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0.732.915.8

Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo dell’Australia
concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare

RU 1988 1386; FF 1987 II 1061

Traduzione1

Concluso il 28 gennaio 1986
Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 19882
Entrato in vigore con scambio di note il 27 luglio 1988

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo dell’Australia,

riaffermando il loro impegno di assicurarsi che lo sviluppo e l’impiego a fini pacifici dell’energia nucleare sul piano internazionale siano retti da accordi che favoriscono l’obiettivo di non proliferazione nucleare;

ricordando che la Svizzera e l’Australia sono Stati militarmente non nucleari e partecipi del Trattato dì non proliferazione nucleare depositato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 3 (detto dappresso «il Trattato»);

riconoscendo che la Svizzera e l’Australia si sono impegnate, conformemente al Trattato, a non fabbricare né acquisire in altro modo armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, e che i due Governi hanno concluso accordi con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (denominata dappresso «l’Agenzia») per garanzie in relazione con il Trattato nei loro Paesi rispettivi;

affermando il loro appoggio agli obiettivi del Trattato e il loro desiderio di promuovere un’adesione universale a quest’ultimo;

confermando il desiderio dei due Paesi di cooperare allo sviluppo e all’applicazione dell’energia nucleare a scopi pacifici;

desiderando fissare condizioni compatibili con la loro adesione alla non proliferazione, che permettano il trasferimento di materiali nucleari, di materie, dì attrezzature e di tecnologie tra la Svizzera e l’Australia per impieghi pacifici non esplosivi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

  1. «autorità competente» significa, nel caso della Svizzera, l’«Ufficio federale dell’energia» e, nel caso dell’Australia, l’«Australian Safeguards Office» o un altro determinato organismo che la Parte interessata potrà eventualmente notificare all’altra Parte;
  2. «attrezzature» significa gli elementi e loro componenti principali quali specificati nella parte B dell’Allegato A;
  3. «materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori, specificate nella parte A dell’Allegato A;
  4. «materiali nucleari» significa ogni «sostanza grezza» od ogni «prodotto fissile speciale» giusta la definizione di questi termini figurante nell’articolo XX dello Statuto4 dell’Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia, presa conformemente a detto articolo XX, la quale modificasse la lista dei materiali considerati «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale», avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di avere accettato tale modifica;
  5. «raccomandazioni dell’Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 (intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare»), e delle sue ulteriori revisioni, oppure qualunque documento successivo che lo sostituisse. Qualsiasi modifica futura delle raccomandazioni circa la protezione fisica avrà effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di averla accettata;
  6. «tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, le opere tecniche e i manuali di esercizio, designati, dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria e prima del trasferimento, come importanti per la concezione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, o di componenti di importanza cruciale di tali impianti, o per qualsiasi altra tecnologia che potrebbe essere designata di comune accordo tra le Parti, tuttavia con l’esclusione dei dati accessibili al pubblico, per esempio mediante libri pubblicati o riviste, oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.

Art. II

Le Parti facilitano la loro cooperazione nello sviluppo e nell’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici, incluse:

  1. la produzione d’energia mediante lo sfruttamento del ciclo del combustibile nucleare;
  2. la ricerca e le sue applicazioni;
  3. la cooperazione industriale.

La cooperazione di cui in questo Articolo sarà effettuata in base a termini e condizioni accolti favorevolmente dalle due Parti e conformi a questo Accordo, come pure alle leggi, regolamenti e condizioni di autorizzazione vigenti rispettivamente in Svizzera e in Australia. Le Parti possono designare autorità governative o persone fisiche o giuridiche abilitate a intraprendere una tale cooperazione.

Art. III

Il presente Accordo si applica:

