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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone
relativo ai trasporti internazionali su strada di persone
e di merci

RU 2003 2654

Traduzione1

Concluso il 22 aprile 1997

Entrato in vigore per scambio di note il 6 agosto 1997

(Stato 19 agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo macedone,

desiderosi di facilitare i trasporti di persone e di merci su strada tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o in Macedonia, ha il diritto di effettuare trasporti di persone o di merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di

  1. oltre nove persone sedute, conducente compreso,
  2. merci.

Il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna Parte contraente.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione:

  1. il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempre che nessuna persona sia presa a bordo o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nell’altra Parte contraente, quando il veicolo ritorna vuoto nel suo Paese d’immatricolazione; o
  3. il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto all’andata e che i viaggiatori:–siano raggruppati con un contratto di trasporto concluso prima del loro arrivo nel Paese in cui sono presi a bordo, o–precedentemente siano stati condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nel Paese in cui sono ripresi a bordo e siano trasportati fuori da questo Paese, o–siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, le spese di trasporto essendo a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
  4. i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti regolari di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione:

  1. i servizi pendolari con alloggio durante il transito, o a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente; e
  2. gli spostamenti a vuoto dei veicoli effettuati in rapporto con servizi pendolari.

I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.

I trasporti diversi da quelli nominati nei numeri 1 e 2 sono sottoposti ad autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Art. 4 Trasporti di merci

Ogni trasportatore di una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:

  1. tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
  2. dal territorio dell’altra Parte contraente vero un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito per il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Applicazione del diritto nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, che vanno applicate in modo non discriminante.

Art. 6 Divieto di trasporti interni

Il cabotaggio di persone e mercantile non è autorizzato. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 10, può introdurre deroghe in merito.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle seguenti misure, ordinate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento,
  2. revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.

L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Sono salve le sanzioni che possono essere applicate, in virtù del diritto nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio tali infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.

Art. 9 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità d’applicazione del presente Accordo con un Protocollo 2 allestito contemporaneamente allo stesso.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata per trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

Questa Commissione è competente per modificare o completare il protocollo menzionato nell’articolo 9.

Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione di questa Commissione mista che si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Confederazione da un trattato d’unione doganale.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore non appena ogni Parte contraente notificherà all’altra di essersi conformata alle prescrizioni costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore degli accordi internazionali.

L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berlino, il 22 aprile 1997, in due originali, nelle lingue francese e macedone, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo macedone:

Moritz Leuenberger

Branko Petkovski