Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza da o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori ed effettuati con veicoli immatricolati nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente.
0.741.619.164
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica dell’Azerbaigian relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci
RU 2008 2089
Traduzione1
Concluso l’8 ottobre 2007
Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 aprile 2008
(Stato 11 aprile 2008)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian,
in seguito le «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Nel presente Accordo:
il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica iscritta nel registro degli operatori autorizzati ad effettuare, sul territorio di una delle Parti contraenti, trasporti stradali di persone o di merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel proprio Paese;
il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, con gli eventuali rimorchi o semirimorchi, adibito e immatricolato per il trasporto di:
- oltre nove persone sedute, conducente compreso,
- merci.
il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, autorizzazione o concessione richiesta in base alle prescrizioni nazionali delle Parti contraenti e che autorizza il veicolo ad entrare o ad uscire dal territorio di quest’ultimo o a transitarvi.
Art. 3 Trasporti di persone
I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:
- il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che nessuna persona sia fatta salire o scendere lungo il percorso o alle fermate situate al di fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo rientri vuoto nel Paese d’immatricolazione; o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da una corsa a vuoto e che i viaggiatori:–siano raggruppati con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatti salire, o–siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nel Paese dell’altra Parte contraente e che ora siano trasportati in un altro Paese, o–siano stati invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente in vista del viaggio;
- i viaggi in transito sul territorio dell’altra Parte contraente.
I trasporti menzionati nel capoverso 1 necessitano di un foglio di viaggio.
I trasporti diversi da quelli nominati nel capoverso 1 sono soggetti ad autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse garantendo la reciprocità.
Art. 4 Trasporti di merci
Ogni trasportatore di una Parte contraente munito di un’autorizzazione ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
- tra un luogo situato nel territorio di una Parte contraente e un qualsiasi luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente; o
- dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito sul territorio dell’altra Parte contraente.
Le eccezioni all’obbligo di autorizzazione sono elencate nel Protocollo 2 menzionato all’articolo 9.
Per motivi concernenti la sicurezza del Paese di una delle due Parti contraenti il traffico di transito può essere vietato.
Art. 5 Applicazione del diritto nazionale
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano nel territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le leggi e i regolamenti, che saranno applicati in modo non discriminante.
Art. 6 Divieto di trasporti interni
Il cabotaggio di persone e merci non è autorizzato. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 10, può convenire facilitazioni in merito.
Art. 7 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore in detto Paese possono, su domanda delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
- avvertimento;
- revoca temporanea, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.
L’autorità che adotta una simile misura ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Sono fatte salve le sanzioni applicabili in virtù del diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio tali infrazioni sono state commesse.
Art. 8 Autorità competenti
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente tra loro.
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare le disposizioni d’esecuzione in un Protocollo stilato contemporaneamente all’Accordo e che è parte integrante di quest’ultimo.
Art. 10 Commissione mista
Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.
La Commissione mista è competente per la modifica o il completamento del Protocollo menzionato nell’articolo 9.
Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione della Commissione mista, che si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein
Conformemente al desiderio formale del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato, fintanto che esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale 3 .
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell’ultima nota sulla sua approvazione, spedita per via diplomatica, conformemente alle condizioni previste dalle prescrizioni nazionali dei due Paesi.
L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato per scritto da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile, con preavviso di sei mesi.
In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Baku, l’8 ottobre 2007, in due originali in lingua tedesca e azerbaigiana, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Moritz Leuenberger | Per il Ziya Mammadov |