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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Croazia relativo
ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci

RU 1996 1927

Traduzione

Concluso il 30 giugno 1995
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio 1996

(Stato 17 maggio 1996)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Croazia
(qui di seguito: Parti contraenti),

desiderosi di facilitare i trasporti internazionali di persone e di merci su strada tra i due Paesi e in transito attraverso i loro territori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e merci che, a provenienza o destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Nel senso del presente accordo designa:

il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera sia nella Repubblica di Croazia, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di viaggiatori o di merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel suo Paese;

il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti e immatricolati per il trasporto di:

  1. oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso
  2. merci;

il termine «autorizzazione» designa ogni permesso, concessione o autorizzazione richiesto in accordo con le prescrizioni nazionali delle Parti contraenti.

Art. 3 Trasporti di viaggiatori

I trasporti occasionali di viaggiatori che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione:

  1. trasporto dello stesso gruppo di passeggeri con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessun gruppo di passeggeri sia preso a carico o fatto scendere lungo il percorso o a fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. trasporto di gruppi di passeggeri da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato sul territorio dell’altra Parte contraente quando il veicolo ritorna vuoto nel Paese in cui è stato immatricolato; o
  3. trasporto di gruppi di passeggeri da un luogo sul territorio dell’altra Parte contraente a un luogo del Paese in cui il veicolo è immatricolato quando questo servizio è stato preceduto da un viaggio a vuoto e i viaggiatori:–prima dell’arrivo nel territorio in cui vengono accolti vengono riuniti in gruppi con un contratto di trasporto; o–precedentemente sono stati trasportati dallo stesso trasportatore, alle condizioni nominate nella lettera b, nello Stato di accoglimento e vengono trasportati in un altro Paese; o–sono invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare una cerchia omogenea di persone che non è stata raggruppata per lo scopo del viaggio;
  4. viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti regolari di persone che vengono eseguiti alle condizioni seguenti sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:

  1. i viaggi pendolari con alloggio durante il transito, o verso il territorio dell’altra Parte contraente; e
  2. i viaggi a vuoto dei veicoli che vengono eseguiti in rapporto con i viaggi pendolari.

Nei trasporti nominati nei numeri 1 e 2 occorre portare con sé un documento di controllo.

Trasporti diversi da quelli nominati nei numeri 1 e 2 sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti.

Art. 4 Trasporto di merci

Ogni trasportatore di una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:

  1. tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi dei territorio dell’altra Parte contraente; o
  2. dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Applicazione del diritto nazionale

Per tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Accordo viene applicata la legislazione della rispettiva Parte contraente. I trasportatori e i conducenti nell’esercizio delle loro prestazioni in materia di trasporto sul territorio dell’altra Parte contraente ne devono osservare le leggi e prescrizioni che non vanno applicate in modo discriminante.

Art. 6 Divieto di trasporti interni

Il cabotaggio passeggeri e mercantile non è permesso. La Commissione mista può convenire in merito facilitazioni.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

1 trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, dei diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.

L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non impedisce che i tribunali o le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio l’infrazione è stata commessa applichino corrispondenti provvedimenti legali.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità autorizzate all’esecuzione del presente Accordo. Queste autorità corrispondono direttamente.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione

Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo vengono convenute dalle autorità competenti delle Parti contraenti in un Protocollo 1 allestito contemporaneamente al presente Accordo.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.

La Commissione è competente anche per modificare e completare il protocollo menzionato nell’articolo 9.

Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione di questa Commissione mista; essa si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Art. 11 Estensione dell’accordo al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla domanda formale del Principato del Liechtenstein, l’Accordo estende i suoi effetti a detto Paese fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, con uno scambio di note, che sono adempiute tutte le necessarie condizioni delle prescrizioni nazionali per l’entrata in vigore dei presente accordo. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo l’annuncio ricevuto per ultimo per via diplomatica circa la loro approvazione, in concordanza con le condizioni previste nelle prescrizioni nazionali dei due Stati. Il presente Accordo viene applicato provvisoriamente dalla data della sua firma.

Con l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo concluso il 29 marzo 1962 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente i trasporti internazionali su strada perde la sua validità; non vale nei rapporti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per quanto concerne i trasporti internazionali su strada.

L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato per la fine di un anno civile, in forma scritta, per via diplomatica, da ogni Parte contraente, con preavviso di tre mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Crans-Montana il 30 giugno 1995 in due originali in lingua tedesca e croata, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Adolf Ogi

Per il Governo
della Repubblica di Croazia:

Borislav Škegro

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