Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione d’esame o di una riunione straordinaria.
Il testo di ogni proposta di emendamento e i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositario il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale l’emendamento è sottoposto per essere esaminato. Tutte le osservazioni ricevute riguardo a tale proposta sono comunicate alle Parti contraenti dal depositario.
Dopo aver esaminato la proposta di emendamento, le Parti contraenti decidono se sia il caso di adottarla per consenso, oppure, in mancanza di consenso, di sottoporla ad una conferenza diplomatica. La decisione di sottoporre una proposta di emendamento a una conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, a condizione che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente alla votazione.
La conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare emendamenti alla presente Convenzione è convocata dal depositario e ha luogo entro un anno da quando la decisione in tal senso è stata presa in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. La conferenza diplomatica si adopera in tutti i modi affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dell’insieme delle Parti contraenti.
Gli emendamenti alla presente Convenzione che sono stati adottati in conformità dei paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o alla conferma delle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, dei corrispondenti strumenti di almeno due terzi di tali Parti contraenti. Per quanto riguarda una Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma ulteriormente tali emendamenti, questi entrano in vigore nei suoi confronti il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento corrispondente effettuato da tale Parte contraente.