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0.741.201

Accordo europeo
completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968

RU 1993 604; FF 1978 I 1356

Traduzione

Concluso a Ginevra il 1° maggio 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19781
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1992

(Stato 21 giugno 2023)

Le Parti contraenti,

Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 2 ,

auspicando stabilire una maggiore uniformità per quanto riguarda le norme relative ai segnali e simboli stradali ed alla segnaletica orizzontale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, prenderanno adeguate misure affinché il sistema di segnaletica stradale e di segnaletica orizzontale applicato sul loro territorio sia conforme con le disposizioni dell’annesso al presente Accordo.

Art. 2

Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, o che vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di tale Commissione.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, dopo che lo Stato avrà ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 o vi avrà aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il presente Accordo rimarrà aperto all’adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che è Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 3

Ogni Stato potrà, all’atto della firma o della ratifica del presente Accordo, oppure all’atto di aderirvi, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale, che l’Accordo diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso assicura le relazioni internazionali. L’Accordo diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore dell’Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che l’Accordo cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario generale.

Art. 4

Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ogni Stato che ratificherà il presente Accordo oppure vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l’Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Se la data di entrata in vigore risultante dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è anteriore a quella risultante dall’applicazione dell’articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, è a quest’ultima data che il presente Accordo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 5

Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà nelle relazioni tra le Parti contraenti le disposizioni relative al Protocollo sulla segnaletica stradale contenute nell’Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l’Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955 e l’Accordo europeo relativo alla segnaletica orizzontale firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Art. 6

Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell’emendamento proposto agli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

Dopo un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti all’Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:

  1. se accettano l’emendamento, o
  2. se lo respingono, o
  3. se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo.
  1. a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sarà considerata come accettata se, nel termine sopraindicato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l’emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell’emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato hanno respinto l’emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo.
  2. Ogni Parte contraente la quale durante detto termine di dodici mesi, avrà respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà in ogni tempo dopo lo scadere di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento, ed il Segretario generale comunicherà detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminare, il Segretario generale convocherà una conferenza in vista di esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

Se una conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla conferenza di presentargli al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano siano esaminate da detta conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza a tutti gli Stati invitati alla conferenza.

  1. a) Ogni emendamento al presente Accordo sarà ritenuto accettato se è stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla conferenza purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l’emendamento.
  2. Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potrà in ogni tempo notificare al Segretario generale che essa l’accetta ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altri Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine di detto periodo di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.

Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.

Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l’amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine, o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso dell’amministrazione competente della Parte contraente in questione alla modifica dell’Annesso sarà considerato come dato solo quando questa Amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L’accordo tra le Amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le precedenti disposizioni dell’annesso rimangono in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente alle nuove disposizioni. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Ciascun Stato, all’atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notificherà al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare l’Accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Art. 7

Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.

Art. 8

Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonché al momento in cui cesserà di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.

Art. 9

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altra maniera, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi per quanto riguarda la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sarà deferita per decisione.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti implicate nella controversia.

Art. 10

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Art. 11

Ogni Stato potrà, al momento di firmare il presente Accordo o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato tale dichiarazione.

Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento.

Ogni Stato al momento di depositare il proprio strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest’ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Si riterrà che le riserve che non sono state incluse nella notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest’ultimo non si applicano al presente Accordo.

Il Segretario generale comunicherà le riserve e le notifiche poste in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo potrà in ogni tempo ritirarla a mezzo di notifica diretta al Segretario generale.

Ogni riserva effettuata in conformità con il paragrafo 2 o notificata conformemente con il paragrafo 3 del presente articolo:

  1. modifica, per la Parte contraente che ha fatto o notificato detta riserva le disposizioni dell’Accordo che sono oggetto della riserva nei limiti di quest’ultima;
  2. modifica queste disposizioni entro gli stessi limiti, per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Art. 12

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:

  1. le firme, ratifiche ed adesioni ai sensi dell’articolo 2;
  2. le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3;
  3. le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtù dell’articolo 4;
  4. la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformità con i paragrafi 2, 5 e 7 dell’articolo 6;
  5. le denuncie ai sensi dell’articolo 7;
  6. l’abrogazione del presente Accordo ai sensi dell’articolo 8.