  1. ai materiali nucleari, alle materie, alle attrezzature e alla tecnologia trasferiti tra la Svizzera e l’Australia per impieghi pacifici non esplosivi, sia direttamente, sia con la mediazione di un Paese terzo;
  2. a tutte le forme di materiali nucleari ottenuti per mezzo di procedimenti chimici o fisici o separazione isotopica a condizione che la quantità di materiale nuclere così ricavata sia considerata come rientrante nel campo d’applicazione del presente accordo soltanto in una proporzione uguale a quella esistente tra la quantità di materiale nucleare utilizzato nella sua preparazione e retto dal presente Accordo e la quantità totale di materiale nucleare impiegato a tale scopo;
  3. a tutte le generazioni di materiali nucleari prodotti per irradiazione neutronica, a condizione che la quantità di materiale così prodotta sia considerata come rientrante nel campo d’applicazione del presente Accordo soltanto nella proporzione in cui la quantità di materiale nucleare sottoposto all’Accordo e utilizzata a questa produzione contribuisce a quest’ultima;
  4. alle attrezzature concepite o costruite utilizzando o applicando la tecnologia sottoposta al presente Accordo;
  5. alle attrezzature d’arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, la cui concezione, costruzione o procedura di funzionamento siano essenzialmente dello stesso tipo di quelle delle attrezzature sottoposte alle disposizioni del presente accordo e vengano costruite nel corso dei venti anni a contare dalla data della messa in servizio di queste ultime;
  6. alle materie prodotte con attrezzature sottoposte alle disposizioni del presente Accordo;
  7. ai materiali nucleari prodotti, trattati o utilizzati con materie o attrezzature sottoposte alle disposizioni del presente Accordo.

Gli elementi di cui nel paragrafo 1 di questo Articolo saranno trasferiti nell’ambito del presente Accordo soltanto a una persona fisica o giuridica designata dall’autorità competente della Parte destinataria all’autorità competente della Parte fornitrice come debitamente autorizzata a riceverli.

Art. IV

I materiali di cui all’Articolo III resteranno sottoposti ai disposti del presente Accordo sino a che:

  1. sia accertato che non sono più utilizzabili; o
  2. sia accertato che sono praticamente irrecuperabili per essere rifoggiati in modo utilizzabile per ogni attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie; o
  3. siano stati trasferiti fuori dalla giurisdizione della Svizzera o fuori della giurisdizione dell’Australia conformemente ai disposti dell’Articolo IX del presente Accordo; o
  4. le Parti convengono altrimenti.

Al fine di stabilire in qual momento i materiali nucleari sottoposti al presente Accordo non sono più utilizzabili o sono praticamente irrecuperabili per essere rifoggiati in modo utilizzabile per ogni attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie di cui nell’Articolo VI, le due Parti accetteranno la decisione dell’Agenzia. Ai fini del presente Accordo, questa decisione verrà presa dall’Agenzia conformemente ai disposti relativi alla levata delle garanzie figurante nel pertinente Accordo di garanzie concluso tra la Parte interessata e l’Agenzia.

Le materie e le attrezzature di cui nell’Articolo III resteranno sottoposte ai disposti del presente Accordo sino a che:

  1. siano state trasferite fuori della giurisdizione della Svizzera o fuori della giurisdizione dell’Australia, conformemente ai disposti dell’Articolo IX del presente Accordo; o
  2. le Parti convengano altrimenti.

La tecnologia resterà sottoposta al presente Accordo durante un periodo determinato congiuntamente dalle Parti prima del trasferimento.

Art. V

I materiali nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia sottoposti al presente Accordo non devono essere impiegati o stornati per la fabbricazione di armi nucleari ed altri dispositivi nucleari esplosivi, per la ricerca e lo sviluppo legati alle armi nucleari e agli altri dispositivi nucleari esplosivi né utilizzati per uno scopo militare.

Art. VI

Quando l’Australia sia la Parte destinataria, il rispetto dell’Articolo V del presente Accordo verrà assicurato da un sistema di garanzie applicato dall’Agenzia conformemente all’Accordo di garanzie concluso il 10 luglio 1974 tra l’Australia e l’Agenzia in relazione con il Trattato.

Quando la Svizzera sia la Parte destinataria, il rispetto dell’Articolo V del presente Accordo verrà assicurato da un sistema di garanzie applicato dall’Agenzia conformemente all’Accordo di garanzie concluso il 6 settembre 1978 5 tra la Svizzera e l’Agenzia in relazione con il Trattato.

