Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.516
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Lituania relativo
ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
RU 2003 1222
Traduzione1
Concluso il 26 maggio 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 gennaio 2000
(Stato 27 maggio 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lituania,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Ai sensi del presente Accordo i termini seguenti designano
- «trasportatore» una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Repubblica di Lituania, ha il diritto di effettuare trasporti su strada di persone o merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel suo Stato;
- «veicolo» un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti e immatricolati per il trasporto di:a)oltre nove viaggiatori seduti, conducente compreso,b)merci;
- «autorizzazione» ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta, secondo le prescrizioni nazionali delle Parti contraenti.
Art. 3 Trasporti di persone
I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione:
- il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di questo territorio (circuito a porte chiuse); o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente, quando il veicolo ritorna vuoto nello Stato in cui è stato immatricolato; o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto e che i viaggiatori:–prima dell’arrivo nel territorio in cui sono accolti vengano riuniti in gruppi con un contratto di trasporto; o–precedentemente siano stati trasportati dallo stesso trasportatore, alle condizioni elencate nella lettera b), nell’altro Stato contraente e ora siano trasportati in un altro Paese; o–siano invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare una cerchia omogenea di persone che non può essere stata raggruppata unicamente in vista di questo viaggio.
- i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
I trasporti regolari di persone che adempiono le condizioni seguenti sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:
- i viaggi pendolari con alloggio in transito o verso il territorio dell’altra Parte contraente; nonché
- i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i viaggi pendolari.
I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.
I trasporti diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse con riserva della reciprocità.
Art. 4 Trasporti di merci
Ogni trasportatore di una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
- tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi del territorio dell’altra Parte contraente; o
- dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Applicazione del diritto nazionale
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente, in caso di viaggi sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti, che non vanno applicati in modo discriminatorio.
Art. 6 Divieto di trasporti interni
I trasporti di persone e merci tra due luoghi situati all’interno del territorio di sovranità di una Parte contraente non possono essere eseguiti dai trasportatori dell’altra Parte contraente. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 10, può convenire in merito facilitazioni.
Art. 7 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale, possono essere oggetto, su domanda delle autorità competenti di tale Stato, delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità dello Stato in cui il veicolo è immatricolato:
- avvertimento;
- revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.
L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa le autorità competenti dell’altra Parte contraente.
Sono salve le sanzioni giuridiche che possono essere applicate, in virtù del diritto nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio tali infrazioni sono state commesse.
Art. 8 Autorità competenti
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo sono convenute dalle Parti contraenti in un protocollo 2 che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Art. 10 Commissione mista
Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.
Questa Commissione è competente anche per modificare o completare il protocollo menzionato nell’articolo 9.
Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione di questa Commissione mista; essa si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Ogni controversia sorta in relazione con l’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo è composta dalla Commissione menzionata nel paragrafo 1.
Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein
Conformemente al desiderio formale del Principato del Liechtenstein, l’Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale 3 .
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo che le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento di tutte le prescrizioni nazionali necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo. È applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma.
L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente all’altra Parte per scritto per la fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di tre mesi.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Copenhagen il 26 maggio 1998 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca e lituana, i due testi facenti parimenti fede.
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