Art. 13

Dopo il 31 dicembre 1972, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

In fede di che , i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 1° maggio 1971 in un solo esemplare in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Annesso3

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente annesso, il termine «Convenzione» indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.

2. Il presente annesso contiene unicamente complementi e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione.

3. Ad articolo 1 della Convenzione (Definizioni)

Alinea b)

Tale alinea sarà redatto come segue: «Il termine «centro abitato» indica un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificatamente indicate come tali».

Alinea supplementare, da inserire immediatamente dopo l’alinea b) del presente articolo

Tale alinea è redatto come segue

«Il termine zona residenziale indica una zona speciale in cui si applicano norme della circolazione speciali e in cui le entrate e le uscite sono segnalate come tali.»

Alinea l)

I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non ecceda 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli.

Alinea supplementare, da inserire alla fine di questo articolo

Tale alinea sarà redatto come segue: «Sono assimilati ai pedoni le persone che spingono o tirano una carrozzella per bambini, per malati o per infermi, od ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, le persone che conducono a mano una bicicletta o un ciclomotore, nonché gli infermi che si spostano su di una sedia a ruote, mossa da essi stessi o circolante a passo d’uomo».

4. Ad articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti)

Paragrafo 3

Tale paragrafo sarà redatto come segue: «Tutti i segnali, simboli, installazioni o segni orizzontali non conformi al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo dovranno essere sostituiti entro dieci anni a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo. Durante questo periodo, ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo, i segnali, simboli ed iscrizioni precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti dalla Convenzione e dal presente Accordo».

5. Ad articolo 6 della Convenzione

Paragrafo 4

Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie.

6. Ad articolo 7 della Convenzione

Paragrafo 1

Frase aggiuntiva da inserire alla fine di questo paragrafo

Questa frase sarà redatta come segue: «Inoltre, per quanto riguarda i segnali in questione, si raccomanda di non usare lungo lo stesso itinerario segnali illuminati o riflettorizzati insieme a segnali che non lo sono».

7. Ad articolo 8 della Convenzione

Paragrafo 3

Tale paragrafo sarà redatto come segue: «Durante il periodo di transizione di dieci anni indicato al punto 4 del presente annesso, come pure dopo, in circostanze eccezionali, per facilitare la comprensione dei segnali, può essere aggiunta un’iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all’interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; tale iscrizione può essere posta ugualmente sul segnale stesso sempre che la comprensione di quest’ultimo non venga ostacolata per i conducenti che non sono in grado di comprendere l’iscrizione».

8. Ad articolo 9 della Convenzione

Paragrafo 1

Ciascun Stato sceglierà il modello A a come segnale di pericolo.

9. Ad articolo 10 della Convenzione (Segnali di precedenza)

Paragrafo 3

Ciascun Stato sceglierà il modello B, 2 a per il segnale «Fermarsi e dare precedenza».

Paragrafo 6

La presegnalazione del segnale B, 2 a avverrà a mezzo del segnale B, 1 completato da un pannello rettangolare recante il simbolo «Stop» ed una cifra indicante a quale distanza si trova il segnale B, 2 a .

9 bis . Ad articolo 13 bis della Convenzione (Segnali di prescrizioni particolari)

Paragrafo 2

Tale paragrafo è redatto come segue: «I segnali E 7 a ; E, 7 b o E, 7 c e E, 8 a , E, 8 b o E, 8 c indicano agli utenti della strada che la regolamentazione generale in vigore nei centri abitati situati sul territorio dello Stato è applicabile a partire dai segnali E, 7 a ; E, 7 b o E, 7 c fino ai segnali E, 8 a ; E, 8 b o E, 8 c , salvo il caso in cui un’altra prescrizione sia resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strade nel centro abitato. Tali segnali sono a fondo bianco o di colore chiaro con iscrizioni di colore scuro e sono installati rispettivamente alle entrate e alle uscite dei centri abitati. Tuttavia il segnale B, 4 dovrà essere posto, purché la precedenza cessi all’attraversamento del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalate con segnale B, 3.»

10. Ad articolo 18 della Convenzione (Segnali di località)

I segnali di località sono a fondo scuro con iscrizioni bianche o di colore chiaro.

