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0.740.4

Convenzione sulla libertà del transito Conchiusa a Barcellona il 20 aprile 1921 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 1924 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 luglio 1924 Entrata in vigore per la Svizzera il 12 ottobre 1924

CS 13 3; FF 1923 III 157 ediz. ted. 153 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 17 giugno 2016)

L’Albania, l’Austria, il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Bulgaria, il Cile, la Cina, la Colombia, la Costa Rica, Cuba, la Danimarca, l’Impero britannico (con la Nuova Zelanda e le Indie), la Spagna, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, il Guatemala, l’Haiti, l’Honduras, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, la Norvegia, il Panama, il Paraguay, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, lo Stato Serbo‑Croato‑Sloveno, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, l’Uruguay e il Venezuela,

animati dal desiderio d’assicurare la garanzia e il mantenimento della libertà delle comunicazioni e del transito;

considerando che in queste materie il mezzo migliore per tradurre in atto le intenzioni dell’articolo 23 lettera e, del Patto della Società delle Nazioni 1 è quello di conchiudere convenzioni generali, alle quali potranno accedere più tardi altre Potenze;

riconoscendo che importa proclamare e regolare il diritto di libero transito come uno dei mezzi migliori di sviluppare la cooperazione tra gli Stati, senza pregiudizio dei loro diritti di sovranità o d’autorità sulle vie usate per il transito;

avendo accettato l’invito della Società delle Nazioni 2 di partecipare a una conferenza riunita a Barcellona il 10 marzo, e avendo preso notizia dell’atto finale di questa conferenza 3 ;

nell’intento di mettere in vigore, fin d’ora, le disposizioni dello Statuto applicabile al transito per ferrovia e per via d’acqua, che è stato adottato;

volendo conchiudere a questo scopo una convenzione, le alte Parti contraenti hanno nominato loro plenipotenziari:

( Seguono i nomi dei plenipotenziari )

i quali, scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,

hanno stipulato quanto segue:

Art. 1

Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare lo Statuto 4 qui allegato, relativo alla libertà di transito, adottato dalla Conferenza di Barcellona il 14 aprile 1921. Questo Statuto sarà considerato come facente parte integrante della presente Convenzione. Di conseguenza, esse dichiarano di accettare gli obblighi e gli impegni di detto Statuto, conformemente ai termini e secondo le condizioni che vi figurano.

Art. 2

La presente Convenzione non pregiudica punto i diritti e gli obblighi che risultano dalle disposizioni del Trattato di Pace firmato a Versaglia il 28 giugno 1919, o dalle disposizioni degli altri Trattati analoghi, per quanto concerne le Potenze firmatarie o beneficiarie di questi Trattati.

Art. 3

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno egualmente fede, porterà la data di questo giorno e potrà essere firmata entro il 1° dicembre 1921.

Art. 4

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento agli altri Membri della Società, come pure agli Stati ammessi a firmare la Convenzione. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato 5 . In ossequio alle disposizioni dell’art. 18 del Patto della Società delle Nazioni, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione, non appena sarà depositata la prima ratificazione.

Art. 5

I Membri della Società delle Nazioni, che non avranno firmato la presente Convenzione avanti il 1° dicembre 1924, potranno accedervi. Lo stesso dicasi degli Stati che non fanno parte della Società, ai quali il Consiglio della Società avesse deciso di dare comunicazione ufficiale della presente Convenzione. L’accessione sarà notificata al Segretario generale della Società 6 , che informerà tutte le Potenze interessate dell’accessione e della data in cui quest’ultima è stata notificata.

Art. 6

La presente Convenzione entrerà in vigore solo dopo che sarà stata ratificata da cinque Potenze e precisamente il novantesimo giorno dopo il ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni , della quinta ratificazione. Più tardi, la presente Convenzione avrà effetto, per quanto concerne ciascuna delle Parti, novanta giorni dopo il ricevimento della ratificazione o della notificazione dell’accessione. Entrata in vigore la presente Convenzione, il Segretario generale ne manderà una copia conforme alle Potenze non Membri della Società, che, in virtù dei Trattati di Pace, si sono impegnate ad accedervi.

