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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Consiglio dei Ministri di Bosnia e Erzegovina
relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci

RU 20041155

Traduzione1

Concluso il 1° dicembre 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 settembre 2003

(Stato 2 marzo 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio dei Ministri di Bosnia e Erzegovina,

desiderosi di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o in Bosnia e Erzegovina, ha il diritto di effettuare trasporti di persone o di merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti per il trasporto di:

  1. oltre nove persone sedute, conducente compreso,
  2. merci.

Il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione esigibile, secondo la legge applicabile da ciascuna Parte contraente.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti d’autorizzazione:

  1. trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nell’altra Parte contraente, quando il veicolo lascia a vuoto questo territorio; o
  3. trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto all’andata e che i viaggiatori:–siano raggruppati con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico, o–precedentemente siano stati condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati fuori di questo Paese, o–siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
  4. viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti regolari di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti d’autorizzazione:

  1. i servizi pendolari con alloggio durante il transito, o a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente; e
  2. gli spostamenti a vuoto dei veicoli effettuati in rapporto con servizi pendolari.

I trasporti di cui nei capoversi 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.

I trasporti diversi da quelli nominati nei capoversi 1 e 2 sono sottoposti ad autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Art. 4 Trasporti di merci

Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:

  1. tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
  2. dal territorio dell’altra Parte contraente vero un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito per il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima; detta normativa va applicata in modo non discriminante.

Art. 6 Divieto di trasporti interni

Il cabotaggio di persone e mercantile non è autorizzato. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 10, può introdurre deroghe in merito.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su domanda delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. soppressione, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.

L’autorità che prende una misura siffatta ne informa l’autorità competente del-l’altra Parte contraente.

Sono fatte salve le sanzioni che possono essere applicate, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio tali infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Queste autorità corrispondono direttamente.

Art. 9 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità d’applicazione del presente Accordo con un Protocollo allestito contemporaneamente allo stesso.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata per trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

Questa Commissione è competente per modificare o completare il protocollo menzionato nell’articolo 9.

Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione di questa Commissione mista che si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Confederazione da un trattato d’unione doganale 2 .

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore non appena ogni Parte contraente notificherà all’altra che si è conformata alle prescrizioni costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore degli accordi internazionali.

L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 1° dicembre 2000, in due originali in lingua francese e in lingua ufficiale di Bosnia e Erzegovina, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Consiglio dei Ministri
di Bosnia e Erzegovina:

Joseph Deiss

Jadranko Prlić