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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica italiana sullo scambio rapido
di informazioni in caso di incidenti nucleari

RU 1990 592

Testo originale

Concluso il 15 dicembre 1989
Entrato in vigore per scambio di note il 26 febbraio 1990

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana,

vista la Convenzione sulla notifica rapida di un incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 1 dalla prima sessione straordinaria della Conferenza Generale dell’AIEA, ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986;

considerato che la Convenzione AIEA sopra richiamata prevede la possibilità di stipulare accordi bilaterali al fine di ampliare il campo di applicazione della stessa;

ritenuta la necessità di assicurare la più efficace collaborazione nella protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti;

convengono quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente e senza indugio circa le situazioni di emergenza che potrebbero avere conseguenze radiologiche, così come di tassi anormali di radioattività, sul proprio territorio, sorti in seguito a qualsiasi attività. In ogni caso l’informazione dell’altra Parte contraente avverrà non appena verranno informate le autorità o la popolazione del proprio Stato.

Art. 2

Le Parti contraenti si comunicheranno l’Autorità nazionale competente a coordinare l’emergenza ed il «punto di contatto» abilitato a fornire e a ricevere l’informazione di cui al precedente articolo I.

Art. 3

Il sistema di reciproca informazione dovrà assicurare il ricevimento e le trasmissione, ventiquattro ore su ventiquattro, delle informazioni dì cui all’articolo 1 del presente Accordo. Le modalità operative saranno concordate tra i «punti di contatto» dì cui all’articolo 2. Periodicamente, ma almeno una volta all’anno, i collegamenti verranno verificati.

Art. 4

Le informazioni circa gli eventi di cui all’articolo 1, da trasmettere con la massima tempestività, riguarderanno:

  1. data, ora e luogo dell’evento;
  2. natura dell’evento;
  3. provvedimenti previsti o presi sul proprio territorio.

Art. 5

La comunicazione di cui all’articolo 4 dovrà essere costantemente integrata con tutte le ulteriori informazioni disponibili per permettere la valutazione dei rischi associati e segnatamente:

  1. causa presunta o stabilita e sviluppo prevedibile del fatto;
  2. caratteristiche dell’eventuale emissione (natura, forma fisica e chimica e, nella misura del possibile, quantità delle sostanze radioattive emesse);
  3. evoluzione prevedibile dell’emissione del tempo;
  4. natura dell’ambiente di trasferimento (aria, acqua, terreno e catene alimentari conseguenti);
  5. dati meteorologici e idrologici permettenti di prevedere l’evoluzione locale;
  6. valori della radioattività misurati sulle matrici ambientali (aria, acqua, terreno e catene alimentari conseguenti), sugli animali, sui generi alimentari, sui mangimi e sull’acqua potabile.

Art. 6

In situazioni di emergenza ai sensi dell’articolo 1, ognuna delle due Parti contraenti potrà, quando entrambe lo riterranno opportuno, inviare un corrispondente sul territorio dell’altra Parte contraente. Le Parti contraenti si sforzeranno di facilitare il compito del corrispondente.

Art. 7

Le Parti contraenti procederanno alla designazione delle Autorità per l’esecuzione del presente Accordo sulla base del rispettivo ordinamento interno.

Art. 8

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato l’adempimento delle procedure di legge previste dai rispettivi ordinamenti interni. Esso potrà essere denunciato mediante notifica effettuata da una Parte contraente all’altra con preavviso di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 15 dicembre 1989, in due originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo italiano:

Francesca Pometta

Claudio Vitalone

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