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0.732.441

Protocollo comune
relativo all’applicazione della Convenzione di Vienna
e della Convenzione di Parigi

RU 2022 63; FF 2007 4957

Concluso a Vienna il 21 settembre 19881
Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 7 gennaio 2022
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 2022

(Stato 23 giugno 2025)

Traduzione

Le Parti contraenti,

vista la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 3 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari;

vista la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 4 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982;

considerando che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi sono analoghe sotto il profilo del contenuto e che attualmente nessuno Stato è Parte contraente delle due Convenzioni;

convinte che l’adesione a una Convenzione delle Parti contraenti dell’altra Convenzione potrebbe sollevare difficoltà per quanto concerne l’applicazione simultanea delle due Convenzioni a un incidente nucleare;

desiderose di stabilire un collegamento tra la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi mediante la reciproca estensione del beneficio del regime speciale di responsabilità civile in materia di danni nucleari istituito da ciascuna Convenzione e desiderose di eliminare i conflitti risultanti dall’applicazione simultanea delle due Convenzioni a un incidente nucleare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nel presente Protocollo:

  1. per «Convenzione di Vienna» s’intende la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, nonché ogni emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo;
  2. per «Convenzione di Parigi» s’intende la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, nonché ogni emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo.

Art. II

Ai fini del presente Protocollo:

  1. l’esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Vienna è responsabile conformemente a tale Convenzione dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Parigi che del presente Protocollo;
  2. l’esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Parigi è responsabile conformemente a tale Convenzione dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Vienna che del presente Protocollo.

Art. III

A un incidente nucleare si applica esclusivamente la Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi.

In caso di incidente nucleare in un impianto nucleare, si applica la Convenzione della quale è Parte contraente lo Stato in cui è situato tale impianto.

In caso di incidente nucleare fuori da un impianto nucleare in occasione del trasporto di sostanze nucleari, si applica la Convenzione della quale è Parte contraente lo Stato nel quale è situato l’impianto nucleare il cui esercente è responsabile secondo l’articolo II paragrafo 1 lettere a–b della Convenzione di Vienna oppure secondo l’articolo 4 paragrafi (a) e (b) della Convenzione di Parigi.

Art. IV

Gli articoli I–XV della Convenzione di Vienna si applicano alle Parti contraenti del presente Protocollo, che sono Parti contraenti della Convenzione di Parigi, allo stesso modo in cui si applicano tra le Parti contraenti della Convenzione di Vienna.

Gli articoli 1–14 della Convenzione di Parigi si applicano alle Parti contraenti del presente Protocollo, che sono Parti contraenti della Convenzione di Vienna, allo stesso modo in cui si applicano tra le Parti contraenti della Convenzione di Parigi.

Art. V

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi, oppure che hanno aderito all’una o all’altra, dal 21 settembre 1988 fino alla data della sua entrata in vigore, presso la sede dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

Art. VI

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono ammessi soltanto se presentati da Parti contraenti della Convenzione di Vienna oppure della Convenzione di Parigi. Ognuna di queste Parti contraenti che non ha firmato il presente Protocollo può aderirvi.

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, che è così designato depositario del presente Protocollo.

Art. VII

Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di almeno cinque Parti contraenti della Convenzione di Vienna e cinque Parti contraenti della Convenzione di Parigi. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo il deposito degli strumenti summenzionati, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Il presente Protocollo resta in vigore finché restano in vigore la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi.

Art. VIII

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al depositario.

La denuncia ha effetto un anno dopo che è stata ricevuta dal depositario.

Art. IX

Ogni Parte contraente che cessa di essere Parte contraente della Convenzione di Vienna o della Convenzione di Parigi comunica al depositario la fine dell’applicazione della Convenzione interessata per quanto la concerne nonché la data in cui tale fine ha effetto.

Il presente Protocollo non si applica più a una Parte contraente che ha posto fine all’applicazione della Convenzione di Vienna o della Convenzione di Parigi, dalla data in cui tale fine ha effetto.