11. Ad articolo 23 della Convenzione (Segnali destinati a regolare la circolazione dei veicoli)

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11 di questo articolo

Tale paragrafo sarà redatto come segue: «In casi speciali, quando non è necessario utilizzare segnali luminosi permanenti può essere utilizzato un segnale composto di una luce rossa fissa preceduta da una luce gialla fissa; quest’ultima può essere preceduta da una luce gialla lampeggiante».

12. Ad articolo 24 della Convenzione (Semafori pedonali)

Paragrafo 1, alinea a) ii)

Questa disposizione non sarà applicata.

Paragrafo 2

Questo paragrafo sarà redatto come segue: «I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno del sistema bicolore che comportano due luci, rispettivamente rossa e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci».

Paragrafo 3

Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Le luce rossa avrà la forma di un pedone immobile oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano».

13. Ad articolo 31 della Convenzione (Segnaletica dei cantieri)

Paragrafo 2

Le barriere non saranno contrassegnate con strisce alternate nere e bianche oppure nere e gialle.

14. Ad articolo 32 della Convenzione (Segnalazioni luminose o rifrangenti)

Questo articolo sarà redatto come segue:

«1. Si raccomanda di segnalare la presenza sulla carreggiata di dispositivi del traffico o di isole per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti bianchi o gialli.

2. Quando i bordi della carreggiata sono evidenziati per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti, questi saranno

  1. sia tutti bianchi o giallo chiaro;
  2. sia bianchi o giallo chiaro sul bordo della carreggiata opposta al senso della circolazione, e rossi o giallo scuro sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione.

3. Ogni Stato Parte al presente Accordo adotterà in tutto il territorio lo stesso colore e lo stesso sistema di colori per le luci o dispositivi rifrangenti di cui al presente articolo».

15. Ad articolo 33 della Convenzione

Paragrafo 1 alinea a)

Tale alinea sarà redatto come segue: «Se una segnalazione è istallata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l’approssimarsi dei treni oppure l’imminente chiusura delle barriere o delle semi-barriere, essa sarà costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1 b) dell’articolo 23 della Convenzione. Ai passaggi a livello senza barriere né semi-barriere, la segnaletica sarà costituita di preferenza da due luci rosse lampeggianti alternativamente. Tuttavia:

  1. le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo-verde, descritto al paragrafo 2 dell’articolo 23 della Convenzione, oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello è munito di barriere. Le luci rosse lampeggianti nei passaggi a livello muniti di semi-barriere non potranno essere sostituite nella maniera indicata nella frase precedente; esse potranno tuttavia essere così completate a condizione che altri segnali tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello;
  2. sulle strade di campagna dove la circolazione è molto ridotta e sui sentieri pedonali, può essere impiegato soltanto un segnale acustico».

Paragrafo 2

Tale paragrafo sarà redatto come segue: «I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilità dei segnali o l’intensità del traffico, i segnali saranno ripetuti dall’altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenere opportuno, le luci potranno essere ripetute al di sopra della carreggiata, oppure sopra idonee isole di traffico».

16. Ad articolo 35 della Convenzione

Paragrafo 1

Le barriere e le semi-barriere dei passaggi a livello non saranno contrassegnate con strisce alternate di colore nero e bianco, oppure nero e giallo.

17. Ad allegato 1 –Sezione A –Sottosezione II –della Convenzione

Paragrafo 2 (Discesa pericolosa)

Questo paragrafo è redatto come segue:

  1. Per indicare una discesa con forte pendenza è impiegato il simbolo A, 2a.
  2. La parte sinistra del simbolo A, 2a occupa l’angolo sinistro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza del pannello; la cifra indica la pendenza in percentuale.»

Paragrafo 3 (Salita a forte pendenza)

Questo paragrafo sarà redatto come segue:

  1. Per segnalare una salita con forte pendenza è impiegato il simbolo A, 3a.
  2. La parte destra del simbolo A, 3a occupa l’angolo destro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza di detto pannello; la cifra indica la pendenza in percentuale.»

Paragrafo 12 (Passaggio pedonale)

Questo paragrafo sarà redatto come segue:

  1. Per segnalare un passaggio pedonale è utilizzato il simbolo A 12a.
  2. Il simbolo può essere invertito.»

Paragrafo 18 (Intersezione in cui la precedenza è quella stabilita dalla regola generale di precedenza)

Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Per segnalare un’intersezione in cui la precedenza è quella stabilita dalla regola generale di precedenza in vigore nel Paese è utilizzato il simbolo A, 18 a

Paragrafo 20 (Intersezione con una strada ai cui utenti deve essere data la precedenza)

Questo paragrafo sarà redatto come segue: «I segnali B, 1 o B, 2 a sono utilizzati conformemente alle disposizioni del punto 9 del presente allegato.»

