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0.732.321.2

Convenzione
relativa all’assistenza in caso di incidente nucleare
o di situazione di emergenza radiologica

RU 1988 1371; FF 1987 III 81

Traduzione

Conclusa a Vienna il 26 settembre 1986

Approvata dall’Assemblea federale il 3 marzo 19881

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 31 maggio 1988

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1988

(Stato 25 novembre 2022)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

essendo a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari;

constatando che sono state adottate e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi;

desiderosi di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell’energia nucleare;

convinti della necessità di istituire una struttura internazionale per facilitare la fornitura rapida di assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, al fine di attenuarne le conseguenze;

vista l’utilità delle intese bilaterali e multilaterali sulla mutua assistenza in questo settore;

prendendo atto delle attività dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica relative all’elaborazione di direttive sulle intese per la mutua assistenza di emergenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (qui di seguito denominata l’«Agenzia») in conformità alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l’assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il più possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l’ambiente dagli effetti delle scorie radioattive.

Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione dei due, al fine di prevenire o di limitare il più possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

Gli Stati Parte chiedono all’Agenzia, agendo nell’ambito dei suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente Convenzione.

Art. 2 Fornitura di assistenza

Qualora uno Stato Parte necessiti di assistenza in caso di incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica, sia che l’incidente o la situazione di emergenza abbia origine o meno sul suo territorio, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, esso può richiedere la suddetta assistenza a ogni altro Stato Parte, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, e all’Agenzia o, se del caso, ad altre organizzazioni internazionali intergovernative (qui di seguito denominate «Organizzazioni internazionali»).

Uno Stato Parte che richieda un’assistenza, deve indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, e quando ciò sia possibile, comunicare alla Parte che fornisce l’assistenza le informazioni eventualmente necessarie a detta Parte per determinare in quale misura essa sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora non sia possibile per lo Stato Parte che richiede assistenza indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, lo Stato Parte che richiede l’assistenza e la Parte che la fornisce stabiliscono, dopo essersi consultate, la portata ed il tipo di assistenza richiesta.

Ogni Stato Parte al quale venga rivolta una richiesta di assistenza di questo tipo stabilisce rapidamente e fa sapere allo Stato Parte che richiede l’assistenza, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, se è in grado di fornire l’assistenza richiesta, nonché la portata e le condizioni dell’assistenza che potrebbe essere fornita.

Gli Stati Parte, nei limiti delle loro capacità, designano e notificano all’Agenzia gli esperti, l’equipaggiamento ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione per la fornitura di un’assistenza ad altri Stati Parte in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, nonché le condizioni, in particolare quelle finanziarie, alle quali detta assistenza potrebbe essere fornita.

Ogni Stato Parte può richiedere un’assistenza per quanto riguarda il trattamento medico o la sistemazione provvisoria sul territorio di un altro Stato Parte di persone colpite da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

L’Agenzia risponde, in conformità al suo Statuto ed alle disposizioni della presente Convenzione, alla richiesta di assistenza di uno Stato Parte che richiede assistenza o di uno Stato Membro in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica:

  1. mettendo a sua disposizione le adeguate risorse a tal fine stanziate;
  2. trasmettendo con sollecitudine la domanda ad altri Stati Membri ed a Organizzazioni internazionali le quali, in base alle informazioni in possesso dell’Agenzia, abbiano le risorse necessarie;
  3. coordinando a livello internazionale l’assistenza resasi in tal modo disponibile, qualora lo Stato che richiede l’assistenza ne faccia domanda.

