Lexipedia

0.741.11

Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli Conchiusa a Parigi il 24 aprile 1926 Approvata dall’Assemblea federale il 26 settembre 1930 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 21 ottobre 1930 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 ottobre 1931

CS 13 499; FF 1930 I 756 ediz. ted.

Traduzione1

I sottoscritti plenipotenziari dei Governi degli Stati appresso indicati, riuniti in Conferenza a Parigi, dal 20 al 24 aprile 1926, allo scopo di esaminare le modificazioni da introdurre nella Convenzione internazionale relativa alla circolazione degli autoveicoli, dell’11 ottobre 1909 2 , hanno stipulato quanto segue:

Disposizioni generali

Art. 1

La Convenzione si applica alla circolazione, sulle strade pubbliche, degli autoveicoli in generale, qualunque sia l’oggetto e la natura dei trasporti, con riserva, però, delle disposizioni speciali di ogni Paese, relative ai servizi pubblici di trasporto di viaggiatori o dì merci.

Art. 2

Sono considerati autoveicoli, ai sensi delle prescrizioni della presente Convenzione tutti i veicoli muniti di un dispositivo di propulsione meccanica, che circolano sulle strade pubbliche senza guida di rotaie, e che servono al trasporto di persone o di cose.

Condizioni da osservarsi dagli autoveicoli per essere ammessi
alla circolazione internazionale sulle strade pubbliche

Art. 3

Ogni autoveicolo, per essere ammesso alla circolazione internazionale sulle strade pubbliche, deve: o essere stato riconosciuto idoneo a circolare a seguito di esame da parte della competente autorità o di una Associazione a ciò abilitata da detta autorità, oppure essere conforme ad un tipo approvato con procedura analoga. Esso deve, in ogni caso, rispondere alle condizioni seguenti: Gli organi di manovra debbono essere disposti in modo che il conducente sia in grado di metterli in azione con sicurezza, senza dover distrarre la sua attenzione dalla strada. Gli apparecchi debbono essere di sicuro funzionamento, e disposti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni pericolo di incendio e di esplosione; da non costituire alcun altro genere di pericolo per la circolazione; e da non spaventare né disturbare col rumore, il fumo e l’odore. L’automobile deve essere munito di un dispositivo di scappamento silenzioso. Le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono essere munite di anelli di gomma, o di qualsiasi altra sostanza equivalente dal punto di vista della elasticità. L’estremità dei mozzi non deve sporgere rispetto alla sagoma esterna dell’autoveicolo. III. – Ogni autoveicolo deve essere munito di un apparecchio di segnalazione sonoro, di sufficiente potenza. IV. – Ogni autoveicolo che circoli isolatamente deve dalla fine del giorno e durante la notte, essere munito: nella parte anteriore, di almeno due fanali. bianchi, posti l’uno a destra e l’altro a sinistra; e nella parte posteriore di un fanale rosso. Tuttavia per i motocicli a due ruote, non muniti di carrozzino laterale, il numero dei fanali anteriori può essere ridotto a uno. V. – Ogni autoveicolo deve, inoltre, essere provvisto di uno o più dispositivi che permettano di illuminare in maniera efficace la strada, anteriormente e per una sufficiente distanza; a meno che i fanali bianchi sopra prescritti rispondano anche a tale condizione. Se l’autoveicolo è in grado di marciare ad una velocità superiore a 30 chilometri all’ora, la detta distanza non deve essere inferiore a 100 metri. VI. – Gli apparecchi di illuminazione capaci di produrre una luce abbagliante devono essere disposti in modo da permettere la soppressione dell’abbagliamento all’incrocio con altri utenti della strada, o in qualsiasi altra circostanza nella quale tale soppressione sia utile. La soppressione della luce abbagliante, deve, però, lasciar sussistere una potenza luminosa sufficiente per illuminare in maniera efficace la strada fino ad una distanza di almeno 25 metri. VII. – Gli autoveicoli seguiti da rimorchio sono soggetti alle medesime regole degli autoveicoli isolati, per quanto riguarda l’illuminazione nella parte anteriore; il fanale rosso posteriore viene, in questo caso, applicato al rimorchio. VIII. – Per quanto riguarda le limitazioni relative al peso ed alla sagoma, gli autoveicoli ed i rimorchi devono corrispondere ai regolamenti generali dei Paesi nei quali circolano.