Paragrafo 22 (Intersezione in cui la circolazione è regolata da semafori)

Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Nel caso in cui la circolazione all’intersezione è regolata da semafori, in sostituzione o in più dei segnali descritti ai paragrafi da 18 a 21 più sopra, può essere posto un segnale A a recante il simbolo A, 17 descritto nel paragrafo 17 più sopra.»

Paragrafo 26 (Altri passaggi a livello)

Alinea b)

Quest’alinea sarà redatto come segue: «Per segnalare gli altri passaggi a livello, è impiegato il simbolo A, 26 a o, all’occorrenza, il simbolo A, 27.»

Paragrafo 28 (Segnali da porre nelle immediate vicinanze dei passaggi a livello)

Non è utilizzato il modello A, 28 c del segnale A, 28.

I modelli A, 28 a e A, 28 b potranno comprendere barre rosse, a condizione che non ne risentano l’aspetto generale e l’efficacia dei segnali.

18. Ad allegato 1 –Sezione B –della Convenzione

Paragrafo 1 (Segnale «Dare la precedenza»)

Il segnale B, 1 non riporta alcun simbolo o iscrizione.

Paragrafo 2 (Segnale di «Arresto all’incrocio»)

Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Il segnale Arresto all’incrocio è il segnale B, 2, modello B, 2 a . Il segnale B, 2, modello B, 2 a è ottagonale a fondo rosso con uno stretto bordo bianco o giallo chiaro e reca il simbolo «Stop» in bianco o giallo chiaro; l’altezza del simbolo è uguale almeno ad un terzo dell’altezza del pannello. L’altezza del segnale B, 2 a di dimensioni normali è all’incirca 0,90 m; quella dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,60 m.»

19. Ad allegato 1 –Sezione C –Sottosezione II –della Convenzione

Paragrafo 1 (Divieto e restrizione d’accesso)

Non è utilizzato il modello C, 1 b del segnale C, 1.

Possono essere utilizzati i due segnali C, 3 m e C, 3 n riprodotti in appendice del presente allegato che hanno il seguente significato:

C, 3 m : «Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti esplosivi o facilmente infiammabili»

C, 3 n : «Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti suscettibili di inquinare le acque».

La nota alla fine dell’alinea c) sarà redatta come segue:«I segnali C, 3 a a C, 3 l come anche i segnali C, 3 m e C, 3 n menzionati al presente punto non presentano la barra obliqua rossa.»

Paragrafo 4 (Divieto di sorpasso)

Non sono utilizzati i modelli C, 13 ab e C, 13 bb dei segnali C, 13 a e C, 13 b .

Paragrafo 9, alinea a) ii)

Questa norma non è applicata.

Paragrafo 9, alinea b) iii)

Questa norma non è applicata.

Paragrafo 9, alinea c) v)

Se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, non è utilizzata la facoltà di porre soltanto un segnale recante, nel cerchio rosso, l’indicazione della lunghezza alla quale il divieto si applica.

20. Ad allegato 1 –Sezione D –Sottosezione I –della Convenzione

Paragrafo 2

Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Salvo disposizioni contrarie, i segnali sono a fondo blu e i simboli bianchi o di colore chiaro».

21. Ad allegato 1 –Sezione D –Sottosezione II –della Convenzione

Paragrafo 1 (Direzione obbligatoria)

Il segnale D, 1b non è utilizzato.

22. Ad allegato 1 –Sezione E –Sottosezione II –della Convenzione

Paragrafo (Segnale «Strada a senso unico»), alinea a) ii)

La freccia del segnale E, 3b potrà recare iscrizioni soltanto se l’efficacia del segnale non ne venga diminuita.

Paragrafo 5 (Segnali che indicano l’entrata o l’uscita di un’autostrada)

Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo l’alinea a) del presente paragrafo.