Art. VII

Nel casi in cui, nonostante le disposizioni dell’Articolo VI del presente Accordo, materiali nucleari, materie o attrezzature o tecnologie sottoposti al presente Accordo si trovassero sul territorio di una Parte e l’Agenzia non applicasse le sue garanzie su tale territorio in virtù dell’Accordo applicabile, concluso conformemente all’Articolo III del Trattato e menzionato nell’Articolo VI del presente Accordo, detta Parte accetterà garanzie nell’ambito di un accordo o di accordi dei quali essa e l’Agenzia sono Partecipi, e che forniscono garanzie equivalenti per la loro estensione e per i loro effetti a quelle previste dall’Accordo di garanzie applicabile, concluso conformemente all’Articolo VI del presente Accordo, oppure, qualora l’Agenzia non applicasse garanzie sul territorio di questa Parte nell’ambito di uno o parecchi accordi summenzionati, le Parti concluderanno senza indugio un accordo per l’applicazione, nel territorio in questione, di un sistema di garanzie conforme ai principi e alle procedure del sistema di garanzie dell’Agenzia e prevedente l’applicazione di garanzie ai materiali nucleari, alle attrezzature e alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.

Art. VIII

Ogni Parte prenderà, in accordo con le sue leggi e i suoi regolamenti, i provvedimenti necessari per assicurare una protezione fisica adeguata dei materiali nucleari, delle materie, delle attrezzature e delle tecnologie sottoposti alla sua giurisdizione. Per quanto concerne i materiali nucleari, le Parti applicheranno al minimo provvedimenti di protezione fisica conformi alle esigenze formulate nelle raccomandazioni dell’Agenzia.

Le Parti, a domanda dell’una o dell’altra, si consulteranno su questioni relative alla protezione fisica, inclusa l’applicazione, ai fini di questo Articolo, di raccomandazioni che fossero fatte, di tanto in tanto, da gruppi di esperti internazionali.

Art. IX

I materiali nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia sottoposti al presente Accordo non saranno trasferiti fuori della giurisdizione di una Parte senza il consenso preliminare scritto dell’altra Parte.

Art. X

I materiali nucleari sottoposti al presente Accordo saranno ritrattati soltanto conformemente alle condizioni convenute per scritto tra le Parti, come stabilito nell’Allegato B.

Art. XI

I materiali nucleari sottoposti al presente Accordo non saranno arricchiti al 20 % o più con l’isotopo U 235 senza il consenso preliminare scritto della Parte fornitrice.

Art. XII

Applicando gli Articoli IX, X e XI del presente Accordo, la Parte fornitrice terrà conto delle considerazioni di non proliferazione e dei bisogni nucleoenergetici della Parte destinataria. La Parte fornitrice non negherà il suo consenso qualora un rifiuto siffatto permettesse di ricavare vantaggi commerciali.

Una Parte che non ritenga di poter dare il suo consenso su una questione di cui negli articoli IX, X e XI del presente Accordo, offrirà all’altra Parte la possibilità immediata di tenere consultazioni complete su questa questione.

Art. XIII

Le autorità competenti delle due Parti si consulteranno annualmente o in qualsiasi momento, su domanda di una delle Parti, onde assicurare l’applicazione efficace del presente Accordo. Le Parti possono invitare congiuntamente l’Agenzia a partecipare a queste consultazioni.

Se i materiali nucleari sottoposti al presente Accordo si trovano sul territorio di una Parte, questa Parte comunicherà per scritto all’altra Parte, su domanda di quest’ultima, le conclusioni generali dei più recenti rapporti dell’Agenzia sulle sue attività di verifica sul territorio per gli impianti in questione.

Le autorità competenti delle due Parti concluderanno un accordo amministrativo onde assicurare il rispetto effettivo degli obblighi del presente Accordo. Un accordo amministrativo concluso in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo può essere modificato con il consenso delle autorità competenti delle due Parti.

Le spese per i rapporti e i documenti che l’una e l’altra Parte è tenuta a fornire ai termini dell’accordo amministrativo di cui nel paragrafo 3 di questo Articolo devono essere sostenute dalla Parte interessata.

Le Parti prenderanno, in accordo con le loro leggi e regolamenti, tutte le precauzioni appropriate per preservare il carattere confidenziale dei segreti commerciali e industriali, come pure altre informazioni confidenziali ricevute in applicazione del presente Accordo e designate come tali dalla Parte fornitrice.

