Le Parti promuoveranno, su base paritaria e ai fini di un loro reciproco vantaggio, la cooperazione per l’impiego pacifico dell’energia nucleare in accordo con le loro leggi e regolamenti e in conformità degli obblighi e degli impegni internazionali di ciascuna Parte.
0.732.924.9
Accordo di cooperazione
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica popolare di Cina
per l’impiego pacifico dell’energia nucleare
RU 1988 1488; FF 1987 II 1061
Traduzione
Concluso il 12 novembre 1986
Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 19881
Entrato in vigore con scambio di note il 15 agosto 1988
(Stato 15 agosto 1988)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica popolare di Cina,
denominati dappresso «le Parti»,
desiderosi di continuare e di ampliare i loro rapporti d’amicizia,
considerando l’importanza da essi attribuita all’impiego pacifico dell’energia nucleare,
confermando la loro intenzione di ampliare e di rafforzare la cooperazione, sia sul piano bilaterale sia nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica – denominata dappresso «l’Agenzia»,
considerando che la Svizzera e la Repubblica popolare di Cina sono membri dell’Agenzia,
considerando che la Repubblica popolare di Cina è uno Stato militarmente nucleare e che la Svizzera è uno Stato militarmente non nucleare e partecipe del Trattato di non proliferazione nuclare, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 2 , denominato dappresso TNP, e che ha firmato il 6 settembre 1978 3 un accordo di garanzia con l’Agenzia nel quadro di questo Trattato,
riaffermando il loro impegno di cooperare all’applicazione dell’energia nucleare unicamente a scopi pacifici,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Art. II
Giusta l’articolo 1 dei presente Accordo le Parti faciliteranno:
- la conclusione di accordi specifici tra enti competenti delle due Parti;
- la stipula di contratti concernenti progetti d’energia nucleare, la ricerca e lo sviluppo, la cooperazione industriale in settori connessi con l’energia nucleare e gli scambi di informazioni, di materie, materiali nucleari, attrezzature e tecnologia.
Art. III
Lo scambio di informazioni può essere disciplinato da accordi o contratti specifici di cui nell’articolo 11. Detto scambio dovrebbe effettuarsi giusta i seguenti criteri:
- qualora enti o imprese industriali di una Parte avessero omesso di indicare anteriormente o contemporaneamente a detto scambio che la comunicazione di informazioni è vietata o limitata, gli enti o le imprese industriali dell’altra Parte possono cederle ad altri enti o imprese industriali stabilite sul suo territorio;
- qualora enti o imprese industriali di una Parte avessero indicato anteriormente o contemporaneamente a detto scambio che la comunicazione delle informazioni è vietata o limitata, ogni ente o impresa industriale garantirà che tali informazioni o quelle derivanti da attività di ricerca o di sviluppo attuate in comune non vengano divulgate oppure cedute a terzi non autorizzati a riceverle, in virtù delle disposizioni del presente Accordo, senza il previo consenso scritto dell’ente o dell’impresa industriale dell’altra Parte.
Le Parti si sforzeranno di indurre gli interlocutori della cooperazione a tenersi reciprocamente al corrente circa il grado di affidabilità e di applicabilità delle informazioni scambiate. Il fatto che le Parti possano partecipare alla comunicazione di informazioni, nel quadro del presente Accordo, non implica, da parte loro, alcuna responsabilità in merito all’esattezza o all’applicabilità dì tali informazioni.
Art. IV
La cooperazione attuata nel quadro del presente Accordo serve esclusivamente l’impiego pacifico dell’energia nucleare. Le materie, i materiali nucleari, comprese le loro generazioni successive, le attrezzature o la tecnologia trasferite tra le Parti oppure ottenute, prodotte o derivate dall’uso di tali beni trasferiti, non verranno dirottati né impiegati per lo sviluppo e la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi nucelari esplosivi.
Le definizioni dei termini «materie», «materiali nucleari», «attrezzature», «tecnologia» sono oggetto degli allegati A e B del presente Accordo.
Art. V
Le Parti adotteranno tutte le precauzioni appropriate per assicurarsi che gli elementi di cui all’articolo IV del presente Accordo siano detenuti, nell’ambito della loro giurisdizione, unicamente da persone abilitate all’uopo.