Questo alinea sarà redatto come segue: «Il segnale E, 5 a può essere impiegato e ripetuto per indicare l’approssimarsi dell’inizio di un’autostrada. Ogni segnale così installato porta indicata la distanza tra il suo punto di installazione e il principio dell’autostrada, o sulla parte inferiore oppure in un pannello aggiuntivo H, 1 descritto nella sezione H dell’allegato 1 della Convenzione.»

Paragrafo 6 (Segnali che indicano l’entrata o l’uscita di una strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un’autostrada)

Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo l’alinea a) del presente paragrafo

Questo alinea sarà redatto come segue: «Il segnale E, 6 a può essere impiegato e ripetuto per indicare l’approssimarsi dell’inizio di una strada dove le norme della circolazione sono le stesse di quelle di un’autostrada. Ogni segnale così installato porta indicata la distanza tra il suo punto d’installazione e il principio della strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un’autostrada, o sulla parte inferiore oppure in un pannello aggiuntivo H, 1 descritto nella sezione H dell’allegato 1 della Convenzione.»

Paragrafo 7 (Segnali che indicano l’entrata o l’uscita da un centro abitato)

Questo paragrafo sarà redatto come segue:

  1. Il segnale che indica l’entrata di un centro abitato reca il nome del centro abitato o il simbolo che rappresenta la sagoma di un centro abitato oppure nome e simbolo.
  2. Le iscrizioni sono di colore scuro su fondo bianco o di colore chiaro e il bordo del segnale è di colore scuro.
  3. I segnali E, 7a , E, 7b e E, 7c sono esempi di segnali che indicano l’entrata di un centro abitato.
  4. Il segnale che indica l’uscita da un centro abitato è identico, tranne che è attraversato da una barra obliqua rossa oppure costituito da linee parallele rosse che vanno dall’angolo superiore destro all’angolo inferiore sinistro.
  5. I segnali E, 8a, E, 8b e E, 8c sono esempi di segnali che indicano l’uscita da un centro abitato.
  6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione, questi segnali possono essere posti sul retro dei segnali di località di un centro abitato.
  7. I segnali previsti nella presente sezione sono utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13bis della Convenzione.»

Paragrafo 10 (Passaggio pedonale)

Il segnale E, 12 b non è utilizzato

Paragrafo 12 (Segnale «Parcheggio»)

Il pannello quadrato menzionato al primo alinea di questo paragrafo recherà la lettera «P».

Alla fine del testo inserire:

«Paragrafo supplementare da inserire immediatamente dopo il paragrafo 13

Questo paragrafo sarà redatto come segue:

«Segnali che indicano l’entrata o l’uscita da una zona residenziale dove si applicano norme speciali della circolazione

Il segnale E, 17 a Zona residenziale sarà posto dove iniziano ad essere applicate le norme speciali, che devono essere osservate in una zona residenziale, indicate nell’articolo 27 bis della Convenzione sulla circolazione stradale, completata dall’Accordo europeo. Il segnale E, 17 b Fine della zona residenziale sarà posto dove cessano di essere applicate dette norme.»

23. Ad allegato 1 –Sezione F –Sottosezione II –della Convenzione

Paragrafo (Simbolo «Pronto soccorso»)

I simboli F, 1 b e F, 1 c non sono utilizzati.

Paragrafo 2 (Simboli vari)

Aggiungere alla fine del testo:

«Simboli da aggiungere alla fine del presente paragrafo

F, 14 Stazione di radiodiffusione di informazioni sulla circolazione stradale

Iscrizione su riquadro bianco: Sotto il messaggio Radio, la menzione del nome o dell’indicativo della stazione come anche il numero di programma possono essere abbreviati. Il termine Radio può anche essere ripetuto nella lingua nazionale.

Iscrizione su fondo blu: Indicazione della frequenza e, all’occorrenza, della lunghezza d’onda dell’emittente locale.

L’indicazione della sigla MHz o kHz oppure, per le emittenti in onde metriche, il codice regionale kc/s è lasciata all’apprezzamento delle autorità nazionali.

La lunghezza d’onda può essere espressa in cifre seguite dalla lettera m (per esempio, 1500 m).

F, 15 Gabinetti pubblici

F, 16 Spiaggia o piscina»

24. Ad allegato 1 –Sezione G –Sottosezione II –della Convenzione

Paragrafo 2 (Casi particolari), alinea a)

La barra rossa dei segnali G, 2 a e G, 2 b è circondata da un filetto bianco.