Art. XIV

Nel caso in cui la Parte destinataria non si conformasse a una qualsiasi delle disposizioni degli Articoli V a XIII incluso, o dell’Articolo XV del presente Accordo, oppure non si conformasse agli accordi relativi alle garanzie dell’Agenzia o li denunciasse, la Parte fornitrice avrà, sotto condizione di notifica preliminare, il diritto di sospendere o di annullare qualsiasi ulteriore trasferimento di materiali nucleari, di materie, di attrezzature e di tecnologia e di domandare alla Parte destinataria di prendere misure correttrici. Se, previa consultazione tra le Parti, siffatti provvedimenti correttori non sono presi entro un termine ragionevole, la Parte fornitrice avrà allora il diritto di domandare la restituzione dei materiali nucleari, materie e attrezzature sottoposti al presente Accordo, mediante pagamento di prezzi in vigore a questa data. Le disposizioni suesposte si applicheranno pure nel caso in cui una delle Parti facesse detonare un dispositivo nucleare esplosivo.

Art. XV

Ogni vertenza circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo non composta mediante negoziato dovrà, ad istanza dell’una e) dell’altra Parte, essere sottoposta a un tribunale composto di tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente Articolo. Ogni Parte designerà un arbitro, che può essere suo cittadino, e i due arbitri così designati coopteranno il terzo, cittadino di un Paese terzo, che presiederà il tribunale. Qualora nei trenta giorni successivi alla domanda d’arbitrato una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, ciascuna delle Parti può chiederne la nomina al presidente della Corte internazionale di giustizia. La stessa procedura si applicherà se, nei trenta giorni che seguono la designazione o la nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non è stato cooptato. Il quorum sarà costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti di tutti i membri di quest’ultimo. La procedura sarà fissata dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale, compresi tutti i regolamenti relativi alla sua costituzione, le sue procedure, la sua competenza e la ripartizione delle spese d’arbitrato tra le Parti, vincoleranno queste ultime e saranno applicate da esse.

Art. XVI

Il presente Accordo può essere modificato o riveduto col consenso delle Parti.

Qualsiasi modifica o revisione entrerà in vigore alla data che le Parti fisseranno con scambio di note diplomatiche.

Art. XVII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data che le Parti fisseranno con scambio di note diplomatiche e resterà in vigore per un periodo iniziale di 30 anni. Se nessun avviso di denuncia è stato notificato da una delle Parti all’altra almeno 180 giorni prima della scadenza di questo periodo, il presente Accordo resterà in vigore sino a che 180 giorni siano trascorsi dopo la notifica di un avviso di denuncia di una delle Parti all’altra. Tuttavia, a meno che le Parti non convengano altrimenti, la denuncia di questo Accordo non libera le Parti dagli obblighi contratti per gli elementi, menzionati nel suo Articolo III, che restano utilizzabili o praticamente ricuperabili per essere rifoggiati in modo utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie conformemente all’Articolo IV di questo Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 28 gennaio 1986, in doppio esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Per il
Governo dell’Australia:

Pierre Aubert

Douglas A. Townsend

Allegato A

Parte A: Materie

1.

Deuterio e acqua pesante:

Deuterio e ogni suo composto nel quale il rapporto deuterio/idrogeno superi 1: 5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore nucleare, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e forniti in quantità superante i 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi.

2.

Grafite di purezza nucleare:

Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e di una densità di oltre 1,50 grammi per centimetro cubo, fornita in quantità superante 30 tonnellate metriche durante un periodo di 12 mesi.

Parte B: Attrezzature

1.

Reattori nucleari:

Reattori nucleari atti a funzionare in modo da mantenere una reazione di fissione a catena autosostenuta e controllata, eccetto i reattori di potenza nulla i quali sono definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non superi 100 grammi all’anno.

Un «reattore nucleare» comprende essenzialmente gli elementi all’interno del suo contenitore o fissati direttamente su quest’ultimo, il materiale per la regolazione della potenza nel cuore e i componenti che racchiudono normalmente il fluido refrigerante primario del cuore, entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

Non si intendono escludere i reattori che fosse ragionevolmente possibile modificare in modo da produrre una quantità di plutonio sensibilmente superiore a 100 grammi all’anno. 1 reattori concepiti per un funzionamento mantenuto a livelli di potenza elevata, qualunque sia la loro capacità di produzione di plutonio, non sono considerati «reattori di potenza nulla».

2.

