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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Belgio concernente i trasporti internazionali su strada Conchiuso il 25 febbraio 1975 Entrato in vigore il 24 luglio 1975

RU 1975 1443

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Belgio,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra la Svizzera e il Belgio a mezzo di veicoli commerciali, come pure i trasporti in transito sul rispettivo territorio,

convengono quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci provenienti dal o destinati al territorio di una delle Parti contraenti o attraverso il loro territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o morale che, tanto in Svizzera quanto in Belgio, ha il diritto di eseguire trasporti di persone o di merci su strada, conformemente alle disposizioni in vigore nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, come pure il rimorchio o il relativo semi-rimorchio, adibiti al trasporto

  1. di più di otto persone sedute, non compreso l’autista;
  2. di merci.

Il termine «autorizzazione» designa ogni concessione o autorizzazione richiesta in virtù della legge applicabile da ogni Parte contraente.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti di persone sono soggetti ad autorizzazione secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti.

I trasporti di persone che soddisfano alle condizioni seguenti sono pertanto esenti da autorizzazione:

  1. il trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto il viaggio che inizia e termina nel territorio del Paese d’immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, né lungo il percorso né a fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse);
  2. il trasporto di un gruppo di persone da una località situata nel Paese d’immatricolazione dei veicolo in una località situata nell’altra Parte contraente, con ritorno dei veicolo a vuoto nel Paese d’immatricolazione;
  3. i viaggi di andata a vuoto nel territorio dell’altra Parte contraente per prelevare, nella stessa località, viaggiatori che sono stati:–sia raggruppati in base a contratto di trasporto prima del loro arrivo al luogo dove verranno prelevati ed a condizione che queste persone non vengano trasportate di nuovo in questo territorio;–sia trasportati, in precedenza, dallo stesso vettore, in occasione di un servizio comprendente il viaggio di ritorno a vuoto;–sia invitati a recarsi nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempre che, le spese di trasporto siano a carico di chi invita. Queste persone formano un gruppo che non è costituito unicamente in vista di questo viaggio;–sia trasportati da un veicolo avariatosi;
  4. oppure i viaggi in transito a carico o a vuoto, attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, ad eccezione delle corse navetta effettuate regolarmente a intervalli inferiori a 16 giorni.

Art. 4 Trasporti di merci

Mediante autorizzazione rilasciata preventivamente, ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:

  1. fra una località del territorio di una Parte contraente e una località del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
  2. in partenza dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo, oppure in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo attraversi, durante il viaggio e secondo l’itinerario normale, il Paese nel quale è immatricolato.

Sono soggetti a autorizzazione, ma esclusi dal contingente:

  1. i trasporti di oggetti e di opere d’arte destinati a esposizioni, oppure a fini commerciali;
  2. i trasporti occasionali di oggetti e di materiale destinati esclusivamente alla pubblicità, o all’informazione;
  3. i trasporti di masserizie (traslochi) effettuati da imprese che dispongono di personale e di materiale specializzati;
  4. i trasporti di materiale, accessori e animali destinati a o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, fiere oppure esposizioni, come pure quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche, oppure alla televisione;
  5. i trasporti effettuati a temperatura regolata, conformemente alle Risoluzioni della CEMT riguardanti questa categoria di trasporti;
  6. i trasporti di animali vivi eseguiti con veicoli specialmente attrezzati allo scopo.

Sono esenti da autorizzazione:

  1. i trasporti occasionali di merci a destinazione di e in provenienza da aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei;
  2. i trasporti di bagagli mediante rimorchi accoppiati ai veicoli adibiti al trasporto di persone, come pure il trasporto di bagagli eseguiti con ogni genere di veicoli a destinazione di e in provenienza da aeroporti;
  3. i trasporti postali;
  4. l’entrata di veicoli per sostituirne uno avariato o per rimorchiarlo, come pure per il trasporto di veicoli avariati;
  5. il trasporto di animali abbattuti, destinati a essere squartati;
  6. il trasporto di api e di avannotti;
  7. i trasporti di feretri;
  8. i trasporti per conto proprio;
  9. i trasporti eseguiti mediante veicoli il cui peso totale autorizzato, compreso quello del rimorchio, non ecceda 6 tonnellate, oppure il cui carico utile autorizzato, compreso quello del rimorchio, non oltrepassi 3,5 tonnellate;
  10. i trasporti attraverso il territorio dell’altro Stato contraente;
  11. i trasporti di soccorso in caso di catastrofe;
  12. i trasporti di valori o di metalli preziosi mediante veicoli specialmente attrezzati per questo scopo;
  13. i trasporti eseguiti mediante il sistema di «ferroutage».

