Ai fini del presente Accordo:
- «autorità competente» significa, nel caso della Svizzera, l’«Ufficio federale dell’energia» e, nel caso dell’Australia, l’«Australian Safeguards Office» o un altro determinato organismo che la Parte interessata potrà eventualmente notificare all’altra Parte;
- «attrezzature» significa gli elementi e loro componenti principali quali specificati nella parte B dell’Allegato A;
- «materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori, specificate nella parte A dell’Allegato A;
- «materiali nucleari» significa ogni «sostanza grezza» od ogni «prodotto fissile speciale» giusta la definizione di questi termini figurante nell’articolo XX dello Statuto4 dell’Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia, presa conformemente a detto articolo XX, la quale modificasse la lista dei materiali considerati «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale», avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di avere accettato tale modifica;
- «raccomandazioni dell’Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 (intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare»), e delle sue ulteriori revisioni, oppure qualunque documento successivo che lo sostituisse. Qualsiasi modifica futura delle raccomandazioni circa la protezione fisica avrà effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di averla accettata;
- «tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, le opere tecniche e i manuali di esercizio, designati, dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria e prima del trasferimento, come importanti per la concezione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, o di componenti di importanza cruciale di tali impianti, o per qualsiasi altra tecnologia che potrebbe essere designata di comune accordo tra le Parti, tuttavia con l’esclusione dei dati accessibili al pubblico, per esempio mediante libri pubblicati o riviste, oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.