Art. X

Il depositario notifica senza indugio alle Parti contraenti e agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna nonché al Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici:

  1. ogni firma del presente Protocollo;
  2. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo;
  3. l’entrata in vigore del presente Protocollo;
  4. ogni denuncia;
  5. ogni informazione ricevuta conformemente all’articolo IX.

Art. XI

Il testo originale del presente Protocollo, le cui versioni inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno parimenti fede, è depositato presso il depositario, il quale ne trasmette copie certificate conformi alle Parti contraenti e agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonché al Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo comune.

Fatto a Vienna, il ventuno settembre millenovecentoottantotto.

(Seguono le firme)

0.732.441

Campo d’applicazione il 23 giugno 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Belgio* a

17 luglio

2024

17 ottobre

2024

Benin b

18 settembre

2019 A

18 dicembre

2019

Bulgaria b

24 agosto

1994 A

24 novembre

1994

Camerun b

28 ottobre

1991

27 aprile

1992

Cile b

23 novembre

1989

27 aprile

1992

Croazia b

10 maggio

1994 A

10 agosto

1994

Danimarca a c

26 maggio

1989

27 aprile

1992

Egitto b

10 agosto

1989

27 aprile

1992

Emirati Arabi Uniti b

29 agosto

2012 A

29 novembre

2012

Estonia b

9 maggio

1994 A

9 agosto

1994

Finlandia a

3 ottobre

1994

3 gennaio

1995

Francia* b

30 aprile

2014

30 luglio

2014

Germania a

13 giugno

2001

13 settembre

2001

Ghana b

30 luglio

2020 A

30 ottobre

2020

Grecia a

16 maggio

2001

16 agosto

2001

Italia a

31 luglio

1991

27 aprile

1992

Lettonia b

15 marzo

1995 A

15 giugno

1995

Lituania b

20 settembre

1993 A

20 dicembre

1993

Marocco b

6 maggio

2022

6 agosto

2022

Montenegro b

14 febbraio

2019 A

14 maggio

2019

Norvegia a

11 marzo

1991

27 aprile

1992

Paesi Bassi a d

1° agosto

1991

27 aprile

1992

Polonia b

23 gennaio

1990 A

27 aprile

1992

Repubblica Ceca b

24 marzo

1994 A

24 giugno

1994

Romania b

29 dicembre

1992 A

29 marzo

1993

Saint Vincent e Grenadine b

18 settembre

2001 A

18 dicembre

2001

Slovacchia b

7 marzo

1995 A

7 giugno

1995

Slovenia a

27 gennaio

1995 A

27 aprile

1995

Spagna a

19 maggio

2025

19 agosto

2025

Svezia a

27 gennaio

1992

27 aprile

1992

Svizzera* a

7 gennaio

2022

7 aprile

2022

Turchia a

26 marzo

2007

26 giugno

2007

Ucraina b

24 marzo

2000 A

24 giugno

2000

Ungheria b

26 marzo

1990

27 aprile

1992

Uruguay b

28 luglio

2009 A

28 ottobre

2009

Zimbabwe b

25 settembre

2023 A

25 dicembre

2023

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): www.iaea.org > Topics > Nuclear safety and security > Governmental, legal and regulatory framework > Conventions > Nuclear liability conventions o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Questo Stato è parte contraente della Conv. del 29 lug. 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Prot. addizionale del 28 gen. 1964, dal Prot. del 16 nov. 1982 e dal Prot. del 12 fe. 2004.
  4. Questo Stato è parte contraente della Conv. di Vienna del 21 mag. 1963 sulla responsabilità civile per danni nucleari.
  5. Il Prot. non si applica alle Isole Faeröer.
  6. Al Regno in Europa.

0.732.441

Svizzera

Riserva

All’atto della ratifica la Svizzera formula la riserva seguente:

La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di prevedere, in caso di incidente nucleare nel proprio territorio per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nucleare svizzero, che tale esercente risponda dei danni nucleari all’estero fino all’importo previsto dalla legislazione dello Stato interessato nei confronti della Svizzera al momento dell’incidente nucleare, per gli Stati che limitano l’importo della responsabilità dell’esercente e che sono Parti contraenti della Convenzione di Vienna e del Protocollo comune.