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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare relativo
ai trasporti internazionali su strada di persone e merci

RU 20052457

Traduzione1

Concluso il 23 giugno 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio 2005

(Stato 21 giugno 2005)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,

in seguito le «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti stradali di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o in Algeria, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di persone o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché, eventualmente, il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di:

  1. oltre nove persone sedute, conducente compreso;
  2. merci per un peso totale a carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.

Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.

Titolo II Trasporti stradali di persone

Art. 3 Autorizzazioni ed esenzioni

I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti da autorizzazione:

  1. trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nell’altra Parte contraente quando il veicolo lascia a vuoto questo territorio; o
  3. trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto nell’andata e che i viaggiatori:–siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico, o–siano stati condotti precedentemente dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati fuori da questo Paese, o–siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
  4. viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti regolari di persone che soddisfano le condizioni seguenti sono esenti da autorizzazione:

  1. i servizi pendolari con alloggio durante il transito o a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente, e
  2. gli spostamenti a vuoto dei veicoli effettuati in rapporto con i servizi pendolari.

I trasporti di cui ai capoversi 1 e 2 sono attestati da un foglio di viaggio e da un elenco dei passeggeri. Il modello del foglio di viaggio di cui sopra è stabilito dal Comitato misto previsto nell’articolo 13 del presente Accordo.

I trasporti diversi da quelli di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo (servizi di linea regolari) sono sottoposti ad autorizzazione, secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Le domande d’autorizzazione devono essere sottoposte all’autorità competente del Paese d’immatricolazione del veicolo che le trasmette alle autorità competenti dell’altra Parte contraente. La procedura di rilascio dell’autorizzazione e le altre questioni connesse sono disciplinate dal Comitato misto di cui all’articolo 13 del presente Accordo.

L’autorità competente della Parte contraente che ha rilasciato l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole una copia del documento rilasciato.

Art. 4 Documenti esigibili

A seconda del caso, le autorizzazioni o i fogli di viaggio e gli elenchi dei passeggeri devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere esibiti su richiesta dei servizi di controllo.

Dietro presentazione di una giustificazione, i veicoli destinati a sostituire quelli danneggiati o in panne sono dispensati dall’autorizzazione preliminare per l’entrata a vuoto.

In caso di transito a vuoto, il trasportatore deve comprovare che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.

Titolo III Trasporti stradali di merci

Art. 5 Condizioni d’accesso

Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, mediante autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:

  1. tra qualsiasi luogo del territorio di una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
  2. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente; oppure
  3. in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente.

Il Comitato misto di cui all’articolo 13 può prevedere altre misure di liberalizzazione.

Il Comitato misto fissa il contingente delle autorizzazioni e ne stabilisce le modalità di rilascio, la loro durata di validità (al viaggio o temporanea) nonché i casi d’esenzione.

Art. 6 Combinazione di veicoli

Per trasporti effettuati mediante combinazioni di veicoli composte di elementi di nazionalità differenti, le disposizione dell’Accordo si applicano al complesso unicamente se il veicolo a motore trainante è immatricolato in una delle Parti contraenti.

Titolo IV Disposizioni generali

Art. 7 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le leggi e i regolamenti, che saranno applicati in modo non discriminante.

Art. 8 Divieto di eseguire trasporti interni

I trasporti interni di persone e di merci non sono autorizzati. Il Comitato misto menzionato nell’articolo 13 può introdurre deroghe a tale divieto.

Art. 9 Autorità competenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono: Per la Svizzera: Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti CH-3003 Berna Per l’Algeria: Il Ministero dei trasporti Direzione dei trasporti terrestri 119, Rue Didouche Mourad Algeri (Algeria) Queste autorità possono trattare direttamente fra di loro.

Art. 10 Pesi e dimensioni dei veicoli

Per quanto riguarda i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si obbliga a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.

Nel caso in cui i veicoli eccedano i pesi e le dimensioni massimi fissati dalla legislazione nazionale, ogni Parte contraente applicherà le procedure seguenti: Per la Svizzera: I veicoli immatricolati in Algeria possono entrare in Svizzera, nella zona di frontiera fissata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, in base ad un’autorizzazione rilasciata dalla dogana svizzera, oppure dall’Ufficio federale delle strade, CH-3003 Berna. Per i trasporti oltre detta zona, l’Ufficio federale delle strade, CH-3003 Berna, rilascia autorizzazioni speciali solo per carichi indivisibili e sempre che le condizioni della strada lo consentano. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate in anticipo a detta autorità. In nessun caso deve essere superato il peso complessivo indicato nel permesso di circolazione. Per l’Algeria: Le domande di trasporti eccezionali devono essere indirizzate al Wali de la Wilaya all’entrata.

Art. 11 Ordinamento doganale

I combustibili, carburanti e oli lubrificanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente, nonché gli effetti personali degli equipaggi, sono ammessi in esenzione da dazi o tassa d’entrata e senza proibizioni e restrizioni d’importazione.

I pezzi staccati importati per riparare un dato veicolo già importato temporaneamente sono ammessi temporaneamente in esenzione da dazi e tasse d’entrata e senza proibizioni e restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che per tali pezzi sia rilasciato un titolo d’importazione temporanea. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto controllo doganale.

Art. 12 Infrazioni

Le autorità competenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e ai regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti che devono essere prese dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. ammonimento;
  2. revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui l’infrazione è stata commessa.

L’autorità che prende una misura siffatta ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Sono fatte salve le sanzioni che possono essere applicate in virtù della legislazione nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale siffatte infrazioni sono state commesse.

Art. 13 Comitato misto

È istituito un Comitato misto composto di rappresentanti delle Parti contraenti, per trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e in Algeria, su richiesta di una o dell’altra Parte contraente.

Art. 14 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla richiesta formale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato fintanto che lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della data dell’ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si saranno informate, per via diplomatica, dell’espletamento delle procedure costituzionali richieste a tal fine.

Il presente Accordo resta in vigore a tempo indeterminato, salvo disdetta, per via diplomatica, da parte di una delle due Parti contraenti. In tal caso, l’Accordo cessa di produrre i suoi effetti sei mesi dopo che l’altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica della disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Algeri, il 23 giugno 2004, in due originali in lingua francese e araba, ambedue i testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per la
Repubblica algerina democratica e popolare:

Franz von Däniken

Hocine Meghlaoui