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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord relativo
ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci

RU 2020 6537

Traduzione

Concluso il 25 gennaio 2019

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2021

(Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord («Regno Unito»),
di seguito denominati «Parti»,

animati dal desiderio di regolare e sviluppare i trasporti internazionali su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito attraverso i loro territori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo autorizzano i trasportatori a effettuare trasporti su strada di persone o di merci tra i territori delle Parti, oppure in transito attraverso i loro territori, oppure da/verso Paesi terzi.

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti risultanti da altri accordi internazionali di cui sono parte.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Il termine «trasportatore» designa una persona fisica domiciliata o una persona giuridica con sede in Svizzera o nel Regno Unito che, secondo la legislazione in vigore nel suo Paese, è autorizzata a effettuare trasporti internazionali su strada di persone o di merci per conto di terzi o per conto proprio. I trasportatori per conto di terzi devono essere in possesso di un’autorizzazione di accesso alla professione valida rilasciata nel Paese di registrazione.
  2. Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio:a)progettato e costruito per trasportare oltre nove persone, conducente compreso (veicolo per il trasporto di persone), oppure per trasportare merci (veicolo per il trasporto di merci);b)immatricolato nel territorio di una Parte (nel caso di veicoli articolati deve essere immatricolato il veicolo trattore).
  3. Il termine «territorio» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera;–per quanto riguarda il Regno Unito, l’Inghilterra, il Galles, la Scozia, l’Irlanda del Nord e Gibilterra.
  4. Il termine «autorizzazione» designa un’autorizzazione, una licenza o una concessione richiesta dalle legislazioni nazionali pertinenti delle Parti.

Art. 3 Trasporto di persone

I trasporti occasionali (non regolari) di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:

  1. il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano nel territorio della Parte dove il veicolo è stato immatricolato, sempre che nessuna persona sia fatta salire o scendere lungo il percorso o alle fermate situate al di fuori di detto territorio (circuito a porte chiuse); o
  2. il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel Paese di immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte, a condizione che il veicolo esca vuoto dal territorio di quest’ultima; o
  3. il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte a un luogo situato nel Paese di immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da una corsa di andata a vuoto e che le persone trasportate:–siano raggruppate con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatte salire, o–siano state precedentemente condotte dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate alla lettera b) del presente articolo, nel Paese in cui sono fatte salire e che ora siano trasportate fuori da questo Paese, o–siano state invitate a recarsi nel territorio dell’altra Parte, con le spese di trasporto a carico dell’invitante. Le persone trasportate devono formare un gruppo omogeneo, che non deve essere stato costituito unicamente in vista del viaggio;
  4. i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte.

I trasporti di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:

  1. il servizio navetta con alloggio, in transito attraverso il territorio dell’altra Parte o a destinazione di quest’ultimo;
  2. le corse a vuoto di veicoli in relazione con servizi navetta.

Nell’effettuare le operazioni di trasporto menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il veicolo dovrà essere provvisto di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri, che dovranno essere esibiti su richiesta delle autorità competenti. Il contenuto e la forma del foglio di viaggio saranno stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti.

Forme di trasporto diverse da quelle menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggette all’obbligo di autorizzazione a norma delle legislazioni nazionali delle Parti. L’autorizzazione è rilasciata fatta salva la reciprocità.

Art. 4 Trasporto di merci

Fatto salvo l’articolo 6 del presente Accordo, un trasportatore autorizzato sul territorio di una Parte può importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dell’altra Parte per il trasporto di merci, carichi di ritorno inclusi, senza l’obbligo di ottenere un’autorizzazione in conformità alla legislazione nazionale dell’altra Parte:

  1. tra un luogo qualsiasi situato nel territorio di una Parte e un luogo qualsiasi situato nel territorio dell’altra Parte; o
  2. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte; e
  3. tra un luogo qualsiasi situato nel territorio dell’altra Parte e un luogo qualsiasi situato nel territorio di un Paese terzo o viceversa.

Art. 5 Divieto di eseguire trasporti interni

Il trasportatore autorizzato sul territorio di una Parte non può far salire persone o caricare merci in un luogo sul territorio dell’altra Parte allo scopo di far scendere persone o consegnare merci in un altro luogo sullo stesso territorio.

Art. 6 Permessi speciali

Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel proprio territorio.