25. Ad allegato 1 –Sezione G –Sottosezione III –della Convenzione

Paragrafo 1

Il segnale G, 4 c non è utilizzato.

Paragrafo 2

Il segnale G, 6 c non è utilizzato.

26. Ad allegato 1 –Sezione G –Sottosezione V –della Convenzione

Paragrafo 3 (Segnale «Strada senza uscita»)

La barra rossa del segnale G, 13 è circondata da un filetto bianco.

27. Ad allegato 1 –Sezione H –della Convenzione

«Paragrafo integrativo da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1

Questo paragrafo sarà redatto come segue: Il fondo dei pannelli aggiuntivi deve preferibilmente corrispondere al fondo dei singoli gruppi di segnali insieme ai quali sono utilizzati.»

Annesso – Appendice4

C, 3 m

Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti esplosivi o facilmente infiammabili

C, 3 n

Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti di natura tale da inquinare le acque

E, 17a

E, 17b

F 14

F 15

F16

Legenda dei colori

= rosso

= blu

= arancione

0.741.201

Campo d’applicazione il 21 giugno 20235

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

6 giugno

2005

6 giugno

2006

Austria

11 agosto

1981

11 agosto

1982

Azerbaigian*

11 luglio

2011 A

11 luglio

2012

Belarus*

17 dicembre

1974 A

3 agosto

1979

Belgio

16 novembre

1988

16 novembre

1989

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

6 marzo

1992

Bulgaria

28 dicembre

1978 A

28 dicembre

1979

Ceca, Repubblica*

2 giugno

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro*

16 agosto

2016 A

16 agosto

2017

Danimarca*

3 novembre

1986

3 novembre

1987

Estonia*

30 novembre

1993 A

30 novembre

1994

Finlandia*

1° aprile

1985

1° aprile

1986

Francia*

16 gennaio

1974

3 agosto

1979

Georgia

15 maggio

2001 A

15 maggio

2002

Germania*

3 agosto

1978

3 agosto

1979

Grecia

18 dicembre

1986 A

18 dicembre

1987

Italia

7 febbraio

1997 A

7 febbraio

1998

Kazakistan

7 giugno

2011 A

7 giugno

2012

Lettonia

20 novembre

2001 A

20 novembre

2002

Liechtenstein*

2 marzo

2020 A

2 marzo

2021

Lituania

31 gennaio

1992 A

31 gennaio

1993

Lussemburgo

25 novembre

1975

3 agosto

1979

Macedonia del Nord

20 dicembre

1999 S

17 novembre

1991

Moldova

27 ottobre

2015 A

27 ottobre

2016

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Paesi Bassi* a

8 novembre

2007 A

8 novembre

2008

Polonia*

23 agosto

1984 A

23 agosto

1985

Romania*

9 dicembre

1980

9 dicembre

1981

Russia*

27 settembre

1974 A

3 agosto

1979

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Svezia*

25 luglio

1985

25 luglio

1986

Svizzera*

11 dicembre

1991

11 dicembre

1992

Turchia*

17 maggio

2023 A

17 maggio

2024

Turkmenistan

31 agosto

2020 A

31 agosto

2021

Ucraina*

30 dicembre

1974 A

3 agosto

1979

Ungheria*

16 marzo

1976

3 agosto

1979

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Al Regno in Europa.

0.741.201

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Ad numero 9 dell’allegato (articolo 10 paragrafo 6 della convenzione)

La Svizzera, allo scopo di presegnalare il segnale B, 2 a si riserva il diritto di prevedere, nell’ambito della legislazione nazionale, un segnale identico completato da un pannello integrativo del modello H, 1 conformemente all’allegato 1, sezione H.

Ad numeri 9 bis e 22 dell’allegato (articolo 13 bis e allegato 1 sezione E sottosezione II paragrafo 7 della convenzione)

La Svizzera non si considera vincolata ai numeri 9 bis e 22 dell’annesso.

Ad numero 12 dell’annesso (articolo 24 paragrafo 2 della convenzione)

La Svizzera si riserva il diritto di prevedere, nell’ambito della legislazione nazionale, il sistema tricolore per i segnali luminosi destinati ai pedoni, conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 della convenzione.