Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere l’oggetto delle misure seguenti che devono essere prese dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
- avvertimento;
- revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui l’infrazione è stata commessa.
L’autorità che prende una misura siffatta ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Sono fatte salve le sanzioni che possono essere applicate in virtù della legislazione nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale siffatte infrazioni sono state commesse.