I. – L’autoveicolo deve essere provvisto dei seguenti dispositivi:

  1. un robusto apparecchio di direzione, che permetta di effettuare facilmente e con sicurezza le curve;
  2. o due sistemi di frenatura, indipendenti l’uno dall’altro, o un sistema messo in azione da due comandi indipendenti l’uno dall’altro, e dei quali uno può funzionare anche quando l’altro venga a trovarsi in condizioni di minore efficienza: in ogni modo l’uno o l’altro sistema di sufficiente efficacia e ad azione rapida;
  3. quando il peso dell’autoveicolo, a vuoto, superi i 350 chilogrammi, un dispositivo che dal posto di manovra del conducente permetta di farlo retrocedere per mezzo del motore;
  4. quando il peso totale dell’autoveicolo, formato dal peso a vuoto, e dal carico massimo dichiarato ammissibile in sede di collaudo, supera i 3500 chilogrammi: un dispositivo speciale che possa impedire, in qualsiasi momento, che il veicolo retroceda; ed uno specchio retrovisivo.

II. – L’autoveicolo deve portare:

  1. nella parte anteriore ed in quella posteriore, scritti su di una targa o sul veicolo medesimo, i dati di immatricolazione che gli saranno stati assegnati dall’autorità competente. I dati medesimi nella parte posteriore, come pure i segni distintivi previsti dall’articolo 5, debbono essere illuminati dal momento in cui cessano di essere visibili alla luce del giorno.
  2. Nel caso di un autoveicolo seguito da un rimorchio, i dati di immatricolazione e i segni distintivi stabiliti nell’articolo 5 debbono essere ripetuti nella parte posteriore del rimorchio, e la prescrizione relativa alla illuminazione di tali dati si applica al rimorchio;
  3. in luogo praticamente accessibile ed in caratteri facilmente visibili, le seguenti indicazioni: nome del costruttore della macchina; numero di fabbricazione della macchina; numero di fabbricazione del motore.

Rilascio e riconoscimento dei certificati internazionali per autoveicoli

Art. 4

Allo scopo di certificare, per ogni autoveicolo ammesso alla circolazione internazionale sulle strade pubbliche, che le condizioni previste dall’articolo 3 sono adempiute, o che possono essere osservate, vengono rilasciati dei certificati internazionali secondo il modello e le indicazioni figuranti negli allegati A e B della presente Convenzione. I certificati hanno la validità di un anno, a partire dalla data del loro rilascio. Le indicazioni manoscritte che essi contengono devono essere sempre scritte in caratteri latini o in corsivo detto inglese. I certificati internazionali rilasciati dalle autorità di uno degli Stati contraenti, o da una associazione abilitata da dette autorità, col contrassegno di queste ultime, danno libero accesso alla circolazione in tutti gli altri Stati contraenti e vi sono riconosciuti valevoli senza alcun nuovo esame. Tuttavia il diritto di fare uso del certificato internazionale può essere negato se risulti evidente che le condizioni stabilite dall’articolo 3 non sono più soddisfatte.

Segno distintivo

Art. 5

Ogni autoveicolo per essere ammesso alla circolazione internazionale sulle strade pubbliche deve portare in evidenza, nella parte posteriore, scritto su una targa o sull’autoveicolo stesso, un segno distintivo, composto di una a tre lettere. Per l’applicazione della Convenzione, il segno distintivo corrisponde sia ad uno Stato, sia ad un territorio che costituisca, dal punto di vista della immatricolazione degli autoveicoli, un’unità distinta. Le dimensioni ed il colore di questo segno, come pure le lettere, le loro dimensioni e il colore, sono stabiliti nella tabella che figura all’allegato C, della presente Convenzione.