Art. 3 Direzione e controllo dell’assistenza

A meno che non sia convenuto altrimenti:

  1. la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione globale dell’assistenza spettano, sul proprio territorio, allo Stato che richiede l’assistenza. La Parte che fornisce l’assistenza dovrebbe, qualora l’assistenza necessiti di personale, designare, dopo aver consultato lo Stato che richiede l’assistenza, la persona cui dovrebbe essere affidato e che dovrebbe mantenere la supervisione operativa diretta del personale e del materiale da essa forniti. La persona designata dovrebbe espletare detta supervisione in collaborazione con le autorità competenti dello Stato che richiede l’assistenza;
  2. lo Stato che richiede l’assistenza fornisce, nei limiti delle sue possibilità, le attrezzature ed i servizi locali necessari ad una razionale ed efficace gestione dell’assistenza. Esso provvederà altresì a garantire la protezione del personale, dell’equipaggiamento e dei materiali introdotti sul suo territorio ai fini dell’assistenza, a cura della Parte che fornisce assistenza o per suo conto;
  3. la proprietà dell’equipaggiamento e dei materiali forniti dall’una o dall’altra Parte durante i periodi di assistenza non verrà modificata, e la loro restituzione è garantita;
  4. uno Stato Parte che fornisce assistenza per ottemperare ad una domanda formulata ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 2 coordina detta assistenza sul suo territorio.

Art. 4 Autorità competenti e punti di contatto

Ciascuno Stato Parte indicherà all’Agenzia e agli altri Stati Parte, direttamente o tramite l’Agenzia, le sue autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fare ed a ricevere domande e ad accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto ed una cellula centrale presso l’Agenzia saranno accessibili in permanenza.

Ogni Stato Parte comunicherà con sollecitudine all’Agenzia ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.

L’Agenzia comunicherà regolarmente e con sollecitudine agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni internazionali interessate, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 5 Compiti dell’Agenzia

Gli Stati Parte, in conformità al paragrafo 3 dell’articolo 1 e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano l’Agenzia di:

  1. Raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti:i)gli esperti, l’equipaggiamento ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;ii)i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso dì incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica.
  2. Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti:i)l’elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonché di un’adeguata legislazione;ii)la messa a punto di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica;iii)trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;iv)messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattività;v)effettuazione di studi per determinare la possibilità di installare adeguati sistemi di controllo della radioattività.
  3. Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richiede assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziate in vista di effettuare una valutazione iniziale dell’incidente o della situazione di emergenza.
  4. Proporre i suoi buoni uffici agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica.
  5. Stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni internazionali interessate al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.

Art. 6 Riservatezza e dichiarazioni pubbliche

Lo Stato che richiede assistenza e la Parte che fornisce assistenza manterranno la riservatezza delle informazioni riservate alle quali entrambi possono avere accesso durante l’assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica. Dette informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell’assistenza concordata.

La Parte che fornisce l’assistenza farà il possibile per consultarsi con lo Stato che richiede assistenza prima di rendere pubbliche le informazioni relative all’assistenza fornita in occasione di un incidente nucleare o di una situazione dì emergenza radiologica.

Art. 7 Rimborso spese

La Parte che fornisce assistenza può offrirla gratuitamente allo Stato che la richiede. Nell’esaminare se dovrà fornire assistenza su questa base, la Parte che fornisce assistenza dovrà tener conto:

  1. della natura dell’incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;
  2. del luogo di origine dell’incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;
  3. delle necessità dei Paesi in sviluppo;
  4. delle particolari esigenze dei Paesi sprovvisti di impianti nucleari;
  5. di altri fattori pertinenti.

Qualora l’assistenza venga fornita interamente o parzialmente dietro rimborso, lo Stato che richiede l’assistenza rimborsa alla Parte che fornisce l’assistenza le spese sostenute per i servizi resi da persone o Organizzazioni che operano per suo conto, nonché tutte le spese attinenti all’assistenza qualora queste spese non vengano direttamente pagate dallo Stato che richiede l’assistenza. A meno che non sia convenuto altrimenti, il rimborso sarà effettuato con sollecitudine dopo che la Parte che fornisce l’assistenza ne abbia fatto domanda allo Stato che richiede l’assistenza e, ove si tratti di spese diverse da quelle locali, il rimborso potrà essere trasferito liberamente.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la Parte che fornisce l’assistenza può, in qualsiasi momento, rinunciare al rimborso o accettarne un dífferimento, totale o parziale. Nel considerare detta rinuncia o detto differimento, le Parti che forniscono l’assistenza dovranno tenere debitamente conto delle esigenze dei Paesi in sviluppo.

