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0.741.531.923.27

Accordo di reciprocità
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo del Quebec
in materia di conversione della licenza di condurre

RU20063273

Traduzione1

Concluso il 1o aprile 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1o giugno 2006

(Stato 15 agosto 2006)

Il Governo della Confederazione Svizzera

rappresentato dall’Ambasciatore in Canada, Signor Anton M.F. Thalmann,

e
il Governo del Quebec

rappresentato dal Ministro dei trasporti, Signor Yvon Marcoux,

di seguito chiamati Parti,

desiderosi di facilitare al titolare di una licenza di condurre valida rilasciata da una delle Parti, che prende domicilio sul territorio dell’altra Parte, la conversione della licenza di condurre;

convengono di concludere un accordo di reciprocità per garantire il riconoscimento delle licenze di condurre e facilitare la conversione delle stesse secondo le disposizioni seguenti:

Art. 1 Definizioni

Al sensi del presente Accordo:

  1. «territorio» designa la Svizzera o il Quebec e «territori» designa al contempo la Svizzera e il Quebec;
  2. «autorità» (nella forma singolare) designa l’organo amministrativo che rilascia le licenze di condurre, ovvero per la Svizzera, un Ufficio cantonale della circolazione, e per il Quebec, la Société de l’assurance automobile du Québec; «autorità» (nella forma plurale) designa al contempo gli Uffici cantonali della circolazione e la Société de l’assurance automobile du Québec;
  3. «licenza di condurre» designa una licenza rilasciata dall’una o dall’altra autorità che autorizza il suo titolare a condurre un autoveicolo, con riserva delle modalità e condizioni specifiche alla classe o categoria della licenza di condurre e di qualsiasi altra condizione ad essa associata e con riserva delle leggi e dei regolamenti afferenti in vigore nel territorio;
  4. «valido» significa che al momento della conversione di una licenza di condurre di un’autorità in una licenza di condurre rilasciata dall’altra autorità, la licenza originaria non è scaduta e non è stata revocata, sospesa oppure annullata e non sottostà a nessun’altra restrizione che impedisce l’impiego originariamente previsto.
  5. In particolare per la Svizzera:
  6. la licenza di condurre della categoria B rilasciata da un Ufficio cantonale della circolazione autorizza il suo titolare a condurre:–un autoveicolo o un triciclo a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;–una combinazione di veicoli costituita da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg, a condizione che il peso del convoglio non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore.
  7. Inoltre, nella licenza di condurre della categoria B sono incluse le categorie F (veicoli a motore la cui velocità massima è di 45 km/h, eccetto i motoveicoli), G (veicoli a motore agricoli la cui velocità massima è di 30 km/h) e M (ciclomotori).
  8. La licenza di condurre della categoria A rilasciata da un Ufficio cantonale della circolazione autorizza il suo titolare a condurre un motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cm3 mentre la licenza di condurre della categoria A1 autorizza a condurre un motoveicolo di cilindrata non superiore a 125 cm3.
  9. In particolare per il Quebec:
  10. la licenza di condurre della classe 5 rilasciata dalla Société de l’assurance automobile du Québec autorizza il suo titolare a condurre un autoveicolo dotato di due assi e la cui la massa netta è inferiore a 4500 kg (automobile o furgoncino o autocarri leggeri), un autoveicolo adibito in modo permanente ad abitazione, un veicolo di lavoro e un veicolo di servizio (veicolo di officina o veicolo di soccorso).
  11. Inoltre, le classi 6D (ciclomotore) e 8 (trattore agricolo) rientrano nella licenza di classe 5.
  12. Se il richiedente ha un’età inferiore ai 25 anni e se la sua pratica di guida è inferiore ai 24 mesi, viene rilasciata una licenza di condurre in prova di classe 5.
  13. Il presente Accordo contempla anche le licenze di condurre rilasciate dalla Société de l’assurance automobile du Québec:–della classe 6A che autorizza a condurre qualsiasi motocicletta;–della classe 6B che autorizza a condurre una motocicletta con cilindrata massima di 400 cm3; e–della classe 6C che autorizza a condurre una motocicletta con cilindrata massima di 125 cm3.

