Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo:
- il termine «legislazione nazionale» di una Parte contraente indica l’insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente;
- 2 il termine «sistema di guida autonoma» indica un dispositivo costituito da ele-menti hardware e software capace di assicurare senza soluzione di continuità il controllo dinamico di un veicolo;
- 3 il termine «controllo dinamico» indica l’insieme delle funzioni operative e stra-tegiche eseguite in tempo reale necessarie allo spostamento del veicolo, in par-ticolare il controllo di marcia laterale e longitudinale del veicolo, il monitorag-gio della strada, le reazioni agli eventi nella circolazione stradale nonché la preparazione e la segnalazione di manovre;
- un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno, Stato quando:i)appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato,ii)non è immatricolato in detto Stato,iii)e vi è temporaneamente importato,
- ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di considerare in per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di rilievo, della quale «circolazione internazionale» ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio la Parte contraente può fissare la durata.
- Un complesso di veicoli si dice in «circolazione internazionale» se almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla definizione;
- 4 il termine «centro abitato» indica un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali, o che è definita in altro modo dalla legislazione nazionale;
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- il termine «strada» indica tutta l’ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica;
- il termine «carreggiata» indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada può comprendere più carreggiate nettamente separate l’una dall’altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello;
- sulle carreggiate nelle quali sono riservate alla circolazione di determinati veicoli una corsia laterale o una pista oppure delle corsie laterali o delle piste, il termine «bordo della carreggiata» indica, per gli altri utenti della strada, il bordo della restante carreggiata;
- il termine «corsia» indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di autoveicoli diversi dai motocicli, nelle quali può esser suddivisa la carreggiata;
- 6 il termine «corsia per velocipedi» indica la parte di carreggiata riservata ai velocipedi. Una corsia per velocipedi è delimitata dalla restante carreggiata da segnaletica stradale orizzontale;
- 7 il termine «pista per velocipedi» indica una strada indipendente o la parte di strada riservata ai ciclisti e contrassegnata da appositi segnali stradali. Una pista per velocipedi è delimitata dalle altre strade o dalle altre parti della medesima strada da dotazioni infrastrutturali;
- il termine «intersezione» indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni;
- il termine «passaggio a livello» indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma indipendente;
- il termine «autostrada» indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica, che non serve le proprietà confinanti e che:i)salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l’una dall’altra con uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente, con altri mezzi,ii)Non incrocia a livello né strade, né vie ferroviarie o tranviarie, né attraversamenti pedonali,iii)segnalata in modo particolare come autostrada;
- un veicolo è detto:i)«fermo», allorché è immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose,ii)«in sosta», allorché è immobilizzato per un motivo diverso dalla necessità di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione, e allorché la sua immobilizzazione non si limita al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose.
- Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come «fermi» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come «in sosta» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell’immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale;
- il termine «velocipede» indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che è mosso esclusivamente dall’energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o manovelle;
- il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm3 (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non supera 50 km (30 miglia) all’ora. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, la massa8 o alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l’applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale;
- 9 il termine «motociclo» indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi 400 Kg (900 libbre). Il termine «motociclo» non comprende i ciclomotori, tuttavia le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l’applicazione della Convenzione;
- il termine «veicolo a motore» indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri, ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie;
- il termine «autoveicolo» indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose o alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioè i veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli, cioè i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose è solamente accessoria;
- il termine «rimorchio» indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi;
- il termine «semi-rimorchio» indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest’ultimo e che una parte considerevole della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata da detto autoveicolo;
- il termine «rimorchio leggero» indica ogni rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (1650 libbre);
- il termine «complesso di veicoli» indica dei veicoli collegati che partecipano alla circolazione stradale come una unità;
- il termine «veicolo articolato» indica l’insieme di veicoli costituito da un autoveicolo e da un semi-rimorchio collegato a detto autoveicolo;
- il termine «conducente» indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro (compresi i velocipedi) o che, su di una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi, o degli animali da tiro, da soma o da sella;
- il termine «massa massima autorizzata» indica la massa massima del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
- il termine «massa a vuoto» indica la massa del veicolo senza equipaggio né passeggeri, né carico, ma con il pieno di carburante e l’attrezzatura normale di bordo;
- il termine «massa a pieno carico» indica la massa effettiva del veicolo quando è caricato, con equipaggio e passeggeri a bordo;
- i termini «senso di circolazione» e «corrispondente al senso di circolazione» indicano la destra allorché, secondo la legislazione nazionale, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario;
- l’obbligo per il conducente di un veicolo di «cedere il passaggio» ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se ciò può costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocità dei loro veicoli;
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