Condizioni da osservarsi dai conducenti di autoveicoli per essere
ammessi alla circolazione internazionale sulle strade pubbliche

Art. 6

Il conducente di un autoveicolo deve possedere qualità tali da dare una garanzia sufficiente per la sicurezza pubblica. Nei riguardi della circolazione internazionale, nessuno può guidare un autoveicolo senza avere ottenuto ‑ a questo scopo ‑ una autorizzazione rilasciata da un’autorità competente, o da un’associazione a ciò abilitata dall’autorità medesima, a seguito di una prova della sua idoneità. L’autorizzazione non può essere accordata. a persone di età inferiore ai 18 anni.

Rilascio e riconoscimento di permessi internazionali di condurre

Art. 7

Per certificare nei riguardi della circolazione internazionale che le condizioni previste nell’articolo precedente sono adempiute, si rilasciano dei permessi internazionali di condurre, secondo il modello e le indicazioni figuranti negli allegati D ed E della presente Convenzione. Questi permessi hanno la validità di un anno a partire dalla data del loro rilascio e servono per le categorie di autoveicoli per le quali sono stati rilasciati. Le indicazioni manoscritte contenute nei permessi internazionali debbono essere sempre scritte in caratteri latini od in corsivo detto inglese. I permessi internazionali di condurre, rilasciati dalle Autorità di uno Stato contraente, o da una Associazione autorizzata da quest’ultima col visto e il bollo dell’Autorità competente, autorizzano a condurre, in tutti gli Stati contraenti, autoveicoli delle categorie per le quali il documento è stato rilasciato, e sono riconosciuti valevoli senza alcun nuovo esame in tutti gli Stati contraenti. Tuttavia il diritto di far uso del permesso internazionale di condurre può essere rifiutato se risulti evidente che le condizioni stabilite dall’articolo precedente non sono adempiute.

Nei riguardi della circolazione internazionale sono state stabilite le seguenti categorie:

  1. automobili il cui peso totale, formato dal peso a vuoto e dal carico massimo stabilito in sede di collaudo, non supera i 3500 chilogrammi;
  2. automobili di cui il peso totale, formato come sopra, supera i 3500 chilogrammi;
  3. motocicli con o senza carrozzino laterale.

Osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali

Art. 8

Il conducente di un autoveicolo che circoli in un dato Paese è tenuto a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Paese medesimo, per ciò che concerne la circolazione. Un estratto di tali leggi e regolamenti potrà essere rimesso al conducente, all’ingresso in ogni Paese, dall’ufficio incaricato delle pratiche doganali.

Segnali di pericolo3

Art. 9

Ogni Stato contraente s’impegna di provvedere, nei limiti della sua autorità a che, lungo le strade, non siano posti, per segnalare i passaggi pericolosi, che i segnali che figurano all’allegato F della presente Convenzione. Tali segnali sono scritti su targhe triangolari ed ogni Stato s’impegna, per quanto è possibile, a riservare esclusivamente la forma triangolare per tale segnalazione, ed a proibire l’uso di questa forma in tutti gli altri casi nei quali potrebbe risultarne confusione per le segnalazioni di cui si tratta. Il triangolo è, per principio, equilatero, e misura almeno m. 0,70 di lato. Quando le condizioni atmosferiche non permettano l’impiego di targhe piene, la targa triangolare può essere traforata. In tal caso essa potrà omettere il segnale indicativo della natura dell’ostacolo, e le sue dimensioni possono essere ridotte ad un minimo di m. 0,46 di lato. I segnali vengono posti perpendicolarmente alla strada, e ad una distanza dall’ostacolo che non deve essere inferiore a 150 metri, né superiore a 250 metri, a meno che la conformazione del sito non vi si opponga. Quando la distanza del segnale dall’ostacolo è notevolmente inferiore a metri 150, dovranno essere adottate speciali precauzioni. Ciascuno degli Stati contraenti si opporrà, nei limiti dei suoi poteri, a che siano posti, lungo i margini delle pubbliche strade, dei segnali o cartelli qualsiasi che possano generare confusione coi cartelli indicatori regolamentari, rendere la loro lettura più difficile. L’adozione delle targhe triangolari, del predetto tipo, sarà effettuata, in ogni Stato, a misura che si pongano in opera i nuovi segnali e si rinnovino quelli già esistenti.