Art. 8 Privilegi, immunità e agevolazioni

Lo Stato che richiede l’assistenza concede al personale della Parte che fornisce l’assistenza ed al personale che opera per suo conto i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessarie ad assicurare l’espletamento delle loro mansioni di assistenza.

Lo Stato che richiede l’assistenza concede i seguenti privilegi ed immunità al personale della Parte che fornisce l’assistenza o al personale che opera per suo conto, e che sia stato debitamente notificato allo Stato che richiede l’assistenza e da questi accettato:

  1. immunità da arresto, detenzione e azioni giudiziarie, ivi compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato che richiede l’assistenza, per gli atti od omissioni nell’espletamento delle loro mansioni;
  2. esenzione da imposte, diritti o altre tasse, ad eccezione di quelle normalmente incluse nel prezzo delle merci o pagate per servizi resi, riguardo all’espletamento delle loro mansioni di assistenza.

Lo Stato che richiede l’assistenza:

  1. concede alla Parte che fornisce l’assistenza l’esenzione da imposte, diritti o altre tasse sul materiale ed i beni che, ai fini dell’assistenza, vengono introdotti sul territorio dello Stato che richiede l’assistenza dalla Parte che fornisce l’assistenza;
  2. concede l’immunità da sequestro, sequestro presso terzi o requisizione di detto materiale e di detti beni.

Lo Stato richiedente l’assistenza garantisce la rispedizione di detto materiale e di detti beni. A richiesta della Parte che fornisce l’assistenza, lo Stato che richiede l’assistenza adotta, in base ai propri mezzi, delle disposizioni per la necessaria decontaminazione, prima della sua rispedizione, del materiale riutilizzabile che è servito all’assistenza.

Lo Stato che richiede l’assistenza agevola l’entrata ed il soggiorno sul suo territorio nazionale, nonché l’uscita dal proprio territorio nazionale, al personale che sia stato oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, nonché al materiale ed ai beni necessari per l’assistenza.

Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l’assistenza a concedere ai propri cittadini o ai propri residenti i privilegi e le immunità previste ai precedenti paragrafi.

Senza pregiudicare detti privilegi ed immunità, tutti i beneficiari di detti privilegi ed immunità ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato che richiede l’assistenza. Sono anche tenuti a non interferire negli affari interni dello Stato che richiede l’assistenza.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi ed alle immunità concesse in virtù di altri accordi internazionali o norme di diritto internazionale consuetudinario.

Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato, interamente o in parte, dai paragrafi 2 e 3.

Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 9 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

Art. 9 Transito del personale, del materiale e dei beni

Ciascuno Stato Parte, su domanda dello Stato che richiede l’assistenza o della Parte che fornisce l’assistenza, farà di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l’assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonché del materiale e dei beni utilizzati per l’assistenza.

Art. 10 Azioni giudiziarie e riparazioni

Gli Stati Parte coopereranno strettamente per facilitare la composizione di azioni e procedimenti giudiziari intrapresi conformemente al presente articolo.

A meno che non sia stato convenuto altrimenti, per ogni decesso o ferimento di persone fisiche, danni a beni o perdita di beni o danni all’ambiente causati sul proprio territorio, o in altra zona posta sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, in occasione della fornitura dell’assistenza richiesta, uno Stato Parte che richieda un’assistenza:

  1. Non avvierà nessuna azione giudiziaria contro la Parte che fornisce l’assistenza o contro persone fisiche o giuridiche che agiscano per suo conto.
  2. Si assumerà l’onere delle azioni e procedimenti giudiziari intrapresi da terzi contro la Parte che fornisce l’assistenza o contro persone fisiche o giuridiche che agiscano per suo conto.
  3. Esenterà la Parte che fornisce l’assistenza o le persone fisiche o giuridiche che agiscano per suo conto, per quanto riguarda le azioni o procedimenti giudiziari di cui al paragrafo b).
  4. Pagherà una somma riparatrice alla Parte che fornisce l’assistenza o alle persone fisiche e giuridiche che agiscono per conto di quest’ultima in caso:i)di decesso o ferimento del personale della Parte che fornisce l’assistenza, o di persone fisiche che agiscano per conto di quest’ultima;ii)di perdita di equipaggiamento o di materiali durevoli utilizzati per fornire l’assistenza, o di danni a quest’ultimi;
  5. tranne che in caso di errore intenzionale di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