Art. 5 Autorizzazione per il trasporto di merci

Le autorizzazioni di trasporto sono rilasciate alle imprese dalle autorità competenti dello Stato in cui sono immatricolati i veicoli mediante i quali sono eseguiti i trasporti e, se del caso, nel limite del contingente che gli Stati contraenti fissano ogni anno di comune accordo.

Le autorizzazioni sono di due tipi:

  1. l’autorizzazione temporanea:
  2. valida per un numero illimitato di viaggi e per un periodo determinato non superiore a un anno;
  3. l’autorizzazione al viaggio:
  4. valida per uno o più viaggi e per una durata di due mesi al massimo.

I trasporti devono rispondere ai termini dell’autorizzazione; quest’ultima deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita su richiesta degli organi di controllo.

Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le materie non disciplinate dal presente accordo, i trasportatori di una Parte contraente e i loro preposti devono rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, allorché i veicoli circolano sul territorio di quest’ultima.

Art. 7 Divieto di eseguire trasporti interni

È vietato a un trasportatore di una Parte contraente di eseguire trasporti interni sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 8 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti vigilano affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente accordo.

I trasportatori ed i loro dipendenti che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o di leggi e regolamenti in rapporto con i trasporti stradali e con la circolazione stradale in vigore sul citato territorio possono, a richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto dei provvedimenti citati qui appresso che saranno presi dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. revoca parziale o totale, a titolo temporaneo, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.

L’autorità che ha preso un simile provvedimento ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Sono riservate le sanzioni che possono essere applicate in virtù della legislazione nazionale dai tribunali, oppure dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state commesse le infrazioni.

Art. 9 Applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti concordano il modo di applicare il presente accordo mediante un protocollo 2 allestito contemporaneamente.

Art. 10 Commissione mista

L’autorità competente di una delle Parti contraenti può chiedere la riunione di una commissione mista composta di rappresentanti delle due Parti contraenti per trattare le questioni inerenti all’applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato all’articolo 9. Ogni modificazione verrà confermata mediante lo scambio di note diplomatiche. La citata commissione si riunirà alternativamente sul territorio delle Parti contraenti.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente accordo entra in vigore alla data fissata di comune accordo, dopo che ognuna delle Parti contraenti avrà notificato all’altra che essa si è conformata alle prescrizioni costituzionali relative alla conclusione ed alla messa in vigore di accordi internazionali.

L’accordo è valido per una durata indeterminata; ogni Parte contraente può disdirlo, con un preavviso minimo di tre mesi, per la fine di un anno civile.

Con l’entrata in vigore del presente accordo sono abrogati:

  1. la convenzione concernente i trasporti su strada tra il Belgio e la Svizzera dei 24 dicembre 19483 nonché le sue modificazioni del 30 marzo 1956;
  2. gli accordi intervenuti in materia fiscale con scambio di note diplomatiche in data 16 giugno 1949, 18 e 27 dicembre 19504.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1975, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno del Belgio:

Monfrini

R. Van Elslande

Protocollo

In conformità dell’articolo 9 dell’accordo stipulato tra la Svizzera e il Belgio in merito ai trasporti internazionali su strada, firmato a Bruxelles il 25 febbraio 1975 è stato convenuto quanto segue:

1. Trasporti di persone (articolo 3)

In merito ai trasporti contemplati nell’articolo 3 secondo capoverso dell’accordo, non è richiesto alcun documento di controllo.

Le domande di autorizzazione per i trasporti di persone non conformi alle condizioni menzionate nell’articolo 3 secondo capoverso dell’accordo (p. es. corse navetta) debbono essere sottoposte alle autorità competenti dell’altra Parte contraente, mediante le autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo.

L’autorità che rilascia l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente, inviandole copia del documento rilasciato.

Le autorizzazioni debbono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentate a richiesta degli organi di controllo.

2. Trasporti di merci (articolo 4)

Ai veicoli accoppiati, le disposizioni dell’accordo sono applicabili solo nella misura in cui il veicolo trattore è immatricolato in una delle Parti contraenti.

Per soddisfare i bisogni del traffico stradale affidato ai trasportatori, le autorità competenti fissano ogni anno, di comune accordo, il contingente e si scambiano gratuitamente i moduli.

Le autorizzazioni temporanee sono conteggiate agli effetti del contingente in ragione di 30 viaggi.

Le autorizzazioni di trasporto sono personali e non cedibili; esse devono essere accompagnate da un resoconto del viaggio. Questo resoconto, debitamente compilato a cura del titolare dell’autorizzazione o dal suo mandatario viene bollato, per ogni viaggio, dalla dogana dell’altra Parte contraente. Esso deve menzionare:

  1. il luogo di carico e di scarico della merce;
  2. la natura della merce trasportata;
  3. il peso della merce.