Trasmissione di informazioni

Art. 10

Gli Stati contraenti si impegnano a comunicarsi le notizie atte a stabilire l’identificazione delle persone titolari di certificati internazionali o di permessi internazionali di condurre, nel caso che il loro autoveicolo abbia occasionato un accidente grave; o quando essi siano stati riconosciuti passibili di contravvenzione ai regolamenti riguardanti la circolazione. Essi si impegnano, inoltre, a far conoscere agli Stati che hanno rilasciato i certificati o i permessi internazionali, il cognome, nome e indirizzo delle persone alle quali esse hanno ritirato il diritto di far uso dei detti certificati o permessi.

Disposizioni finali

Art. 11

La presente Convenzione sarà ratificata. A. – Ogni Governo, allorquando sarà disposto al deposito della ratifica, ne informerà il Governo francese. Quando venti degli Stati attualmente aderenti alla Convenzione dell’11 ottobre 1909 4 , si siano dichiarati disposti ad effettuare tale deposito, sarà provveduto al deposito medesimo, nel corso del mese che segue il ricevimento dell’ultima adesione da parte del Governo francese, e nel giorno che verrà fissato da detto Governo. Gli Stati che non fanno parte della Convenzione dell’11 ottobre 1909 e che, in precedenza alla data stabilita pel deposito delle ratifiche, si siano dichiarati disposti a deporre l’istrumento di ratifica della presente Convenzione, parteciperanno al deposito sopra stabilito. B. – Le ratifiche saranno depositate negli archivi del Governo francese. C. – Il deposito delle ratifiche sarà constatato a mezzo di processo verbale firmato dai rappresentanti degli Stati che vi prendono parte e dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Francese. D. – I Governi che non si sono trovati in grado di deporre l’istrumento della loro ratifica nelle condizioni prescritte dalla lettera A del presente articolo, potranno farlo a mezzo di notifica scritta, indirizzata al Governo della Repubblica Francese, accompagnata dall’istrumento di ratifica. E. – Copia, certificata conforme, del Processo verbale relativo al primo deposito delle ratifiche, delle notifiche menzionate al precedente alinea, e degli istrumenti di ratifica che le accompagnano, sarà immediatamente trasmessa, a cura del Governo francese e per via diplomatica, ai Governi che hanno firmato la presente Convenzione. Nei casi previsti dal precedente alinea, il detto Governo francese farà loro conoscere, nel medesimo tempo, la data alla quale esso avrà ricevuta la ratifica.

Art. 12

A. – La presente Convenzione non si applica, di pieno diritto, che ai Paesi metropolitani degli Stati contraenti. B. – Se uno Stato contraente ne desidera l’applicazione nelle sue colonie, possessi, protettorati, territori d’oltremare e territori sotto mandato, ciò sarà menzionato nello stesso istrumento di ratifica, o formerà oggetto di notifica speciale indirizzata per iscritto al Governo francese; notifica che sarà depositata negli archivi di quel Governo. Se lo Stato contraente adotta quest’ultimo procedimento, il Governo francese trasmetterà immediatamente a tutti gli altri Stati contraenti copia certificata conforme della notifica, colla indicazione della data del suo ricevimento.

Art. 13

A. – Ogni Stato che non ha firmato la presente Convenzione, potrà aderirvi al momento del deposito delle ratifiche stabilito all’articolo Il lettera A, o posteriormente a quella data. B. – L’adesione sarà data trasmettendo al Governo francese, per via diplomatica, l’atto di adesione che sarà depositato negli archivi di detto Governo. C. – Il Governo francese trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati aderenti copia certificata conforme della notifica e dell’atto di adesione, indicando la data nella quale egli avrà ricevuta la notificazione.

Art. 14

La presente Convenzione produrrà effetto, per gli Stati contraenti che avranno partecipato al primo deposito delle ratifiche, dopo un anno a contare dalla data del deposito medesimo, e per gli Stati che la ratificheranno in seguito o che vi aderiranno, e per le colonie, possessi, protettorati, territori d’oltremare e territori sotto mandato, non menzionati nell’istrumento di ratifica, un anno dopo la data alla quale le notifiche previste all’articolo 11, lettera D, all’articolo 12, lettera B, ed all’articolo 13, lettera B, saranno state ricevute dal Governo francese.

