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0.741.619.360

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci

0.741.619.360 (Stato 2 marzo 2004)

RU 20041161

Traduzione1

Concluso il 5 luglio 2001
Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 luglio 2003

(Stato 2 marzo 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Georgia

in seguito le «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi, nonché in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Si intende per:

«trasportatore»: una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera sia in Georgia, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di persone o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese;

«veicolo»: un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché, eventualmente, il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di

  1. oltre nove persone sedute, conducente compreso,
  2. merci;

«autorizzazione»: qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile, secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti;

«cabotaggio»: le operazioni di trasporto effettuate tra due luoghi nel territorio di una Parte contraente da un trasportatore residente nel territorio dell’altra Parte contraente;

«transito»: il trasporto di merci (con carico e scarico) e di persone (con salita a bordo e discesa) effettuato da un trasportatore residente nel territorio di una Parte contraente attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, verso o in provenienza di un Paese terzo;

«servizi pendolari»: servizi organizzati per il trasporto in più viaggi di andata e ritorno tra il medesimo punto di partenza e il medesimo punto di arrivo di viaggiatori precedentemente riuniti in gruppi. Ogni gruppo, composto di viaggiatori che hanno compiuto il viaggio di andata, è ricondotto al luogo di partenza in un viaggio ulteriore.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’autorizzazione:

  1. trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte
    chiuse); o
  2. trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nell’altra Parte contraente quando il veicolo lascia a vuoto questo territorio; o
  3. trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto nell’andata e che i viaggiatori –siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico; o–siano stati condotti precedentemente dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati fuori da questo Paese; o–siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
  4. viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti di persone che soddisfano le condizioni seguenti sono esenti dall’autorizzazione:

  1. i servizi pendolari con alloggio durante il transito, o a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente; e
  2. gli spostamenti a vuoto dei veicoli effettuati in rapporto con i servizi pendolari.

I trasporti di cui ai capoversi 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.

I trasporti diversi da quelli di cui ai capoversi 1 e 2 sono sottoposti ad autorizzazione, secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Art. 4 Trasporto di merci

Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, per mezzo di un’autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:

  1. tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
  2. alla partenza dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo
    o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Le eccezioni all’obbligo di autorizzazione sono previste nel protocollo al presente Accordo menzionato nell’articolo 9.

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.

Art. 6 Divieto di cabotaggio

I trasporti di persone e mercantili in cabotaggio non sono permessi. La Commissione mista menzionata nell’articolo 10 può introdurre deroghe a tale divieto.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere l’oggetto delle misure seguenti che devono essere prese dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui l’infrazione è stata commessa.

L’autorità che prende una misura siffatta ne informa l’autorità competente del-l’altra Parte contraente.

Sono fatte salve le sanzioni che possono essere applicate in virtù della legislazione nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale siffatte infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Tali autorità corrispondono direttamente.

Art. 9 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo compilato contemporaneamente allo stesso.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata per trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

La Commissione è segnatamente competente per modificare o completare il Protocollo menzionato nell’articolo 9.

Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione di questa Commissione mista, la quale si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato in quanto lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Ogni Parte contraente notifica all’altra, per via diplomatica, il compimento di tutte le procedure necessarie secondo la legge per mettere in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.

L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 5 luglio 2001, in due originali in lingua francese e georgiana, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Georgia:

Max Friedli

David Dzotsenidze