Contenitori a pressione per reattori:

Contenitori metallici in forma di unità completa o di elementi prefabbricati importanti, specialmente concepiti e preparati per contenere il cuore di un reattore nucleare, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e idonei a resistere alla pressione di regime del fluido refrigerante primario.

La piastra di copertura di un contenitore a pressione per reattori è un elemento prefabbricato importante di un tale contenitore.

3.

Disposizione interna di un reattore:

Come colonne e piastre di supporto del cuore del reattore e di altri elementi interni al contenitore, tubi guida per barre di comando, schermi termici, deflettori, piastre a griglia del nocciolo e piastre del diffusore, ecc.

4.

Macchinari di carico e scarico del combustibile nucleare:

Materiale di manutenzione specialmente concepito o preparato per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e utilizzabile in corso di funzionamento, oppure dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocazione e d’allineamento per permettere di procedere alle operazioni complesse di carico e fermo, come quelle nel corso delle quali è normalmente impossibile osservare il combustibile direttamente, nonché accedervi.

5.

Barre di controllo per reattori:

Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione in un reattore nucleare nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato.

Questi elementi, se sono forniti separatamente, comportano, oltre ai dispositivi d’assorbimento dei neutroni, i dispositivi di supporto di sospensione di questi ultimi.

6.

Tubolature e incamiciature per reattori:

Tubi specialmente concepiti o preparati per incamiciare gli elementi combustibili o trasportare il fluido refrigerante primario di un reattore, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, con pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.

7.

Tubi di zirconio:

Zirconio metallico o leghe a base di zirconio in forma di tubi o tubolature in quantità superiori a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e nei quali il rapporto afnio/zirconio risulti inferiore a 1: 500 parti di peso.

8.

Pompe del circuito di refrigerazione primario:

Pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il metallo liquido utilizzato come fluido refrigerante primario per reattori nucleari, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato.

9.

Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati e materiale
specialmente concepito e preparato all’uopo:

L’espressione «officina di ritrattamento di elementi combustibili irradiati» ingloba i materiali e i componenti che entrano normalmente in contatto diretto con il combustibile irradiato e servono a controllarlo direttamente, come pure i principali flussi di materiali nucleari e di prodotti di fissione durante il trattamento. Si considera che allo stato attuale della tecnologia il frammento d’enunciato «e materiale specialmente concepito e preparato all’uopo» si applica agli elementi qui appresso delle attrezzature:

  1. macchine per tagliare gli elementi combustibili irradiati: dispositivi telecomandati specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un’officina di ritrattamento nel senso qui appresso e destinati a tagliare, frantumare o tranciare complessi, fasci o barre di combustibile nucleare irradiati;
  2. recipienti a geometria anticritica (p. es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) specialmente concepiti o preparati in vista di essere utilizzati in un’officina di ritrattamento nel senso summenzionato, per disciogliere combustibile nucleare irradiato, capaci di resistere a liquidi fortemente corrosivi ad alta temperatura, il cui carico e la cui manutenzione si effettuano a distanza.

10.

Officine di fabbricazione di elementi combustibili:

L’espressione «officina di fabbricazione di elementi combustibili» ingloba il materiale:

  1. che entra normalmente in contatto diretto con il flusso di materiali nucleari, lo tratta direttamente o ne assicura la regolazione; o
  2. che assicura la sigillatura di materiali nucleari all’interno della guaina.

Il gioco completo di articoli destinati alle operazioni summenzionate, come pure diversi articoli che servono a una qualunque delle stesse, come pure ad altre operazioni di fabbricazione di combustibile, segnatamente alla verifica dell’integrità dell’inguainamento e della sua impermeabilità e alla finitura del combustibile sigillato.

11.

Materiale, diverso dagli strumenti d’analisi, specialmente concepito
o preparato per la separazione degli isotopi dell’uranio:

L’espressione «materiale, diverso dagli strumenti d’analisi, specialmente concepito o preparato per la separazione degli isotopi dell’uranio» ingloba ciascuno dei principali elementi del materiale specialmente concepito o preparato per le operazioni di separazione.

Questi elementi comprendono:

  1. barriere per i diffusori gassosi
  2. casse di diffusori gassosi
  3. insiemi di centrifughe a gas resistenti alla corrosione prodotta dall’UF 6
  4. gruppi di separazione per mezzo di ugelli
  5. gruppi di separazione vortex
  6. grandi compressori centrifughi o assiali resistenti alla corrosione prodotta dall’UF 6
  7. dispositivi d’impermeabilità speciali per questi compressori.