Art. 15

Ogni Stato contraente, che fa parte della Convenzione dell’11 ottobre 1909 5 , si impegna di denunciare la detta Convenzione al momento del deposito dello istrumento della sua ratifica, o della notifica della sua adesione alla presente Convenzione. La stessa procedura sarà eseguita nei riguardi delle dichiarazioni stabilite dall’articolo 12, lettera B.

Art. 16

Avvenendo che uno degli Stati contraenti denunci la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo francese, che comunicherà immediatamente copia, certificata conforme, della notificazione a tutti gli altri Stati, facendo loro conoscere la data del suo ricevimento. La denuncia produrrà i suoi effetti soltanto nei riguardi dello Stato che l’avrà notificata, ed un anno dopo che la notifica sarà pervenuta al Governo francese. Le medesime disposizioni si applicano per ciò che concerne la denuncia della presente Convenzione nei riguardi delle colonie, possessi, protettorati, territori d’oltremare e territori sotto mandato.

Art. 17

Gli Stati rappresentati alla Conferenza riunita a Parigi dal 20 al 24 aprile 1926, sono ammessi a firmare la presente Convenzione fino al 30 giugno 1926. Fatta a Parigi, il 24 aprile 1926, in un solo esemplare, di cui copia conforme sarà trasmessa a ciascuno degli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Allegato A

Il certificato internazionale per autoveicoli rilasciato da uno degli Stati contraenti, sarà compilato nella lingua prescritta dalla legislazione del detto Stato.

La traduzione completa delle rubriche del certificato nelle differenti lingue sarà comunicata al Governo della Repubblica francese dagli altri Governi, ciascuno per ciò che lo riguarda.

Allegato B

(Nome del Paese)

––––––

Circolazione internazionale degli autoveicoli

––––––

Certificato internazionale per autoveicolo

––––––

Convenzione internazionale del 24 aprile 1926

––––––

Rilascio di certificato:

Luogo:

Data:

6

– 2 –

Il presente certificato è valevole nel territorio di tutti gli Stati contraenti indicati qui appresso, per la durata di un anno a partire dal giorno del suo rilascio.

Elenco degli Stati contraenti:

– 3 –

Proprietario
o detentore





Cognome

Nome

Domicilio

(1)

(2)

(3)

Categoria dell’autoveicolo

(4)

Nome del costruttore del telaio

(5)

Indicazioni del tipo del telaio

(6)

N. d’ordine nella serie del tipo o numero di fabbricazione del telaio

}

(7)

Motore

Numero di cilindri

Numero del motore

Corsa

Alesaggio

Potenza in cavalli a vapore

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Carrozzeria

Forma

Colore

Numero totale dei posti

(13)

(14)

(15)

Peso a vuoto del veicolo (in chilogrammi)

(16)

Peso a pieno carico del veicolo, in chilogrammi,
se esso eccede i 3500



(17)

Dati di immatricolazione
che figurano sulle targhe

}

(18)

– 4 –

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Nota: Alle pagine 4 e seguenti riprodurre il testo della pagina 3 tradotta in quel numero di lingue che sarà necessario perché il certificato internazionale possa essere utilizzato nei territori di tutti gli Stati contraenti indicati a pagina 2.

Nuova pagina

Visto per l’entrata

(Visa d’entrée, Entrance visa ecc. in ogni lingua)

(1)

Paese, Pays, Country ecc. (in ogni lingua)

(1)

(2)

Località, Lieu, Place ecc. (in ogni lingua)

(2)

(3)

Data, Date ecc. (in ogni lingua)

(3)

(4)

(4)

Firma, Signature ecc. (in ogni lingua)

(5)

Bollo, Cachet ecc. (in ogni lingua)

Nuova pagina

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

Nota: Il modello contiene 5 pagine eguali alla presente per il visto d’entrata.

Ultima pagina (ripiegabile)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Allegato C

Il segno distintivo previsto all’articolo 5 è costituito da una targa ovale, larga 30 centimetri ed alta 18, che porta da una a tre lettere dipinte in nero su fondo bianco. Le lettere sono scritte in carattere latino maiuscolo. Esse hanno una altezza minima di 10 centimetri, ed uno spessore minimo di 15 millimetri.