Le Parti adotteranno, sul rispettivo territorio, i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei materiali nucleari e delle attrezzature sottoposti al presente Accordo.
Per quanto concerne i materiali nucleari, le Parti applicheranno i provvedimenti di protezione fisica stabiliti nelle raccomandazioni dell’Agenzia (vedere allegato A lettera f).
Art. VI
Gli elementi di cui all’articolo IV del presente Accordo saranno trasferiti in un Paese terzo soltanto dopo consultazione e reciproca intesa tra le Parti. Nel caso di tale trasferimento le Parti vigilano affinché il Paese terzo rispetti almeno le seguenti condizioni:
- l’impiego esclusivamente pacifico e non esplosivo;
- l’applicazione dei controlli, da parte dell’Agenzia, agli elementi trasferiti;
- nessun trasferimento in altri Paesi senza preventivo consenso delle Parti del presente Accordo;
- la disposizione di protezione fisica adeguata giusta l’articolo V del presente Accordo.
Art. VII
Gli elementi di cui all’allegato A lettera d forniti da una delle Parti saranno sottoposti al controllo dell’Agenzia nel Paese destinatario.
Nel caso in cui la Repubblica popolare di Cina fosse il Paese destinatario di elementi contemplati nel paragrafo 1 di questo articolo, essa stipulerà un accordo di garanzia con l’Agenzia per assicurare il rispetto delle disposizioni del detto paragrafo.
Nel caso in cui la Svizzera fosse il Paese destinatario di elementi contemplati nel paragrafo 1 di questo articolo, il rispetto delle disposizioni del detto paragrafo sarà garantito dall’accordo di garanzia concluso il 6 settembre 1978 4 tra la Svizzera e l’Agenzia in relazione con il TNP.
Art. VIII
Le autorità competenti delle Parti possono stipulare accordi amministrativi onde assicurare l’attuazione della cooperazione nel quadro del presente Accordo.
Al fine di promuovere la cooperazione nel quadro del presente Accordo, verrà istituito un comitato composto di rappresentanti designati da ciascuna Parte. Detto comitato si riunirà in caso di bisogno per esaminare i progressi ed i risultati della cooperazione.
Art. IX
Rappresentanti delle Parti si riuniranno e si consulteranno reciprocamente, secondo i bisogni, circa i problemi derivanti dall’applicazione del presente Accordo. Le Parti possono invitare l’Agenzia a partecipare a queste consultazioni.
Art. X
Gli obblighi assunti dalle Parti in un qualsiasi Trattato internazionale, a cui l’una o l’altra Parte avesse aderito, restano inviolabili. Nondimeno le Parti dovrebbero cercare di evitare che tali obblighi intralcino l’applicazione normale del presente Accordo.
Art. XI
Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi momento col consenso scritto delle Parti. Tali emendamenti entreranno in vigore in armonia con le procedure di cui all’articolo XII del presente Accordo.
Art. XII
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive procedure legali nazionali. Esso resterà in vigore per un periodo di 30 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi di 5 anni salvo denuncia dell’una o dell’altra Parte. La denuncia dovrà essere notificata per scritto almeno 6 mesi innanzi lo scadere del termine.
Art. XIII
Nel caso di non riconduzione del presente Accordo, gli accordi e contratti di cui all’articolo Il resteranno in vigore sino a che non saranno stati denunciati da una delle Parti. Comunque, le disposizioni degli articoli IV, V, VI e VII continueranno ad essere applicate alle materie, materiali nucleari, attrezzature ed alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.
Art. XIV
Gli allegati A e B menzionati nell’articolo IV sono parte integrante del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Pechino, il 12 novembre 1986, in triplo esemplare nelle lingue cinese, francese e inglese, i tre testi facendo parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.
Per il Pierre Aubert | Per il Governo Wu Xueqian |
Allegato A
Definizioni
- «Attrezzature» significa gli elementi e loro componenti principali quali specificati nella parte A dell’allegato B.
- «Materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori quali specificate nella parte B dell’allegato B.