Le autorizzazioni ed il resoconto di viaggio devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta degli organi di controllo. Le autorizzazioni consentono ai trasportatori di caricare merce al ritorno.

Le autorizzazioni, dopo l’utilizzazione o la scadenza della validità se non utilizzate, devono essere rinviate, con i resoconti, al Servizio che le ha rilasciate.

L’autorità competente di una Parte contraente sottopone, alla fine di ogni anno, all’autorità dell’altra Parte contraente, un elenco delle autorizzazioni accordate nel corso dell’anno.

Attualmente le autorità svizzere rinunciano ad applicare il regime delle autorizzazioni ai trasportatori belgi. Conseguentemente, gli stessi possono effettuare, senza altre formalità, trasporti destinati alla o provenienti dalla Svizzera e possono caricare in Svizzera merci per il viaggio di ritorno.

Tuttavia, le autorità svizzere si riservano esplicitamente il diritto di applicare la reciprocità pei trasportatori belgi.

3. Applicazione della legislazione nazionale (articolo 6)

Le Parti contraenti prendono atto che l’articolo 6 dell’accordo fa riferimento in particolare alla legislazione relativa ai trasporti su strada, alla circolazione stradale, al peso e alle dimensioni dei veicoli, alla durata del lavoro e del riposo per il personale viaggiante e ai tempi di permanenza al volante.

4. Autorità competenti

Le autorità competenti per l’applicazione dell’accordo sono:

per la Svizzera:
Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna (telex 33 179 eav ch 5 , tel. Berna 61 41 11).

per il Belgio:
Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Adminstration des Transports, Cantersteen 12, B-1000 Bruxelles (tél. 513 18 30, télex 23 285).

5. Pesi e dimensioni dei veicoli

In tema di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ogni Parte contraente s’impiega a non applicare ai veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente condizioni più restrittive di quelle previste per i veicoli immatricolati nel suo territorio.

Ove i veicoli eccedano i pesi e le dimensioni massimi fissati dalla legislazione nazionale, ogni Parte contraente applicherà le procedure seguenti:

per la Svizzera:
I veicoli immatricolati in Belgio possono entrare in Svizzera, nella zona di frontiera fissata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, in base ad autorizzazione rilasciata dalla dogana svizzera, oppure dalla Divisione federale di polizia 6 , divisione della circolazione stradale, Berna.

Per i trasporti oltre detta zona, la Divisione federale di polizia 7 , divisione della circolazione stradale, CH-3003 Berna (telex 32153) 8 , rilascerà autorizzazioni speciali solo per carichi indivisibili e sempre che le condizioni della strada lo consentano. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate in anticipo a detta autorità.

In nessun caso deve essere superato il peso complessivo indicato nel permesso di circolazione.

per il Belgio:
Deroghe sono accordate dal:
Ministère des travaux publics,
Service du transport routier,
Chaussée de Louvain,
550, B-1030 Bruxelles (Belgique),
Téléphone: 02/735 20 12,
Télex: Robru 22 804.

6. Regime doganale

I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli, importati a titolo temporaneo, sono ammessi in franchigia di ogni diritto o tassa d’entrata e senza alcuna proibizione o limitazione d’importazione.

I pezzi di ricambio importati per riparare un veicolo che è stato importato temporaneamente sono ammessi a loro volta a titolo temporaneo in franchigia di diritti e tasse di entrata e senza divieti né restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che detti pezzi di ricambio siano scortati da un documento d’importazione temporaneo. I pezzi sostituiti saranno sdoganati, riesportati, oppure distrutti, sotto il controllo della dogana.

7. Esenzione da diritti e tasse

La legislazione svizzera attualmente in vigore non sottopone ad alcun diritto o tassa di trasporto o di circolazione i trasportatori belgi che effettuano, in Svizzera, trasporti contemplati dalle disposizioni dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in Belgio. A titolo di reciprocità, il Belgio concede l’esenzione dalla tassa di circolazione sui veicoli e dalla tassa giornaliera di soggiorno ai trasportatori svizzeri che effettuano, sul territorio belga, trasporti contemplati dall’accordo, mediante veicoli immatricolati in Svizzera. Va altresì precisato che la legislazione belga attuale accorda l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di merci su strada.

È riservata la riscossione di tasse di concessione e dell’imposta sul valore aggiunto riguardanti i trasporti retribuiti di persone, come pure, se del caso, di tasse per l’uso di strade, ponti, gallerie e per il rilascio di autorizzazioni che deroghino alla legislazione sulla circolazione stradale, come ad esempio per sovraccarichi, eccedenze sulle dimensioni dei veicoli o divieti di circolare la domenica.

Fatto a Bruxelles il 25 febbraio 1975, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno del Belgio:

Monfrini

R. Van Elslande

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