Nei riguardi dei motocicli, il segno di riconoscimento previsto nell’articolo 5 misurerà soltanto 18 centimetri nel senso orizzontale, e 12 centimetri nel senso verticale. Le lettere avranno un’altezza di 8 centimetri ed uno spessore di 10 millimetri.

Le lettere distintive adottate per i diversi Stati e territori sono le seguenti:

Germania

D

Stati Uniti d’America

US

Austria

A

Belgio

B

Brasile

BR

Inghilterra ed Irlanda del Nord

GB

Inghilterra ed Isola d’Aurigny

GBA

Inghilterra ed Gibilterra

GBZ

Inghilterra ed Guernesey

GBG

Inghilterra ed Jersey

GBJ

Inghilterra ed Malta

GBY

Indie Inglesi

BI

Bulgaria

BG

Cile

RCH

Cina

RC

Colombia

CO

Cuba

C

Danimarca

DK

Danzica

DA

Egitto

ET

Equatore

EQ

Spagna

E

Estonia

EW

Finlandia

SF

Francia, Algeria, Tunisi e Marocco

F

Francia, Indie Francesi

F

Guatemala

G

Grecia

GR

Haiti

RH

Ungheria

H

Stato Libero d’Irlanda

SE

Italia

I

Lettonia

LR

Liechtenstein

FL

Lituania

LT

Lussemburgo

L

Messico

MEX

Monaco

MC

Norvegia

N

Panama

PA

Paraguay

PY

Olanda

NL

Olanda – Indie Olandesi

IN

Perù

PE

Persia

PR

Polonia

PL

Portogallo

P

Rumenia

R

Territorio della Sarre

SA

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

SHS

Siam

SM

Svezia

S

Svizzera

CH

Siria e Libano

LSA

Cecoslovacchia

CS

Turchia

TR

Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti

SU

Uruguay

U

Allegato D

Il permesso internazionale di condurre (allegato E) quale viene rilasciato da uno degli Stati contraenti sarà compilato nella lingua prescritta dalla legislazione del detto Paese.

La traduzione completa delle rubriche dei permesso nelle differenti lingue sarà comunicata al Governo della Repubblica Francese dagli altri Governi, ciascuno per ciò che lo riguarda.

Allegato E

(Nome del Paese)

––––––

Circolazione internazionale degli autoveicoli

––––––

Permesso internazionale di condurre

––––––

Convenzione internazionale del 24 aprile 1926

––––––

Rilascio del certificato:

Luogo:

Data:

7

– 2 –

Il presente permesso è valvole sui territori di tutti gli Stati contraenti indicati qui appresso, per la durata di un anno a datare dal giorno del suo rilascio, e per condurre autoveicoli appartenenti alla categoria od alle categorie indicate nell’ultima pagina.

Elenco degli Stati contraenti

Il presente permesso non diminuisce in alcun modo l’obbligo del suo titolare di conformarsi interamente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Paese in cui circola, quando si tratta di intraprendere o di esercitare una professione.

Indicazione relative al conducente

Cognome

(1)

Nome

(2)

Luogo di nascita

(3)

Data di nascita

(4)

Domicilio

(5)

Nota (pagine 3 e 4): Foglio da riprodurre nelle lingue che saranno necessarie affinché il permesso internazionale possa essere utilizzato nei territori di tutti gli Stati contraenti indicati a pag. 2.

– 4 –

(Nome del Paese)

–––––

Esclusioni

–––––

Il signor (cognome e nome)
autorizzato come sopra dalla autorità di (Paese)
è decaduto dal diritto di condurre nel territorio di (Paese)

in conseguenza di

Luogo:

Data:

(Firma)

(Nome del Paese)

–––––

Esclusioni

–––––

Il signor (cognome e nome)
autorizzato come sopra dalla autorità di (Paese)
è decaduto dal diritto di condurre nel territorio di (Paese)

in conseguenza di

Luogo:

Data:

(Firma)

Nuova pagina

(1) A. Automobili il cui peso a carico (art. 7) non eccede i 3500 kg

(In ogni lingua)

(2) B. Automobili il cui peso a carico (art. 7) non eccede i 3500 kg

(In ogni lingua)

(3) C. Motocicli, con o senza carrozzino laterale.