- «Materiali nucleari» significa ogni «sostanza grezza» od ogni «prodotto fissile speciale» giusta la definizione di questi termini figurante nell’articolo XX dello Statuto dell’Agenzia5. Ogni decisione del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia, presa conformemente a detto articolo XX, la quale modificasse la lista dei materiali considerati «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale» avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di avere accettato tale modifica.
- Gli elementi di cui all’articolo VII sono officine di ritrattamento, d’arricchimento o di produzione d’acqua pesante, loro principali componenti di importanza cruciale e loro tecnologia; l’uranio arricchito al 20 % o più con isotopi 233 o 235 e il plutonio.
- Inoltre: Elementi combustibili irradiati, compreso il plutonio e l’uranio arricchito al 20% o più con isotopi 233 o 235 contenuti in tali elementi. Su richiesta di una Parte, beni supplementari possono essere inclusi ove le Parti lo decidano.
- «Tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi tecnici, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, le opere tecniche e i manuali d’esercizio, designati dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria, prima del trasferimento, come importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, o di principali componenti di importanza cruciale di tali istallazioni, tuttavia con l’esclusione dei dati accessibili al pubblico, per esempio mediante libri pubblicati o periodici, oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.
- «Raccomandazioni dell’Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 (intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare») riveduto gradualmente, oppure qualunque documento successivo che lo sostituisce. Qualsiasi modifica futura delle raccomandazioni circa la protezione fisica avrà effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di averla accettata.
- «Autorità competente» significa, nel caso del Governo della Repubblica popolare di Cina, il Ministero dell’Industria Nucleare e, nel caso della Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia o un altro determinato organismo che la Parte interessata potrà eventualmente notificare all’altra Parte.
Allegato B
Parte A
- Reattori nucleari:
- Reattori nucleari atti a funzionare in modo da mantenere una reazione di fissione a catena autosostenuta e controllata, eccetto i reattori di potenza nulla i quali sono definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non superi 100 grammi all’anno.
- Contenitori a pressione:
- Contenitori metallici in forma di unità completa o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepiti e preparati per contenere il cuore di un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1 qui innanzi e idonei a resistere alla pressione di regime del fluido refrigerante primario.
- Macchinari di carico e scarico del combustibile nucleare:
- Materiale di manutenzione specialmente concepito o preparato per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, e utilizzabile in corso di funzionamento, oppure dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocazione e di allineamento per permettere di procedere alle operazioni complesse di carico a fermo, come quelle nel corso delle quali è normalmente impossibile osservare il combustibile direttamente, nonché accedervi.
- Barre di controllo per reattori:
- Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione di un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1 qui innanzi.
- Tubolature e incamiciature per reattori:
- Tubi specialmente concepiti o preparati per incamiciare gli elementi combustibili e il fluido refrigerante primario di un reattore, nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, con pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.
- Tubi di zirconio:
- Zirconio metallico o leghe a base di zirconio in forma di tubi o tubolature in quantità superiore a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore, nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, e nei quali il rapporto afnio/zirconio risulti superiore a 1:500 parti di peso.
- Pompe del circuito di refrigerazione primario:
- Pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il metallo liquido utilizzato come fluido refrigerante primario per reattori nucleari, nel senso del paragrafo 1 qui innanzi.
- Officine di ritrattamento:
- Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati e materiale specialmente concepito e preparato all’uopo.
- Officine di fabbricazione:
- Officine di fabbricazione d’elementi combustibili.
- Materiale per la separazione:
- Materiale diverso dagli strumenti d’analisi specialmente concepiti o preparati per la separazione degli isotopi dell’uranio.
- Officine di produzione:
- Officine di produzione d’acqua pesante, di deuterio e di materiale specialmente concepito o preparato all’uopo.
Parte B
- Deuterio e acqua pesante:
- Deuterio e ogni suo composto nel quale il rapporto deuterio idrogeno superi 1:5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, e forniti in quantità superante i 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi.
- Grafite di purezza nucleare:
- Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e di una densità di oltre 1,50 grammi per centimetro cubo, fornita in quantità superante 30 tonnellate metriche durante un periodo di 12 mesi.
La durata del periodo durante il quale gli elementi compresi negli Allegati A e B saranno sottoposti al presente Accordo sarà stabilita nell’accordo amministrativo menzionato nel paragrafo 1 dell’articolo VIII.