Per il trasporto di carichi indivisibili con peso e/o dimensioni superiori a quelli consentiti nel territorio di una Parte, il veicolo necessita di un’autorizzazione speciale rilasciata dall’autorità competente della rispettiva Parte. Qualora tale autorizzazione stabilisca che il veicolo deve utilizzare un particolare itinerario, il trasporto è consentito solo su tale itinerario. In nessun caso deve essere superato il peso garantito fissato dal fabbricante.

Art. 7 Tasse e formalità doganali

I veicoli che trasportano persone o merci in virtù del presente Accordo sono esenti da tutte le tasse e imposte relative al possesso e alla circolazione di veicoli nel territorio dell’altra Parte.

L’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle tasse o a alle imposte sul consumo di carburante e alle tasse per l’uso di strade o di determinati ponti e gallerie.

I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi standard dei veicoli importati temporaneamente non sono soggetti al pagamento dei dazi doganali e non sono sottoposti a restrizioni d’importazione.

I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo, già importato temporaneamente, sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti sono soggetti a dazi doganali e ad altre tasse (IVA) e devono essere riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale.

Art. 8 Applicazione delle legislazioni nazionali

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte, in occasione di viaggi nel territorio dell’altra Parte, sono tenuti a rispettare la legislazione di quest’ultima, che sarà applicata in modo non discriminatorio.

Art. 9 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

Se un trasportatore o un conducente di una Parte viola le disposizioni del presente Accordo mentre si trova nel territorio dell’altra Parte, l’autorità competente della Parte sul cui territorio è stata commessa l’infrazione può, senza pregiudicare qualsiasi altra sanzione legale che i tribunali o le autorità esecutive di detta Parte potrebbero infliggere, richiedere alla competente autorità dell’altra Parte di prendere le seguenti misure:

  1. emettere un avvertimento al trasportatore o al conducente interessato;
  2. emettere un avvertimento al trasportatore o al conducente interessato in cui sia nel contempo indicato che un’ulteriore infrazione comporterà un’esclusione temporanea o permanente, parziale o totale, dei veicoli di proprietà di od operati dal trasportatore dal territorio della Parte in cui l’infrazione è stata commessa; o
  3. infliggere suddetta esclusione.

Le autorità competenti si informano vicendevolmente e senza indugio in merito alle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 10 Autorità competenti

Le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo sono:

  1. per la Svizzera:
  2. il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
  3. per il Regno Unito:
  4. in Gran Bretagna, il Department for Transport; e
    in Irlanda del Nord, il Department for Infrastructure.

Art. 11 Comitato misto

Al fine di esaminare l’applicazione dell’Accordo, stabilire procedure di regolamentazione di altre attività di trasporto e risolvere problemi che potrebbero derivare dall’attuazione dello stesso, è istituito un Comitato misto composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente nel territorio di una Parte, se necessario e su richiesta di una Parte.

Art. 12 Estensione dell’Accordo

Dopo la loro entrata in vigore, le disposizioni del presente Accordo possono essere estese in qualsiasi momento, previo comune accordo delle Parti mediante scambio di note, ai territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la responsabilità del Regno Unito.

Conformemente alla richiesta formale del Governo del Principato del Liechtenstein, le disposizioni del presente Accordo si estendono parimenti a questo Paese, fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.

Art. 13 Entrata in vigore, durata e risoluzione del presente Accordo

Le Parti approvano o ratificano il presente Accordo in conformità alle loro procedure interne. Ciascuna Parte notifica all’altra l’espletamento di dette procedure.

Il presente Accordo entra in vigore all’ultima delle seguenti date:

  1. la data alla quale l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 19991, cesserà di applicarsi al Regno Unito; o
  2. il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica delle Parti riguardante l’espletamento delle procedure interne.
  3. a) In attesa dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti lo applicano in via provvisoria a partire dalla data in cui l’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, cesserà di applicarsi al Regno Unito. Durante il periodo di applicazione provvisoria è sospesa la validità dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente i trasporti internazionali di merci su strada, firmato a Londra il 20 dicembre 19742.
  4. Ciascuna Parte può notificare per scritto all’altra Parte la sua intenzione di porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo. La fine dell’applicazione provvisoria prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica.

A partire dalla data della sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente i trasporti internazionali di merci su strada, firmato a Londra il 20 dicembre 1974.

Il presente Accordo resta in vigore fintantoché una Parte non lo denunci mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, sempre che non venga concordato un termine differente, il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Davos il 25 gennaio 2019, in duplice esemplare in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ueli Maurer

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord:

Jane Owens

Annex 1