12.

Officine di produzione d’acqua pesante:

L’espressione «officina di produzione d’acqua pesante» significa un impianto di produzione d’acqua pesante, di deuterio e di composti di deuterio e di materiale specialmente concepito o preparato all’uopo.

Allegato B

Ritrattamento

Visto che l’Articolo X dell’Accordo dispone che i materiali nucleari sottoposti a quest’ultimo (denominati qui appresso MNSA) saranno ritrattati soltanto a condizioni convenute per scritto tra le Parti:

Le parti dell’Accordo

riconoscendo che la separazione, l’immagazzinamento, il trasporto e l’impiego del plutonio richiedono provvedimenti particolari in vista di ridurre i rischi di proliferazione nucleare;

riconoscendo il ruolo del ritrattamento in un impiego efficace delle risorse energetiche nella gestione delle materie contenute nei combustibili irradiati e in altre applicaziooni pacifiche non esplosive compresa la ricerca;

auspicando un’applicazione pratica e senza imprevisti delle condizioni convenute e indicate nel presente Allegato che prende in considerazione gli obiettivi di non proliferazione condivisi dalle Parti e i bisogni a lunga scadenza del ciclo del combustibile della Parte destinataria;

determinate a continuare ad accordare il loro sostegno allo sviluppo di accordi istituzionali internazionali relativi al ritrattamento e al plutonio, compreso un sistema efficace e generalmente accettato di immagazzinamento internazionale del plutonio;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I MNSA possono essere ritrattati in base alle condizioni seguenti:

  1. Il ritrattamento sarà effettuato, sotto le garanzie dell’Agenzia, allo scopo di utilizzare le risorse energetiche e di gestire le materie contenute nei combustibili irradiati, conformemente al programma relativo al ciclo del combustibile come formulato e messo per scritto in un accordo d’esecuzione.
  2. Il plutonio separato sarà immagazzinato e utilizzato sotto le garanzie dell’Agenzia conformemente al programma relativo al ciclo del combustibile come formulato e messo per scritto in un accordo d’esecuzione.
  3. Il ritrattamento e l’utilizzazione del plutonio separato in vista di altre applicazioni pacifiche e non esplosive, compresa la ricerca, saranno intrapresi soltanto a condizioni convenute per scritto tra le Parti in seguito a consultazioni tenute conformemente all’Articolo 2 del presente Allegato.

Art. 2

Consultazioni si svolgeranno nei 30 giorni seguenti il ricevimento della domanda dell’una o dell’altra Parte:

  1. onde passare in rassegna il funzionamento delle disposizioni del presente Allegato;
  2. onde esaminare modifiche di un accordo d’esecuzione, come previsto dal presente Accordo;
  3. in vista di tenere conto dei miglioramenti delle garanzie internazionali ed altre tecniche di controllo, compresa l’instaurazione di meccanismi internazionali nuovi e generalmente accettati, relativi al ritrattamento e al plutonio;
  4. per esaminare le modifiche del presente Allegato, proposte da una o dall’altra delle Parti, in particolare per tenere conto dei miglioramenti a cui si fa riferimento al paragrafo (C) del presente Articolo;
  5. per esaminare le proposte di ritrattamento e d’impiego del plutonio separato in vista di altre applicazioni pacifiche non esplosive, compresa la ricerca, di cui nell’Articolo 1 (C) del presente Allegato.

Art. 3

Il presente Allegato può essere modificato conformemente all’Articolo XVI dell’Accordo.