(In ogni lingua)

Ultima pagina (ripiegabile)

A

(1)

B

(2)

C

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Allegato F8

Campo d’applicazione della convenzione il 1° aprile 1993

Stati contraenti

Ratificazione
o adesione

Entrata in vigore

Albania

16 gennaio

1934

1° maggio

1934

Argentina

29 gennaio

1935

29 gennaio

1936

Austria

2 settembre

1930

2 settembre

1931

Belgio

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Congo belga e territori
    sotto mandato

22 dicembre

1930

22 dicembre

1931

Brasile

3 dicembre

1929

3 dicembre

1930

Bulgaria

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Cecoslovacchia

18 settembre

1930

18 settembre

1931

Cile

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Cuba

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Danimarca

12 febbraio

1930

12 febbraio

1931

Egitto

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Finlandia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Francia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Colonie francesi, Marocco
    (Zona francese), Tunisia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Algeria

8 maggio

1931

15 agosto

1931

Germania

13 dicembre

1929

13 dicembre

1930

  1. Gran Bretagna e
    Irlanda del Nord

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Gibilterra, Malta, Palestina

4 dicembre

1929

4 dicembre

1930

  1. Rodesia del Sud

29 gennaio

1931

29 gennaio

1932

  1. Ceylon

14 aprile

1931

14 aprile

1932

  1. Cipro, Costa d’Oro (con
    Togo), Gambia, Giamaica
    (con le Isole Turcks, Caikos
    e Cayman), Hong‑Kong,
    Kenia, Niassa, Rodesia del
    Nord, Tanganica, Uganda,
    Isole del Vento,
  1. Zanzibar

29 aprile

1931

29 aprile

1932

  1. Stati malesi federati e non
    federati, Straits Settlements

24 ottobre

1931

24 ottobre

1932

  1. Trengganu

4 marzo

1934

4 marzo

1935

  1. Basutoland, Bechuanaland,
    Swaziland

14 giugno

1934

14 giugno

1935

  1. Nigeria, Sierra Leone

14 marzo

1936

14 marzo

1937

  1. Borneo settentrionale, Honduras, Seychelles, Somalia britannica, Trinità e Tobago

17 marzo

1937

17 marzo

1938

Isole Maurizio

10 aprile

1937

10 aprile

1938

Grecia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

India

28 ottobre

1929

28 ottobre

1930

Iraq

4 dicembre

1929

4 dicembre

1930

Irlanda

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Islanda

15 novembre

1935

1° marzo

1936

Italia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Jugoslavia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Libano

26 maggio

1930

26 maggio

1931

Liechtenstein

19 settembre

1931

19 settembre

1932

Lituania

20 ottobre

1930

20 ottobre

1931

Lussemburgo

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Monaco

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Norvegia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Paesi Bassi
    (con le Indie olandesi)

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Surinam e Curaçao

29 gennaio

1935

29 gennaio

1936

Perù

5 novembre

1936

5 novembre

1937

Polonia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Portogallo

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Angola

16 maggio

1931

16 maggio

1932

  1. Mozambico

31 dicembre

1931

31 dicembre

1932

Romania

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Russia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

San Marino

9 giugno

1931

9 giugno

1932

Siria

26 maggio

1930

26 maggio

1931

Spagna

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

  1. Marocco (Zona spagnola)

8 gennaio

1934

8 gennaio

1935

Svezia

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Svizzera

21 ottobre

1930

21 ottobre

1931

Tailandia (Siam)

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Tangeri

29 agosto

1935

29 agosto

1936

Turchia

31 maggio

1934

31 maggio

1935

Ungheria

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Unione sudafricana

31 dicembre

1932

31 dicembre

1933

Sud‑ovest africano

5 gennaio

1935

1° aprile

1936

Uruguay

24 ottobre

1929

24 ottobre

1930

Vaticano (Città del)

5 febbraio

1930

5 febbraio

1931