Il presente articolo non pregiudica il versamento di risarcimenti o di indennizzi previsti dagli Accordi internazionali o dalle leggi nazionali di ciascuno Stato che potrebbero essere applicati.

Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l’assistenza ad applicare il paragrafo 2, tutto o in parte, nei confronti dei suoi cittadini o dei suoi residenti.

Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare:

  1. che non si considera vincolato, in tutto o in parte, dal paragrafo 2;
  2. che non applicherà il paragrafo 2, in tutto o in parte, in caso di negligenza grave da parte di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 5 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

Art. 11 Cessazione dell’assistenza

Lo Stato che richiede l’assistenza o la Parte che fornisce l’assistenza può, in qualsiasi momento, dopo adeguate consultazioni e mediante notifica scritta, domandare la sospensione dell’assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente Convenzione. A seguito di detta domanda, le Parti interessate si consulteranno per adottare disposizioni in vista di un’adeguata cessazione dell’assistenza.

Art. 12 Relazioni con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte, in virtù di accordi internazionali esistenti relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità ed agli scopi della presente Convenzione.

Art. 13 Composizione delle controversie

In caso di controversia tra Stati Parte o tra uno Stato Parte e l’Agenzia, riguardo all’interpretazione o all’attuazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette parti.

Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa verrà sottoposta, su richiesta di ciascuna parte alla controversia, ad arbitrato, o rinviata per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti alla controversia non raggiungano un accordo in merito all’organizzazione dell’arbitrato, una parte potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle parti alla controversia, prevale la richiesta inviata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da uno o l’altra, o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte per il quale detta dichiarazione sia in vigore.

Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986, e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, in caso di prolungamento.

Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale il consenso sia stato manifestato.

  1. a) La presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del presente articolo, è aperta all’adesione delle Organizzazioni internazionali e degli organismi di integrazione regionale costituiti da Stati sovrani che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente Convenzione.
  2. Per le questioni di loro competenza, dette Organizzazioni, agendo per proprio conto, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.
  3. Nel depositare il proprio strumento di adesione, detta Organizzazione comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni incluse nella presente Convenzione.
  4. Detta Organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

Art. 15 Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

Art. 16 Emendamenti

Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento proposto verrà rimesso al depositario, che lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno 30 giorni dopo l’invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, che sarà aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.

Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato espresso.

Art. 17 Denuncia

Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario.

La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

Art. 18 Depositario

Il Direttore generale dell’Agenzia è il depositario della presente Convenzione.

Il Direttore generale dell’Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:

  1. ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento;
  2. ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione relativo alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;
  3. ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuati in conformità agli articoli 8, 10 e 13;
  4. ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all’articolo 15;
  5. l’entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;
  6. ogni denuncia effettuata in conformità all’articolo 17.

Art. 19 Testi autentici e copie autenticate

L’originale della presente Convenzione, di cui fanno ugualmente fede le versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sarà depositato presso il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica che ne farà pervenire copie autenticate agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 14.

Adottata dalla Conferenza generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

(Seguono le firme)

0.732.321.2

Campo d’applicazione il 25 novembre 20222

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratifica (F)