Scambi di lettere del 26 gennaio 1986

Berna, 28 gennaio 1986

Signor Ambasciatore,

Mi onoro di confermare ricevuta la Sua lettera del 28 gennaio 1986, del tenore seguente:

  1. «Ho l’onore di riferirmi all’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, firmato oggi a Berna. 1.Durante i negoziati tra l’Australia e la Svizzera di un accordo concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, le due Parti hanno discusso le disposizioni applicabili, in virtù dell’Accordo, ai trasferimenti verso Paesi terzi ai fini della conversione, dell’arricchimento nella misura di almeno il 20%, della fabbricazione del combustibile, del ritrattamento e dell’immagazzinamento dei materiali nucleari sottoposti all’Accordo (denominati qui appresso «MNSA»).2.La delegazione svizzera ha descritto le differenti tappe del ciclo svizzero del combustibile nucleare attraverso le quali i MNSA d’origine australiana dovrebbero passare. Siccome la Svizzera non dispone dì impianti per la conversione, l’arricchimento, la fabbricazione del combustibile e il ritrattamento, queste operazioni dovrebbero essere eseguite fuori della Svizzera.3.Alla luce di queste discussioni, sono state stabilite le conclusioni seguenti:

A.

(i)

I trasferimenti di MNSA ai fini della conversione, dell’arricchimento nella misura di almeno il 20% con isotopo U 235, della fabbricazione del combustibile, del ritrattamento e dell’immagazzinamento, possono, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare a cui si fa riferimento nell’Allegato B dell’Accordo, venire effettuati tra la Svizzera e quei Paesi terzi che hanno un accordo in vigore con l’Australia concernente i trasferimenti nucleari, a proposito del quale il Governo dell’Australia non abbia avvertito la Svizzera d’aver ritenuto necessario sospendere, annullare o astenersi dall’intraprendere trasferimenti nucleari.

  1. (ii) La Svizzera notificherà prontamente all’Australia siffatti trasferimenti, conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo Amministrativo.

B.

(i)

I trasferimenti di MNSA ai fini della conversione, dell’arricchimento nella misura di almeno il 20 % con isotopo U 235 e della fabbricazione del combustibile possono essere effettuati, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare di cui nell’Allegato B dell’Accordo, tra la Svizzera e Paesi terzi privi di un accordo in vigore con l’Australia.

  1. Se quanto precede è accettabile per la Svizzera, Le propongo che questa lettera costituisca, con la Sua risposta, un Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera, che entrerà in vigore alla stessa data a cui entrerà in vigore l’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare e che vigerà altrettanto a lungo che quest’ultimo Accordo.»

In risposta ho l’onore di informarla che quanto precede è accettabile per il Governo svizzero, nonché di confermare che la Sua lettera del 28 gennaio 1986 e la presente risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell’Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Australia concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare e vigerà altrettanto a lungo quanto quest’ultimo Accordo.

Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Pierre Aubert

Berna, 28 gennaio 1986

Signor Ambasciatore,

Mi onoro di confermare ricevuta la Sua lettera del 28 gennaio 1986, del tenore seguente:

  1. «Ho l’onore di riferirmi all’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, firmato oggi a Berna, e segnatamente a certe intese a cui sono giunte le delegazioni dell’Australia e della Svizzera in merito all’attuazione degli Articoli XIV e XVI.
  2. Nell’attuazione dell’Articolo XIV dell’Accordo, le due Parti prenderanno debitamente in considerazione la natura della non conformità o della denuncia implicate, in modo da evitare qualsiasi intervento sproporzionato sull’approvvigionamento.
  3. Le due Parti hanno riconosciuto che è desiderabile tenere conto degli sviluppi internazionali nel campo delle garanzie nucleari e in quello delle condizioni applicate ai trasferimenti nucleari internazionali, onde hanno convenuto che in relazione con l’Articolo XVI dell’Accordo, nessuna modifica o revisione di quest’ultimo potrà essere applicata ai materiali nucleari, alle materie, alle attrezzature e alla tecnologia sottoposti all’Accordo, che siano stati forniti o debbano essere forniti in base a contratti entranti in vigore prima di una tale modifica o revisione, a meno che le Parti non lo decidano.
  4. Se quanto precede è accettabile per la Svizzera, Le propongo che questa lettera costituisca, con la Sua risposta, un Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera, che entrerà in vigore alla stessa data a cui entrerà in vigore l’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare e che vigerà altrettanto a lungo che quest’ultimo accordo.»

In risposta ho l’onore di informarla che quanto precede è accettabile per il Governo svizzero e di confermare che la Sua lettera del 28 gennaio 1986 e la presente risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell’Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Australia concernente, l’impiego pacifico dell’energia nucleare e vigerà altrettanto a lungo che quest’ultimo Accordo.

Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l’assicurazione delle mia alta considerazione.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Pierre Aubert