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0.741.31

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale Conchiusa all’Aia il 4 maggio 1971 Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1985 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 3 novembre 1986 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 novembre 1987

RU 1986 2253; FF 1984 III 895

Traduzione1

(Stato 14 maggio 2013)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

animati dal desiderio di stabilire regole comuni circa la legge applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale in materia di incidenti della circolazione stradale,

hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione ed hanno all’uopo stabilito le seguenti disposizioni:

Art. 1

La presente Convenzione determina la legge applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale risultante da un incidente della circolazione stradale, qualunque sia la natura della giurisdizione che deve decidere in merito. Incidente della circolazione stradale ai sensi della presente Convenzione è ogni incidente che coinvolge uno o più veicoli, a motore o meno, e legato alla circolazione sulla via pubblica, su un’area aperta al pubblico o su un’area non pubblica, ma aperta a un certo numero di persone autorizzate ad accedervi.

Art. 2

La presente Convenzione non si applica:

  1. alla responsabilità dei fabbricanti, dei venditori e delle aziende di riparazione di veicoli;
  2. alla responsabilità del proprietario della via di circolazione o di ogni altra persona che debba curare la manutenzione della via o la sicurezza degli utenti;
  3. alla responsabilità per terzi, ad eccezione della responsabilità del proprietario del veicolo e di quella del committente;
  4. ai diritti di regresso tra persone responsabili;
  5. ai diritti di regresso e alle surrogazioni nella misura in cui concernano gli assicuratori;
  6. alle azioni e ai diritti di regresso esercitati da o nei confronti di organismi di sicurezza sociale, d’assicurazione sociale o altre istituzioni analoghe e di fondi pubblici di garanzia dei veicoli a motore, come pure ai casi d’esclusione di responsabilità previsti dalla legge determinante in merito a tali organismi.

Art. 3

La legge applicabile è la legge interna dello Stato sul cui territorio è avvenuto l’incidente.

Art. 4

Con riserva dell’articolo 5, si deroga alla disposizione dell’articolo 3 nei casi seguenti:

  1. Se un solo veicolo è coinvolto nell’incidente e se tale veicolo è immatricolato in uno Stato diverso da quello sul cui territorio è avvenuto l’incidente, la legge interna dello Stato d’immatricolazione è applicabile alla responsabilità –nei confronti del conducente, del detentore o di ogni altra persona che vanti diritti sul veicolo, senza che si tenga conto della loro residenza abituale;–nei confronti di una vittima che era passeggero, se questa aveva residenza abituale in uno Stato diverso da quello sul cui territorio è accaduto l’incidente;–nei confronti di una vittima che si trovava sul luogo dell’incidente, fuori dal veicolo, se questa aveva la sua residenza abituale nello Stato d’immatricolazione.
  2. In caso di pluralità di vittime, la legge applicabile è determinata separatamente per ognuna di esse.
  3. Se più veicoli sono coinvolti nell’incidente, le disposizioni della lettera a) sono applicabili soltanto se tutti i veicoli sono immatricolati nello stesso Stato.
  4. Se le persone che si trovano sul luogo dell’incidente, fuori dal veicolo, o dai veicoli sono coinvolte nell’incidente, le disposizioni delle lettere a) e b) sono applicabili soltanto se tutte queste persone avevano la loro residenza abituale nello Stato d’immatricolazione. Lo stesso vale anche se tali persone sono anche vittime dell’incidente.

Art. 5

La legge applicabile in virtù degli articoli 3 e 4 alla responsabilità nei confronti del passeggero regge anche la responsabilità per i danni alle cose trasportate nel veicolo che appartengono al passeggero o che gli sono affidate. La legge applicabile in virtù degli articoli 3 e 4 alla responsabilità nei confronti del proprietario del veicolo regge la responsabilità per i danni alle cose trasportate nel veicolo diverse da quelle definite nel capoverso precedente. La legge applicabile alla responsabilità per i danni alle cose che si trovavano fuori dal veicolo o dai veicoli è quella dello Stato sul cui territorio è avvenuto l’incidente. Tuttavia, la responsabilità per i danni agli effetti personali della vittima che si trovava fuori dal veicolo o dai veicoli soggiace alla legge interna dello Stato d’immatricolazione, se tale legge è applicabile alla responsabilità nei confronti della vittima secondo l’articolo 4.

Art. 6

Per i veicoli non immatricolati o immatricolati in diversi Paesi, la legge interna dello Stato di stazionamento abituale sostituisce quella dello Stato d’immatricolazione. Lo stesso vale se né il proprietario, né il detentore, né il conducente del veicolo avevano, al momento dell’incidente, la loro residenza abituale nello Stato d’immatricolazione.

Art. 7

Indipendentemente dalla legge applicabile, occorre tenere conto, nella determinazione della responsabilità, delle regole della circolazione e di sicurezza in vigore sul luogo e al momento dell’incidente.

Art. 8

La legge applicabile determina in special modo:

  1. le condizioni e la portata della responsabilità;
  2. i motivi d’esclusione, come pure ogni limitazione e ogni ripartizione della responsabilità;
  3. la presenza e la natura dei danni che devono essere risarciti;
  4. le modalità e la portata del risarcimento;
  5. la trasmissibilità del diritto al risarcimento;
  6. le persone che hanno diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti;
  7. la responsabilità del committente per l’aiutante;
  8. le prescrizioni e le scadenze fondate sull’espirazione di un termine, compreso l’inizio dell’interruzione e la sospensione dei termini.