Entrata in vigore

Albania

30 aprile

2003 A

31 maggio

2003

Algeria*

15 gennaio

2004

15 febbraio

2004

Arabia Saudita*

3 novembre

1989 A

4 dicembre

1989

Argentina*

17 gennaio

1990 A

17 febbraio

1990

Armenia

24 agosto

1993 A

24 settembre

1993

Australia*

22 settembre

1987

23 ottobre

1987

Austria*

21 novembre

1989

22 dicembre

1989

Bangladesh

7 gennaio

1988 A

7 febbraio

1988

Belarus*

26 gennaio

1987

26 febbraio

1987

Belgio

4 gennaio

1999

4 febbraio

1999

Benin

18 settembre

2019 A

18 ottobre

2019

Bolivia*

22 agosto

2003 A

21 settembre

2003

Bosnia e Erzegovina

30 giugno

1998 S

1° marzo

1992

Botswana

11 novembre

2011 A

11 dicembre

2011

Brasile

4 dicembre

1990

4 gennaio

1991

Bulgaria

24 febbraio

1988

26 marzo

1988

Burkina Faso

7 agosto

2014 A

6 settembre

2014

Cambogia*

26 settembre

2022 A

26 ottobre

2022

Camerun

17 gennaio

2006

16 febbraio

2006

Canada*

12 agosto

2002

12 settembre

2002

Ceca, Repubblica

24 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

22 settembre

2004

23 ottobre

2004

Cina*

10 settembre

1987

11 ottobre

1987

Cipro

4 gennaio

1989 A

4 febbraio

1989

Colombia*

23 giugno

2005 A

23 luglio

2005

  1. Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA/EURATOM)*

14 novembre

2006 A

14 dicembre

2006

Corea (Sud)*

8 giugno

1990 A

9 luglio

1990

Costa d’Avorio

21 settembre

2020

21 ottobre

2020

Costa Rica

16 settembre

1991

17 ottobre

1991

Croazia

29 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

8 gennaio

1991

8 febbraio

1991

Danimarca* a

26 settembre

2008

26 ottobre

2008

Ecuador

16 settembre

2019 A

16 ottobre

2019

Egitto*

17 ottobre

1988

17 novembre

1988

El Salvador*

28 luglio

2005 A

27 agosto

2005

Emirati Arabi Uniti*

2 ottobre

1987 A

2 novembre

1987

Eritrea*

13 marzo

2020 A

12 aprile

2020

Estonia

9 maggio

1994 A

9 giugno

1994

Filippine

5 maggio

1997 A

5 giugno

1997

Finlandia*

27 novembre

1990

28 dicembre

1990

Francia*

6 marzo

1989

6 aprile

1989

Gabon

19 febbraio

2008 A

20 marzo

2008

Georgia

10 aprile

2018 A

10 aprile

2018

Germania*

14 settembre

1989

15 ottobre

1989

Ghana

5 maggio

2016 A

5 ottobre

2016

Giappone*

9 giugno

1987

10 luglio

1987

Giordania

11 dicembre

1987

11 gennaio

1988

Grecia*

6 giugno

1991

7 luglio

1991

Guatemala

8 agosto

1988

8 settembre

1988

India*

28 gennaio

1988

28 febbraio

1988

Indonesia*

12 novembre

1993

13 dicembre

1993

Iran*

9 ottobre

2000

9 novembre

2000

Iraq*

21 luglio

1988

21 agosto

1988

Irlanda*

13 settembre

1991

14 ottobre

1991

Islanda

27 gennaio

2006

26 febbraio

2006

Israele*

25 maggio

1989

25 giugno

1989

Italia*

25 ottobre

1990

25 novembre

1990

Kazakistan

10 marzo

2010 A

9 aprile

2010

Kuwait

13 maggio

2003 A

13 giugno

2003

Laos

10 maggio

2013 A

9 giugno

2013

Lesotho

17 settembre

2013 A

17 ottobre

2013

Lettonia

28 dicembre

1992 A

28 gennaio

1993

Libano

17 aprile

1997

18 maggio

1997

Libia

27 giugno

1990 A

28 luglio

1990

Liechtenstein

19 aprile

1994

20 maggio

1994

Lituania

21 settembre

2000 A

22 ottobre

2000

Lussemburgo

26 settembre

2000 A

27 ottobre

2000

Macedonia del Nord

20 settembre

1996 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 marzo

2017 A

2 aprile

2017

Malawi

11 febbraio