Art. 2 Riconoscimento e conversione di licenze

  1. Il titolare di una licenza di condurre svizzera valida della categoria B può, nei 12 mesi dalla presa del domicilio sul territorio del Quebec, convertire questa licenza di condurre in una licenza di classe 5 che include le prerogative delle classi 6D e 8, senza esame di conducente, né esame della vista.
  2. Viene rilasciata la licenza di condurre quebecchese restituendo la licenza svizzera e producendo la documentazione richiesta dall’autorità quebecchese, previo pagamento dei diritti e delle spese fissate per regolamento e del premio assicurativo contro i danni corporali derivanti da un incidente automobilistico.
  3. Tuttavia, a un richiedente d’età inferiore ai 25 anni viene rilasciata una licenza di condurre in prova della stessa classe a meno che la sua pratica di guida sia almeno di 24 mesi.
  4. Il titolare di una licenza di condurre quebecchese valida della classe 5 o di una licenza in prova quebecchese valida può, nei 12 mesi dalla presa del domicilio sul territorio svizzero, convertire questa licenza presso l’Ufficio cantonale della circolazione competente del nuovo domicilio in una licenza di condurre della categoria B, che include le prerogative delle categorie F, G e M, senza esame di conducente, ma in seguito a un esame della vista.
  5. Il titolare di una licenza di condurre quebecchese valida della classe 6A o 6B può, sempre negli stessi termini, convertire questa licenza di condurre in una licenza della categoria A, senza esame di conducente, ma in seguito a un esame della vista.
  6. Il titolare di una licenza di condurre quebecchese della classe 6C può, sempre negli stessi termini, convertire questa licenza di condurre in una licenza della categoria A1, senza esame di conducente, ma in seguito a un esame della vista.
  7. Viene rilasciata la licenza di condurre svizzera restituendo la licenza quebecchese e producendo la documentazione richiesta dall’autorità svizzera, previo pagamento dei diritti e delle spese fissate per regolamento.
  8. Le condizioni che figurano sulla licenza di condurre originaria sono riportate sulla nuova licenza di condurre, in forma di codici equivalenti.
  9. Sono convertite le licenze di condurre con o senza foto di cui un facsimile sarà già stato trasmesso conformemente al presente Accordo.
  10. L’autorità che procede alla conversione di una licenza di condurre verifica l’identità del richiedente e la validità della licenza presentata. A tal fine può prendere contatti con l’autorità di rilascio.
  11. La pratica di guida indicata nella licenza di condurre originaria o nel dossier del richiedente dall’autorità di rilascio è riconosciuta dall’altra autorità.
  12. L’autorità che al momento della conversione trattiene la licenza di condurre originaria deve restituirla all’autorità di rilascio.

Art. 3 Disposizioni finali

Fatto a Quebec, il 1° aprile 2004, in duplice copia, in lingua francese.

  1. Le Parti allegano al presente Accordo facsimili dei diversi modelli di licenza di condurre, validi sul loro territorio, ammessi alla conversione.
  2. Ogni modifica relativa al modello di licenza di condurre in vigore al momento della sottoscrizione del presente Accordo, apportata da una della Parti, viene trasmessa all’altra Parte.
  3. Il presente Accordo non ha l’effetto di invalidare le disposizioni di una legge o di un regolamento applicabile sul territorio di una delle due Parti, nella misura in cui è interessato il diritto di poter utilizzare una licenza di condurre estera.
  4. Il presente Accordo può essere modificato al fine di tenere conto delle modifiche che saranno apportate al diritto interno applicabile sul territorio di ciascuna Parte.
  5. Le autorità di ciascuna Parte sono responsabili dell’applicazione del presente Accordo. A questo titolo, esse si impegnano a mettere in atto tutti i meccanismi necessari, compresi quelli che permettono lo scambio di informazioni e la convalida delle licenze presentate all’altra autorità in virtù del presente Accordo.
  6. Le Parti si assistono reciprocamente nell’applicazione del presente Accordo e se necessario si scambiano informazioni sulle licenze di condurre presentate in vista di una conversione. È stabilito un punto di contatto affinché la validità della licenza di condurre possa essere verificata direttamente.
  7. L’autorità che converte una licenza di condurre può accertarsi della validità di questa licenza presso l’autorità di rilascio grazie alle tecnologie dell’informazione secondo le modalità che devono essere determinate dalle stesse autorità.
  8. Le richieste d’informazione presentate in virtù del presente articolo sono trasmesse agli indirizzi seguenti:
  9. Per la Svizzera: Ufficio federale delle strade Divisione Circolazione stradale Registri dei conducenti e dei veicoli CH-3003 Berna Telefax: 00 41 31 324 02 46 E-mail: admas-faber@astra.admin.ch
  10. Per il Quebec: Société de l’assurance automobile du Québec Service des opérations et de la diffusion 333, boul. Jean-Lesage, C-3-14 Quebec (Quebec) G1K 8J6 Canada Telefax: (418) 644-7167
  11. Ciascuna Parte può, mediante comunicazione scritta all’altra Parte, modificare l’indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande.
  12. Ogni documento (o comunicazione) riguardante l’evoluzione del presente Accordo deve essere trasmesso in forma scritta. Si ritiene che sia opportunamente recapitato o trasmesso alla Parte cui è destinato nel momento in cui viene consegnato brevi manu, mediante intermediario, per invio raccomandato (porto pagato) o trasmesso via telefax agli indirizzi seguenti:
  13. Per la Svizzera: Ufficio federale delle strade Divisione Circolazione stradale CH-3003 Berna Telefax: 00 41 31 323 23 03 E-mail: info@astra.admin.ch
  14. Per il Quebec: Société de l’assurance automobile du Québec Vice-présidence aux services à la clientèle 333, boul. Jean-Lesage, C-1-31 Quebec (Quebec) G1K 8J6 Canada Telefax: (418) 528-1221
  15. Mediante avviso scritto trasmesso all’altra Parte, ciascuna Parte può modificare l’indirizzo a cui devono essere trasmessi i documenti o le comunicazioni.
  16. Il presente Accordo entra in vigore dopo l’espletamento delle formalità interne previste, in data da convenire mediante scambio di lettere tra le Parti.
  17. Una Parte può porre fine al presente Accordo a mezzo di un avviso scritto trasmesso all’altra Parte. L’Accordo cessa di produrre effetti il novantesimo giorno successivo alla data d’invio dell’avviso.

Per il
Governo della Confederazione Svizzera:

Per il
Governo del Quebec:

Anton M.F. Thalmann

Yvon Marcoux