Art. 9

Le persone che hanno subito danni hanno diritto ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ove un tale diritto sia riconosciuto loro dalla legge applicabile in virtù degli articoli 3, 4 o 5. Se la legge dello Stato d’immatricolazione, applicabile in virtù degli articoli 4 o 5 non conosce tale diritto, esso può essere esercitato ove sia ammesso dalla legge interna nello Stato sul cui territorio è avvenuto l’incidente. Se nessuna di queste leggi conosce tale diritto, esso può essere esercitato se è ammesso dalla legge nel contratto d’assicurazione.

Art. 10

L’applicazione di una delle leggi dichiarate competenti dalla presente Convenzione può essere esclusa soltanto se è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.

Art. 11

L’applicazione degli articoli da 1 a 10 della presente Convenzione è indipendente dall’esigenza della reciprocità. La Convenzione si applica anche se la legge applicabile non è quella dello Stato contraente.

Art. 12

Ogni unità territoriale che fa parte di uno Stato con sistema giuridico non unificato è considerata come uno Stato per l’applicazione degli articoli da 2 a 11, se ha un proprio sistema di diritto concernente la responsabilità civile extracontrattuale in materia di incidenti della circolazione stradale.

Art. 13

Uno Stato con sistema giuridico non unificato non è obbligato ad applicare la presente Convenzione agli incidenti avvenuti sul proprio territorio, se questi concernano soltanto veicoli immatricolati nelle unità territoriali di tale Stato.

Art. 14

Uno Stato con sistema giuridico non unificato potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti i suoi sistemi di diritto o soltanto a uno o a diversi di questi e potrà in ogni momento modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni sono notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e devono indicare esplicitamente i sistemi di diritto ai quali si applica la Convenzione.

Art. 15

La presente Convenzione non deroga agli strumenti internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà partecipe e che, in particolari materie, regolano la responsabilità extracontrattuale risultante da un incidente della circolazione stradale.

Art. 16

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentanti alla Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 17

La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione previsto nell’articolo 16 capoverso 2. La Convenzione entra in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifica successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione.

Art. 18

Qualsiasi Stato non rappresentato nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato se Membro di questa Conferenza o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione specializzata di quest’ultima o partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potrà aderire alla presente Convenzione dopo ch’essa sarà entrata in vigore in virtù dell’articolo 17 capoverso l. Lo strumento d’adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entra in vigore, per lo Stato aderente, il sessantesimo giorno dopo il deposito dello strumento d’adesione. L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettarla. Questa dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; quest’ultimo ne invierà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno Stato contraente La Convenzione entra in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che dichiara accettarne l’adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione d’accettazione.

Art. 19

Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, può dichiarare che la presente Convenzione si estende all’insieme dei territori da esso rappresentati sul piano internazionale, o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. Successivamente, ogni estensione di questa natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entra in vigore, per i territori interessati dall’estensione, il sessantesimo giorno dopo la notificazione menzionata al capoverso precedente.

Art. 20

La presente Convenzione vige per cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore conformemente all’articolo 17 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno successivamente aderito. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta. La disdetta sarà, almeno sei mesi prima del termine quinquennale, notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà restringersi a certi territori cui s’applica la Convenzione. La disdetta avrà effetto soltanto riguardo allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 21

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati previsti nell’articolo 16 che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 18:

  1. le firme e ratificazioni di cui all’articolo 16;
  2. la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 capoverso l;
  3. le adesioni previste nell’articolo 18 e la data in cui esse avranno efficacia;
  4. le dichiarazioni di cui agli articoli 14 e 19;
  5. le disdette previste nell’articolo 20 capoverso 3.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 4 maggio 1971, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 14 maggio 20132

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

12 marzo

1975

3 giugno

1975

Belarusa b

16 aprile

1999 A

18 maggio

2001

Belgio

4 aprile

1975

3 giugno

1975

Bosnia e Erzegovina

1° ottobre

1993 S

6 marzo

1992

Ceca, Repubblica

28 gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Croazia

23 aprile

1993 S

8 ottobre

1991

Francia

7 febbraio

1972

3 giugno

1975

Lettoniaa b

16 agosto

2000 A

18 maggio

2001

Lituaniaa b

23 gennaio

2002 A

29 marzo

2008

Lussemburgo

14 ottobre

1980

13 dicembre

1980

Macedonia

23 settembre

1993 S

8 settembre

1991

Maroccoa b

26 aprile

2010 A

2 gennaio

2011

Montenegro

1° marzo

2007 S

3 giugno

2006

Paesi Bassi

31 ottobre

1978

30 dicembre

1978

Aruba

31 ottobre

1978

30 dicembre

1978

Curaçao

31 ottobre

1978

30 dicembre

1978

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

31 ottobre

1978

30 dicembre

1978

Sint Maarten

31 ottobre

1978

30 dicembre

1978

Poloniaa b

29 marzo

2002

29 marzo

2008

Serbia

26 aprile

2001 S

16 dicembre

1975

Slovacchia

26 aprile

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

8 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

22 settembre

1987

21 novembre

1987

Svizzera

3 novembre

1986

2 gennaio

1987

a

Secondo l’art. 18, l’adesione ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare tale adesione. Per ulteriori informazioni consultare l’indirizzo Internet della Conferenza dell’Aia: www.hcch.net

b

Data dell’entrata in vigore tra la Svizzera e tale Paese.