Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.565
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Moldavia relativo ai trasporti
transfrontalieri su strada di persone e merci
RU 2002 1105
Traduzione1
Concluso il 26 maggio 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 ottobre 1998
(Stato 6 settembre 2016) (Stato 6 settembre 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Moldavia,
qui di seguito detti «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti di persone e merci su strada tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Repubblica di Moldavia, ha il diritto di effettuare trasporti di persone o merci su strada, conformemente alla legislazione nazionale in vigore nel suo Paese.
Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di:
- oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso;
- merci.
Il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta secondo le prescrizioni nazionali delle Parti contraenti.
Art. 3 Trasporti di persone
I trasporti occasionali di persone sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione se adempiono le seguenti condizioni:
- il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di questo territorio (circuito a porte chiuse); o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente, sempreché il veicolo lasci vuoto il territorio di questo Stato; o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all’andata e che i viaggiatori –prima dell’arrivo nel Paese in cui sono accolti siano riuniti in gruppi con un contratto di trasporto; o–precedentemente siano stati trasportati dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nell’altro Stato contraente e ora siano trasportati in un altro Paese; o–siano stati invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare una cerchia omogenea di persone che non può essere stata raggruppata unicamente in vista di questo viaggio.
- i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
I trasporti regolari di persone sono esenti dall’obbligo di autorizzazione se adempiono le condizioni seguenti:
- i viaggi pendolari con alloggio in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente o a destinazione di quest’ultimo; nonché
- i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i viaggi pendolari.
I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.
I trasporti diversi da quelli nominati ai numeri 1 e 2 sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.
Art. 42 Trasporti di merci
Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
- tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente;
- dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
- 2. Nel caso di trasporti effettuati da un insieme di veicoli accoppiati composto di elementi immatricolati in Stati diversi, le disposizioni dell’Accordo sono applicabili all’insieme di veicoli solo se il veicolo trattore è immatricolato nello Stato di una delle Parti contraenti.
Art. 5 Applicazione del diritto nazionale
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che effettuano viaggi sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che non vanno applicati in modo discriminante.
Art. 6 Divieto di trasporti interni
I trasporti in cabotaggio di persone e merci non sono autorizzati. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può introdurre deroghe in merito.
Art. 7 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su domanda delle autorità competenti di questo Stato possono essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità dello Stato d’immatricolazione del veicolo:
- avvertimento;
- revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.
L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa le autorità competenti dell’altra Parte contraente.
Sono salve le sanzioni che possono essere applicate, in virtù del diritto nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state commesse.
Art. 8 Autorità competenti
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo sono convenute dalle Parti contraenti in un protocollo 3 che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Art. 10 Commissione mista
Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.
Questa Commissione è competente anche per l’adeguamento o completamento del protocollo di cui all’articolo 9.
Le riunioni della Commissione mista si tengono alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente. Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono in ogni momento domandare la convocazione di questa Commissione mista. 4
Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein5
Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
Ogni Parte contraente notifica all’altra, per via diplomatica, che sono compiute tutte le procedure necessarie secondo la legge per mettere in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.
Il presente Accordo è valido per una durata di cinque anni. È prorogato ogni volta per altri cinque anni sempreché non sia denunciato da una Parte contraente, con un preavviso di 6 mesi, notificato per scritto all’altra Parte contraente.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Copenhagen il 26 maggio 1998 in due originali, in lingua francese e moldava, i due testi facenti parimenti fede.
Per il | Per il Governo |
Moritz Leuenberger | Iurie Gheorghiţă |
Articolo 4 paragrafo 1 del protocollo del 19 maggio 20166
1. Qualsiasi divergenza tra le Parti contraenti concernente l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Protocollo che modifica l’Accordo è disciplinata dalla Commissione mista istituita dall’articolo 10 dell’Accordo.