2022 A

13 marzo

2022

Malaysia*

1° settembre

1987 F

2 ottobre

1987

Mali

1° ottobre

2007

31 ottobre

2007

Marocco

7 ottobre

1993

7 novembre

1993

Mauritania

19 settembre

2011 A

19 ottobre

2011

Maurizio*

17 agosto

1992 A

17 settembre

1992

Messico

10 maggio

1988

10 giugno

1988

Moldova

7 maggio

1998 A

7 giugno

1998

Monaco*

19 luglio

1989

19 agosto

1989

Mongolia

11 giugno

1987

12 luglio

1987

Montenegro

21 marzo

2007 S

3 giugno

2006

Mozambico

30 ottobre

2009 A

29 novembre

2009

Myanmar*

4 ottobre

2022 A

3 novembre

2022

Namibia*

27 luglio

2020 A

26 agosto

2020

Nicaragua*

11 novembre

1993 A

12 dicembre

1993

Niger

5 dicembre

2016

4 gennaio

2017

Nigeria

10 agosto

1990

10 settembre

1990

Norvegia*

26 settembre

1986 F

26 febbraio

1987

Nuova Zelanda*

11 marzo

1987 A

11 aprile

1987

Cook, Isole

11 marzo

1987 A

11 aprile

1987

Niue

11 marzo

1987 A

11 aprile

1987

Oman*

9 luglio

2009 A

8 agosto

2009

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)*

19 ottobre

1990 A

19 novembre

1990

  1. Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)*

17 aprile

1990 A

18 maggio

1990

  1. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)*

10 agosto

1988 A

10 settembre

1988

Paesi Bassi*

23 settembre

1991

24 ottobre

1991

Aruba

23 settembre

1991

24 ottobre

1991

Curaçao

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Sint Maarten

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Pakistan*

11 settembre

1989 A

12 ottobre

1989

Panama

1° aprile

1999

2 maggio

1999

Paraguay

6 febbraio

2013

8 marzo

2013

Perù*

17 luglio

1995 A

17 agosto

1995

Polonia

24 marzo

1988

24 aprile

1988

Portogallo

23 ottobre

2003

23 novembre

2003

Qatar

4 novembre

2005 A

4 dicembre

2005

Regno Unito*

9 febbraio

1990

12 marzo

1990

Romania*

12 giugno

1990 A

13 luglio

1990

Ruanda

23 settembre

2021 A

23 ottobre

2021

Russia*

23 dicembree

1986

26 febbraio

1987

Saint Vincent e Grenadine

18 settembre

2001 A

19 ottobre

2001

Senegal

24 dicembre

2008

23 gennaio

2009

Serbia

5 febbraio

2002 S

27 aprile

1992

Singapore

15 dicembre

1997 A

15 gennaio

1998

Siria*

17 settembre

2018

17 ottobre

2018

Slovacchia

10 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 luglio

1992 S

28 giugno

1991

Spagna*

13 settembre

1989

14 ottobre

1989

Sri Lanka*

11 gennaio

1991 A

11 febbraio

1991

Stati Uniti*

19 settembre

1988

20 ottobre

1988

Sudafrica*

10 agosto

1987

10 settembre

1987

Svezia*

24 giugno

1992

25 luglio

1992

Svizzera

31 maggio

1988

1° luglio

1988

Tagikistan

23 settembre

2011 A

23 ottobre

2011

Tanzania

27 gennaio

2005 A

26 febbraio

2005

Thailandia*

21 marzo

1989

21 aprile

1989

Tunisia

24 febbraio

1989

27 marzo

1989

Turchia*

3 gennaio

1991

3 febbraio

1991

Ucraina*

26 gennaio

1987

26 febbraio

1987

Ungheria

10 marzo

1987

10 aprile

1987

Uruguay

21 dicembre

1989 A

21 gennaio

1990

Vietnam*

29 settembre

1987 A

30 ottobre

1987

Zimbabwe

20 settembre

2021

20 ottobre

2021

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): www.iaea.org/ > Français > Ressources > Traités > Traités adoptés sous les auspices de l’AIEA, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. La Conv. non si applica alle Isole Faeroer e alla Groenlandia.