono menzionare il nome e il domicilio dell’impresa contro la quale è chiesto il mandato ed indicare chiaramente il provvedimento d’ispezione che è stato oggetto di opposizione. b. Il Cancelliere trasmette immediatamente l’istanza al Presidente che decide in via d’ordinanza. c. Il termine di tre giorni previsto all’articolo 11, e della Convenzione decorre dal giorno in cui il Presidente ha effettivamente ricevuto l’istanza trasmessa dal Cancelliere. d. Il Presidente, entro un uguale termine di tre giorni deve, permettendolo le circostanze, invitare l’impresa, contro la quale è chiesto il mandato, a fornire osservazioni o informazioni suppletive, quanto ai motivi d’opposizione al provvedimento d’ispezione.

Capo secondo Della revisione

Art. 53

a. Al Tribunale può essere chiesta la revisione di una decisione unicamente qualora sia riscontrato un fatto suscettivo d’esercitare un influsso decisivo che, innanzi la pronuncia della decisione, non era noto al Tribunale e neppure alla parte richiedente la revisione, purché l’ignoranza di quest’ultima non sia dovuta a negligenza. b. La procedura di revisione s’apre con un’ordinanza del Tribunale che accerta espressamente l’esistenza di un fatto nuovo, gli riconosce le caratteristiche necessarie per l’avvio della revisione e dichiara pertanto ricevibile l’istanza.

Art. 54

Nessuna istanza di revisione può essere formulata dopo un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui il richiedente ha avuto conoscenza del fatto sul quale è fondata l’istanza di revisione, né dopo la scadenza di un termine di cinque anni dalla data della decisione.

Art. 55

a. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 del presente Regolamento sono applicabili all’istanza di revisione; quest’ultima deve inoltre specificare la decisione impugnata, menzionare il fatto su cui è fondata e indicare i mezzi di prova intesi a dimostrare che la revisione è giustificata. b. Ciascuna delle parti alla decisione, di cui è chiesta la revisione, va informata dell’istanza dal Cancelliere e può sollevare opposizione.

Art. 56

a. Il Tribunale, senza pregiudicare la decisione sull’oggetto principale risolve, tenuto conto delle osservazioni scritte delle parti, in via d’ordinanza emanata in Camera di Consiglio, circa la ricevibilità dell’istanza. b. Il Tribunale, se dichiara ricevibile l’istanza, riprende l’esame dell’oggetto principale, tenendo conto del fatto nuovo sul quale è fondata l’istanza di revisione e risolve applicando le disposizioni del presente Regolamento. c. La minuta della decisione attenente alla revisione è allegata alla minuta della prima decisione. In margine alla minuta della decisione riveduta è annotata la prima decisione.

Capo terzo Delle competenze particolari

Art. 57

Il Tribunale, nel caso in cui fosse chiamato a deliberare, in virtù dell’articolo 14 della Convenzione o di qualsiasi altra disposizione convenzionale, applicherà le norme del presente Regolamento nella misura in cui esse non si oppongano a quelle convenzionali, in virtù delle quali è adito.

Titolo quarto Disposizioni finali

Art. 58

Nel caso in cui una situazione inopinabile non consentirebbe l’applicazione integrale d’una disposizione del presente Regolamento, il Tribunale può ordinare ad hoc i necessari adeguamenti, senza tuttavia infirmare le disposizioni d’importanza fondamentale.

Art. 59

Il presente Regolamento sarà pubblicato.