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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico
transfrontaliero di persone e di merci su strada

RU 2001 2490

Traduzione1

Concluso il 26 maggio 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 luglio 1998

(Stato 29 luglio 1998)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Norvegia

(detti qui di seguito Parti contraenti),

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e quelli in transito sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci, in provenienza o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o in transito attraverso uno di questi territori, eseguiti per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Accordo si intende per:

«vettore» una persona fisica o giuridica che, in Svizzera oppure in Norvegia, ha il diritto di eseguire trasporti di persone e di merci su strada, conformemente alle disposizioni in vigore nel suo Paese;

«veicolo» un veicolo stradale a propulsione meccanica, compresi eventualmente i suoi rimorchi o semirimorchi, attrezzato e immatricolato per il trasporto di:

  1. più di nove viaggiatori seduti, compreso il conducente,
  2. merci;

«autorizzazione» ogni permesso, concessione o autorizzazione richiesta conformemente alle prescrizioni nazionali delle Parti contraenti.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti occasionali di persone sono esentati dall’autorizzazione se vengono eseguiti a una delle seguenti condizioni:

  1. il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano nello Stato in cui il veicolo è immatricolato, se durante il viaggio o a fermate fuori del territorio di questo Stato non sono caricate o deposte persone (viaggi circolari a porte chiuse);
  2. il trasporto di gruppi di persone da un luogo dello Stato in cui il veicolo è immatricolato a un luogo nel territorio dell’altra Parte contraente, se il veicolo ritorna vuoto nello Stato in cui è immatricolato; o
  3. il trasporto di gruppi di persone da un luogo nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo dello Stato in cui il veicolo è immatricolato, se questa prestazione di servizio è stata preceduta da un viaggio a vuoto e i viaggiatori:–prima dell’arrivo nel territorio in cui vengono caricati vengono riuniti in gruppi con un contratto di trasporto; o–prima sono stati trasportati dallo stesso vettore, alle condizioni nominate nel punto b, nel territorio dell’altra Parte contraente e ora vengono trasportati in un altro Stato; o–vengono invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente e l’invitatore sostiene i costi di trasporto. I viaggiatori devono formare una cerchia omogenea di persone non soltanto per lo scopo del viaggio;
  4. viaggi di transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti regolari di persone sono esentati dal regime di autorizzazione se vengono eseguiti alle seguenti condizioni:

  1. i viaggi pendolari con pernottamento in transito o verso il territorio dell’altra Parte contraente; nonché
  2. i viaggi a vuoto eseguiti in rapporto con i viaggi pendolari.

Nel caso dei trasporti di cui ai numeri 1 e 2 occorre portare con sé un documento di controllo.

Trasporti diversi da quelli dei numeri 1 e 2 sono soggetti ad autorizzazione in conformità del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni vengono rilasciate con riserva di reciprocità.

Art. 4 Trasporti di merci

Ogni vettore di una Parte contraente ha il diritto di importare nel territorio dell’altra, provvisoriamente, un veicolo vuoto o carico per trasportare merci:

  1. tra un luogo nel territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi nel territorio dell’altra; o
  2. dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Applicazione del diritto nazionale

Per tutte le situazioni non disciplinate dal presente Accordo, i vettori e i conducenti di una Parte contraente, nel caso di viaggi sul territorio dell’altra, devono rispettare le leggi e i regolamenti ivi validi, che non verranno applicati in modo discriminatorio.

Art. 6 Divieto di trasporti all’interno del Paese

I cabotaggi di persone e merci non sono permessi. La Commissione mista prevista nell’articolo 10 può convenire in merito facilitazioni.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché le disposizioni del presente Accordo siano rispettate dai vettori.

3. L’autorità che ha preso un provvedimento siffatto ne informa le autorità competenti dell’altra Parte contraente.

Contro vettori e conducenti i cui veicoli sono immatricolati in una delle Parti contraenti e che hanno violato disposizioni dell’Accordo sul territorio dell’altra Parte contraente o leggi e regolamenti ivi validi e in rapporto ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, su richiesta delle autorità competenti di questo Stato, possono essere ordinati i seguenti provvedimenti che devono essere eseguiti dalle autorità dello Stato in cui il veicolo è immatricolato:

  1. ammonimento;
  2. privazione temporanea, parziale o totale, del diritto di eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.

Sono fatte salve sanzioni che possono essere inflitte in virtù del diritto nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio siffatte infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità abilitate ad eseguire il presente Accordo. Queste autorità trattano direttamente tra di loro.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione

Le disposizioni per eseguire il presente Accordo sono convenute dalle autorità competenti delle Parti contraenti in un Protocollo 2 redatto contemporaneamente all’Accordo.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.

La Commissione è competente anche per la modifica o il completamento del Protocollo menzionato nell’articolo 9.

Le autorità competenti di una Parte contraente possono chiedere la convocazione di questa Commissione mista; la stessa si riunisce alternativamente sul territorio di ogni Parte contraente.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio formale del Liechtenstein, l’Accordo si estende anche al Principato del Liechtenstein per tutto il tempo in cui lo stesso è legato alla Svizzera da un Trattato di unione doganale e per quanto non siano applicabili disposizioni dello SEE nei rapporti tra il Principato e la Norvegia.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Ogni Parte contraente informerà l’altra per scritto, per via diplomatica, che le disposizioni giuridiche determinanti per la conclusione e la messa in vigore dei trattati internazionali sono state rispettate. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della data dell’ultima di dette notificazioni.

L’Accordo può essere denunziato per scritto per la fine di un anno civile da ogni Parte contraente, osservando un termine di denunzia di tre mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Copenhagen, il 26 maggio 1998, in due originali nelle lingue tedesca e norvegese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Moritz Leuenberger

Per il
Governo del Regno di Norvegia:

Odd Einar Dørum