Art. 7

Il Segretario generale della Società delle Nazioni 7 terrà una raccolta speciale indicante quali Parti hanno firmato o ratificato la presente Convenzione, vi hanno acceduto o l’hanno disdetta. Questa raccolta sarà continuamente ostensibile ai Membri della Società e sarà pubblicata il più spesso possibile, secondo le indicazioni del Consiglio.

Art. 8

Salve restando le disposizioni dell’articolo 2 della presente Convenzione, quest’ultima può essere disdetta da una qualsiasi delle Parti, dopo trascorso un termine di cinque anni, a contare dalla data della sua entrata in vigore per detta Parte. La disdetta sarà fatta sotto forma di notificazione scritta, indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni 8 . Il Segretario generale trasmetterà immediatamente a tutte le altre Parti copia di questa notificazione che le informa della data in cui essa è stata ricevuta. La disdetta entrerà in vigore un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale e avrà effetto giuridico solo per la Potenza che l’avrà notificata.

Art. 9

La revisione della presente Convenzione può essere chiesta in qualsiasi tempo da un terzo delle alte Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Barcellona, il venti aprile millenovecentoventuno, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni 9 .

(Seguono le firme)

0.740.4

Campo d’applicazione il 17 giugno 201610

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

8 ottobre

1921

31 ottobre

1922

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Armenia

24 maggio

2013 A

22 agosto

2013

Austria

15 novembre

1923

13 febbraio

1924

Belgio

16 maggio

1927

14 agosto

1927

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

11 giugno

1922

31 ottobre

1922

Cambogia

12 aprile

1971 S

9 novembre

1953

Ceca, Repubblica

9 febbraio

1996 S

1° gennaio

1993

Cile

19 marzo

1928

17 giugno

1928

Cina

Hong Kong*

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Croazia

3 agosto

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

13 novembre

1922

11 febbraio

1923

Estonia

6 giugno

1925

4 settembre

1925

Eswatini

24 novembre

1969 A

22 febbraio

1970

Figi

15 marzo

1972 S

10 ottobre

1970

Finlandia

29 gennaio

1923

29 aprile

1923

Francia

19 settembre

1924

18 dicembre

1924

Georgia

2 giugno

1999 A

31 agosto

1999

Germania

9 aprile

1924 A

7 luglio

1924

Giappone

20 febbraio

1924

20 maggio

1924

Grecia

18 febbraio

1924

18 maggio

1924

India

2 agosto

1922

31 ottobre

1922

Iran

29 gennaio

1931

29 aprile

1931

Iraq

1° marzo

1930 A

30 maggio

1930

Italia

5 agosto

1922

3 novembre

1922

Laos

24 novembre

1956 S

22 ottobre

1953

Lesotho

23 ottobre

1973 S

4 ottobre

1966

Lettonia

29 settembre

1923

28 dicembre

1923

Libano

7 febbraio

1929 A

8 maggio

1929

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Lussemburgo

19 marzo

1930

17 giugno

1930

Malta

13 maggio

1966 S

21 settembre

1964

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Nepal

22 agosto

1966 A

20 novembre

1966

Nigeria

3 novembre

1967 A

1° febbraio

1968

Norvegia

4 settembre

1923

3 dicembre

1923

Nuova Zelanda

2 agosto

1922

31 ottobre

1922

Paesi Bassi

17 aprile

1924

16 luglio

1924

Polonia

8 ottobre

1924

6 gennaio

1925

Regno Unito*

2 agosto

1922

31 ottobre

1922

Romania

5 settembre

1923

4 dicembre

1923

Ruanda

10 febbraio

1965 S

1° luglio

1962

Saint Vincent e Grenadine

5 settembre

2001 S

27 ottobre

1979

Serbia

7 maggio

1930 A

5 agosto

1930

Siria

7 febbraio

1929 A

8 maggio

1929

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

17 dicembre

1929

17 marzo

1930

Svezia

19 gennaio

1925

19 aprile

1925

Svizzera

14 luglio

1924

12 ottobre

1924

Thailandia

29 novembre

1922 A

27 febbraio

1923

Turchia

27 giugno

1933

25 settembre

1933

Ungheria

18 maggio

1928 A

16 agosto

1928

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.